Storia del diritto italiano
Appunti delle lezioni della professoressa Antonia Fiori di Tommaso Arcangeli
Anno Accademico 2021-2022
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Diversi approcci alla storia del diritto italiano
Francesco Schupfer (1833-1925) distingue varie epoche all'interno del Medioevo:
- Epoca barbarica
- Epoca germanica: barbarica > carolingia > feudale
- Epoca neo latina
Si focalizza sull'alto medioevo ≈ epoca germanica. Risente della teoria dei fattori storici del diritto ('800) secondo cui con un approccio positivistico (scientifico) il diritto italiano sarebbe la mera sommatoria di una pluralità di fattori storici: Dr. Italiano = dr. Germanico + dr. Romano + dr. Canonico.
Francesco Calasso (1904-1965) pone l'attenzione sul basso medioevo ≈ dr. Comune. Nella pluralità degli ordinamenti giuridici vige un principio di unità ≈ dr. Comune (dr. Romano + dr. Canonico). Il diritto Comune ha precise caratteristiche:
- Universalità
- Deriva dalle leggi romane
- È ancorato alla realtà dell'Impero
- Ha una radice cristiana evolutasi poi in dr. Canonico
- Colma le lacune dei diritti degli ordinamenti particolari
La sua analisi s'intreccia con quella di Santi Romano: pluralità di ordinamenti ≈ pluralità di istituzioni. Il dr. Comune assume l'innovativa accezione di diritto sovranazionale.
Il periodo storico (476-1492)
Il Medioevo è un termine coniato dagli umanisti per indicare il periodo "buio" compreso tra l'epoca romana e quella umanistica. La sua prima comparsa risale al 1688 nella "historia medii aevi a temporibus Costantini Magni ad Costantinopolim a Turchi capta" di Cristoph Keller. Gli estremi di questa età di mezzo sono variabili a seconda degli studi:
- Cristoph Keller:
- Inizio: Costantino, inizio IV secolo
- Fine: caduta di Costantinopoli, 1453
- Henri Pirenne: "Maometto e Carlomagno"
- Inizio: VII espansione araba e conseguente fine dei traffici mercantili.
Criteri storici
Per gli storici, l'epoca può essere suddivisa in Alto e Basso Medioevo:
- Tardo antico: IV-VI
- Alto medioevo: VII-X
- Medioevo pieno: XI-XIII
- Tardo medioevo: XIV-XV
Elementi chiave del periodo includono:
- Invasioni barbariche
- Regni Comuni
- Crisi sistema feudale
- Permanenza impero
- Impero germanico
- Monarchie nazionali (caduto solo con la fine dell’Antico Regime)
Per gli storici del diritto, si distinguono:
- Alto Medioevo: IV-XI
- Basso Medioevo: XII-XV
- Età moderna: XVI-XIX
Da Diocleziano alla Riforma gregoriana, Rinascimento giuridico medievale con Irnerio a Bologna (studium 1100).
Caratteristiche comuni
Caratteristiche comuni dell'epoca includono:
- Pluralità degli ordinamenti: particolari, generali, consuetudine
- Assenza del concetto di Stato moderno
- L'Impero non ha il monopolio del diritto
Alto medioevo
Non è propriamente vero che sia stata un'epoca senza legge e senza giuristi:
- Legge del Sovrano: integra e corregge la consuetudine.
- Consuetudine: può derivare da trasformazioni della legge stessa.
- Prassi > teoria: la realtà piega a proprio favore le disposizioni normative che potranno trasformarsi o diventare lettera morta.
- Sebbene non sia ancora nata una scienza giuridica impartita negli studia, la pletora dei giuristi-conoscitori di diritto comprendeva:
- Operatori del diritto: avvocati
- Canonisti: prelati
- Compilatori di collezioni
- Falsificatori
Periodo III-IV sec. – Tardo antico
Il Dominato ≈ assolutismo imperiale dispotico. Caratterizzato per tre aspetti:
- MAIESTAS ≈ divina maiestas princeps legibus solutus. La soggezione alla legge è solo formale (Settimio severo, Caracalla, Valentiniano II). Crimen lesae maiestatis nel dominato aveva ampliato il suo raggio includendo oltre al tradimento e l’oltraggio alla persona del sovrano anche l’attentato ai suoi consiglieri ai membri del concistoro e del senato intesi come pars corporis principi.
- DIVISIONE IMPERO: Diocleziano attua una divisione amministrativa = tetrarchia: 2 Cesari + 2 Augusti (Milano, Nicomedia). 330: Costantino sposta la capitale a Costantinopoli. 394: Teodosio II attua la divisione effettiva tra i figli Arcadio ed Onorio. 402: Ravenna capitale occidente.
