Estratto del documento

Sistema di diritto comune nell'Europa occidentale

Il sistema di diritto comune è il sistema giuridico di fondo dell’Europa occidentale che rimane sullo sfondo durante l’età moderna (tra il 12° e il 18° secolo), fungendo da base di studio nelle università. In senso stretto, possiamo intendere il diritto comune come "l'uno e l'altro diritto" romano-giustinianeo e canonico. Quando lo studente di diritto entrava nelle università della proto-modernità, studiava i due diritti universali, validi in tutta Europa, anche se con piccole differenze. Tornato nella sua terra, studiava i diritti particolari con cui doveva operare, come lo Statuto del suo Comune o usi e consuetudini. Solo successivamente alcuni diritti particolari verranno studiati nelle università.

Il sistema di diritto comune

Se lo intendiamo come sistema che governava l’Europa del tempo, include gli iura propria. Un sistema particolaristico in cui convivevano molti diritti sulle due direttive di fondo, che erano i due diritti universali. I diritti particolari sono espressione anche di un policentrismo del potere, di una società organizzata non solo con pontefice e imperatore, ma anche con altri centri di potere di dimensioni limitate, come i Comuni ed altre comunità che si danno un proprio diritto. Il sistema di diritto comune funziona attraverso l'integrazione dei diritti universali e di quelli particolari.

Il soggetto che vive in un certo Comune vede regolata la propria vita anzitutto con il diritto particolare più vicino a lui, cioè lo Statuto cittadino. Questo, soprattutto alle origini, contiene poche norme. Nel caso in cui non contenga una norma che regola il caso specifico oppure non è del tutto chiaro come vada interpretata, si integra il diritto particolare con i principi del diritto comune. Il giudice o il podestà locale, che si trova di fronte a una questione del genere, chiede un parere al giurista dotto (giurista di scuola) = Consilium Sapientis Iudiciale = Parere del sapiente di diritto reso nel corso di un processo. Il parere viene applicato al caso ed allegato allo statuto, che quindi nel tempo si arricchisce di diversi pareri, infine integrati materialmente con una riforma.

Coordinamento e dottrina giuridica

Il rapporto tra i diversi diritti non è definibile a priori, c’è un coordinamento nel diritto comune, specialmente nei casi in cui l’aspetto temporale (diritto giustinianeo) e quello spirituale (diritto canonico) si mischiano (es. matrimonio). Poi c’è il coordinamento tra diritto particolare e diritto comune.

Il sistema di diritto comune funziona attraverso l'attività della dottrina giuridica, attraverso i giuristi di scuola consultati di volta in volta che forniscono un parere. Il diritto comune non è la somma di due diritti, ma l’insieme di due diritti universali che si coordinano con i vari diritti particolari e la cui validità è determinata dall’interpretazione giuridica. Si applica la norma canonica o giustinianea come interpretata dalla dottrina giuridica del tempo.

Da Accursio si legge infatti il Corpus Iuris integrato dalle glosse, la prima delle molte forme letterarie medievali, come i commenti, i concilia, i trattati, moltiplicandosi quindi le fonti, si complessifica il sistema giuridico, diventando difficilmente consultabile e poco omogeneo, nascono le proposte di riforma radicale del sistema giuridico, che si avrà tre secoli dopo.

La transizione verso i sistemi nazionali

Con la prima modernità si affermano gli Stati nazionali, un nuovo soggetto giuridico, risultato di un processo di accentramento politico e giuridico. Se l’età medievale è quella del pluralismo dei soggetti giuridici, quella moderna cerca un’unica istanza di potere sopra le altre, cerca l’accentramento del diritto e del potere, assume importanza una nuova fonte del diritto: la legge nazionale del monarca (per lo più a legittimazione religiosa).

Entra in crisi il diritto comune ed emerge un nuovo principio: un diritto di uno Stato che ha la pretesa di regolare in modo esclusivo la vita di quel nuovo Stato nazionale. Con la centralità del diritto, il suo ruolo cambia, si hanno dottrine giuridiche che arrivano a sostenere un diritto certo, uguale per tutti, rinvenibile facilmente nel codice, applicato dal giudice meccanicamente, quando cioè le prime codificazioni soppiantano completamente il diritto comune (anche se questa cesura così netta nei fatti è meno netta perché si traviseranno alcuni principi nelle norme codicistiche).

Continuità e crisi del diritto comune

Età moderna 5 – 6- 700. Nel sistema giuridico si innestano nuove realtà istituzionali, politiche, giuridiche sul sistema precedente (diritto comune), che dunque non scompare completamente. C’è una continuità nel sistema giuridico di fondo. Il diritto comune passa attraverso la fase classica (il suo funzionamento migliore), e prosegue per altri tre secoli, a questo punto entra in crisi. Sorge un principio opposto ad esso, cioè la legge degli Stati nazionali. E tuttavia esse convivono nel sistema, in modo diverso nelle varie zone geo-politiche. La Francia per prima assume compiutamente una forma e un diritto nazionale, altrove il processo è più graduale.

