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Parte prima: nozioni introduttive (ripasso)

La norma giuridica

Il diritto in senso oggettivo è la norma giuridica, cioè la regola socialmente garantita della vita di relazione. Il diritto in senso soggettivo è una posizione di vantaggio tutelata dalla norma giuridica.

L'ordinamento giuridico è il diritto di una società, cioè l'insieme delle norme giuridiche che governano una società. L'istituzione è un gruppo sociale stabilmente organizzato (es.: la famiglia, il Comune, lo Stato, ecc.).

La sanzione esterna è una conseguenza sfavorevole prevista per l'inosservanza della norma e comporta la privazione di un bene o di un effetto giuridicamente vantaggioso. Le sanzioni possono essere:

  • Penali  attuano specificamente l’interesse leso dalla violazione della norma;
  • Risarcitorie  reintegrano il danno provocato dalla violazione della norma;
  • Invalidatorie  privano di efficacia l’atto compiuto in violazione della norma.

L’imperatività della norma giuridica consiste nella sua necessaria cogenza (obbligatorietà) o inderogabilità. La norma è inderogabile quando gli interessati non possono sostituirla nella sua applicazione con altre norme legali o convenzionali (vi possono anche essere norme derogabili).

Generalità e astrattezza sono caratteri tipici della norma giuridica e consoni alla funzione della regolamentazione stabile dei rapporti di una vasta comunità (possono esserci tuttavia delle eccezioni). La norma è generale quando è rivolta ad una generalità di destinatari e astratta quando prevede un’ipotesi astratta e detta una regola valevole per una serie indefinita di casi concreti riconducibili entro l’ipotesi prevista.

La norma giuridica deve essere tenuta distinta rispetto alla norma morale: una norma morale esprime un dovere assoluto che l’uomo avverte come necessario a prescindere dalla propria convenienza e dall’altrui giudizio. Alcuni doveri morali sono posti alla base dei rapporti di convivenza e designano la morale sociale: l’insieme dei doveri morali generalmente riconosciuti nei rapporti di convivenza. La morale sociale si distingue in buon costume (i canoni fondamentali di onestà pubblica e privata) e correttezza (l’impegno morale di solidarietà sociale).

Le norme giuridiche si ripartiscono in norme di diritto privato e norme di diritto pubblico: il diritto privato è il diritto che regola i comuni rapporti tra i consociati ovvero il diritto comune delle persone e dell’economia; il diritto pubblico è invece il diritto dei rapporti autoritari speciali, cioè di quei rapporti in cui si esprimono speciali posizioni di supremazia.

Il diritto dell’Unione europea è il complesso delle norme emanate dalle autorità sovrannazionali che formano l’Unione Europea. Gli atti comunitari possono vincolare gli Stati membri, ma possono avere come diretti destinatari anche i cittadini di tali Stati. Il diritto comunitario non è un diritto straniero, ma piuttosto il sistema normativo di un’autorità concorrente con quella dello Stato. La Comunità Europea è un ente sovrannazionale, la cui autorità è indipendente rispetto allo Stato e non più rimessa alla sua determinazione.

Le fonti del diritto

Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti dai quali traggono esistenza le norme giuridiche e sono:

  • A) Le leggi costituzionali: precetti emanati dallo Stato nell’esercizio della sua suprema potestà normativa, che è appunto la potestà legislativa.
  • 1A) I regolamenti e le direttive comunitarie: i regolamenti comunitari sono gli atti normativi di portata generale direttamente applicabili all’interno degli Stati membri; le direttive hanno come destinatari gli Stati membri, vincolandoli a realizzare determinati risultati attraverso le forme e i mezzi da essi prescelti.
  • B) Le leggi ordinarie  le leggi dello Stato (escluse quelle costituzionali). Si distinguono tra codici e leggi speciali. Il codice è una legge che disciplina organicamente un’intera materia, non è formalmente superiore ad altre leggi, la sua importanza risiede nella sua compiutezza e nella sua sistematicità.
  • C) I regolamenti  precetti normativi di grado inferiore alla legge, emanati dallo Stato o da altri enti pubblici nell’esercizio della loro potestà regolamentare. I regolamenti possono essere indipendenti (se contengono una disciplina autonoma del loro oggetto) o esecutivi (dette norme di attuazione e di specificazione di una disciplina principale).
  • D) Gli usi normativi (i contratti collettivi o le consuetudini).

