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DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESA
Tutti i creditori. Allora se noi volessimo lasciare libere le normali azioni del diritto processuale civileogni creditore inizierebbe la sua azione esecutiva individuale. Ci sarebbe un moltiplicarsi conazioni esecutive, con e etti negativi che porterebbero alla dissoluzione dei complessi aziendali delrischio è dissolutivo,debitore. Il legislatore vuole evitare questa dissoluzione. Altro se ilpatrimonio è insu ciente per tutti e ogni creditore è libero di fare le sue azioni individuali laconclusione sarebbe una disparità di trattamento tra i creditori, perché i creditori forti riescono aproseguire le azioni esecutive più velocemente e ottenere il soddisfacimento integrale del propriocredito, mentre quelli meno organizzati si trovano a far valere le proprie pretese su un patrimoniogià aggredito dai più forti. legislatore interviene con regole speci che per evitare la disparità di!trattamento,
Inserendo il principio della par condicio creditorum. Queste le ragioni di un diritto speciale. Si impone anche per un'ulteriore ragione: quando c'è la crisi la situazione coinvolge tutti i creditori di quel determinato debitore (anche ulteriori rispetto a è un fenomeno collettivo, quelli dove c'è il debito). Allora non individuale. Anche l'approccio normativo deve essere collettivo, dettando regole certe di comportamento per tutti i creditori e soggetti coinvolti. È un fenomeno diverso dall'esecuzione individuale. In quel caso ci possono essere interventi, ma l'azione coinvolgerà al massimo il procedente e gli intervenuti. Nella situazione di crisi le regole coinvolgono tutti i creditori che hanno rapporti/relazione con quel determinato imprenditore. Crisi e insolvenza si basano sempre su un approccio collettivo non individuale. Si sostituisce la tutela individuale con una tutela di tipo collettivo e con regole che pongono obblighi,
divieti e facoltà aTUTTI i creditori di quel determinato creditore.
Diritto crisi e insolvenza si compone di una serie di strumenti normativi, tra loro diversi cati per:
- Presupposti
- Contenuto
- Finalità
Diversi cati perché diverso può essere lo stato di crisi, la figura del debitore o del creditore.
Quindi c'è un largo ventaglio di strumenti con funzione diversi cata. Se vogliamo iniziare a4 categorie.
classi carli in categorie molto ampie possiamo appunto dividerli in
Prima Categoria: Strumenti che presidiano il dovere dell'imprenditore di rilevare la situazione di crisi e attivarsi in modo tempestivo ed attivo per affrontare la propria situazione di crisi:
- Dovere del debitore di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, in funzione del tempestivo rilevamento
- Strumenti di allerta
- Procedura di allerta e composizione assistita della crisi
- Procedimento di composizione negoziata,
Tutti sono accomunati dalla nalità di provocare una reazione pronta allo stato di crisi, sia dallanatura non giudiziale (si sviluppano fuori dalle aule di tribunale).
Seconda categoria sono gli strumenti negoziali di regolazione della crisi e dell'insolvenza:
- Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento
- Accordi ristrutturazione debiti
- Concordato preventivo
- Concordato sempli cato
Questi sono accomunati dalla natura negoziale, si basano tutti su una proposta di accordo tra ildebitore ed i propri creditori. Connotato consensualistico-negoziale.
Terza categoria: procedure che intervengono quando la crisi è insolvenza e non è stato possibileraggiungere un accordo tra creditori e debitori, allora interviene un organo nominato che provvedead amministrare e liquidare il patrimonio dell'insolvente, ripartendo il ricavato tra i creditori. Quinon c'è più la componente negoziale, rimane quella coattiva.
Liquidazione
giudiziale- Liquidazione coatta amministrativa- Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza2 di 122ff fi fi ffi ff fi fi ff fi fi fi fi
DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA
Quarta categoria sono gli strumenti per a rontare la crisi dei piccoli imprenditori, o di quelli chenon sono commerciali (quindi agricoli) e che sono quindi meno rilevanti. Cosiddette procedure disovraindebitamento:
- Accordo ristrutturazione debiti del consumatore
- Concordato minore
- Liquidazione controllata dal sovra-indebitatodissesti più ridotti.
