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PARTE QUINTA: IL CONTRATTO

34. Il contratto e l’autonomia privata

Contratto  l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto

giuridico patrimoniale. Tale definizione coglie i due momenti essenziali della nozione di contratto:

- momento soggettivo  identifica il contratto quale atto decisionale delle parti, come accordo.

- momento oggettivo  identifica il contratto come autoregolamento di rapporti giuridici patrimoniali, la

“disposizione” o la “regola”che le parti pongono in essere mediante il loro accordo.

Il codice riconosce il principio dell’autonomia privata quale potere del soggetto di liberamente

determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e potere del soggetto di

autodeterminare i propri rapporti con i terzi mediante contratti tipici o atipici, purchè diretti a realizzare

interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Essa può essere vista come un diritto di libertà

e quindi come fondamentale.

La figura del contratto s’inquadra nella categoria del negozio giuridico (l’atto di volontà diretto ad uno

scopo rilevante per l’ordinamento giuridico).

Delibera  atto decisionale del gruppo con il quale lo stesso manifesta la volontà in ordine ad un

interesse di sua competenza. Essa è pur sempre esercizio di autonomia privata, ma l’interesse del quale

essa decide è un interesse del gruppo. La distinzione con il contratto (un accordo) si coglie nel fatto che

nell’accordo ciascuna delle parti decide in ordine ad un proprio interesse, mentre nella delibera ad un

interesse del gruppo.

Rapporti contrattuali di fatto  i rapporti modellati secondo il contenuto di un determinato

contratto tipico, che non scaturiscono da atti di autonomia privata ma da un mero contatto

sociale.

35. Classificazione dei contratti

I contratti possono distinguersi in: contratti di scambio (hanno la funzione di attribuire un bene verso un corrispettivo 

vendita, permuta…); liberalità; concessioni in godimento; prestazioni di servizi; garanzie; contratti associativi;

transazioni; rinunzie; accertamenti. Altre distinzioni fanno riferimento agli effetti (vedi sotto) e ai prespposti (formali o

soggettivi).

Contratti di alienazione  sono in genere i contratti che hanno per oggetto una vicenda derivata,

il trasferimento o la costiuzione di un diritto reale limitato (usufrutto, ipoteca, pegno). Sono

contratti di alienazione: la vendita della proprietà, la costituzione dell’usufrutto, la cessione del credito…

- Contratti ad effetti reali (o traslativi)  producono l’acquisto del diritto in capo all’alienatario per

effetto del consenso legittimamente prestato (principio del consenso traslativo). È contratto ad effetti

reali la vendita di un bene determinato ( ). Un contratto

Es: Vendita di un immobile a Roma in Via del Paradiso 1

traslativo produce l’immediato trasferimento del diritto reale quando ha per oggetto il trasferimento della

proprietà di un bene determinato, il trasferimento o la costituzione di un diritto reale o di altri diritti.

- Contratti ad effetti obbligatori  hanno ad oggetto cose determinate solo nel genere ( Es: Vendita di

). Sono i contratti che obbligano l’alinenante a far acquistare il diritto all’alienatario.

100 ettolitri di olio

Contratti ad esecuzione istantanea  quelli la cui esecuzione avviene in un’unica soluzione.

Contratti di durata  quelli la cui esecuzione è destinata a durare nel tempo. Essi si dividono

ulteriormente in:

a) Contratti ad esecuzione continuata  in cui la prestazione di una parte è caratterizzata dalla continuità nel

tempo (contratto di locazione).

b) Contratti ad esecuzione periodica  in cui sorge l’obbligo di rinnovare nel tempo una data prestazione.

Contratti a prestazioni corrispettive (o sinallagmatici)  quelli in cui la prestazione di una parte

trova remunerazione nella prestazione dell’altra. Le prestazioni sono interdipenti. Il sinallagma

generico indica l’interdipendenza iniziale delle prestazioni quello funzionale indica l’interdipendenza

delle prestazioni nell’attuazione del contratto.

Contratti a titolo oneroso  quando alla prestazione principale di una parte corrisponde una

prestazione principale a carico dell’altra.

Contratti a titolo gratuito  quando conferisce un bene senza una corrispondente prestazione a

carico del beneficiario.

Contratti commutativi  quando l’entità delle reciproche prestazioni non dipende da fattori

casuali, ma è già determinata o dipende dalla determinazione di un terzo.

Contratti aleatori  quando è a carico di una parte il rischio di un evento causale che incide sul

contenuto del suo diritto o della sua prestazione contrattuale.

36. Le parti. La rappresentanza

Parte (non secondo il codice)  il centro di interessi, unica anche se comprensiva di più persone.

Parte del contratto (in senso sostanziale)  il titolare del rapporto contrattuale, il soggetto cui è

direttamente imputato l’insieme degli effetti giuridici del contratto.

Parte del contratto (o contraente, in senso formale)  autore del contratto, chi emette le

dichiarazioni contrantualli costitutive.

Contratto plurilaterale  il contratto costituito da più di due parti in senso sostanziale.

