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Corso di storia del diritto medievale e moderno 2a. a. 2009/2010

Note introduttive

Si può usare indistintamente “il common law” o “la common law”. Il termine common law non indica la legge comune inglese, ma l’ordinamento giuridico-giudiziario anglosassone. Infatti, vige anche in USA e Canada, cioè in tutti i paesi che hanno conosciuto la dominazione britannica. Dal punto di vista storico, si sviluppa in concorrenza con lo ius commune: c’è parallelismo cronologico tra di loro.

La storia

Inizia con la conquista normanna nel 1066, quando nella battaglia di Husting il duca Guglielmo il conquistatore uccide Edoardo il confessore, diventando re d’Inghilterra. All’epoca l’Inghilterra era stata soggetta alla dominazione romana, che cominciò a cedere con l’invasione di Angli, Sassoni e Danesi. I normanni erano grandi organizzatori politici, anche collaborando col papato (non a caso vedremo che il cancelliere sarà a lungo un ecclesiastico). Dopo 20 anni dalla conquista è realizzato un censimento (Domesday book), conclusosi nel 1086, in cui viene censito ogni singolo bene del regno.

La forma di organizzazione politica usata è quella feudale: circa 6000 cavalieri che hanno partecipato alla conquista sono compensati dal re con feudi ereditari. Questo anche perché così il sovrano poteva controllare più facilmente il territorio, mantenendo anche viva la presenza delle tradizioni giuridiche locali, con il coinvolgimento nei cittadini nell’amministrazione locale. CL e diritto comune si caratterizzano per il loro carattere giurisprudenziale, tanto che gli inglesi si ritengono “più romanisti dei romani”.

Differenze tra CL e ius comune

  • La CL è un diritto che conosce uno sviluppo soprattutto sul versante giudiziale (stare decisis), mentre il diritto comune ha uno sviluppo perlopiù dottrinale.
  • La CL si è sviluppata in modo continuo, mentre il diritto comune ha subito una cesura in seguito alle codificazioni.
  • Mentre lo ius comune si fonda su un testo scritto di legge, la CL si fonda invece sull’osservanza dei customs.

Cos'è il CL

Il termine ha più significati:

  • Tradizione giuridica inglese, che si contrappone al civil law.
  • Prodotto delle corti di Westminster, che si contrappone all’equity.
  • Diritto di natura giudiziale, contrapposto alla statute law (legge emanata dal parlamento).

Caratteri costitutivi della CL

Antichità e continuità: nella CL c’è sia una componente di tradizione che una tendenza al dinamismo del sistema. Per Helden la CL è come una nave che ha subito continue manutenzioni, ma la cui fisionomia non è mai mutata. Ne deriva che lo studio della CL non può mai essere disgiunto dallo studio della sua storia.

Tradizionalismo: la CL si ebbe fin dall’epoca dei sovrani normanni, che conservarono le tradizioni preesistenti alla conquista. È anche una questione sociologica, perché è nello stesso carattere dell’inglese medio il rispetto della tradizione.

Mancanza di una codificazione generale: il termine codification è di matrice inglese, coniato da J. Benthon. L’Inghilterra non è un paese di diritto codificato: ma se è vero che nei paesi a diritto codificato non tutto il diritto è riportato nei codici, così in Inghilterra non si ha un diritto codificato, anche se nei secoli più recenti si sono comunque avuti fenomeni normativi.

Consolidation: sono raccolte di statute laws che sono effettuate con la redazione di testi unici. Già il nome ricorda le consolidazioni del diritto comune, soprattutto le consolidazioni-raccolta.

Natura giudiziaria: lo si vede:

  • Dal punto di vista storico, lo si vede nell’origine e nello sviluppo della CL. Si hanno quattro fasi: la prima corrisponde all’epoca prenormanna, la seconda dal 1066 alla dinastia Tudor, la terza dai Tudor alla riforma giudiziaria del 1875, l’ultima dal 1875 ad oggi.
  • Dal fatto che l’intervento legislativo è di carattere complementare e speciale rispetto all’opera del giudice, quindi le norme legislative prevalgono su quelle giudiziarie.
  • I giudici di CL hanno formazione pratica e non accademica.

Dal punto di vista qualitativo, perché le fonti del diritto inglese sono soprattutto di origine giudiziaria.

