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I REATI DI STATUS
Il terzo paradigma è dato dai “reati di status” o “reati di possesso” o “reati ostacolo”. Sono figure marginali
di fattispecie, ve ne sono poche. Sono il retaggio del passato, derivano direttamente dal diritto di polizia, in
qualche misura a suo tempo criminalizzato dal diritto penale in senso stretto. Tuttavia sussistono,
sopravvivono nell'ordinamento.
Che caratteristiche hanno?
• la caratteristica è data dal fatto che il fulcro non è sul comportamento oggettivo, sul comportamento
materiale, non è su un dovere, sulla violazione di un obbligo. È orientato piuttosto sulla persona
dell'autore. È un reato soggettivamente caratterizzato. In particolar modo è orientato sul suo status
socio-normativo, qualificato in termini di pericolosità;
• questa figura di reato è priva di evento. Questo però non sarebbe di per sé decisivo, perché sappiamo
che vi sono altri reati privi di evento, reati di pura condotta che sono reati di comportamento, solo che in
questo caso manca anche la condotta. Vi è solo uno status, che è una situazione statica e non
dinamica.Il soggetto viene incriminato sulla base di questa situazione e per il rischio che il suo porsi
nella realtà sociale - in ragione di questo status - crea in termini di pericolosità, quindi di rischio per i
beni giuridici;
• terzo elemento caratterizzante è che qui - anche posto in termini di pericolo, perché il diritto penale
tutela anche dal pericolo concreto e/o astratto e non solo dal danno - vi è sempre un bene giuridico ben
identificato. I reati di comune pericolo tutelano dai pericoli talvolta concreti e talvolta astratti rispetto ad
un bene specifico quale l'incolumità collettiva, cioè il bene vita o l'integrità fisica di un coacervo di
persone. Qui, viceversa, i beni giuridici non sono identificati a priori, casomai per categorie ma
neanche necessariamente per categorie.
Si tratta in effetti di relitti dello stato di polizia, sopravvissuti nel nostro ordinamento. Alcuni sono stati
addirittura introdotti ex novo. Prima ve ne era un serie più ampia, ma alcuni sono stati dichiarati
incostituzionali.
Tipico es., anche se è un contravvenzione, è l'art. 707 cp, rubricato “Possesso ingiustificato di chiavi alterate
e di grimaldelli”: “Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo
ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta (questo
inciso è caduto in forza di una pronuncia della Corte Cost., che lo ha dichiarato illegittimo), è colto in
possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a
sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a
due anni.”
È un reato proprio. Questa fattispecie è costruita sulla qualifica del soggetto, su una particolare
qualifica del soggetto, è una qualifica deteriore. Normalmente il reato qualificato è collegato ad una
particolare funzione sociale, istituzionale, normativa assegnata al destinatario dalla norma incriminatrice. In
genere è collegata sia per gli aspetti naturalistici, sia per gli aspetti normativi ad una funzione di protezione
di determinati beni giuridici. Il pubblico ufficiale evidentemente ha la funzione di protezione, di sviluppo e
di implementazione di beni pubblici. Il genitore, piuttosto che il tutore, l'amministratore di una società, ecc.,
ha una qualificazione che si caratterizza per un surplus di status sociale. Hanno uno status sociale più ricco
sopratutto in termini di doveri/di doverosità e quindi di riconoscimento sociale del soggetto comune. Quindi
viene chiamato a più gravi responsabilità, a pene più gravi, tutte le volte che violi quei doveri a cui è
preposto con la sua condotta.
In questo caso, però, lo status/lo statuto è deteriore. Si tratta di un soggetto già stigmatizzato
dall'ordinamento. È un “pregiudicato”. È un soggetto che ha già subito lo stigma criminale, che lo
degrada socialmente. Questa è l'accezione di status.
Il momento naturalistico tipizzante, non corrisponde ad una condotta, ad un dato dinamico, ma ad un dato
statico. Il soggetto “è colto”. Il soggetto è in una posizione di staticità. Questi è sorpreso in una particolare
situazione, in un rapporto - se vogliamo è un reato di possesso - con una cosa fisica, con un oggetto
materiale. In un caso è un oggetto materiale “di per sé illecito”, è uno strumento finalizzato a realizzare
condotte normalmente non consentite dall'ordinamento. Ma non necessariamente è tale. Può trattarsi,
ovviamente se togliessimo tutto il resto, anche di mere chiavi genuine, non alterate di cui non è in grado di
spiegare le ragioni per cui ne è in possesso.
Allora, se togliessimo tutto il resto, probabilmente ciascuno di noi in questo momento sarebbe perseguibile di
una condanna da sei mesi a due anni, perché certamente ciascuno di noi, probabilmente, avrà in tasca il
proprio mazzo di chiavi. Non escludo che qualcuno di voi possa aver preso uscendo di casa un mazzo di
chiavi che addirittura non è in grado di riconoscere e per cui non saprebbe spiegare come mai le ha nelle
proprie tasche e se togliessimo tutto il resto dovrebbe scattare ovviamente un'insensatissima incriminazione
penale. Ciò che trae fuori dalla follia, dalla dimensione paradossale, una situazione di questo genere è il fatto
che nessuno di noi si trova verosimilmente, nella situazione fondamentale, quella caratterizzante (che
distingue una condotta comune tipica da una situazione/un modello penalmente rilevante) e cioè l'essere
“pregiudicati” dall'ordinamento per un reato di un certo tipo, motivato da ragioni di lucro.