- Conseguenze:
- Unità legislativa formale
- Oriente: ellenizzazione del diritto romano
- Occidente: volgarizzazione del diritto romano
- Aumenta l’importanza della fonte lex ≈ costituzione dell’Imperatore
Iura
Erano dei pareri di giureconsulti per la risoluzione delle controversie. Già dai tempi di Augusto si cercò di piegarli a favore del potere imperiale.
Augusto (27-14): ius respondendi: fu uno dei primi tentativi di controllo della doctrina, l’Imperatore rilasciava delle “patenti” che consentivano solo ad alcuni giureconsulti in linea con l’impero di dare pareri vincolanti per la risoluzione di controversie. Quest’istituto fu abolito da Diocleziano.
Valentiniano III: Legge delle citazioni 426: con il pretesto di tutelare i giuristi dai falsi e dalla confusione di fonti aveva conferito una particolare autorità ai pareri di 5 giuristi (Paolo, Papiniano, Gaio, Lupiano, Modestino). Parità: parere vincolante. Disparità: criterio maggioritario. Discordia: prevaleva Papiniano.
Con questo provvedimento il potere imperiale ottenne il controllo totale sugli iura dei giureconsulti che in nessun modo avrebbero potuto modificare i responsi delle fonti di giuristi classici ormai morti da secoli. Alla staticità della doctrina e degli iura corrisponde un grande incremento d’importanza delle costituzioni imperiali.
Giustiniano: Digesto: Raccolta di pareri di giuristi selezionati dal potere imperiale. Gli iura vengono assorbiti nelle leges dell’Imperatore.
Codificazioni
Intese come aggiornamento periodico del passato non per cancellarlo ma per “consolidarlo”. Codificazione: reductio in codicem.
- Diocleziano (284-305):
- (292-293) Codice Gregoriano: raccoglie costituzioni imperiali dal 195 al 295.
- (293-294) Codice Ermogeriano: contiene i rescritti di Diocleziano.
Rescritto romano: è una risposta dell’Imperatore ad una questione giuridica in forma epistolare. Durante il Medioevo questo sistema viene adottato dalla Chiesa con il nome decretali pontificie, avevano valore tra le parti ma se divulgate tramite compilazioni e conosciute il principio in esse contenute valeva erga omnes.
- 438 Codice teodosiano: raccolta di costituzioni imperiali a partire da Costantino che andavano a formare il diritto vigente.
L'impero diventa cristiano
313 Editto di Milano: Costantino concede al cristianesimo di rito niceno la parità di trattamento con gli altri culti ponendo fine alle persecuzioni. Era un provvedimento di tolleranza mosso da utilità politica.
318-321 Altri Provvedimenti:
- Restituzione dei beni dei cristiani durante le persecuzioni.
- Manumissio in ecclesia equiparata alla manumissio inter amicos.
- Possibilità per le chiese di essere istituite eredi o legatarie (donationes pro anima).
- Istituzione dell’episcopalis audientia (provvedimento concesso anche ad altri culti).
Episcopalis audientia
Era la giurisdizione del vescovo. In origine consisteva nella possibilità per il vescovo di essere arbitro nelle controversie riguardanti i cristiani, successivamente si trasformò in un tribunale ecclesiastico. Ambiguità di Costantino:
- Culto pagano del Sole
- Battesimo ariano (anche il figlio Costanzo II)
380 Editto di Tessalonica: Graziano e Teodosio I proclamano il Cristianesimo religione ufficiale dell’Impero incorporandola nell’apparato pubblico. Vengono epurate tutte le norme in contrasto con il Cristianesimo.
Conseguenze:
- La Chiesa diventa una costola dell’Impero perdendo la propria autonomia
- La Chiesa si avvale dell’universalità dell’Impero, ciò contribuisce al futuro assetto Chiesa-Impero.
- Suddito imperiale era anche un cristiano fedele al Papa
- Cesaropapismo: fenomeno d’ingerenza per cui l’Imperatore si arroga poteri a lui non spettanti di natura religiosa-cristiana.
325 Concilio di Nicea:
- Fu il primo concilio ecumenico universale aperto a tutti i vescovi.
- Fu convocato e presieduto da Costantino, esempio lampante di cesaropapismo.
- Vi si discussero questioni cristologico-teologiche.
- Separazione tra correnti ortodosse ed eretiche (arianesimo)
Dopo l’Editto di Tessalonica Costantinopoli accolse un gran numero di concili aumentando d’importanza come centro della cristianità, per poi arrivare alla separazione tra Patriarcato di Costantinopoli e Chiesa di Roma.
In Oriente la potestà normativa del Papa non era riconosciuta ed ebbero vigore solo in Occidente.