L’Europa è ancora un’unità omogenea, culturale, con una tradizione e una lingua colta comune, e spirituale (una unica religione che consente l’applicazione del diritto canonico), un unico esercizio di potere. Universalismo: Uniformità dell’area, con i due centri di potere ed ordinamenti. Particolarismo giuridico: sotto al diritto comune convivono iura propria. Ratio scripta, il diritto comune vige non per una imposizione ma in quanto, per il suo valore non autoritario ma autorevole, il deposito della razionalità, dei principi di diritto.

Funzione della dottrina giuridica

Il suo motore, ciò che ne consente il funzionamento, è la dottrina giuridica, che di volta in volta coordina diritto comune e iura propria. Svolge inoltre un’opera di mediazione all’interno dei due rami del diritto comune (la glossa ad es. è proprio l’interpretazione del giurista che ha maggior valore del Corpus Iuris). Si parla di una scienza giuridica medievale del libro, che si svolge interpretando alcuni fondamentali testi legali (Corpus Iuris Civilis e Canonici), considerati quasi sacri. Da questa interpretazione si parte per lo studio e la soluzione dei casi concreti, dall’esplicazione di un vocabolo (glossa), sino alla forma più lata di ricerca del significato del testo (ratio della norma, distinzione caso per caso in base alle sue caratteristiche peculiari). Diventa così un’attività sostanzialmente creativa del diritto e vincolante per i giuristi successivi.

Es. Glossa interpretationem * Dig. 1.2.1. Es. Descrive ufficialmente l’interpretazione del giurista medievale nei primi passi del Digesto. La dottrina giuridica, con Accursio, dà una definizione della sua stessa funzione – D1 su esse3 – “La parola interpretazione nel suo senso stretto significa esplicazione del vocabolo. Qui tuttavia va inteso in senso più ampio e cioè come correzione, actazione (restringimento della portata della norma, il significato attraverso la distinzione, studiare il caso e vedere quali principi gli si possono applicare), correggere.” Interpretare significa limitare o ampliare la portata di una norma, a volte correggerla. In un’altra glossa si dirà sull’interpretazione della correzione, dello spiegare più apertamente, adattare la norma, estenderne o ridurne la portata.

Il risultato di questa attività interpretativa si consolida poi in apparati di glosse e commenti ai due Corpus, nella raccolte di Consilia e Quaestiones (commenti e approfondimenti su punti specifici) e poi nei trattati. Un diritto a base dottrinale, la dottrina è interprete di un sistema di autorità con una tradizione romanistica. La dottrina lavora anche con una funzione innovatrice, che produce nuovo diritto per la società che necessita di cambiamenti, che lo adegua ad essa, è un’interpretazione evolutrice.

Il Corpus Iuris Civilis è un complesso di norme che deriva dalla tradizione, quindi non autoritario ma autorevole, un patrimonio normativo e dottrinale insieme. È il corpo di norme fondamentali, con valore quasi sacro per la sua autorevolezza come deposito della ratio scripta. Comprende le quattro compilazioni di Giustiniano (Codice, Digesto, Istituzioni e Novelle) riorganizzate ed integrate dalla dottrina giuridica medievale. L’interpretazione è il motore del sistema di diritto comune, rende compatibili i molti organi che lo compongono.

L’attività principale anche per la produzione del nuovo diritto che serve alla società medievale, tratto appunto dalle opere letterarie di interpretazione. Chiamiamo Corpus Iuris Civilis il corpo normativo fondamentale civilistico del diritto comune. In gran parte si tratta di una ripresa delle compilazioni giustinianee a cui vengono incorporate nuove norme. È organizzato in cinque libri. Il primo libro contiene i primi nove libri del Codex (gli altri tre libri sono nel quinto volume).

Organizzazione del Corpus Iuris Civilis

Il secondo, terzo e quarto libro contengono le tre parti del Digesto (Vetus, - 1-24° titolo Infortiatum – che si aggiunge per rinforzare la raccolta, era andato perduto e riemerge nel medioevo, fino al 38° titolo - e Novum, dal libro 29 al 50). Dal quinto libro si capisce come funzionava il sistema di diritto comune. La gran parte del Corpus Iuris Civilis è costituito dalle glosse, sul testo glossato si formano i giuristi medievali. Nel quinto volume confluiscono anche altre raccolte di norme - Istituzioni di Giustiniano - Libri - Novelle giustinianee. Nel medioevo circolavano varie relazioni su di esse che comprendevano anche delle costituzioni degli imperatori romano-germanici, la lombarda, raccolta di leggi longobardo-franche, il trattato della pace di Costanza.