Quindi da qui deduciamo gli altri due elementi, posto che qui non vi è una condotta, è un reato senza
condotta, oltre che ad essere senza evento. Gli altri due elementi sono che certamente la ratio politico-
criminale, il fondamento di questa norma è di prevenzione di una pericolosità astratta collegata allo status del
soggetto e non alla sua condotta in sé, se non in termini di anticipazione estrema della tutela penale.
Ovviamente è necessario che il soggetto sia trovato con grimaldelli vicino ad una porta, ad una cassaforte.
Addirittura in un atto preparatorio di un reato contro il patrimonio.
Qui addirittura si va al di qua della soglia del tentativo di un atto esecutivo. Siamo anche al di qua di un atto
preparatorio perché non è necessario che il soggetto si accinga. Il soggetto, infatti, è semplicemente colto (sta
dormendo nella sua stanza e viene trovato con questi oggetti). Quindi qui si fa riferimento ad atti pre -
preparatori e quindi vi è una generica pericolosità. Il terzo elemento è dato dal fatto che qui non vi è
l'identificazione di un bene giuridico direttamente tutelato da questo norma. Si potrebbe dire che qui è
tutelato il patrimonio. Sì, anche il patrimonio viene evocato, ma bastano per la qualifica tipica soggettiva i
motivi di lucro della condanna precedente. I motivi di lucro si attagliano anche a reati non necessariamente
contro il patrimonio, a reati contro la persona, contro la proprietà industriale. Quindi vi è un numero
indifferenziato di beni giuridici, senza l'identificazione specifica/precisa di un bene giuridico tipico, che
invece è cosa normale/caratterizzante di qualsiasi altro paradigma diverso dal reato di status che noi troviamo
nell'ordinamento.
RIASSUMENDO
Facciamo uno schema delle caratteristiche dei diversi paradigmi:
1. Schema dei reati di comportamento.
Qual è lo schema del reato di comportamento?
Rc = D + C + (+/- E) ∫ BG (BG1 + BG2)
Il primo elemento è il destinatario della norma (D). Elemento caratterizzante che si riferisce all'autore del
reato, al soggetto, all'agente, a colui che realizza il fatto di reato, che è un fatto umano.
Ad esso si aggiunge una condotta (usiamo il termine comportamento) (C), cioè l'esteriorizzazione
dinamica, la manifestazione del corpo umano che modifica la realtà esteriore naturalistica.
Inoltre si aggiunge un evento (E), che però +/-. E' preceduto alternativamente o dal segno + o dal segno -,
perché abbiamo la distinzione tra i reati di evento, in qui l'evento è preceduto dal segno + perché esiste un
evento naturalistico, e i reati di pura condotta, che fanno a meno dell'evento, e quindi se vogliamo
immaginare, rappresentare l’evento lo dobbiamo far precedere dal segno -, perché in questo caso manca un
evento.
Comunque tutto ciò, ma essenzialmente l'evento laddove esiste, è funzione del bene giuridico (BG), che è il
nucleo la cui lesione, la cui offesa materializzata dell'evento fonda la legittimazione della pena. Bene
giuridico, che può svilupparsi in questo senso: BG1, BG2, ecc.. Non necessariamente il bene giuridico è uno
solo, ma può essere più di uno. Qui sviluppiamo questa formula con riferimento al destinatario e con
riferimento al comportamento.
D → Dc vs Dp
Con riferimento al destinatario abbiamo il destinatario comune (Dc) vs il destinatario proprio (Dp). Pertanto
distingueremo i reati comuni dai reati propri. Il destinatario proprio è elemento specializzante del tipo, per
cui nell'ipotesi in cui sia un tipo mutuato o parallelo ad un reato a destinatario comune la norma è speciale e
quindi viene in interferenza con l'altra fattispecie. Si ha un concorso apparente di norme.
C → Cc vs Co [ Cop / Coimp]
Con riferimento alla condotta la distinzione fondamentale è tra condotta commissiva (Cc) e condotta
omissiva (Co); e rispetto alla condotta omissiva avremo reati commissivi propri e reati omissivi impropri,
con il quesito circa la possibilità di mantenere questa seconda sottospecie di condotta, la condotta omissiva
impropria, nell'ambito dei reati di comportamento o di farla trasmigrare nei reati d'obbligo.
2. Schema dei reati d'obbligo
Ro = D ∫ (Δ) + Δ ∫ (BG) (BG1 BG2) + Cn ∫ v (Δ) + E
Nei reati d'obbligo abbiamo un destinatario (D), la cui collocazione è funzione di un dovere specifico (Δ),
che incombe su di lui funzionalmente, che lo caratterizza, che è stato assunto liberamente dal destinatario.
Caratterizza la sua figura come destinatario della norma penale. Questi è il destinatario della norma penale,
in quanto &egra