Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LA CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA
Qual è la forma migliore per trasferire il business? Scissione, trasferimento, cessione,…?
Qual è il percorso più idoneo per raggiungere l’obiettivo?
NORME DI RIFERIMENTO
- Artt. 2555-2562 c.c. – cessione del ramo di azienda
- Artt. 58, 86 TUIR –
- Art 14 del decreto legislativo 472 del 1997 – tema della responsabilità
La cessione si realizza con un contratto. Come redigere un contratto di cessione ?
È un contratto giuridicamente di compravendita disciplinato dall’art 2555 c.c.
Oggetto specifico: l’azienda art 2555 - “L’azienda è il complesso di beni organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio di impresa”.
È l’oggetto del contratto con le conseguenze giuridiche, contabili, fiscali e giuris-lavoristiche.
La redazione dell’atto di cessione (art 2556 c.c)
- redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata dal notaio;
- deposito entro 30 gg dell’atto di cessione presso il registro delle imprese.
- Comunicazione al questore della generalità dei contraenti, del prezzo pattuito e dei
dati identificativi dell’azienda. (entro il mese successivo alla vendita).
Obblighi introdotti con l’art 6 della legge 12.8.1993, n.310.
Oltre le attività e passività iscritte in bilancio, ci sono una serie di contratti che fanno parte del
ramo di azienda (es : contratto di affitto dei muri, contratti di assicurazione,…).
Il divieto di concorrenza (art 2557 c.c) – per l’alienante, per un periodo di 5 anni.
La successione nei contratti (art 2558 c.c)
L’ acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa, che non
abbiano carattere personale.
Salvo diverso patto- vuol dire che ci sono deroghe.
Diritto di recesso del terzo contraente per:
giusta causa;
Ø libera scelta nei tre mesi successivi alla cessione.
Ø
I crediti pregressi (art 2559 c.c)
Il subentrante diventa il titolare dei rapporti di credito a partire dal momento dell’iscrizione
del trasferimento nel registro delle imprese.
Tuttavia il debitore ceduto è “liberato se paga in buona fede all’ alienante.
Se inserisco nel ramo dei crediti che non sono elemento costitutivo del ramo di azienda, ho un
effetto sul prezzo e una gestione e onere, rischio a poi incassarli. Mentre per il venditore si
tratta di monetizzare subito quei crediti senza dover ricorrere ai debitori.
I debiti dell’azienda ceduta (art 2560 c.c.)
Tanti più debiti tasso, tanti più debiti riduco nel prezzo.
L’alienante non è liberato se non risulta che i creditori abbiano rinunciato. Il subentro
dell’acquirente dell’azienda mediante accollo dei debiti richiede il preventivo consenso del
creditore .
I debiti di lavoro dipendente (art 2559 c.c.)
Il contratto di lavoro continua con l’acquirente.
L’ acquirente è obbligato in solido con l’alienante per tutti i crediti che il dipendente aveva al
momento della cessione.
I debiti tributari (art 14 D.Lgs n 472/1997)
Vera e propria Responsabilità solidale.
LA CONTABILIZZAZIONE
1)scritture del cedente
Il contratto di cessione del ramo di azienda è un contratto attraverso il quale interviene una
compravendita, un’acquirente e un cedente e riguarda l’oggetto ramo di azienda o azienda.
Nel momento in cui vendo un‘azienda dismetto tutti gli elementi contabilmente rilevanti
dell’azienda. Il prezzo di cessione meno sommatoria degli elementi attivi e passivi ceduti a
valori contabili (uguale) PLUSVALENZA CONTABILE DI CESSIONE. L’avviamento coincide
spesso con la plusvalenza che si viene a generare.
Storno delle attività e passività cedute con la rilevazione dell’eventuale plusvalenza di
cessione. Lo scarico della contabilità delle attività e passività cedute si effettua a valori
contabili. Dall’ altra parte l’acquirente caricherà nella sua contabilità gli elementi che
costituiscono il ramo di azienda sui valori correnti.
2) scritture dell’ acquirente o del cessionario.
Nel caso di acquisto e contestuale inizio dell’attività imprenditoriale: scritture di costituzione.
Altrimenti, recepimento in contabilità delle attività e passività relative all’azienda acquistata
rilevando, come contropartita, l’uscita finanziaria o il debito.
Il valore delle attività o passività sarà quello desunto dallo stato patrimoniale di cessione, a
valori correnti.
Possibile avviamento, da ammortizzare.
LE FASI CONTRATTUALI
Il processo di acquisizione, generalmente, si svolge lungo le seguenti fasi:
- lettera di confidenzialità;
- accesso alla documentazione del cedente;
- valutazione del capitale economico;
- identificazione del prezzo;
- negoziazione;
- lettera di intenti;
- due diligence;
- contratto preliminare;
- contratto di cessione (closing);
- controlli successivi e conguagli prezzo; se nel mio contratto metto condizioni per cui al
verificarsi di eventi c’è un conguaglio prezzo.
TECNICA 20/11/2015
LA CESSIONE D’AZIENDA
ASPETTI FISCALI
C’è una fiscalità ai fini IRES, ai fini delle imposte dirette. Se conseguo una plusvalenza, su
quella plusvalenza devo pagare le tasse IRES: Art 58 (soc individuali e soc. di persone)e 86
TUIR (soc di capitali).
