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Storia del diritto medievale e moderno II

Bartolo = 1313/1314-1357

Vita = e’ considerato l’esponente principale dei commentatori civilistici. Si forma

principalmente a Perugia con il celebre giurista Cino da Pistoia, che lo inizia al metodo

orleanese (variante della scuola dei commentatori rappresentata dalla scuola di Orleans =

cerca di elevare il discorso rispetto all’esposizione letterale e frammentaria delle leggi del

Corpus iuris, quindi il tentativo di andare oltre un’esposizione del contenuto di quelle

norme e una riflessione di tipo più analitico e casistico per tentare di elaborare una

riflessione un po’ meno casistica e considerare quelle norme in modo più unitario, con una

maggiore attenzione ai rapporti tra norme, quindi alla considerazione di ciò che

unisce/lega norme diverse fondamentalmente in base alla ratio = rielaborazione maggiore

delle norme + ragionamento interpretativo di natura dialettica = riflettere sulle tesi a favore

e contrarie in modo critico) = ci si distacca dalla spiegazione letterale di quelle norme per

condurre un ragionamento più ampio

Opere

○ trattati politici appartengono all’ultima parte della sua vita, soprattutto tra il 1355 e il

1357 (sono una sorta di coronamento della sua riflessione giuspolitica maturata nel

corso della sua attivita’ in seno alle magistrature di alcuni comuni dell’epoca e della

sua attività di professore di diritto)

○ gran numero di Lecturae su digesti, istituzioni, codice, novelle autentiche = lezioni

agli studenti

○ vaste raccolte di quaestiones, consilia e tractatus

1. trattato De represaliis (27 febbraio 1354) = richiama un istituto tipico del diritto

comune del tempo = istituto della rappresaglia, fondamentale nei rapporti tra

comunità e autonomie, ordinamenti giuridici autonomi all’interno del diritto

comune

2. trattato De Guelphis et Gebellinis (1355) = fazioni politiche e in particolare

della divisione tra guelfi e ghibellini → problema della lotta civile all’interno

del comune

3. trattato De regimine civitatis (1355) = tratta dell'ordinamento costituzionale

della citta’ → Bartolo espone il proprio pensiero sulla costituzione cittadina,

rappresenta la premessa anche del trattato dedicato in particolare al

problema della tirannide → dedicato all’ordinamento costituzionale della

citta’ che rappresenta il presupposto del suo trattato sulla tirannide

→ Bartolo esclude come forma di governo adeguata alla civitates italiane il

regime monarchico = degenerazione dei governi cittadini del tempo nella

direzione di signorie personali che rappresentano una degenerazione

vecchio governo ideale del “reggimento a popolo” verso forme di governo

monarchiche se non tiranniche → la dimensione territoriale rappresentata dal

comune e’ retta in modo ottimale da un reggimento democratico, la

monarchia e’ fatalmente destinata a degenerare in tirannide

→ principio monarchico non e’ rigettato in assoluto perche’ Bartolo confida

nella capacità del potere imperiale per porre fine alle rivalita’ particolari =

imperatore come arbitro supremo, ma predilezione per il regime a popolo

4. Tractatus super Constitutione ad reprimendum e Qui sint rebelles = glosse

alle costituzioni pisane di Arrigo 7 ed Enrico 7 (scende in Italia per restaurare

il potere imperiale e porre fine alle rivalita’ tra Guelfi e Ghibellini; nella

costituzione, definizione del termine “ribelle” = chi in base alle norme del

diritto romano si macchia del delitto di lesa maesta’ / delitto di resistenza)

Althusius = 1563-1638, giurista riformato, giurista calvinista

Vita = giurista calvinista, nato a Diedenshausen, una cittadina della contea di

Wittegenstein-Berleburg in Westfalia, alla frontiera della contea di Nassau, di obbedienza

calvinista, ai confini fra il territorio dell’area tedesca in senso stretto e l’area olandese dei

Paesi Bassi. Nasce in una cittadina a confine tra il Sacro Romano Impero in senso stretto e

un’area che negli anni precedenti aveva raggiunto una sostanziale indipendenza rispetto

all’impero, ossia l’area dei Paesi Bassi del Nord delle Province Unite, circostanza che

influira’ notevolmente sulla sua elaborazione dottrinale. Si forma tra Basilea e Ginevra, ed

e’ da qui che arriva il suo rigido spirito calvinista che connota la sua opera scientifica. Si

laurea in ultroque iure, in diritto civile ed ecclesiastico, sullo studio del diritto romano

comune e del diritto canonico. Diventa professore di diritto all’Universita’ di Herborn, di cui

sara’ rettore a partire dal 1590. E’ interessante la sua collocazione professionale perche’

l’Universita’ di Herborn e’ un’universita’ tipica calvinista fondata da Giovanni 6’ di Nassau,

conte locale di cui Althusius fu consigliere. E’ un’universita’ di nuova formazione destinata

all’educazione dei nuovi teologi riformati. Altro elemento di svolta: l’anno successivo alla

pubblicazione della Politica, viene chiamato a ricoprire la carica di syndacus nella citta’ di