Dal punto di vista quantitativo, perché i principi sono stabiliti in via giudiziaria, e la legislazione ordinaria interviene solo in funzione correttiva, integrativa o modificativa.

Il diritto inglese è pratico ed empirico, perché il giudice, sebbene le sue sentenze abbiano valore di precedente vincolante, non statuisce per il futuro, ma solo per il caso concreto a lui sottoposto, individuando il diritto a posteriori rispetto al caso concreto: questo approccio scatenò le ire di Benthon, che bollò la CL come un “ex post facto law”. Tuttavia, in tal modo il diritto inglese di presenta come molto aperto al futuro.

È un diritto razionale ma non razionalista, nel senso che è razionale perché rifiuta l’idea del ragionamento astratto. Holmes afferma che “la forza vitale del diritto non è la logica ma l’esperienza”, e Maitland che “il cammino del diritto è un procedere avanti con inciampi, secondo la nostra maniera empirica, per finire nella saggezza”. Cioè è razionale perché è logico e coerente in base al fine (la giustizia) che vuole perseguire. Per Radburch “il pensiero inglese non vuole far violenza ai fatti con la ragione, cerca piuttosto la ragione delle cose”. Infatti, egli afferma anche che “il diritto è il risultato dell’incontro della vita con la ragione”.

È anche un diritto tecnico e professionale, accessibile cioè solo al giurista professionista. È quindi un diritto dal carattere aristocratico, infatti anche l’accesso alle professioni legali è arduo, soprattutto a quella di giudice. Non a caso la CL si sviluppa per il 90% nelle corti centrali e solo per il 10% in quelle periferiche. Anche adire le corti è piuttosto costoso.

È un diritto non scritto, l’unico diritto scritto è quello delle leggi parlamentari.

Storicità: la storia è una componente essenziale della normatività della CL. Ne è così garantita l’evoluzione, necessariamente lenta, che esclude mutamenti traumatici.

Resistenza al diritto romano: il diritto inglese non è romanistica (perché le origini e la struttura sono diverse da quelle del diritto romano) né romanizzante (perché, salvi casi marginali, lo ius comune non ha avuto influssi).

Le tre corti centrali di Westminster

L’origine delle tre corti è complicata ma segna una centralizzazione della giustizia attuata dai sovrani normanni. Dopo il 1066 per almeno 100 anni sono lasciate in vita le antiche comunal courts, divise in:

  • Corti di contea (county courts): si trovano in ogni contea, sono presiedute da uno sceriffo, che è un rappresentante del re a livello locale. Le loro competenze sono civili e penali per l’applicazione delle consuetudini locali, sono inoltre un tribunale regio a livello locale e infine sono corti presiedute da giudici regi, precursori dei giudici itineranti.
  • Corti di centena (hundred courts): la centina è la circoscrizione territoriale in cui si suddivide la contea, formata da più villaggi composti da circa 100 famiglie, o da villaggi che forniscono al re almeno 100 soldati. La loro competenza è risolvere le questioni civili e penali sorte nel territorio della centena.

I normanni sovrappongono loro le corti feudali (o signorili), che hanno il compito di risolvere i conflitti tra signori e vassalli. Sono di vari tipi, a capo c’è la curia regis (detta anche king’s bench) che all’inizio era essa stessa una corte feudale, in quanto il re viene considerato il primo feudatario del regno, il quale risolve i conflitti tra i tenants in chief, i primi feudatari che hanno ricevuto il loro feudo dal re stesso. Hanno anche competenza per i casi che turbano la king’s peace, tra cui anche i casi penali.

A livello periferico si hanno:

  • Corti baronali: presiedute dai tenants in chief, risolvono i conflitti dei loro vassalli.
  • Corti di maniero: in esse il titolare del castello ha giurisdizione civile e penale per i conflitti che sorgono all’interno del maniero.

Curia regis (King’s bench): è la corte che esercita la giustizia del re, direttamente amministrata dal sovrano. Si può paragonare al witan, l’assemblea dei notabili sassoni, da cui però differisce perché la curia regis ha semplice funzione consultiva (e non deliberativa), e perché è formata solo dai tenants in chief mentre il witan era composto dai funzionari del regno. Inizialmente ha carattere itinerante, cioè seguiva il re durante i suoi spostamenti.

