La famiglia
La famiglia è un'istituzione naturale, un gruppo sociale universale che realizza la funzione affettiva e protettiva dei propri membri e quella procreativa per garantire la sopravvivenza dell'umanità. L'art. 29 della Costituzione definisce la famiglia legittima come una formazione sociale fondata sul matrimonio con i caratteri dell'esclusività, della stabilità e della responsabilità. L'art. 30 ha riconosciuto nei genitori il diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i figli.
La famiglia di fatto o more uxorio si intende quella costituita da persone non unite tra loro dal vincolo di matrimonio. Fra i conviventi di fatto non esistono i diritti e i doveri reciproci alla coabitazione, all'assistenza materiale e morale, alla fedeltà. Per quanto riguarda i rapporti fra genitori e figli naturali si ha l'equiparazione della famiglia di fatto a quella legittima.
I rapporti familiari
I rapporti che legano i componenti della famiglia possono essere:
- Rapporti di coniugio che legano marito e moglie.
- Rapporti di parentela che legano i discendenti da un unico capostipite.
- Rapporti di affinità che legano tra loro il coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Il mantenimento
Il diritto al mantenimento presuppone la convivenza della persona che deve essere mantenuta con l'obbligato e prescinde da uno stato di bisogno. Il mantenimento spetta al coniuge in stato di separazione, quando non sia a lui addebitabile, ed egli non abbia adeguati redditi propri; spetta anche ai figli legittimi o adottivi fino a che non siano in grado di rendersi indipendenti, ai figli naturali.
Il diritto agli alimenti riguarda solo ciò che è necessario alla vita dell'avente diritto; soprattutto ha come presupposto uno stato di bisogno e un'impossibilità dell'alimentando di provvedere al proprio sostentamento.
Gli alimenti devono essere erogati nel seguente ordine:
- Al coniuge.
- Ai figli, ed in loro mancanza ai nipoti.
- Ai genitori e in loro mancanza ai nonni.
- Ai generi e alle nuore.
- Ai suoceri.
- Ai fratelli e alle sorelle.
Il matrimonio
Il matrimonio è un atto giuridico con il quale due persone manifestano la volontà di costruire una nuova famiglia. Il matrimonio può essere civile, concordatario ed acattolico.
Tipologie di matrimonio
Il matrimonio civile è celebrato da un ufficiale dello stato civile. La legge pone delle norme sulla pubblicità, sulle modalità di celebrazione e sulle condizioni di validità dell'atto. Il matrimonio concordatario è celebrato da un ministro del culto secondo le norme del diritto canonico ed in conformità del Concordato tra Stato e la Chiesa cattolica. Le cause di nullità dell'atto sono regolate dal diritto canonico e competente a giudicare è il tribunale ecclesiastico. Il matrimonio acattolico avviene davanti ad un ministro di culto diverso da quello cattolico, ma l'atto per quanto riguarda la sua validità è regolato dalle norme del Codice Civile.
Fasi del matrimonio religioso
Il matrimonio religioso si svolge in quattro fasi:
- Pubblicazioni devono essere effettuate, oltre che alle porte della casa parrocchiale, anche alle porte della casa comunale.
- Eventuali opposizioni se l'ufficiale dello stato civile non riceve alcuna opposizione o non gli risulta alcun impedimento, dovrà rilasciare un certificato con cui dichiara che non risulta alcun impedimento.
- Celebrazioni avviene secondo la disciplina canonica, ma avrà anche effetti civili. Dopo la celebrazione il ministro del culto compila l'atto di matrimonio in doppio originale trasmettendone una, entro cinque giorni, all'ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato.
- Trascrizioni deve essere compiuta dall'ufficiale dello stato civile entro 24 ore dal ricevimento dell'atto di matrimonio. Nelle successive 24 ore deve essere data notizia al parroco.
La promessa di matrimonio
La promessa di matrimonio è un fidanzamento ufficiale, tuttavia non è vincolante e non obbliga a contrarre matrimonio. Gli effetti giuridici dello scioglimento della promessa sono:
- La restituzione dei doni, ma la domanda va posta entro un anno dal giorno del rifiuto.
- Il risarcimento dei danni relativo o alle spese fatte e alle obbligazioni assunte a causa della promessa. Non è risarcibile il danno morale. Il termine di decadenza è un anno dal giorno del rifiuto.
I rapporti personali fra coniugi
L'art. 143 del c.c stabilisce che con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e doveri. L'obbligo di fedeltà riguarda la persona fisica e spirituale di entrambi i coniugi. Quest'obbligo permane durante il temporaneo allontanamento di un coniuge dalla residenza familiare.