Emden, citta’ extracircondariale della Bassa Sassonia che si colloca lungo il fiume Ems,

che separa la Bassa Sassonia dalle Province Unite. Dal 1604 intraprende, accanto alla

sua attivita’ di teorico/accademico, un’attivita’ pratica al vertice delle istituzioni cittadini e

anche di quelle religiose. Sindaco e’ la carica al vertice del governo civile, mentre

Althusius diventa esponente principale del concistoro cittadino, dell’organismo di vertice

anche in materia religiosa della citta’

Opere

○ Iuris Romani libro duo, ad leges methodi romae conformati (due libri del diritto

romano), 1586 → utilizza il metodo ramista, un metodo di organizzazione,

costruzione di una scienza confessionalmente connotato

○ Jurisprudentia romana, vel potius juris romani ars; duobus libris comprehensa, et ad

leges methodi romae conformata, 1588 (scienza giuridica romana, diritto romano,

anche qui con richiamo nello steso titolo di Pietro Ramo)

○ Civilis conversationis libri duo, methodice digesti et exemplis sacris et profanis

passim illustrati, 1601 (opera di diritto civile, in quanto giurista, professore di diritto e

capo dell’amministazione locale del governo di Hemden)

○ Disputatio politica de regno recte instituendo et administrando, 1602 (questa

disputatio e’ considerata opera di Althusius, ma riporta anche il nome dello studente

che ha discusso quella tesi → l’argomento coincide con quello della politica)

○ Politica, methodice digesta atque exemplis sacris et profanis illustrata = prima

edizione 1603 a Herborn; ristampata e aumentata di alcuni capitoli importanti nel

1610 a Harnham e Groningen; terza edizione (definitiva) nel 1614 a Herbor

→ allegata gia’ nelal prima edizione una oratio panegyrica, un’orazione dedicata al

problema della necessita’, utilita’ e la storia di scuole, universita’, studi = consigli

per una vita virtuosa, conforme alle leggi divine, rapporto fra teologia diritto politica

→ nell’oratio conclude che c’e’ una sorta di gerarchia fra le scienze → regina di tutte

e’ la teologia, dopo scienza giuridica (scopo di riparare le ingiustizie che si creano

tra gli uomini nella vita associata = restaurare un ordine universale → e’ giustizia

divina stessa) → tutte le altre scienze hanno una loro propria individualita’, ma non

si possono considerare totalmente autonome, devono assistere la teologia

realizzando alcuni degli scopi della vita associate che la stessa teologia prescrive =

tre scienze hanno una propria individualita’, ma partecipano di alcuni fini in comune

→ la seconda edizione e’ dedicata (vedi prefazione) agli Stati

generali/rappresentanti delle province unite

○ tre libri dedicati alla giustizia, 1617 (comparazione tra varie branche del diritto e il

modello costituzionale della res publica ebreorum = modello costituzionale del

popolo di Dio, come tramandato dalle sacre scritture)

Riassunto delle puntate precedenti:

Universalismo del mondo medievale si fondava rigidamente su corpi normativi autorevoli.

Diritto civile si studiava sul corpus iuris civilis: giuristi universitari imparano a interpretare il

diritto vigente alla luce del diritto razionale concepito come depositato nel corpus iuris;

canonisti fanno altrettanto con i libri di diritto canonico che si sono andati formando

nell’eta’ intermedia. La modernita’ spezza questo metodo di studio, costruendo un’idea

nuova: il metodo. Discussioni sulla topica, sul metodo dei giuristi del ‘500, discussioni sul

metodo degli studi giuridici e dell’insegnamento del diritto verso la costruzione di qualcosa

che ha una denominazione nuova, non esistente precedentemente: sistema.

= Muore il vecchio universalismo giuridico, quindi bisogna trovare un nuovo modo di

conoscere, studiare e interpretare il diritto e magari ricostruire una concezione universale

del diritto, ma su una base che non puo’ più essere il diritto romano-giustinianeo e

soprattutto non più il diritto canonico.

