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PARTE QUINTA: IL CONTRATTO
34. Il contratto e l’autonomia privata
Contratto l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto
giuridico patrimoniale. Tale definizione coglie i due momenti essenziali della nozione di contratto:
- momento soggettivo identifica il contratto quale atto decisionale delle parti, come accordo.
- momento oggettivo identifica il contratto come autoregolamento di rapporti giuridici patrimoniali, la
“disposizione” o la “regola”che le parti pongono in essere mediante il loro accordo.
Il codice riconosce il principio dell’autonomia privata quale potere del soggetto di liberamente
determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e potere del soggetto di
autodeterminare i propri rapporti con i terzi mediante contratti tipici o atipici, purchè diretti a realizzare
interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Essa può essere vista come un diritto di libertà
e quindi come fondamentale.
La figura del contratto s’inquadra nella categoria del negozio giuridico (l’atto di volontà diretto ad uno
scopo rilevante per l’ordinamento giuridico).
Delibera atto decisionale del gruppo con il quale lo stesso manifesta la volontà in ordine ad un
interesse di sua competenza. Essa è pur sempre esercizio di autonomia privata, ma l’interesse del quale
essa decide è un interesse del gruppo. La distinzione con il contratto (un accordo) si coglie nel fatto che
nell’accordo ciascuna delle parti decide in ordine ad un proprio interesse, mentre nella delibera ad un
interesse del gruppo.
Rapporti contrattuali di fatto i rapporti modellati secondo il contenuto di un determinato
contratto tipico, che non scaturiscono da atti di autonomia privata ma da un mero contatto
sociale.
35. Classificazione dei contratti
I contratti possono distinguersi in: contratti di scambio (hanno la funzione di attribuire un bene verso un corrispettivo
vendita, permuta…); liberalità; concessioni in godimento; prestazioni di servizi; garanzie; contratti associativi;
transazioni; rinunzie; accertamenti. Altre distinzioni fanno riferimento agli effetti (vedi sotto) e ai prespposti (formali o
soggettivi).
Contratti di alienazione sono in genere i contratti che hanno per oggetto una vicenda derivata,
il trasferimento o la costiuzione di un diritto reale limitato (usufrutto, ipoteca, pegno). Sono
contratti di alienazione: la vendita della proprietà, la costituzione dell’usufrutto, la cessione del credito…
- Contratti ad effetti reali (o traslativi) producono l’acquisto del diritto in capo all’alienatario per
effetto del consenso legittimamente prestato (principio del consenso traslativo). È contratto ad effetti
reali la vendita di un bene determinato ( ). Un contratto
Es: Vendita di un immobile a Roma in Via del Paradiso 1
traslativo produce l’immediato trasferimento del diritto reale quando ha per oggetto il trasferimento della
proprietà di un bene determinato, il trasferimento o la costituzione di un diritto reale o di altri diritti.
- Contratti ad effetti obbligatori hanno ad oggetto cose determinate solo nel genere ( Es: Vendita di
). Sono i contratti che obbligano l’alinenante a far acquistare il diritto all’alienatario.
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Contratti ad esecuzione istantanea quelli la cui esecuzione avviene in un’unica soluzione.
Contratti di durata quelli la cui esecuzione è destinata a durare nel tempo. Essi si dividono
ulteriormente in:
a) Contratti ad esecuzione continuata in cui la prestazione di una parte è caratterizzata dalla continuità nel
tempo (contratto di locazione).
b) Contratti ad esecuzione periodica in cui sorge l’obbligo di rinnovare nel tempo una data prestazione.
Contratti a prestazioni corrispettive (o sinallagmatici) quelli in cui la prestazione di una parte
trova remunerazione nella prestazione dell’altra. Le prestazioni sono interdipenti. Il sinallagma
generico indica l’interdipendenza iniziale delle prestazioni quello funzionale indica l’interdipendenza
delle prestazioni nell’attuazione del contratto.
Contratti a titolo oneroso quando alla prestazione principale di una parte corrisponde una
prestazione principale a carico dell’altra.
Contratti a titolo gratuito quando conferisce un bene senza una corrispondente prestazione a
carico del beneficiario.
Contratti commutativi quando l’entità delle reciproche prestazioni non dipende da fattori
casuali, ma è già determinata o dipende dalla determinazione di un terzo.
Contratti aleatori quando è a carico di una parte il rischio di un evento causale che incide sul
contenuto del suo diritto o della sua prestazione contrattuale.
36. Le parti. La rappresentanza
Parte (non secondo il codice) il centro di interessi, unica anche se comprensiva di più persone.
Parte del contratto (in senso sostanziale) il titolare del rapporto contrattuale, il soggetto cui è
direttamente imputato l’insieme degli effetti giuridici del contratto.
Parte del contratto (o contraente, in senso formale) autore del contratto, chi emette le
dichiarazioni contrantualli costitutive.
Contratto plurilaterale il contratto costituito da più di due parti in senso sostanziale.