Configurazione: può essere:

  • Assemblea plenaria (great council): si riunisce almeno 3 volte all’anno (natale, pasqua, pentecoste) in tre luoghi diversi. In essa si discutono problemi politici, problemi feudali e si emanano leggi. Dal XIII sec. si ha una democratizzazione, nel senso che le decisioni vincoleranno anche il sovrano se prese a maggioranza. Da essa nascerà il parlamento inglese.
  • Assemblea ristretta (common council): è composta solo dal cancelliere, dai consiglieri giuridici e dai principali funzionari. Disbriga i compiti di ordinaria amministrazione. È detta anche permanent council perché segue il re in tutti i suoi spostamenti. Da essa nasceranno le tre corti centrali.

Tra XII-XIII secolo si divide in tre organi:

  • Exchequer court (Corte dello scacchiere): nasce grazie a Enrico I, i suoi compiti sono fiscali e tributari, si riunisce a Westminster due volte l’anno: nella prima riunione gli sceriffi presentano il preventivo delle imposte, e nella seconda il consultivo. È detta così perché i suoi membri si riuniscono intorno a un tavolo con una tovaglia a scacchi che favoriva anche i calcoli. Con Enrico II diventa corte autonoma con proprie competenze giurisdizionali: esclusive in materia fiscale, in materia civile (da cui nasce il writ quominus, un’azione che tramite una finzione processuale faceva sì che l’attore si dichiarasse debitore del fisco, ma di non poter adempiere il suo obbligo perché il convenuto, a sua volta debitore, non aveva adempiuto alla sua obbligazione), e con competenze equitative.
  • Court of common pleas (Corte delle udienze comuni): istituita da Enrico II nel 1178, era composta da tre laici e due ecclesiastici, che seguivano il re in tutti i suoi spostamenti. Dal 1187 si stabilisce a Westminster, ma nei casi più delicati decideva ancora di fronte al re (in itinere). Con la Magna Charta si stabilirà che le udienze comuni si svolgeranno in loco certo. Nel 1272 è istituito il chief justice, il giudice capo della corte. I giudici saranno scelti tra i servientes ad legem, cioè tra gli avvocati più prestigiosi. La sua competenza è estesa: è competente per tutte le cause civili non deferite alle altre due corti (in particolar modo per azioni debitorie, reali e possessorie, controversie che coinvolgono i suoi funzionari). È la corte più importante, oltre che la più qualificata (Coke la definisce la “lock and key of the CL”). Tuttavia, è anche la corte più impopolare perché applica le procedure più antiquate, che fanno perdere molto tempo; e perché impone i costi maggiori a chi vi si rivolge.
  • King’s bench: nasce con Giovanni Senza terra, per le cause trattate di fronte al re. Comprende tutti i casi non di competenza delle altre corti perché legati ad affari che interessano direttamente la corona, in particolar modo le cause penali (che turbano la king’s peace) e gli illeciti civili nei casi di tort.

Accanto a queste corti ci sono gli Itinerant justices, giudici istituiti nell’ambito dell’assise di Clarendon (1166), consacrati dall’assise di Northampton (1176) la quale stabilisce che siano 18, divisi in tre gruppi da 6 giudici, che devono percorrere i territori entro vari circuiti che vanno percorsi interamente nel corso dell’anno. Saranno scelti all’interno della court of common pleas, sono emanazioni a livello locale della giurisdizione centrale, di solito giravano nei periodi feriali, cioè quando le corti non erano attive. Sono stati loro a creare un diritto espressione di giustizia centralizzata ma rispettoso delle consuetudini locali: per le cause periferiche applicano le consuetudini del luogo in quanto possibile. Dal confronto con gli altri giudici delle corti centrali, “provincializzeranno” il diritto, trasportandolo nelle sedi provinciali dopo averlo rielaborato.

Forme di azione

La centralizzazione della giustizia è resa possibile grazie ai writ (“breve”), un documento con cui le parti potevano azionare la giustizia. È detto così perché il testo è succinto. È un ordine regio, redatto in forma di lettera su pergamena, munito di sigillo reale, con struttura uniforme: è composto da saluto del re al destinatario, informativa sui fatti e ordine del re. Sono prodotti dall’officina brevium.

Possono avere due destinatari:

  • Sceriffo di una contea: affinché intimi al convenuto o di conformarsi alle pretese dell’attore, o di presentarsi presso una corte regia motivando la mancata conformazione all’ordine.
  • Tenentes in capite: presso i quali è già istituita una controversia, per rendere giustizia all’attore. In caso contrario, il tenentes è esautorato dalla causa che passa ad altro soggetto regio.

