Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ROMA III).
Di norma lo strumento della cooperazione rafforzata viene attivato in caso di
mancanza di unanimità su una misura, ma in realtà non è molto utilizzato poiché
comporta uno strappo nel tessuto politico comunitario (es. dato dall adozione
dell Euro che non è presente in tutti gli stati dell unione).
Il regolamento Roma III è il primo esempio di cooperazione rafforzata in materia
di separazione e divorzio. Esso è valido per alcuni stati tra cui l Italia, la Francia, la
Germania, l Austria, la Bulgaria, il Lussemburgo, Malta, la Spagna e il Belgio
(manca l est Europa, il Regno Unito); ed ha stabilito una serie di regole in tema di
separazione e divorzi. Tale regolamento permette ai coniugi con cittadinanza
diversa di applicare alla propria causa di separazione o divorzio una legge diversa
da quella in vigore nel paese in cui si è instaurata la causa (es. due coniugi, uno
italiano e uno francese, che chiedono l applicazione della legge francese).
La scelta è fatta a priori, ma ammette la possibilità di modifica su accordo delle
parti (decisione che ha fatto discutere circa il fenomeno del forum shopping).
Si tratta di una scelta pur sempre soggetta a limitazioni, in quanto vincolata;
mentre per quanto riguarda la scelta in presenza di minori sono previste regole
più ferree (ES. scelta di ricorrere alle norme che prevedono il divorzio diretto
quando i cittadini non sono italiani).
Esso trova applicazione a partire dal 2012, si chiama Roma III perché era stato
fatto dopo Roma I (in tema di obbligazioni contrattuali) e Roma II (obbligazioni
extracontrattuali), ma di fatto non ha niente a che fare con la città.
REGOLAMENTO BRUXELLES II BIS
Il regolamento Bruxelles II bis nasce a seguito del regolamento Bruxelles 1 del
1968 in tema di cooperazione per il riconoscimento delle sentenze in tema di
matrimonio e di separazione; entra in vigore nel 2003 disciplinando il
riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia
di responsabilità genitoriale.
Prima dell adozione di questo regolamento, introdotto a seguito della modifica del
Trattato di Amsterdam, non esisteva una normativa uniforme nell ambito
processuale del diritto di famiglia, ma si ricorreva alla (es. in Italia
lex fori
trovava applicazione la Legge 218/95)
Nel regolamento possiamo ritrovare alcuni concetti che non presentano la stessa
definizione che viene adottata nel nostro ordinamento: ad esempio
nell ordinamento italiano utilizziamo in maniera distinta i termini giurisdizione
(ossia il sistema di regole che permette di stabilire quale giudice nazionale sia
competente su una determinata questione/ es. giurisdizione del TAR in tema di
diritto amministrativo) e competenza (serve ad individuare quale giudice sia
competente in base al luogo, la materia, al valore all interno della giurisdizione).
Nel regolamento si parla unicamente di competenza (inteso come concetto
unico), ripreso dall esperienza anglosassone, per identificare il giudice incaricato
della causa prescindendo dalla giurisdizione o dal luogo.
Prima del Trattato di Amsterdam era esclusa, dall applicazione della Convenzione
di Bruxelles del 68 (Bruxelles I in tema di giurisdizione e circolazione di decisioni in
materia civile e commerciale), la competenza decisoria in materia matrimoniale.
Il primo intervento nell ambito del diritto di famiglia è del 98, con Bruxelles II, che
ha ampliato il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale; il quale non venne formato con le procedure previste dal trattato di
Amsterdam e richiedeva le ratifiche da parte degli Stati.
Poiché il regolamento Bruxelles II, per mancanza di numero di ratifiche, non entrò
mai in vigore; si dovette trovare una diversa soluzione per dare attuazione alle
norme del regolamento che godevano di una certa importanza. Con l entrata in
vigore nel 2000 del Trattato di Amsterdam si trasfuse il contenuto del
regolamento Bruxelles II all interno del nuovo regolamento Bruxelles II bis del
Maggio 2000.
Nel 2003, su iniziativa della Francia, è richiesta una modifica del regolamento non
ritenenuto sufficiente a causa della non completa disciplina sull interesse dei
minori e delle cause accessorie. E' quindi promossa una nuova iniziativa europea
accolta all unanimità.
Si determina l attuazione del nuovo regolamento Bruxelles II bis che vede
modifiche sostanziali: la parte dedicata ai minori diviene autonoma e
direttamente applicabile, anche prescindendo dalla normativa in tema di
separazione e divorzio (es. In Bruxelles II si parlava solo di separazione, divorzio e
annullamento, mentre era esclusa tutta la disciplina inerente alle convivenze).
Il regolamento Bruxelles 2 bis prevede una disciplina autonoma per tutti i minori
(viene meno la distinzione tra figli legittimi e illegittimi) rispetto alla gestione del
processo di separazione. Si ha di norma concentrazione delle cause, onde evitare
di instaurare due diversi procedimenti in stati differenti.