Il codice civile

Il codice civile vigente è stato emanato nel 1942, durante il regime fascista che di lì a poco sarebbe caduto. Di fatto, l’influenza dell’ideologia fascista fu limitata: il codice conteneva norme indegne (sulla discriminazione razziale e sul sistema corporativo) ma, eliminate tali norme, la struttura fondamentale del codice civile è rimasta.

Il codice civile si compone di 2969 articoli numerati, ogni articolo ha una propria intitolazione detta rubrica e può dividersi in periodi separati detti commi. Il testo del codice si divide in sei libri preceduti da un gruppo di disposizioni preliminari sulle leggi in generale:

  • Libro delle persone e della famiglia.
  • Libro delle successioni.
  • Libro della proprietà.
  • Libro delle obbligazioni.
  • Libro del lavoro.
  • Libro della tutela dei diritti.

L'interpretazione della legge

L’interpretazione della norma giuridica è l’atto che ne determina il significato. Essa è un atto disciplinato dalla legge che detta i criteri mediante i quali l’interpretazione deve essere compiuta. I criteri legali di interpretazione della legge sono:

  • Criterio letterale  impone all’interprete di attribuire alla legge il significato manifestato dalle parole di essa secondo la loro connessione. (art. 12 disp. prel.)
  • Criterio funzionale  impone all’interprete di “non attribuire alla legge altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione e dall’intenzione del legislatore. Esso riguarda quindi la ragione della norma.” (art. 12 disp. prel.)

Nel cercare la ragione di una legge non si può considerare solo la singola norma, ma occorre esaminare la legge nel suo complesso, ossia la disciplina legislativa in cui s’inserisce la norma da interpretare. L’interpretazione funzionale è dunque un’interpretazione sistemica, occorre che essa sia coerente con il sistema generale dei valori. Ma i valori tendono ad evolversi nel tempo, si necessita quindi anche di un’interpretazione evolutiva che consente di adeguare le norme alle nuove esigenze.

Può tuttavia accadere che la realtà presenti delle situazioni che non sono direttamente conducibili ad una specifica previsione normativa. Si rende allora necessario il ricorso all’analogia. [fattispecie: un fatto astratto previsto dalla norma giuridica al quale l’ordinamento ricollega determinati effetti giuridici]

L’analogia è il criterio in base al quale alla fattispecie non regolata da una precisa disposizione di legge si applica la norma regolatrice di una fattispecie simile; essa colma le lacune legislative ed è un mezzo di integrazione della legge, l’applicazione della regola al caso simile è detta analogia di legge (analogia legis).

Quando non vi sono disposizioni di legge che regolano casi simili si ricorre ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. L’applicazione dei principi generali è detta analogia di diritto (analogia iuris).

Per l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea si intende l’obbligo gravante su tutti i giudici di attribuire alle leggi interne il significato più aderente (non solo alla lettera, ma anche allo spirito) delle fonti del diritto dell’Unione europea.

L'applicazione della legge nel tempo e nello spazio

La legge e i regolamenti entrano normalmente in vigore il 15o giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Vacatio legis = l’intervallo tra la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore.

L’abrogazione è la cessazione di efficacia della legge a seguito di un fatto estintivo. L’abrogazione può essere esplicita (quando una legge successiva dichiara la cessazione di efficacia di una legge precedente) o tacita (quando la norma successiva è incompatibile con la norma precedente).

Affinché si possa dire che la legge è abrogata per intero, occorre che la nuova legge dia una disciplina completa, in maniera da escludere una congrua integrazione con le vecchie disposizioni. In generale la norma giuridica è irretroattiva per le norme penali: non detta regole valide per un tempo anteriore a quello della sua entrata in vigore. Per le leggi non penali però il principio di irretroattività può essere sancito solo da una legge ordinaria. Le leggi interpretative (art. 12 disp. prel.) hanno efficacia retroattiva.

Le norme che disciplinano il potenziale conflitto con la legge straniera fissando i criteri per individuare l’ordinamento applicabile costituiscono il diritto internazionale privato (che possono essere stabilite unilateralmente dallo Stato o con accordi internazionali).