Riguardano
Fonti normative
Il testo normativo centrale sarà il Dl.gs 14/2019 Codice della crisi che contiene la disciplina di!tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ad eccezione di 4.composizione negoziata concordato sempli cato
Abbiamo la (I Categoria) e il (II Categoria)che sono stati creati dal DL 118/2021, e non sappiamo se rimarranno nel codice della crisi.l’amministrazione straordinaria
categoria, che sono disciplinati dal codice civile e non rientrano nella categoria delle procedure concorsuali. Le procedure concorsuali sono regolate dal codice della crisi e comprendono diverse tipologie di procedure, tra cui: - La liquidazione coatta amministrativa (LCA), disciplinata dal d.lgs 270/1999, che prevede anche una versione speciale per le grandi imprese di terza categoria. - La liquidazione forzata, che non è contenuta in un unico testo normativo. Ci sono delle regole generali contenute nel codice della crisi, che vengono poi derogate da tante leggi speciali, ciascuna delle quali disciplina una categoria di imprese. Ad esempio, le imprese bancarie hanno parte della loro disciplina sulla LCA nel TUB. - La legge fallimentare (L.FALL.), che è stata abrogata dal Codice della Crisi o lo sarà quando questo entrerà in vigore. Non esiste più una procedura fallimentare. È importante conoscere le procedure concorsuali, in quanto molti degli strumenti citati sono riconducibili a questa categoria e hanno alcune caratteristiche comuni. È facile capire quali strumenti non vi rientrano, ovvero tutti quelli della I categoria, che sono disciplinati dal codice civile e non rientrano nella categoria delle procedure concorsuali.Categoria che chiedono aldebitore di rilevare la crisi tempestivamente. Non lo è nemmeno l'accordo in esecuzione del piano attestato di risanamento. Tutti gli altri strumenti rientrano fra le procedure concorsuali. Le procedure concorsuali possono a loro volta differenziarsi sulla base di due proli: - natura giudiziale: di quelle svolte alla presenza di organi nominati dall'autorità giudiziaria (il tribunale) - natura amministrativa: di svolte alla presenza di organi nominati da un'autorità amministrativa (un ministro, la banca di italia etc.). L'unica esistente con certezza è la Liquidazione Coatta Amministrativa. L'Amministrazione Straordinaria si dice avere carattere misto, perché ha organi nominati da entrambe le autorità. Seconda classificazione: - procedure volontarie: quelle che si aprono esclusivamente su richiesta del debitore, sono quelle a carattere negoziale della II categoria e laRistrutturazione debiti della consumatore e il concordato minore. Procedure coattive: si aprono ANCHE contro la volontà del debitore. Basta ci siano i requisiti necessari e il tribunale ne dichiara la procedura. Due caratteristiche comuni a Vista l'utilità e le classificazioni delle procedure. Esaminiamo ora tutte le procedure concorsuali. È importante tenerle a mente perché segnano la distinzione tra quello che è e quello che non è diritto della crisi e dell'insolvenza.
Universalità o Globalità: si intende la circostanza per cui la procedura concorsuale per sua coinvolge l'intero patrimonio del debitore natura esistente al momento dell'apertura della procedura stessa. Quando la procedura si apre non coinvolge solo una frazione del patrimonio del modo in cui gli effetti si svolgono sul patrimonio debitore, ma lo coinvolge sempre tutto. Poi
Il varia a seconda della procedura concorsuale, ma il dato comune è che la procedura per suanatura abbraccia tutto il patrimonio del debitore. Prima caratteristica che segna in maniera molto marcata la differenza tra procedura concorsuale e procedura esecutiva individuali. Es: il pignoramento presso terzi riguarda singoli beni o diritti.
Generalità: la procedura coinvolge necessariamente tutti i creditori di quel determinato creditori esistenti al momento dell'apertura della procedura. Tutti subiscono effetti e benefici, che variano sempre a seconda della procedura. Laddove è il singolo creditore se avviare o intervenire in un'azione esecutiva è una procedura individuale.
ESAME DEI PRINCIPI GENERALI
Codice della crisi si apre con i seguenti articoli
Art. 1 ambito di applicazione
Art.2 detta delle definizioni
Art.3 e seguenti: dettano i principi generali che sono particolarmente importanti, perché si applicano a tutti gli strumenti di regolazione
di crisi e insolvenza che abbiamo esaminato. Sia ancano ad altri principi generali inespressi o impliciti che si ricavano dal sistema.
Perché è importante enucleare dei principi generali dell’ordinamento? Prima funzione èquella di colmare eventuali lacune dell’ordinamento, tramite l’analogia iuris. Seconda funzione èquella normativa. Terza funzione ancora più importante è la funzione interpretativa, principiorientano l’interpretazione delle norme di dettaglio verso un risultato coerente coi principi stessi.
Oggi ne trattiamo solo uno, gli altri di volta in volta.
Par condicio creditorum:
Principio della parità di trattamento dei creditori, ogni creditore hadiritto a soddisfarsi in eguale proporzione sul patrimonio del creditore. Questo principio trovaapplicazione non in tutti gli strumenti ma solo nelle procedure concorsuali. Questo principioimpone di trattare i creditori in modo eguale secondo un criterio di
uesto, la par condicio creditorum ha delle eccezioni e limitazioni. Ad esempio, possono esserci privilegi o garanzie che danno diritto a un creditore di essere soddisfatto prima degli altri. Inoltre, ci possono essere situazioni in cui alcuni creditori sono considerati "insider" e hanno un trattamento preferenziale rispetto agli altri creditori. In conclusione, la par condicio creditorum è un principio fondamentale nel diritto delle procedure concorsuali, che mira a garantire un trattamento equo e proporzionale per tutti i creditori in caso di crisi o insolvenza.