Trapasso in cui molti degli elementi non moderni restano e si trasformano

Giuramento come dimensione sacrale del diritto pubblico che arriva fino a noi (54.2 Cost)

CORPUS IURIS CIVILIS / LIBRIS LEGALES = 5 tomi/volumi in cui i giuristi medievali

hanno riorganizzato le compilazioni giustinianee, opera di risistemazione compiuta

secondo la tradizione da Irnerio a Bologna tra fine 11’ e inizio 12’ sec (pag 27 ss)

1. Codex = primi 9 libri del Codex di Giustiniano

2. Digestum Vetus = libri dal 1 al 24 2’ titolo

3. Digestum Infortiatum = libri dal 24 3’ titolo al 38

4. Digestum Novum = libri dal 39 al 50

5. Volumen o volumen parvum = contiene

a. libri dal 10 al 12 del Codex di Giustiniano (Tres Libri)

b. Institutiones di Giustiniano

c. Novellae giustinanae (nella redazione dell’Authenticum in numero di 134 = i

glossatori ne raccoglievano solo 97) suddivise in 9 collationes

d. Libri Feudorum = raccolta di diritto feudale in 2 volumi che va a formare la

c.d. Decima Collatio

e. alcune costituzioni imperiali dei secoli 12 e 13, distribuite in maniera

frammentaria per materia anche all’interno del Codex

f. testo della Pace di Costanza (o Trattato di Costanza) del 1183

g. la Lombarda = raccolta di leggi longobardo-franche

LEX DIGNA VOX = fonte del Corpus iuris civilis → codice giustinianeo, glossato, lex

contenuta nel codice = norma fondamentale su cui si fonda il costituzionalismo

medioevale, cioe’ la riflessione attorno al potere e ai limiti del potere che e’ alla base

anche del trattato di Bartolo sulla tirannide e della dottrina tirannica althusiana

→ forse la norma del diritto romano più importante alla base della giuspubblicistica

moderna (cioe’ della riflessione attorno al diritto pubblico, al potere a i suoi limiti del

tardo medioevo e della prima modernita’)

→ testo giustinianeo e’ al centro, cio’ che si sviluppa intorno al testo e’ l’apparato

delle glosse, un fitto apparato interpretativo del testo giustinianeo → gia’

nell’apparato delle glosse come sistemato da Accursio intorno alla meta’ del 1200,

attorno al testo si afferma un fitto apparato interpretativo che non consiste solo di

spiegazini letterali, testuali, ma contiene forme di interpretazione del testo anche

molto più complesse, elaborate

→ non e’ semplice riesumazione del diritto romano, ma e’ ripresa dello studio del

diritto romano per estrapolarne i principi di diritto utili a normare una realta’ diversa e

nuova

→ Corpus iuris civilis = testo fondamentale su cui si formano tutti i giuristi fino al

1700 inoltrato, proprio perche’ dotare norme che afformano le radici così indietro nel

tempo di un apparato interpretativo di carattere evolutivo diventa la chiave di volta

del sistema di diritto comune, cio’ che consente al diritto comune non solo di

nascere e affermarsi, ma di protrarsi, sopravvivere così a lungo nel tempo, di

continuare ad evolversi e modificarsi nel tempo, di continuare a rappresentare uno

strumento adeguato per regolare attraverso i principi che ne sono alla base

condizioni storiche e giuridiche così diverse come sono quelle della piena

modernita’ (1600-1700)

→ glossa = letteralmente “lingua” attraverso la quale un testo antico puo’ continuare

a parlare al presente, da’ voce al testo, da’ un senso al testo anche per il presente

(altrimenti norme dettate per una realta’ così lontana nel tempo non avrebbero più

nessun significato per i contemporanei o comunque non potrebbero essere adottate

come diritto vigente)

→ Accursio cerca di sistemare l’apparato delle molte glosse cresciute intorno al

corpus iuris civilis, dare loro una sistemazione. La sistemazione data da Accursio

alle glosse dei suoi predecessori si cristallizza, diventa l’interpretazione ufficiale del

corpus iuris civilis, quella con cui il corpus iuris civilis circolera’ a partire dalla meta’

del 1200 fino al 1700 inoltrato

→ la prima fase del diritto comune classico dei glossatori si chiude nella meta’ del 1200 e

si inaugura una nuova fase che e’ la fase c.d. dei commentatori, del commento = frutto di

un’attivita’ interpretativa che si emancipa dal testo, almeno dalla presenza fisica del testo

di diritto romano → diventa un genere letterario, la forma nella quale viene redatta una

riflessione attorno al testo giustinianeo che pero’ non ha più necessita’ della presenza

fisica della norma di diritto romano, una sorta di riesposizione del contenuto della norma e

di tutto cio’ che e’ necessario per comprendere quella norma, quindi non solo il testo

originario redatto da Giustiniano, ma anche le principali interpretazioni dei giuristi

tardomedievali, utili per comprendere come poter utilizzare quel testo, utili a riflettere

soprattutto sulla ratio del testo, sui principi di diritto contenuti in quel testo, sul senso della

norma e quindi sulla ridefinizione del suo ambito applicativo

→ la scuola dei commentatori annovera molti giuristi importanti tra cui anche Cino da