In particolare la redazione dell’Autenticum. Sono suddivise in nove collazioni a cui successivamente, nel 13° secolo, si aggiungono altre raccolte di norme. In particolare quella dedicata al diritto feudale: I Libri Feudorum (decima collatio). 200. Un diritto che regola i rapporti giuridici del feudo, tra dominus e vassallo in relazione ai feudi, comincia a formarsi già nel 9 sec., ha carattere consuetudinario ed è un tipico diritto particolare. Viene redatta una raccolta ufficiale nel sec 12° poi inserita nel Corpus Iuris ed usata universalmente.

I diritti particolari non valgono per tutti ma solo per un determinato gruppo sociale un determinato ceto, rapporti specifici. Si distinguono secondo due criteri:

  • Su base personale: Regolano i rapporti di un determinato gruppo sociale, ceto (ovunque si trovino in Europa). Sono i diritti particolari a tutti gli effetti. Es. le origini del diritto commerciale, regole sostanzialmente uniformi per i commercianti d’Europa – Il diritto feudale.
  • Su base locale: La loro valenza è limitata a un territorio circoscritto. Es. molte consuetudini locali – Statuto comunale.

Nella formazione del diritto feudale ha un ruolo fondamentale l’Edictum de beneficiis dell’imperatore Corrado il Salico 1037. Sancisce per la prima volta che il diritto del vassallo sul feudo che gli è stato concesso deve configurarsi come un vero e proprio diritto reale, stabile. Il vassallo non ha una concessione revocabile da parte del dominus quando lo voglia ma soltanto in casi specifici di colpa del vassallo nella gestione del feudo. Inoltre modifica le consuetudini feudali del tempo stabilendo l’ereditarietà dei feudi minori e le procedure per le controversie feudali (si terranno di fronte a una corte di pari del convenuto), stabilisce norme procedurali importanti.

Su questa base normativa dell’Edictum verranno, nei decenni successivi, redatte le principali consuetudini feudali, in particolare col contributo fondamentale di un giurista esperto in diritto feudale e romano: Uberto dell’Orto. Illustra, in una lettera, gli istituti fondamentali del diritto feudale. Nel 200 vengono emanati i Libri Feudorum, inseriti nel Corpus Iuris, diventano un punto di riferimento per il diritto feudale d’Europa. Nel quinto libro del Corpus è inserito il trattato di Costanza del 1183 ed anche diverse costituzioni imperiali degli imperatori romano-germanici, molte di Federico I Barbarossa “Authentica Habita” 1158 durante la II dieta di Roncaglia. Stabilisce garanzie fondamentali per studenti e professori di diritto della scuola di Bologna. È inserita nel Corpus Iuris, gli si riconosce carattere universale.

Viene considerata l’atto fondativo del riconoscimento dell’università di Bologna, la prima università di diritto, e anche come protezione della vita, dello studio, della possibilità di circolare sicuri per gli studenti e professori di diritto in tutta Europa. In particolare stabilisce il divieto di rappresaglia, istituto medievale per cui un cittadino di una nazione straniera poteva essere chiamato, da un cittadino bolognese, a rispondere di debiti contratti e saldati non solo da lui stesso ma anche dai suoi connazionali. Allora era uno strumento di risoluzione delle controversie locali nel momento in cui non si riusciva a convocare in giudizio lo straniero che si rifiutasse di pagare un debito o di rispondere di un illecito e fosse tornato nella sua terra.

Agli studenti bolognesi è concesso il privilegio di essere dispensati da questo istituto. Inoltre gli studenti convocati in giudizio da un cittadino vengono giudicati da un’autorità giudiziaria locale (podestà o ufficiale dell’amministrazione della giustizia, dal vescovo o dal proprio professore di diritto). Vi sono stralci delle costituzioni imperiali anche nel Codex organizzati per materia (questa costituzione di Federico I si trova nel Codex al libro 4°, titolo 13 sulla responsabilità personale: Non è possibile punire il figlio per una colpa del padre, il servo per una colpa del padrone, uno studente per una colpa di un suo connazionale).

Fonti giustinianee glossate ma anche costituzioni di imperatori medievali. Composizione eterogenea del Corpus Iuris Civilis, corpo normativo fondamentale del sistema di diritto comune. Troviamo poi inserita una raccolta di leggi longobardo-franche. Anche questo era un diritto particolare che si applicava soprattutto nelle zone dove la germanizzazione era stata più intensa e prolungata. In Italia in particolare nel meridione, nel ducato di Benevento e nelle terre adiacenti.