I writ determineranno la fisionomia della CL, che avrà natura casistica e formalistica, sono anche un affare economico per il sovrano, perché almeno in origine sono molto costosi (infatti subiranno una moltiplicazione), inoltre esautoreranno le corti locali: sotto Enrico III, ad esempio, si passa da 50 a 500 tipi diversi di writ.

Possono essere raggruppati in tre categorie:

  • Real actiones: se riguardano il diritto di proprietà e altri diritti reali. Un esempio è il writ of right, una sorta di azione di rivendica.
  • Personal actiones: tra cui si ricorda il trespass.
  • Azioni miste: categoria residuale, tra cui rientra il writ of entry, un’azione di recupero immobiliare esercitata nei confronti del convenuto che ha acquistato un bene immobile viziato da vizio non remoto, spogliato illegittimamente.

Writ of right

Si articola in origine in due azioni diverse:

  • Praecipe in capite: nasce come azione di rivendica, è detto così perché riguarda le controversie sulla proprietà immobiliare che coinvolgono i tenentes in capite. Inizialmente decideva il king’s bench, poi lo sceriffo.
  • Writ of right close: detto così perché è emesso senza sigillo. Ha a oggetto una controversia sulla titolarità di un immobile, ma le parti sono feudatari di rango inferiore, e destinatario è un lord titolare di una corte feudale.

Presupposto è che il soggetto non riesce a ottenere giustizia dalle corti feudali, dovendosi rivolgere a giurisdizioni superiori. Lo si vede bene nel writ of pone, con cui il sovrano esautorava ogni corte locale avocando a sé la decisione. Ovviamente le corti si ribellano, e nella Magna Charta il re è costretto ad accettare una clausola per cui non può spostare a sé le cause azionabili con il praecipe, rispettando i principi del giudice naturale. Vengono però usate raramente, di solito quando il re interpella lo sceriffo o la corte su una causa loro sottoposta, è la stessa corte che trasferisce spontaneamente la controversia al re.

Giuria popolare

Il sistema di CL si è imposto grazie all’appoggio popolare. Questo per tre ragioni:

  • Fiducia dei sudditi nell’imparzialità della giustizia regia.
  • Questa giustizia era più rapida di quella locale.
  • Nel regime delle prove si era avuto il superamento del regime arcaico normanno.

Con il termine prova all’epoca non ci si riferiva a una circostanza di fatto che legittimava la pretesa, ma a uno strumento che dimostrava la buona ragione dell’attore indipendentemente dalle circostanze di fatto. Questo si vedeva bene nelle c.d. prove ordaliche:

  • Duello giudiziario: la causa era risolta con un duello, una sorta di sublimazione della guerra.
  • Giuramento: riservato ai nobili e a coloro che non erano soggetti di spergiuro, doveva essere confermato dai coniuratores.
  • Ordalia (giudizio di Dio): riservata a soggetti non liberi, colti in flagranza di reato, o colpevoli di spergiuro, o che non avevano trovato un numero sufficiente di coniuratores. Le prove in questo caso erano varie:
  • Ferro rovente: il soggetto teneva tra le mani il ferro. Poi si fasciavano le sue ferite, si aspettavano 3 giorni, e se erano sanate egli aveva vinto la causa.
  • Vomeri roventi: si piantavano nel terreno 9 vomeri e il soggetto doveva camminarci sopra. Poi si fasciavano le sue ferite, si aspettavano 3 giorni, e se erano sanate egli aveva vinto la causa.
  • Acqua bollente: il soggetto doveva immergere in una pentola di acqua calda il braccio. Poi si fasciavano le sue ferite, si aspettavano 3 giorni, e se erano sanate egli aveva vinto la causa.
  • Acqua fredda: riservata alle donne accusate di stregoneria: si legava la donna, la si gettava nel fiume, al centro di esso era messa una corda legata a un sasso, e se la donna affondava fino al livello indicato con un nodo sulla corda era salva, mentre se rimaneva a galla era colpevole.
  • Boccone maledetto: riservata agli ecclesiastici, durante la messa era dato loro un pane consacrato con dentro delle piume. Se non moriva soffocato era salvo.

I sovrani normanni sostituirono tali prove con un organo...

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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