Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PROCEDIMENTO DI APERTURA DEL FALLIMENTO
Nel corso dell'apertura del fallimento si contrappongono due interessi, da un lato c'è l'interesse del debitore che deve essere tutelato, visto che gode del diritto di difesa, perché deve potersi difendere sin dall'apertura del fallimento, poi avrà diritto anche ad un giusto processo, a poter fornire prove contrarie (esempio: dire che non sta riversando in uno stato di insolvenza) e diritto al contradditorio dalle parti.
Dall'altra parte si deve tutelare l'interesse dei creditori, essi hanno il diritto costituzionalmente garantito che è il diritto d'azione (opposto al diritto di difesa).
La fase del procedimento è composta di 3 momenti:
- INIZIATIVA: indentifica i soggetti legittimati a chiedere il fallimento di un imprenditore commerciale. L'iniziativa viene disciplinata all'articolo 6 della legge fallimentare e si dice che può essere:
- Privata: quando fatta
un creditore che ha un credito di soli 10€ perché se ci sono altri creditori che sommariamente superano i 30.000€ richiesti il procedimento può partire.
Non sono previste forme di incentivazione per i creditori che richiedono il fallimento, anche se in alcuni ordinamenti sono previsti dei vantaggi, esempio: creditore chirografario che richiede il fallimento diventa privilegiato. In Italia non ci sono vantaggi sostanziali salvo il fatto che il creditore che richiede il fallimento ha il diritto di portare in prededuzione la parte di credito riferito alle spese sostenute per l'apertura della procedura, quindi ha il diritto di essere soddisfatto prima (quindi è un credito privilegiato soltanto per le spese).
Iniziativa del debitore: detto anche auto-fallimento. Questa ipotesi può dipendere in alcuni casi da una facoltà del debitore ed è l'ipotesi più ricorrente per sottrarsi a tutte le azioni esecutive individuali da parte dei
creditori che verrebbero tutte bloccate se iniziasse il processo di fallimento.C'è un'ipotesi di obbligo di richiedere il fallimento di sé stesso, se già non l'hanno fatto i creditori, ed è nel caso in cui se non lo facesse commetterebbe il reato di bancarotta, questo reato sorge se il debitore ha aggravato il proprio dissesto senza chiedere il fallimento.
L'istanza del debitore però non vale come confessione di uno stato di insolvenza perché può accadere che il debitore presenti l'istanza e il tribunale gli rifiuta il fallimento dopo aver accertato che non ci siano i presupposti.
Se l'imprenditore è una società e richiede l'istanza di fallimento vanno distinti due casi:
- Nelle società di persone siccome il fallimento è una causa di scioglimento della società, si ritiene che l'istanza deve provenire dai soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale,
Cui si prevede l'estensione del fallimento di un'impresa in tutti gli stati membri dell'Unione Europea, ovviamente la norma della legge fallimentare parla anche di extra-UE e dice che si può dichiarare il fallimento di un'impresa che ha sede negli Stati Uniti (per esempio), solo se c'è un collegamento tra gli stati, cioè è indispensabile che l'impresa estera abbia in Italia una sede effettiva stabile, altrimenti non è possibile dichiararlo perché mancherebbe un collegamento minimo con l'ordinamento italiano (si segue il principio di effettività).
2. ISTRUTTORIA: consiste nella raccolta e nell'analisi delle prove, riguardanti i presupposti del fallimento oggettivi e soggettivi, cercando di capire se ricorrono o meno. Consiste sull'analisi delle prove per controllare se c'è il presupposto di fallimento, dopo aver raccolto le prove.
Articolo 15 comma 1: l'istruttoria si svolge con il rito
camerale (un rito più veloce di quello ordinario) che comporta meno garanzia per il debitore a fronte della celerità, dinnanzi ad un tribunale con composizione collegiale. L'istante (debitore, creditore o PM) deve allegare la prova dei presupposti e devono sussistere in ogni caso nella conclusione del procedimento, quando arriva la sentenza declaratoria, quindi non è importante che i presupposti ci siano solo durante la domanda ma fino alla sentenza di fallimento. In assenza di prove è comunque possibile raggiungere una declaratoria di fallimento perché il tribunale ha dei poteri d'istruttoria d'ufficio, cioè può sopperire alla mancanza di prove per via di questo potere del tribunale che gli permette di raccogliere le prove autonomamente, esempio: predisporre consulenze tecniche d'ufficio (CTU) oppure chiedere informazioni alla Pubblica Amministrazione o richiedere determinati documenti al debitore, anche senza il volere.di questi. Questo potere è molto importante perché nel rito ordinario il tribunale non ha il potere d'istruttoria d'ufficio dato che il giudice pone a fondamento della decisione le prove portate dalle parti. Il principio inquisitorio comporta una difficoltà maggiore alla difesa del debitore a riprova dell'importanza del fallimento. Fasi dell'istruttoria: 1. Convocazione del debitore: il debitore deve essere sentito anche se non ha un obbligo di presentarsi (come in ogni processo se si viene chiamati non si è obbligati a presentarsi). 2. Possibilità di adottare provvedimenti cautelari o conservativi: per anticipare gli effetti della sentenza che dichiara il fallimento, visto che dal ricorso alla sentenza può passare del tempo e in questo tempo il debitore continua ad avere la disponibilità dei beni, la legge permette di tutelare i creditori contro il rischio che il debitore nelle more dell'istruttoria possa disporre del.Il suo patrimonio con effetto lesivo nei confronti dei creditori. Esempi sono: sequestro conservativo, nomina di amministratore giudiziario che governi l'impresa e che garantisca la tutela dei creditori.