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APERTURA DELLA PROCEDURA
INIZIATIVA La legi mazione per l’apertura della liquidazione giudiziale spe a a:
Legi mazione molto ampia
Debitore
Per il singolo debitore non è una semplice facoltà, ma un vero e proprio obbligo quello di richiedere
l’apertura della liquidazione giudiziale, in quanto l’eventuale peggioramento dello stato di insolvenza
dovuto alla non apertura della procedura potrebbe portare a incorrere al reato di bancaro a semplice.
Art. 323 del C.C.I.I. – BANCAROTTA SEMPLICE
“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore
che, fuori dai casi prevedu nell'ar colo precedente:
a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispe o alla sua condizione economica;
b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente
impruden ;
c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;
d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della
propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
e) non ha soddisfa o le obbligazioni assunte in un precedente concordato preven vo o liquidatorio
giudiziale.
[…]” In alterna va, il debitore può richiedere l’apertura di procedure diverse, quale il concordato preven vo.
Il debitore ha inizia va, ma non esiste un diri o ad o enere l’apertura della procedura,
sulla quale dovrà pronunciarsi il Tribunale a fronte della verifica dei due sudde presuppos .
Società e organi che hanno funzioni di controllo
L’inizia va di proposizione della domanda spe a agli amministratori o al collegio sindacale,
se presen spe erebbe anche al revisore contabile o alla società di revisione legale dei con .
Singolo creditore
È legi mato il singolo creditore o anche una pluralità di essi, qualunque sia il rango del credito e
l’ammontare dello stesso.
Art. 49 del C.C.I.I. - DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
“[…]
5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debi scadu e non paga
risultan dagli a dell'istru oria è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è
periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'ar colo 2, comma 1, le era d).”
Per un importo inferiore a €30.000 il creditore, da solo, non può o enere l’apertura della liquidazione.
Può comunque presentare la domanda di apertura, sarà poi il Tribunale a cumularla con quelle di altri
creditori fino al raggiungimento dell’importo limite di €30.000.
I credi non devono obbligatoriamente essere pecuniari, vale anche il credito come
diri o a ricevere una certa quan tà di merce Credito che non deve necessariamente essere munito di
tolo esecu vo
Sentenza che consente di o enere il soddisfacimento del credito a raverso
l’espropriazione o il pignoramento.
Pubblico Ministero
Magistrato che svolge le funzioni dell’accusa
Inizia va che non spe a al Giudice, il quale eventualmente potrebbe trasme ere gli a alla Procura,
che potrebbe poi operare su segnalazione del Giudice.
Comunque sarà poi il Tribunale a dover aprire la procedura, ma su iniziativa delle parti.
La liquidazione non può essere aperta d’ufficio, ma il Giudice agisce su istanza di una delle par .
RICORSO ricorso
Da un punto di vista processuale l’inizia va viene formalizzata in un
al quale devono essere allega una serie di documen .
Art. 39 del C.C.I.I. - OBBLIGHI DEL DEBITORE CHE CHIEDE L'ACCESSO A UNO STRUMENTO DI REGOLAZIONE
DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA O A UNA PROCEDURA DI INSOLVENZA
“1. Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di
insolvenza deposita presso il tribunale le scri ure contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei reddi concernen i
tre esercizi o anni preceden ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'a vità economica o professionale, se questa
ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA rela ve ai medesimi periodi, i bilanci
rela vi agli ul mi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione
economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile, uno stato par colareggiato ed es ma vo
delle sue a vità, un'idonea cer ficazione sui debi fiscali, contribu vi e per premi assicura vi, l'elenco nomina vo dei
creditori e l'indicazione dei rispe vi credi e delle cause di prelazione nonché l'elenco nomina vo di coloro che
vantano diri reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del tolo da cui sorge il diri o.
Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei tolari di diri reali e personali che
ne sono muni .
2. Il debitore deve depositare una relazione riepiloga va degli a di straordinaria amministrazione di cui
all'ar colo 94, comma 2, compiu nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
3. Quando la domanda è presentata ai sensi dell'ar colo 44, comma 1, le era a, il debitore deposita unitamente alla
domanda unicamente i bilanci rela vi agli ul mi tre esercizi o, per le imprese non sogge e all'obbligo di redazione
del bilancio, le dichiarazioni dei reddi e le dichiarazioni IRAP concernen i tre esercizi preceden , l'elenco nomina vo
dei creditori con l'indicazione dei rispe vi credi e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro
domicilio digitale, se ne sono muni . L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel
termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'ar colo 44, comma 1, le era a).”