Ne sono un esempio i contratti con comunione di scopo (diretti allo svolgimento di un’attività comune o
alla creazione di un’organizzazione comune contratti di società o di consorzio). Le vicende che
copliscono uno dei vincoli non coinvolgono l’intero contratto (a meno che il vincolo non sia essenziale
per l’economia dell’affare).
Legittimazione il potere di disposizione del soggetto in relazione ad una determinata
situazione giuridica ( Es: il venditore è legittimato a disporre della cosa venduta perchè ne è proprietario o ha la
).
rapprentanza del prorpietario
La legittimazione è un requisito di efficacia del contratto: la sua mancanza non comporta l’invalidità del
contratto, ma l’inefficacia rispetto al soggetto di cui la parte non è competente a disorre.
Contratti della pubblica Amministrazione gli accordi che lo Stato e gli altri enti pubblici non
economici stipulano con i privati per costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici
patrimoniali.
Rappresentanza il potere di un soggetto (rappresentante) di compiere atti giuridici in nome di
un altro soggetto (rappresentato). Il rappresentato è la parte sostanziale del contratto, il
rappresentante è la parte formale. Essa è senz’altro necessaria per l’incapace legale.
1 ) Rappresentanza diretta la legittimazione del soggetto ad agire in nome altrui.
a
1 ) Rappresentanza indiretta la leggitimazione del soggetto ad agire in nome proprio
b
nell’interesse altrui.
Mentre nella rappresentanza diretta il rappresentato diviene parte sostanziale del contratto assumendo
la titolarità del rapporto, in quella indiretta il rappresentato non diviene parte del contratto.
2 ) Rappresentanza legale ha titolo nella legge.
a
2 ) Rappresentanza negoziale ha titolo in un atto di conferimento del rappresentato (procura).
b
3) Rappresentanza volontaria soddisfa l’esigenza fondamentale della sostituzine nello
svolgimento dell’attività giuridica. La legge richiede la capacità di agire del rappresentato per
consentire al soggetto di controllare adeguatamente l’operato del rappresentante (non è invece
richiesta quella di quest’ultimo).
4) Rappresentanza organica indica il potere rappresentativo che compete agli organi esterni di
un ente giuridico.
Procura il negozio unilaterale mediante il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di
rappresentarlo.
1 ) Procura generale conferisce al rappresentate il potere di compiere tutti gli atti relativi alla
a
gestione degli interessi patrimoniali del rappresentato o alla gestione di una determinata
attività.
1 ) Procura speciale conferisce al rappresentante il potere di compiere singoli atti giuridici.
b
Mandato il contratto in base al quale il mandatario si obbliga a compiere atti giuridici per conto
del mandante. È un tipico contratto di gestione che si accompagna alla procura.
Spedita al nome del rappresentato significa esternazione del potere rappresentativo. Affinchè il
negozio possa considerarsi stipulato dal rappresentate nell’esercizio del suo potere, occorre che esso
sia compiuto in nome del rappresentato.
Contratto con se stesso quello nel quale il rappresentate assume la posizione di parte
sostanziale contrapposta al rappresentato ( Es: Il rappresentante si rende acquirente del bene e se lo vende
). È un tipico esempio di conflitto di interesse tra le due
a se medisimo quale rappresentante del proprietario
parti.
Abuso del potere rappresentativo si ha quando il rappresentante agisce in conflitto di interessi
col rappresentato (abuso = cattivo uso del potere rappresentativo).
In generale il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato è
annullabile se il conflitto era conosciuto o riconoscibile da parte del terzo.
Cause di estinzione del potere di rappresentanza sono:
- revoca della procura può essere tacita (se il rappresentato tiene un comportamento incompatibile
con la volontà di mantenere al rappresentante il potere rappresentativo) o espressa, ma in entrambi i
casi deve essere portata a conoscenza di terzi.
- rinunzia da parte del rappresentante;
- sopravvenuta incapacità o il fallimento del rappresentato o del rappresentante;
- scadenza del termine o il verificarsi della condizione risolutiva;
- l’estinzione del rapporto di gestione.
Difetto di rappresentanza rigurda l’ipotesi del contratto stipulato da chi non ha alcun potere
rappresentativo o eccede i limiti della procura (falso rappresentante).
Il contratto non è efficace (nè rispetto al rappresentato, nè al rappresentante nè al terzo contraente),
ciò non significa che esso sia nullo o annullabile. L’efficacia può essere integrata successivamente
mediante la raitifica del rappresentato (il negozio unilaterale mediante il quale il soggetto rende efficace
nei propri confronti l’atto del non autorizzato). In caso contrario il falso rappresentante è tenuto a
risarcire il danno che il terzo contraente ha sofferto per aver confidato senza sua colpa nell’efficacia del
contratto. Tale risarcimento non ha ad oggetto un interesse positivo, ma uno negativo.
Interesse positivo: l’interesse che sarebbe stato soddisfatto dall’atto inefficace.
Interesse negativo: l’interesse del terzo a non essere partecipe o destinatario