L ambito applicativo del regolamento riguarda i procedimenti di separazione, di
divorzio e di annullamento dei matrimoni affiancato da una seconda parte
dedicata ai minori.
Un ruolo importante, nell applicazione dei regolamenti europei, lo assumono i
CONSIDERANDO (non presenti nella nostra legislazione) in cui sono spiegate le
motivazioni della norma e la finalità della stessa; essi costituiscono un forte
criterio di interpretazione della norma.
Tra questi assume particolare rilievo il considerando 8, che lascia fuori dallo
scioglimento del vincolo matrimoniale le questioni inerenti agli effetti del
matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali
(es. addebito // risarcimento del danno in conseguenza dell addebito // divisione
beni dei coniugi). La scelta limitativa fatta dal regolamento nasce dal fatto che era
richiesta un approvazione unanime e dal fatto che nei vari Stati sono presenti
regolamentazioni molto differenti (es. il diritto francese prevede una divisione
immediata dei beni; mentre in Italia non si ha questo taglio netto ).
La era quella di poter delineare una disciplina che permettesse ai coniugi di
ratio
conoscere il giudice competente per la causa. Per le cause inerenti ad ulteriori
effetti dello scioglimento del vincolo, oppure nel caso di convivenze, si farà ricorso
all applicazione della lex fori. Nel caso di causa riguardante il minore, il giudice
competente sarà quello di prossimità relativo agli interessi del minore.
Recentemente si è aperto un dibattitto circa la mancata applicazione del
regolamento alle unioni civili, in virtù dell equiparazione dell istituto al
matrimonio in alcuni stati dell UE.
L’art.3 riguarda i criteri di attribuzione della giurisdizione: il collegamento di
massima è dato dal luogo nel quale si trova l autorità giurisdizionale:
art. 3 Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla
separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità
giurisdizionali dello Stato membro:
A) nel cui territorio si trova:
— la residenza abituale dei coniugi, o
— l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
— la residenza abituale del convenuto, o
— in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno
immediatamente prima della domanda, o
— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi
immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso
o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»;
B) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del
«domicile» di entrambi i coniugi. Ai fini del presente regolamento la nozione di
«domicile» cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del
Regno Unito e dell'Irlanda.
Questo regolamento di norma prescinde dalla cittadinanza per evitare eventuali
discriminazioni tra stati, ammettendo la richiesta di divorzio anche per i cittadini
extra-comunitari (es. cittadini ecuadoregni che vivono in Italia ma chiedono
l applicazione della legge ecuadoregna per dare applicazione del divorzio diretto)
Tra i criteri di collegamento vi sono la residenza abituale, l ultima residenza
abituale, la residenza abituale del convenuto ecc.; trattasi di criteri alternativi tra
loro. Non si ha una graduatoria.
L unico riferimento alla cittadinanza è fatto richiamando un concetto di common
law , ossia di DOMICILIE .
Il concetto di residenza abituale non è definito esplicitamente, ma è molto
differente da quello italiano.
In Italia distinguiamo tra:
Residenza, alias il luogo anagrafico
Domicilio, che corrisponde al luogo degli interessi
Dimora, che assume valore nel caso di soggetti che si spostano per motivi di
lavoro e passano molto tempo in un luogo differente dalla propria residenza
Il concetto europeo di residenza abituale è più un concetto di fatto, in quanto si
tratta di verificare il luogo in cui è più stabile la permanenza e in cui vi è il centro
abituale dei propri interessi. È paragonabile al nostro domicilio ma si tratta di un
concetto più rafforzato, perché infatti si va a valutare dove il soggetto ha
effettivamente il centro degli interessi.
Questo criterio è stato oggetto di richieste, da parte del Parlamento Europeo alla
Commissione, di fornire una definizione più idonea.
In materia di minori è intervenuta la Corte di Giustizia Europea affermando che la
residenza abituale per i minori, in quanto non definita, deve essere interpretata
nel senso che tale luogo denota una certa integrazione del minore in un
ambiente sociale e familiare (es. si fa riferimento al luogo in cui va a scuola).
L accertamento della competenza ricade in capo al giudice nazionale adito a
decidere la causa.
Nel regolamento non è previsto un riferimento al concetto di cittadinanza (fatto
salvo il caso in cui vi sia uno spostamento in un altro Stato, nel quale si risiede per
almeno 6 mesi. In questo caso ci si può avvalere del criterio di cittadinanza),
pertanto la Corte di Cassazione francese ha posto la questione a seguito di due
cittadini con doppia cittadinanza, chiedendo se la cittadinanza potesse avere
qualche incidenza nella scelta della legge da applicare: la Corte di Giustizia ha
affermato che i giudici degli stati di entrambe le cittadinanze sono ugualmente
competenti, poiché la cittadinanza non rileva ai fini della determinazione della
competenza ma ci si avvarrà degli altri criteri di collegamento.
Questa scelta attuata nel regolamento ha una conseguenza importante, pe