Fatti e atti giuridici

I fatti giuridici sono in generale gli eventi ai quali l’ordinamento ricollega determinati effetti giuridici (un terremoto è un fatto giuridico solo se si verificano danni a cose e persone). Essi si distinguono in:

  • Fatti giuridici naturali  gli eventi della natura ai quali l’ordinamento ricollega effetti giuridici.
  • Atti giuridici  i comportamenti riconducibili all’uomo ai quali l’ordinamento ricollega effetti giuridici.

Gli atti giuridici si dividono in:

  • Atti leciti  atti umani consapevoli e volontari conformi all’ordinamento giuridico.
  • Atti illeciti  atti umani consapevoli e volontari contrari all’ordinamento giuridico.

Gli atti leciti si dividono in:

  • Atti materiali  una modificazione materiale del mondo esterno.
  • Dichiarazioni  fatti comunicativi dell’opinione o della volontà dei soggetti.

Tra le dichiarazioni assumono valore preminente le dichiarazioni negoziali o negozi giuridici che sono le dichiarazioni di volontà del soggetto volte alla creazione di specifici effetti giuridici che sono voluti dall’autore dell’atto (che si distinguono in negozi giuridici unilaterali a contenuto patrimoniale, bilaterali a contenuto non patrimoniale, bilaterali a contenuto patrimoniale).

Parte seconda: i soggetti

Le situazioni giuridiche soggettive

Le situazioni giuridiche soggettive sono le posizioni ideali del soggetto giuridicamente rilevanti.

- Situazioni giuridiche attive: sono le posizioni di preminenza del soggetto. Fanno parte di esse:

  • Diritti soggettivi  sono una situazione giuridica di vantaggio, precisamente la posizione giuridica riconosciuta al soggetto a diretta tutela di un suo interesse. Nel diritto soggettivo si distinguono il contenuto (l'elemento formale, la posizione del titolare) e l'interesse in ragione del quale il diritto è costituito (l'elemento funzionale).

Riguardo alla struttura, i diritti soggettivi possono essere classificati in:

  • Diritti assoluti  i diritti valevoli nei confronti di tutti i consociati (erga omnes), diritti che si strutturano come un rapporto di preminenza rispetto ai terzi (diritti della personalità, diritti fondamentali, diritti reali).
  • Diritti relativi  i diritti valevoli nei confronti di determinati soggetti (diritti di credito, diritti familiari).

Il principio dell’abuso del diritto colpisce gli atti che rientrano nell’ambito dei poteri formalmente spettanti al titolare del diritto, ma che non rispondono ad un suo apprezzabile interesse, risultato pregiudizievole per gli altri.

Facoltà  lo specifico potere giuridicamente spettante al soggetto in ordine a determinate attività di fatti o comportamenti (sono il contenuto dei diritti soggettivi  il diritto di proprietà ha per contenuto le facoltà di godere e disporre della cosa in questione).

Aspettative  le posizioni di attesa di un effetto acquisito incerto, precisamente dell’effetto di una fattispecie sottoposta a condizione sospensiva o risolutiva (rappresenta uno stadio anteriore del diritto soggettivo  mi aspetto che un parente mi nominerà erede nel suo testamento). La giuridica rilevanza dell’aspettativa è data dalla vincolatività dell’effetto destinato a prodursi (art. 1358 c.c.).

Status  le posizioni giuridiche fondamentali che la persona assume nell’ambito della società e del nucleo familiare es. cittadinanza (non è più sinonimo di condizione sociale).

Poteri giuridici  le possibilità spettanti al soggetto di produrre determinati effetti giuridici. Tra i vari ci sono:

  • Uffici  poteri conferiti dalla legge o dal giudice nell’interesse altrui.
  • Diritto potestativo  il potere del soggetto di modificare nel proprio interesse una determinata situazione giuridica mediante una dichiarazione unilaterale di volontà.
  • Potere dispositivo  il potere di disporre di una determinata situazione giuridica mediante atti estintivi, modificativi o translativi.