Il problema fiscale sulla rilevanza della plusvalenza riguarda il venditore o anche l’acquirente?
Riguarda il venditore e anche il venditore ai fini delle imposte dirette un suo calcolo di
convenienza lo deve fare, perché in prospettiva lui quello che paga in termini di beni singoli
che costituiscono il ramo di azienda, in termini di ramo di azienda che riconosce, al momento
in cui fa le proiezioni future sono costi fiscalmente rilevanti.
Nel conferimento la conferitaria deve sapere che quei maggiori valori che prende in carico a
fini fiscali è come se non ci fossero. Se è neutra è come se non ci fossero. Se voglio fare una mia
proiezione futura, quando calcolo le imposte dell’ es futuro devo sapere che quei beni
trasferiti per effetto della cessione sono un maggiore costo fiscale (fiscalmente deducibili). I
beni trasferiti nel processo di trasferimento a valori correnti non vengono riconosciuti ai fini
fiscali, e quindi nel mio business plan non posso considerare quei plusvalori come beni
ammortizzabili.
La plusvalenza da cessione di ramo di azienda per il cedente è componente ordinaria o
straordinaria ? straordinaria. Ai fini IRAP non è soggetta perché la legge dice che (art 11) la
base imponibile è composta da componenti di reddito A – B (gestione ordinaria). È la corretta
applicazione dei principi contabili che mi porta a sostenere un domani che quella componente
straordinaria non entra nella base imponibile IRAP.
La cessione di azienda è operazione fuori dal campo IVA, perché i presupposti impositivi
dell’iva sono la cessione dei beni e le prestazioni di servizio. (Art 2 comma 3 lettera b).
Necessaria la forma pubblica o scrittura privata con firma autenticata dal notaio.
Imposta di registro: Imposta proporzionale di registro sul valore complessivo dei beni, al
netto di passività e incrementato del valore dell’avviamento.
Obbligo di registrazione per data certa e valore legale. Il prezzo di cessione del ramo di
azienda è soggetto a imposta di registro pari al 3%. Chi la paga? Da un punto di vista civilistico
comanda il contratto (viene definito nel contratto). Secondo gli usi e costumi l’imposta di
registro la paga l’acquirente. La legge fiscale dice che la può pagare chi vuole ma venditore e
acquirente sono solidali: un domani in caso di contestazione rispondono del mancato
pagamento tutti e due.
Il contratto di cessione di ramo di azienda ha un rischio fiscale. Giudizio di congruità della
agenzia delle entrate sul valore del ramo di azienda.
Il rischio è il giudizio di congruità. Quindi l’esigenza professionale è di disciplinare anche
come ci comportiamo nell’eventualità che questo fatto accada e che di fronte
all’amministrazione finanziaria ci vede solidamente responsabili.
Il problema di fondo è che se è un ramo di azienda devo identificarlo correttamente a partire
dai profili aziendalistici, a partire da una descrizione del contratto che sia puntuale, a partire
dal fatto che sia in grado di documentare che quella sia un azienda e arrivando a gestire il
rischio fiscale che ne consegue.
La fiscalità deve essere gestita e valutata in termini di rischi da gestire e disciplinare le
responsabilità conseguenti, perché di fronte al fisco le responsabilità sono solidali.
In un decreto rubricato “sanzioni” , c’è questo passaggio fondamentale per il professionista
che prima di stipulare un contratto di cessione di ramo di azienda, deve leggere.
Io acquirente ho una responsabilità solidale anche per i debiti pregressi col cedente, io
professionista dell’acquirente ho gli strumenti per verificare a quanto ammonta questo
rischio.
Nel contratto io professionista chiedo che prima di andare dal notaio sia prodotto il certificato
da allegare al contratto che indica il grado di responsabilità, quindi il grado di rischio che
l’acquirente subisce.
TECNICA 25/11/2015
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Non esiste un contratto standard : le clausole dipendono dalle situazioni contingenti e/o
particolari attinenti le parti. Forma libera.
Ci sono una serie di condizioni e garanzie (representations and warranties), che l’acquirente
chiede che vengano messe nel contratto. Non è la dichiarazione dell’ovvio (es dichiaro di aver
pagato le imposte, …).
Queste dichiarazioni e garanzie si agganciano alla clausola di indennizzo in quanto il diritto ad
un indennizzo si verifica allorché emergano situazioni non corrispondenti a quanto
dichiarato.
Es: Io ti dichiaro che la licenza per la proiezione al pubblico esiste, è questa, ti chiedo di
garantire la correttezza, l’esistenza della licenza, ma se poi un domani per motivi
imprevedibili questa licenza venisse revocata sicuramente quell’azienda perde valore/può
venire anche meno il concetto di azienda.
Una serie di dichiarazioni che apparentemente sembrerebbero insignificanti hanno il senso
giuridico di collegarsi agli indennizzi.
Obbligazioni delle parti per il periodo necessario al trasferimento (covenants): impegni delle
parti in un predeterminato periodo che si estrinsecano in obbligazioni “di fare e di non fare”.
Condizioni sospensive: subordinare l’efficacia del contratto al verificarsi di eventi successivi.
Siccome non mi basta la licenza a