La Chiesa delle origini
Si basa su dogmi derivanti da scontri ideologico-teologici. Le scelte dell’Imperatore influiscono in modo determinante sul dibattito. (Costantino-arianesimo)
325 Concilio di Nicea:
- Sedi della cristianità: Antiochia, Alessandria, Roma.
381 Concilio di Costantinopoli:
- Convocato subito dopo quello di Tessalonica.
- Afferma il primato di Roma e subito dopo Costantinopoli che era la capitale imperiale.
451 Concilio di Calcedonia:
- È revocato il primato di Roma.
- Costantinopoli > Roma > Antiochia > Alessandria.
- Papa Leone Magno contesta questi provvedimenti e la Chiesa d’Occidente si separa dal Patriarcato di Costantinopoli.
- La rottura rafforza il ruolo del Vescovo di Roma e il binomio Papa-Imperatore.
Rapporti Chiesa-Impero
S. Ambrogio: Fu vescovo di Milano, ebbe molta influenza sull’imperatore Teodosio I:
390 Rivolta di Tessalonica: in risposta all’uccisione di un generale imperiale Teodosio I come rappresaglia massacra la popolazione civile. Successivamente Ambrogio lo induce ad una pubblica penitenza. Da questo si coglie come l’imperatore-individuo-fedele è nella Chiesa e non sopra di essa.
Ottato di Milevi: Scrive un trattato contro gli scismatici donatisti che non riconoscono la superiorità dell’Impero.
Non è l’Impero ad essere compreso nella chiesa ma la Chiesa-istituzione nell’Impero.
Gelasio I (pfx. 492-496): La visione di Ottato e di Ambrogio si conciliano nel principio gelasiano di competenza:
- Chiesa: cose spirituali
- Impero: cose temporali
Tutto il mondo è retto da due dignità supreme mosse da Cristo una volta a governare. Le anime e l’altra i negozi temporali. Auctoritas, potestas: l’una del pontefice l’altra del monarca, sono poteri complementari che non devono sovrapporsi.
495 Lettera di Gelasio all’Imperatore Anastasio (491-518) in cui è contenuto il principio gelasiano. Dilagava l’eresia eutichiana (Cristo ha solo natura divina, il patriarca di Costantinopoli ne era seguace e aveva influenzato anche l’imperatore).
Volgarizzazione del diritto romano
È un’attitudine nata dall’incontro tra diritto romano e i vari diritti barbarici.
- Storici del diritto romano: volgarizzazione è una degenerazione
- Calasso: diritto volgare è la vita del diritto espresso in forme spontanee adatte alle nuove esigenze.
La volgarizzazione coincide con la divulgazione.
1880, Hinrich Brunner: Evidenzia nel diritto successivo a quello romano l’esistenza delle clausole al portatore. Pone il quesito: “c’è un involgarimento della prassi?”
1891, Ludwig Mitteis: Evidenzia l’esistenza di contrasti tra il diritto imperiale (dr. romano) e il diritto popolare (dr. volgare).
La volgarizzazione
Ennio Cortese: Quando la prassi si scontra con il diritto ufficiale si hanno momenti di romanità vissuta. Le modifiche che ne conseguiranno si pongono in vari rapporti con il sistema:
- Modifiche interne
- Modifiche estranee
- Modifiche condannate: condanna di condotte reiterate
Gli aspetti rilevanti della volgarizzazione riguardano:
- Fonti dottrinali (iura)
- Fonti legislative
- Prassi giuridica
1) La volgarizzazione degli iura
Iura: pareri dei giuristi. Col passare dei secoli si avvertiva il problema della loro autenticità:
- Contraffazione
- Cause naturali
- Tendenza nel tramandarli a modificarne il testo originario conservandone il senso.
Raccolte di iura volgarizzati: sono considerate spurie dalla critica romanistica tuttavia per la loro importanza vennero inserite nel Digesto giustinianeo (tranne il Liber Gai).
- Pauli receptae sententiae, III-IV
- Tituli ex corpore Ulpiani, IV
- Liber Gai, V
Franz Wieacker: Ipotizza che il successo delle prime due opere fosse dovuto al cambiamento di supporto grafico ossia il passaggio dal papiro alla pergamena. Secondo lui, all’inizio del IV secolo oltre alla copiatura di opere originali, si sarebbero anche attualizzate e semplificate per la divulgazione.
Le prime due confluiscono nel digesto con il titolo di Liber singularis regularum Ulpiani. Mentre la terza opera di scadente fattura, ricca di imprecisioni sarà conosciuta anche come Epitome Liber Gai.