- Situazioni giuridiche passive: le situazioni di subordinazione del soggetto. Fanno parte di esse:

  • Doveri  obbligano il soggetto a tenere un comportamento al fine di realizzare un interesse altrui (l’onere è invece una situazione soggettiva che impone al soggetto di tenere un dato comportamento al fine di realizzare un proprio interesse).
  • Pretese.
  • Soggezioni  si distinguono dai doveri in quanto il soggetto non è tenuto ad una prestazione di fare o non fare qualcosa, ma è semplicemente esposto a un certo effetto.

Capacità giuridica e capacità di agire

Soggetti: ogni centro di imputazione di diritti e doveri.

Persona fisica: la persona umana con la sua unica realtà psicofisica e la sua unica dignità.

Persone giuridiche: le organizzazioni stabili alle quali l’ordinamento riconosce la capacità giuridica generale e l’autonomia patrimoniale perfetta (società capitali, associazioni riconosciute, fondazioni).

Capacità giuridica: è l’idoneità del soggetto ad essere titolare di posizioni giuridiche. Una persona fisica acquista la capacità giuridica con la nascita (art. 1 c.c.), cioè con l’inizio della respirazione polmonare. Se la persona è nata (e quindi è vissuta) anche solo per un secondo, essa ha acquistato la capacità giuridica definitiva e quindi riceve eventuali successioni o donazioni a suo titolo. Il concepito (non ancora nato) ha una capacità giuridica provvisoria, che diventerà definitiva nel momento della nascita; esso sarà quindi capace di succedere e ricevere donazioni (se è stato concepito al momento dell’apertura dei contratti) solo se nascerà.

Ben diversa è la posizione del nascituro non concepito: la legge ammette che siano fatte disposizioni testamentarie e donative a favore di un nascituro non concepito, purché figlio di persona vivente al momento dell’apertura dei documenti (se il nascituro non viene ad esistenza i diritti sono esercitati e goduti dal donante).

L’embrione non impiantato non risponde alla definizione di nascituro concepito e quindi non può ricevere donazioni o successioni; rimane tuttavia il problema se considerarlo un mero prodotto organico o frutto di un concepimento. La legge n. 40 del 19 febbraio 2004 detta ora una disciplina di piena tutela dell’embrione. La capacità giuridica può essere accompagnata da singole incapacità speciali.

Incapacità speciale: la preclusione del soggetto rispetto a determinati rapporti giuridici. Essa può essere:

  • Assoluta (1): quando la preclusione per il soggetto sussiste nei confronti di tutti i consociati. Es: ai minori di 15 anni sono preclusi tutti i rapporti di lavoro nelle attività industriali.
  • Relativa (2): quando sussiste nei confronti di determinate persone. Es.: i soggetti non possono sposarsi solo con i parenti in linea diretta.

Impedimenti soggettivi: divieti suscettibili di rimozione mediante autorizzazione o convalida (l’impedimento non designa una inidoneità del soggetto, ma una proibizione rimessa ad un giudizio di opportunità dei poteri pubblici o dello stesso interessato).

Difetto di legittimazione: l’incompetenza del soggetto a disporre o a esercitare un diritto. Es.: difetta di legittimazione il soggetto che agisce come rappresentante di un’altra persona in base a una procura falsa.

Capacità di agire: la generale idoneità del soggetto a compiere e ricevere gli atti giuridici incidenti sulla propria sfera personale e patrimoniale (chi la perde, perde anche la capacità negoziale e la capacità di stare in giudizio). Una persona acquista la capacità di agire con la maggiore età e può perderla a causa di infermità mentale e di condanna penale. Persa la capacità di agire si è pur sempre giuridicamente capaci, ma gli atti leciti che incidono sulla sfera giuridica devono essere compiuti o ricevuti dal rappresentante legale.

Sono privi di capacità di agire i minorenni, gli interdetti giudiziali, gli interdetti legali. Ridotta capacità di agire: richiede che solo taluni atti più importanti siano compiuti con l’assistenza di un curatore. Hanno ridotta capacità di agire gli emancipati, coloro che sono giudizialmente dichiarati inabilitati a causa di un’infermità mentale che non è talmente grave da richiedere l’interdizione.

Incapacità negoziale: inidoneità del minore al diretto compimen

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulia.Clabross di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof D'Auria Massimo.
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