L'obbligo di assistenza morale e materiale è inteso come il dovere dei coniugi di proteggersi a vicenda e di proteggere la prole. L'obbligo della coabitazione consiste nell'abitare sotto lo stesso tetto. Infatti, i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi.
La contribuzione ai bisogni familiari è un dovere di entrambi i coniugi a contribuire ai bisogni della famiglia e a mantenere la prole in base alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale.
I rapporti fra genitori e figli
I coniugi hanno l'obbligo di mantenere i figli, istruirli ed educarli tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali. L'obbligo al mantenimento dovrebbe cessare con il raggiungimento della maggiore età, ma la Cassazione ha spesso espresso il principio che il diritto del figlio al mantenimento si protrae finché esso abbia raggiunto un'indipendenza economica.
I figli sono soggetti alla potestà dei genitori fino alla maggiore età o all'emancipazione. I figli hanno l'obbligo di rispettare i genitori e di contribuire in relazione alle proprie sostanze al mantenimento della famiglia finché convivono con essa.
I requisiti del matrimonio
Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio sono:
- Età. Il codice civile prevede la maggiore età. Tuttavia, il Tribunale per i minorenni, su richiesta dell'interessato, può ammettere i 16 anni, accertata la maturità psicofisica.
- Capacità mentale in quanto non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Può chiedere l'impugnazione del matrimonio, il coniuge, che anche se non interdetto provi di essere stato incapace di intendere e di volere al momento della celebrazione del matrimonio. Invece, il matrimonio dell'inabilitato rimane valido.
Impedimenti
Gli impedimenti dirimenti cioè che hanno il potere di sciogliere il matrimonio sono:
- Le persone ancora vincolate da un precedente matrimonio civile.
- Le persone legate tra loro da vincoli di parentela, affinità o adozione.
- Gli interdetti per infermità di mente.
- Chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato ai danni del coniuge della persona che vorrebbe sposare.
- I minori di età.
Gli impedimenti impedienti che non comportano la nullità del matrimonio, ma solo una sanzione nei confronti degli sposi e dell'ufficiale celebrante, è rappresentato solo dall'inosservanza del lutto vedovile. La donna non può contrarre nuovo matrimonio se non sono trascorsi dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del precedente.
Invalidità del matrimonio
L'invalidità del matrimonio (inesistenza, nullità ed annullabilità) consiste nell'atto viziato dall'origine. Lo scioglimento del matrimonio riguarda la cessazione del rapporto di coppia e le cause sono la morte o il divorzio.
Il matrimonio è inesistente:
- Quando manca la celebrazione.
- Quando il matrimonio è celebrato tra persone dello stesso sesso.
- Quando manca il consenso degli sposi.
L'annullabilità prevede che l'atto esiste e produce i suoi effetti, salvo che non venga impugnato entro i termini convenuti. Le cause di annullabilità riguardano l'incapacità, la violenza, l'errore e la simulazione.
L'incapacità
- Età. Il matrimonio può essere impugnato dai coniugi, dai genitori e dal PM. Il coniuge non può impugnarlo se ha raggiunto la maggiore età da oltre un anno. L'impugnazione del genitore e del PM deve essere respinta se il minore abbia raggiunto la maggiore età o vi sia stato concepimento ed in ogni caso sia stata accertata la sua volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
- Interdizione. Il matrimonio può essere impugnato dal tutore, dal PM e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo, se al tempo del matrimonio vi era già una sentenza passata in giudicato.
- Incapacità di intendere e di volere di chi al momento della celebrazione era per qualsiasi motivo incapace di intendere e di volere.
Cause di annullabilità
La violenza. Il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso fu estorto con violenza. L'azione non può essere proposta se vi è stata la coabitazione per un anno dopo la cessata violenza.
L'errore. Il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso è stato dato per errore. L'errore per essere considerato essenziale deve riguardare:
- L'esistenza di una malattia fisica o psichica tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale.
- L'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni.
- La dichiarazione di delinquenza abituale o professionale.
- La circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti riguardanti la prostituzione a pena non inferiore a 2 anni.
- Lo stato di gravidanza causato da persone diverse dal soggetto caduto in errore.
La simulazione consiste in un accordo tra i coniugi diretto a celebrare solo apparentemente il matrimonio per altre finalità. La nullità è la forma di invalidità più grave dell'atto e riguarda il matrimonio contratto tra gli sposi in violazione dei requisiti essenziali della diversità di sesso, della libertà di stato civile, della parentela, affinità, adozione e del delitto. È nullo il matrimonio contratto dopo la dichiarazione di morte presunta di un coniuge, qualora ritorni o ne sia accertata l'esistenza. La richiesta della nullità può essere presentata dai coniugi, dagli ascendenti.
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Diritto di famiglia - nozioni generali
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Diritto costituzionale - nozioni generali
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