Pistoia e Bartolo da Sassoferrato

→ i generi letterari del diritto diventano sempre più elaborati e complessi fino ad arrivare ai

grandi trattati di diritto

→ a partire dai primi commentatori (tra meta’ 1200 e 1300) si riflette sul diritto romano in

modo sempre più libero ed emancipato dal testo originale in un lavoro di interpretazione

sempre meno di carattere esplicativo, puramente esegetico e sempre più di carattere

innovatino/evolutivo

→ Bartolo e’ considerato il massimo esponente della scuola dei commentatori → diventa il

modello di giurista e le sue decisioni divengono decisioni con fortissimo valore orientativo

in tutta la realta’ dell’Europa continentale e anche oltre

A partire dal 1454 in Portogallo, in Castiglia e nel 1603 anche in Brasile, in caso di

pareri discorsi, di cause controverse e di necessita’ di andare a vedere i pareri della

grande scienza giuridica, i pareri dei commentatori, in caso di pareri discordi viene

stabilito ufficialmente che dovra’ prevalere in giudizio il parere di Bartolo

B A R T O L O

Bartolo = autore di trattati di diritto pubblico, il più importante dei quali e’ quello dedicato a

un fenomeno che Bartolo chiamava con un nome classico, cioe’ tirannide

Bartolismo = corrrente del pensiero giuridico operante fino a quasi tutto il 16’ secolo

e che ha preparato le rivoluzioni metodologiche (i primi autori dell’umanismo

giuridico sono quasi tutti bartolisti)

Tirannide = fenomeno della deviazione del potere sia per quanto riguarda il suo acquisto

sia i modi del suo esercizio

→ acquisto illegittimo del potere quand’anche esercitato a vantaggio della collettivita’, se

l’acquisto e’ illegittimo il potere resta illegittimo, oppure un potere legittimamente acquisito,

ma esercitato in modo da renderlo svantaggioso, oppressivo per i soggetti e dunque da

spogliarlo della sua legittimita’

Trattato in forma molto scolastica, ripartito in 12 questioni in cui esamina quello che e’

importante ai fini della costruzione di una dottrina di diritto pubblico intorno al potere e ai

suoi limiti → discorso che noi oggi chiameremmo di carattere evidentemente

costituzionale, discorso intorno al potere e ai suoi limiti

Trattato edito in un’edizione critica accurata e in versione eoriginale quindi in latino per la

prima volta dal prof Quaglioni negli anni ‘80 e uscito recentemente in traduzione italiana, a

cura di Dario Razzi, con prefazione di Diego Quaglioni e traduzione di Attilio Turrioni.

Opera si colloca nel pieno dell’eta’ del diritto comune classico = eta’ che va dal 12’ secolo

al 15’ secolo, eta’ in cui nasce e si sviluppa il sistema del diritto comune, sistema che

nasce, cresce e si sviluppa e regge le sorti dell’Europa occidentale per un arco di tempo

vastissimo, per oltre 7 secoli

Prima partizione all’interno dell’eta’ del diritto comune, che va dal 12’ a fine 18’/inizi

19’ secolo

1. eta’ del diritto comune classico (12’-15’) = sistema di diritto dominante, il

diritto comune raggiunge il culmine della sua perfezione sia formale che

sostanziale e della sua applicazione dell’Europa occidentale

2. eta’ della crisi del diritto comune (fine 15’/inizi 16’-fine 18’/inizi 19’) = con le

prime codificazioni moderne termina il sistema di diritto comune e inizia il

sistema del diritto codificato

La riflessione di Bartolo intorno alla tirannide parte dalla realta’ comunale del suo tempo,

dalla realta’ politica e giuridica dei comuni de poi delle citta’ del 1300 italiano → ergo

rapporto tra diritto statutario e diritto comune e’ la cornice di tutto il discorso di Bartolo non

solo intorno alla tirannide, ma anche intorno ad altri aspetti

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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