Nuovi testi e laborati dalla dottrina
La dottrina oltre alla copiatura di testi originali si occupa anche di elaborarli e semplificarli per una maggiore diffusione:
- Collatio legum mosaicarum et romanarum / Lex Dei: È un confronto tra il diritto mosaico e quello romano per sottolinearne la corrispondenza. D’incerta datazione inizio IV o metà del V.
- Consultatio veteris cuiusdam iuriconsulti: Di origine gallica, contiene una raccolta di pareri circa l’individuazione delle norme corrette da applicare al caso concreto a dimostrazione di come questo problema sia molto sentito all’inizio del VI secolo. (Le fonti da questo citate confluiranno nella lex romana wisigothorum).
2) La volgarizzazione delle fonti legislative
Premessa: Invasioni barbariche sono da attribuirsi a popolazioni filoromane di mercenari a stretto contatto con la realtà romana:
- Milites foederati: mercenari che godevano di contribuiti pagati dalle popolazioni del luogo in cui erano stanziati (pari a 1/3 della produzione). Accadeva che si rivoltavano per ottenere maggiori contributi.
- Popolazioni filoromane: erano popolazioni limitrofe che volevano essere riconosciute e accettate dall’Impero.
Tra queste i Visigoti avevano i legami più stretti con la romanità. Dal punto di vista giuridico applicavano il diritto romano riferendolo alle proprie tradizioni ed esigenze modificandolo senza l’intento di eliminarlo.
- 410 Sacco di Roma: Compìto da Alarico re dei Visigoti per vendicarsi di un’imboscata subita da truppe romane per ordini dell’Imperatore Onorio. Prima del Sacco Alarico depose Onorio sostituendolo con Prisco Attalo che ricevette la legittimità del Senato, successivamente si fece nominare da questo magister militum così da poter svolgere il saccheggio con una fittizia legittimità.
- Ogni re visigoto, fino alla metà del VII, assunse il nome di Flavius, in ossequio a Costantino, volto ad istaurare una parentela fittizia con l’imperatore anche in virtù del titolo di patritii tradizionalmente concesso ai grandi generali romani.
Fonti principali
Visigoti:
- Lex romana wisigothorum
- Lex visigothorum
Burgundi:
- Lex romana burgundionum
- Lex borgundionum
Ostrogoti:
- Editto di Teodorico
Diritto germanico: È un concetto storiografico risalente alla fine del 1800 quando sulla spinta del romanticismo e del neonato nazionalismo si ricercavano elementi identitari riconducendo varie caratteristiche dei diritti germanici ad un astratto diritto germanico unitario. Tale operazione è meramente intellettuale dal momento che la messa per iscritto dei diritti germanici è stata fatta in latino in un momento successivo alla contaminazione con la realtà romana.
Volgarizzazione delle fonti legislative
I regni romano-barbarici furono ordinamenti concreti e individuabili la cui collocazione geografica è importante per la loro evoluzione.
I Visigoti
Furono la popolazione più romanizzata tra quelle limitrofe all’Impero romano.
- Inizio V secolo: si stabiliscono in Gallia (Francia) ponendo la capitale a Tolosa.
- 506 Alarico II promulga: Breviarium Alaricianum / Lex Romana Wisigothorum
- 507 Battaglia di Vouillé: I Visigoti vengono sconfitti dai Franchi, si trasferiscono in Spagna con capitale a Toledo.
- VIII secolo: termina il regno visigotico con l’invasione dei Mori.
Lex Romana Wisigothorum
Pubblicata da Alarico II per ingraziarsi la popolazione romana di rango senatorio della Gallia, questa fonte resisterà a lungo anche dopo l’insediamento in Spagna. È un’antologia di fonti legislative e dottrinali del diritto romano. Si struttura in un binomio leggi-iura.
È la prima pubblicazione legislativa degli iura che da questo momento in poi avranno forza vincolante del pari della legge.
- Leges:
- Estratti del Codice Teodosiano
- Novelle di Teodosio II e successive
- Iura:
- Liber Gai
- Pauli receptae sententiae
(Non essendo a conoscenza della loro scarsa autenticità, i visigoti realizzarono una raccolta di iura volgarizzati.)
- Costituzioni del Codice Gregoriano
- Costituzioni del Codice Ermogeriano
(I compilatori confusero i rescritti dei due imperatori con degli iura. Costituisce un errore.)
Interpretatio visigotica: Non costituisce una sezione a parte ma è l’insieme degli interventi nel testo ad opera di giuristi visigoti per rendere il testo più facilmente fruibile.
Lex Visigothorum: I visigoti avevano una legislazione...
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti
-
Appunti Storia del diritto medievale e moderno I
-
Storia diritto medievale e moderno - Appunti
-
Storia del diritto medievale e moderno - Appunti