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L'IMPRESA FAMILIARE

L'impresa familiare è quella in cui prestano attività di lavoro continuativo il coniuge dell'imprenditore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, salvo che non sussista alcun rapporto contrattuale, né di lavoro, né di società.

La partecipazione all'impresa familiare attribuisce i seguenti diritti patrimoniali:

  • Diritto al mantenimento, secondo le condizioni patrimoniali della famiglia;
  • Diritto alla partecipazione degli utili dell'impresa, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  • Diritto, nella stessa proporzione, sulla quota dei beni acquistati con gli utili;
  • Diritto, nella proporzione suddetta, ad una quota degli incrementi dell'azienda.

I diritti amministrativi riguardano le deliberazioni a maggioranza sui seguenti punti:

  • Impiego degli utili e degli incrementi;
  • Gestione straordinaria ed indirizzi produttivi dell'impresa;
  • Cessazione.

dell'impresa. L'impresa familiare è individuale e il titolare risponde con tutto il suo patrimonio nei confronti dei creditori ed è soggetto a fallimento in caso di insolvenza. I familiari partecipanti all'impresa partecipano al rischio di impresa indirettamente:

  • Se l'impresa familiare è in perdita, lavorano senza remunerazione;
  • Se l'impresa familiare è aggredita dai creditori, essi perdono il diritto conseguito sui beni aziendali.

Nel caso in cui l'impresa venga ceduta, ciascun partecipante gode del diritto di prelazione.

LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

L'istituto della separazione personale dei coniugi fu creato dalla Chiesa per temperare le conseguenze del principio dell'indissolubilità del matrimonio. La separazione comporta il mantenimento del vincolo matrimoniale, salvo il venir meno della convivenza. Dopo tre anni dalla data di separazione è possibile chiedere il divorzio.

La separazione legale,

cioè quel procedimento formalizzato davanti al giudice, è l'unico che ha rilevanza in Italia, mentre la separazione di fatto è irrilevante. La separazione legale può essere giudiziale o consensuale. La separazione giudiziale prevede la mancanza di accordo fra i coniugi, i quali ricorrono al giudice per decidere la loro situazione di conflitto. Il codice civile del 1942 prevedeva la possibilità di chiedere la separazione giudiziale solo in casi determinati individuati nella colpa dell'altro coniuge: condanna penale allareclusione superiore a 5 anni, adulterio, volontario ed ingiustificato abbandono del domicilio coniugale, minacce, sevizie, ingiurie gravi, e a carico del marito quando questi, senza giusto motivo, non avesse fissato la residenza coniugale. Dinanzi alla colpa di un coniuge, l'altro coniuge poteva rinunciare a chiedere la separazione, sperando in un ravvedimento dell'altro. Il coniuge convenuto poteva, a sua volta, in via riconvenzionale,chiedere al Tribunale di pronunciare la separazione per colpa dell'attore. La riforma del diritto di famiglia del 1975 prevede che la separazione giudiziale possa essere chiesta per fatti che rendono intollerabile la convivenza o recano pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi. La separazione può essere addebitabile a uno dei coniugi, tenendo conto del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. La pronuncia della separazione con addebito comporta conseguenze per il coniuge a cui è stata addebitata: egli perde il diritto al mantenimento e perde i diritti successori, salvo il diritto ad un assegno vitalizio, se versa in stato bisognoso. Le condizioni della separazione stabilite nella sentenza possono essere soggette a revisione nel tempo, a seguito del mutamento dei presupposti che determinano la decisione. La separazione consensuale avviene quando i coniugi raggiungono un accordo senza ricorrere al Tribunale.coniugi concordano fra loro la separazione, successivamente omologata dal Tribunale. I coniugi debbono comparire davanti al presidente del Tribunale che tenterà ugualmente la riconciliazione, e se questa non riesce, autorizzerà i medesimi a vivere separati alle condizioni da esse concordate. Nella separazione giudiziale, di norma entrambi i genitori chiedono l'affidamento dei figli ed è compito del giudice decidere a quale genitore affidarlo con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole. È stato introdotto recentemente il principio dell'affidamento condiviso che comporta anche l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, il nuovo art. 155 dispone che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. La riforma del diritto di famiglia aveva previsto che l'abitazione nella casa.

famil-iare spetta di preferenza, ove sia possibile, al coniuge ai cui vengono affidati i figli. Con l'introduzione dell'affidamento condiviso per l'assegnazione dellacasa familiare bisogna tenere conto prioritariamente dell'interesse dei figli. Tale assegnazione verrà a cessare se l'assegnatario non abiti più stabilmente nellacasa familiare, o convive more uxorio o abbia contratto nuovo matrimonio.