La crisi del diritto comune nell'età moderna

Con la modernità compaiono importanti discontinuità, ci sono delle novità sul piano storico istituzionale, religioso, ideologico. Esse porteranno a un radicale cambiamento del sistema giuridico. Nell’età moderna si assiste alla crisi del diritto comune, che sopravvive ma sempre più criticato e sullo sfondo. Emergono alcuni diritti particolari che assumono sempre maggiore forza sostenuti da nuove concezioni dottrinali: Diritti nazionali, che si sviluppano dal 16° secolo. Il loro impianto di fondo è opposto a quello di diritto comune e tuttavia convivono con esso per tre secoli. I primi sono ordinamenti giuridici secolari in cui cambia il rapporto fra religione e diritto a seguito di un momento fondamentale: la Riforma protestante, frantumazione della precedente comunità spirituale in una pluralità di confessioni religiose.

In conseguenza si frantuma anche la sovranità politica dell’Europa, che era nel diritto comune classico una unità culturale e spirituale, con una lingua comune. Si frantuma in Stati nazionali, unità geopolitiche diverse e sempre più autonome, anche la lingua cambia (la lingua dotta resta a lungo il latino ma si affermano le diverse lingue nazionali. Il francese, la Francia è la prima realtà in cui si afferma compiutamente lo Stato nazionale). Il primo trattato sul moderno concetto di sovranità è un’opera francese del 1576 di Bodin, poi tradotta in latino e che circolerà in tutta Europa, ma inizialmente viene scritta in una lingua nazionale.

Principi del sistema giuridico medievale

Concetti chiave del sistema giuridico medievale = Universalismo, pluralismo. Il sistema, sul piano politico, era retto da due reggitori universali: Papa e Imperatore. Sul piano giuridico era retto dai due rispettivi ordinamenti universali: diritto canonico e romano. Universalismo ma anche particolarismo giuridico. L’età moderna introduce un principio di impero diverso, una nuova concezione giuridica (che si affermerà pienamente solo alla fine del ‘700 con le codificazioni moderne ma teorizzata già nel ‘600) che ha alla base l’unità del diritto (un unico ordinamento giuridico valido per tutti, composto da norme generali e astratte, non più un particolarismo giuridico) e la statualità del diritto, quell’unico diritto è espresso dallo Stato, diritto come legge dello Stato, unica fonte del diritto. Questo procedimento inizia ad avviarsi, gli emergenti diritti nazionali convivono con il sistema di diritto comune per tre secoli, esso verrà soppiantato solo con l’avvento delle codificazioni moderne.

Se la sovranità dell’Europa nel medioevo era stata sostanzialmente omogenea, con la prima modernità le storie degli Stati nazionali e dei relativi diritti cominciano a diversificarsi. L’Europa non è più un’unica realtà, si sviluppano realtà diverse. Cambia il rapporto tra religione e diritto. Se nel medioevo vi era un netto primato della teologia sulla politica, ora si inverte la prospettiva, si afferma il primato dell’organizzazione politica, civile e giuridica, dello Stato per la produzione del proprio diritto, lo Stato non riconosce più la religione come un valore supremo che deve necessariamente riflettersi sulla vita della società civile, comincia a rivendicare una propria autonomia.

Fra le fonti del diritto diventa preminente il ruolo della legge dello Stato. Diversamente nel medioevo il ruolo centrale era rappresentato dalla dottrina con la sua interpretazione del Corpus Iuris Civilis. Se il diritto comune vigeva universalmente in quanto ratio scripta, come deposito di principi giuridici, per la sua autorevolezza, non perché imposto da un’autorità, la legge del sovrano nello Stato moderno è proprio questo. A Deo Rex, A Rege Lex. Ha vigore per via del principio: Il re regna perché è deciso da Dio. Soprattutto nella prima modernità non si espunge il fondamento religioso.

Anteprima
Vedrai una selezione di 16 pagine su 75
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno - parte moderna Pag. 1 Appunti di Storia del diritto medievale e moderno - parte moderna Pag. 2
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno - parte moderna Pag. 6
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno - parte moderna Pag. 11
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno - parte moderna Pag. 16
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno - parte moderna Pag. 21
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno - parte moderna Pag. 26
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno - parte moderna Pag. 31
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno - parte moderna Pag. 36
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno - parte moderna Pag. 41
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno - parte moderna Pag. 46
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno - parte moderna Pag. 51
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno - parte moderna Pag. 56
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno - parte moderna Pag. 61
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno - parte moderna Pag. 66
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno - parte moderna Pag. 71
1 su 75
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Bianchin Lucia.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community