Ne sono un esempio i contratti con comunione di scopo (diretti allo svolgimento di un’attività comune o

alla creazione di un’organizzazione comune  contratti di società o di consorzio). Le vicende che

copliscono uno dei vincoli non coinvolgono l’intero contratto (a meno che il vincolo non sia essenziale

per l’economia dell’affare).

Legittimazione  il potere di disposizione del soggetto in relazione ad una determinata

situazione giuridica ( Es: il venditore è legittimato a disporre della cosa venduta perchè ne è proprietario o ha la

).

rapprentanza del prorpietario

La legittimazione è un requisito di efficacia del contratto: la sua mancanza non comporta l’invalidità del

contratto, ma l’inefficacia rispetto al soggetto di cui la parte non è competente a disorre.

Contratti della pubblica Amministrazione  gli accordi che lo Stato e gli altri enti pubblici non

economici stipulano con i privati per costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici

patrimoniali.

Rappresentanza  il potere di un soggetto (rappresentante) di compiere atti giuridici in nome di

un altro soggetto (rappresentato). Il rappresentato è la parte sostanziale del contratto, il

rappresentante è la parte formale. Essa è senz’altro necessaria per l’incapace legale.

1 ) Rappresentanza diretta  la legittimazione del soggetto ad agire in nome altrui.

a

1 ) Rappresentanza indiretta  la leggitimazione del soggetto ad agire in nome proprio

b

nell’interesse altrui.

Mentre nella rappresentanza diretta il rappresentato diviene parte sostanziale del contratto assumendo

la titolarità del rapporto, in quella indiretta il rappresentato non diviene parte del contratto.

2 ) Rappresentanza legale ha titolo nella legge.

a

2 ) Rappresentanza negoziale  ha titolo in un atto di conferimento del rappresentato (procura).

b

3) Rappresentanza volontaria  soddisfa l’esigenza fondamentale della sostituzine nello

svolgimento dell’attività giuridica. La legge richiede la capacità di agire del rappresentato per

consentire al soggetto di controllare adeguatamente l’operato del rappresentante (non è invece

richiesta quella di quest’ultimo).

4) Rappresentanza organica  indica il potere rappresentativo che compete agli organi esterni di

un ente giuridico.

Procura  il negozio unilaterale mediante il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di

rappresentarlo.

1 ) Procura generale  conferisce al rappresentate il potere di compiere tutti gli atti relativi alla

a

gestione degli interessi patrimoniali del rappresentato o alla gestione di una determinata

attività.

1 ) Procura speciale  conferisce al rappresentante il potere di compiere singoli atti giuridici.

b

Mandato  il contratto in base al quale il mandatario si obbliga a compiere atti giuridici per conto

del mandante. È un tipico contratto di gestione che si accompagna alla procura.

Spedita al nome del rappresentato  significa esternazione del potere rappresentativo. Affinchè il

negozio possa considerarsi stipulato dal rappresentate nell’esercizio del suo potere, occorre che esso

sia compiuto in nome del rappresentato.

Contratto con se stesso  quello nel quale il rappresentate assume la posizione di parte

sostanziale contrapposta al rappresentato ( Es: Il rappresentante si rende acquirente del bene e se lo vende

). È un tipico esempio di conflitto di interesse tra le due

a se medisimo quale rappresentante del proprietario

parti.

Abuso del potere rappresentativo  si ha quando il rappresentante agisce in conflitto di interessi

col rappresentato (abuso = cattivo uso del potere rappresentativo).

In generale il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato è

annullabile se il conflitto era conosciuto o riconoscibile da parte del terzo.

Cause di estinzione del potere di rappresentanza sono:

- revoca della procura  può essere tacita (se il rappresentato tiene un comportamento incompatibile

con la volontà di mantenere al rappresentante il potere rappresentativo) o espressa, ma in entrambi i

casi deve essere portata a conoscenza di terzi.

- rinunzia da parte del rappresentante;

- sopravvenuta incapacità o il fallimento del rappresentato o del rappresentante;

- scadenza del termine o il verificarsi della condizione risolutiva;

- l’estinzione del rapporto di gestione.

Difetto di rappresentanza  rigurda l’ipotesi del contratto stipulato da chi non ha alcun potere

rappresentativo o eccede i limiti della procura (falso rappresentante).

Il contratto non è efficace (nè rispetto al rappresentato, nè al rappresentante nè al terzo contraente),

ciò non significa che esso sia nullo o annullabile. L’efficacia può essere integrata successivamente

mediante la raitifica del rappresentato (il negozio unilaterale mediante il quale il soggetto rende efficace

nei propri confronti l’atto del non autorizzato). In caso contrario il falso rappresentante è tenuto a

risarcire il danno che il terzo contraente ha sofferto per aver confidato senza sua colpa nell’efficacia del

contratto. Tale risarcimento non ha ad oggetto un interesse positivo, ma uno negativo.

Interesse positivo: l’interesse che sarebbe stato soddisfatto dall’atto inefficace.

Interesse negativo: l’interesse del terzo a non essere partecipe o destinatario

Dettagli
A.A. 2015-2016
65 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulia.Clabross di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof D'Auria Massimo.