L'art 145 del c.c. prevedeva a carico del marito l'obbligo pieno e totale di man-tenere la moglie. La Costituzione che prevedeva l'eguaglianza dei coniugi ave-va dichiarato illegittima questa norma. Viene stabilito che il giudice può dis-porre a favore del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione un asseg-no di mantenimento a carico dell'altro coniuge qualora egli non abbia adeguatiredditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze ed ai red-diti dell'obbligato.

Con la

separazione cessa il dovere alla coabitazione e del dovere di fedeltà. Per quanto riguarda gli altri doveri dell'assistenza morale e materiale, nonché della collaborazione nell'interesse della famiglia, essi appaiono fortemente attenuati durante la separazione. Per la cessazione degli effetti della separazione non occorre alcun atto formale, ma è sufficiente la mera conciliazione dei coniugi. IL DIVORZIO Il divorzio è causa di scioglimento del matrimonio valido ed opera ex nunc. Il sistema italiano del divorzio con la legge del 1970 appariva un sistema misto fondato sia sull'idea del divorzio-sanzione che sull'idea divorzio-rimedio. Dal punto di vista divorzio-sanzione lo scioglimento del matrimonio era ammesso: - Per la condanna di un coniuge all'ergastolo o alla reclusione superiore a 15 anni per delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale o sociale; - Per la condanna per il

delitto di incesto, violenza carnale, atti di libidine violenti, ratto a fine di libidine, e ratto di persona minore di 14 anni o inferma a fine di libidine o di matrimonio, delitti tutti commessi in danno di un discendente o figlio adottivo, per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo;

Per la condanna per omicidio volontario in danno di un discendente o di un figlio adottivo o per il tentato omicidio nei confronti di questi soggetti;

Per due o più condanne per i delitti di lesione personale e per i delitti di violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli e circonvenzione di persone incapaci in danno del coniuge o di un figlio anche adottivo;

Per l'assoluzione di un coniuge per vizio totale di mente, quando il giudice abbia accertato la sua inidoneità a mantenere o ricostruire la convivenza familiare.

La legge del divorzio del 1970 ammetteva poi il divorzio dopo 5 anni

divorzio, che può essere la separazione legale o di fatto iniziata da almeno 2 anni prima dell'entrata in vigore della legge. Il divorzio può essere ammesso immediatamente nel caso di matrimonio non consumato o nel caso in cui l'altro coniuge, cittadino straniero, abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio, o abbia contratto all'estero un nuovo matrimonio. L'idea di divorzio come rimedio è contemplata per la rottura irreversibile del rapporto matrimoniale dovuta a cause diverse. La riforma del diritto di famiglia ha modificato la separazione giudiziale da separazione per colpa a separazione per intollerabilità oggettiva della convivenza, ampliando così i presupposti per il divorzio. Per quanto riguarda il divorzio come rimedio, il periodo di separazione è stato ridotto da cinque a tre anni. La domanda di divorzio deve essere presentata con un ricorso al Tribunale nel luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Nel ricorso deve essere indicato il presupposto per il divorzio.quale si chiede il divorzio, che poi dovrà essere accertato dal Tribunale. Se la domanda è congiunta ed indica anche le condizioni concordate inerenti alla prole ed ai rapporti economici, essa è decisa dal Tribunale con sentenza, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse dei figli. Se non esiste accordo fra i coniugi, entrambi devono comparire dinanzi al presidente del Tribunale che, tentata la riconciliazione, dà i provvedimenti temporanei ed urgenti più opportuni. Dopodiché il procedimento si trasforma in una normale causa civile contenziosa, da istruirsi e successivamente da decidersi con sentenza del Tribunale. Se si tratta di matrimonio civile, il Tribunale ne pronuncia lo scioglimento; se si tratta di matrimonio concordatario, il Tribunale, non potendo sciogliere tale matrimonio regolato dal principio canonistico dell'indissolubilità, ne

Pronuncia la cessazione degli effetti civili; comunque ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

Per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori e al concorso nel loro mantenimento, istruzione ed educazione la disciplina è uguale a quella della separazione. La legge del divorzio stabilisce che l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengano affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età, inoltre in ogni caso, ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. In caso di inadempienza del coniuge alla corresponsione dell'assegno, di una procedura esecutiva contro il terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, senza necessità.

Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
15 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di Famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Amagliani Roberto.