Il ricorso presentato dal debitore deve essere iscri o anche nel Registro delle Imprese;
iscrizione non prevista per presentazione del ricorso da parte di altri sogge .
Perché?
Per una ques one reputazionale, ossia per evitare che il debitore subisca un danno alla
propria immagine e una possibile situazione di allarme sociale.
Nel caso in cui il ricorso venga presentato dal Pubblico Ministero o dai creditori,
si deve instaurare un contraddi orio con il debitore.
Il debitore deve avere la possibilità di presentare
le sue eventuali difese.
Istruttoria - Fase di controllo
Una volta depositato il ricorso, il Tribunale esamina i documen e ha la facoltà di esercitare dei
poteri d’ufficio:
- Potere di esaminare i mezzi di prova richies dalle par (bilanci, pareri di professionis …);
- Potere di chiedere la comunicazione dei da dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dal
Registro delle Imprese.
Una volta esaminato il ricorso il Tribunale può procedere anche con l’emissione di provvedimen cautelari,
tra cui la nomina di un custode Per il lasso di tempo che intercorre prima di avere la sentenza.
ESITI del RICORSO
Terminata la fase dell’istru oria il Tribunale si pronuncia sul ricorso in diversi modi:
Rinuncia della domanda da parte di chi ha preso l’inizia va A questo punto il Tribunale dichiara
l’es nzione della procedura.
Dichiarazione di incompetenza del Tribunale
Rige o della domanda
Mancanza dei presuppos sogge vi o ogge vi;
o Carenza di legi mazione Domanda presentata da un creditore
o non ritenuto idoneo dal Tribunale.
Trascorso più di un anno dalla cancellazione della società nel Registro delle Imprese;
o Mancato raggiungimento dell’ammontare di €30.000 dei credi .
o
Nel momento in cui viene pronunciato il rige o non si preclude la presentazione di un altro ricorso,
o da parte dello stesso sogge o che si è visto il rige o o da parte di un altro sogge o legi mato.
reclamo
Contro questo provvedimento è possibile proporre Impugnazione alla Corte d’Appello.
Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale = Accoglimento del ricorso
Sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale.
Nella sentenza il Giudice nomina anche gli altri organi della procedura:
Giudice delegato
Il rapporto tra ques organi
Comitato dei creditori
A sua volta nomina il non è gerarchico.
CURATORE
Nella sentenza il Tribunale fissa altresì la data e il luogo dell’esame dello Stato Passivo.
Altri poteri del Tribunale:
Pronunciarsi su tu i reclami presenta nei confron dei provvedimen del Giudice delegato;
Pronunciarsi su tu e le azioni giudiziali effe uate nella liquidazione, quali:
Azioni revocatorie,
o Impugnazioni dello Stato Passivo.
o
Chiaramente anche in caso di sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione
giudiziale è possibile proporre impugnazione alla Corte d’Appello In a esa che il reclamo si definisca,
di regola non si sospende l’efficacia
della sentenza di apertura della
liquidazione.
Reclamo che a sua volta può risolversi in senso nega vo o posi vo. Caso di accoglimento in cui la
liquidazione viene revocata.
Ulteriore proseguimento in Corte di Cassazione.
GIUDICE DELEGATO
Potere di controllo e di vigilanza su tu a la procedura;
Poteri organizza vi della procedura;
Concedere autorizzazioni al curatore in merito a:
Poter stare in giudizio come a ore o convenuto,
o All’esercizio eventuale dell’impresa o all’affi o della stessa
o
Potere di decidere sui reclami contro i provvedimen del curatore.
ex curatore fallimentare
CURATORE – Non è un organo giudiziale.
È un professionista che ha la funzione di amministrare, gestire e liquidare il patrimonio
dell’imprenditore, in quanto la finalità della procedura è la liquidazione del patrimonio per il
soddisfacimento dei crediti.
Il curatore è nominato dal Tribunale nella sentenza di apertura della liquidazione
e può essere nominato solo un sogge o iscri o in un apposito albo
e disciplinato secondo l’art. 356 del C.C.I.I. - Elenco dei sogge incarica …
Art. 125 del C.C.I.I. – NOMINA DEL CURATORE
“1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osserva gli
ar coli 356 e 358.
[…]”
Inoltre, il curatore non deve trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del C.C.
Art. 2382 del C.C. - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA
“Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interde o, l'inabilitato, il
fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea,