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LEGITTIMO SI DIMOSTRA TIRANNO NELL’ESERCIZIO DEL POTERE,
COSA DEVE FARE IL SUO SUPERIORE
→ a che categorie di potere di attaglia la tirannide? Non solo al signore
locale o all’imperatore, ma anche alle altre forme del potere (pontefice a cui
manchi il titolo o abusi del proprio potere puo’ dirsi tiranno); questa categoria
si allarga a comprendere ogni forma di governo = discorso omnicomprensivo
→ elencate tutte le autorita’ che possono rendersi colpevoli di tirannide =
chiunque sia governante di una comunità inferiore, non l’imperatore
⇒ rimedio fondamentale contro la tirannide non e’ l’insurrezione della
comunità, ma l’intervento di un’autorita’ pubblica superiore (via più vicina alla
dottrina tomistica)
→ le pene devono essere erogate (diverse a seconda del tipo di tirannide)
solo da un superiore della civitas = il tiranno dovra’ essere giudicato
ricorrendo ai principi che si desumono dall’ordinamento che fa capo
⇒
all’impero o alla Chiesa configura la tirannide come un vero e proprio
reato politico, retto da norme giuridiche ben definite
per Bartolo esiste anche l’ipotesi della resistenza attiva al tiranno da
parte della comunità, ma non e’ esplicitata e argomentata nel Trattato
sulla tirannide, lo desumiamo da altre sue opere (De regimine civitatis,
De Guelfis et Gebellinis, glosse, costituzioni pisane)
→ due vie → soluzione si diparte
(intento del trattato e’ di definire in modo chiaro e tecnico il fenomeno
della tirannide → anche nel parlare di possibili punizioni, rimane
frenato nel suo pensiero a cio’ che giuridicamente puo’ definire come
sanzioni appropriate con rigore assoluto → individua due ambiti di
sanzioni diversi)
A. tiranno ex defectu tituli (violazione della suprema autorita’
dell’imperatore) incorre nelle pene sancite dalla Lex Iulia Maiestatis
che prevede la pena di morte
B. tiranno ex parte exercitii (uso arbitrario illegittimo della forza) incorre
nella previsione di cui nel Digesto alla Lex Iulis De Vi Publica, che
contempla una serie di ipotesi diverse, ma come punizione comporta
principalmente la deportazione e l’infamia (anche se poi Bartolo arriva
a dire nelle pagine successive, a conclusione della quaestio, che in
alcuni casi forse puo’ essere colpito da pena capitale, in base a un
frammento del giurista Marciano nel Digesto)
→ imperatore deve svolgere questa funzione di garante dell’ordinamento
giuridico universale → violazione fondamentale dell’ordine e della liberta’
comunale violata dal tiranno deve essere ristabilita dall’autorita’ superiore
per eccellenza (per Bartolo, imperatore)
→ concetto che Bartolo sviluppa in particolare nelle glosse alle Costituzioni
pisane che troviamo richiamate in conclusione alla quaestio
richiamata in particolare la Lex Qui Sint Rebelles di Enrico 7’,
imperatore che scende in Italia nel 1311 per dirimere i contrasti tra
fazioni interne di alcune citta’ toscane (imperatore che anche Dante
spera possa ristabilire l’ordine nelle citta’ della Toscana, ma il progetto
fallisce)
→ Bartolo glossa le costituzioni pisane e affronta il problema della
ribellione, del reato politico qualificato come crimine di lesa maesta’ →
per Bartolo resta l’idea che la soluzione attraverso l’intervento
dell’auctoritas superioris sia la soluzione naturale, più logica e
giuridicamente più giusta
→ Bartolo arriva a individuare anche un vero e proprio diritto di resistenza
attiva al tiranno, ipotesi che si trova nel trattato De G&G per casi marginali e
residuali, nel caso in cui non sia possibile l’intervento delle autorita’ superiori
→ diritto di resistenza finalizzato alla deposizione del tiranno (non
automaticamente al tirannicidio), e richiede la presenza di alcune condizioni
1. ricorso all’autorita’ superiore non e’ possibile
2. promotori della lotta assumono l’iniziativa con il fine della pubblica
utilita’ = si identifica con la volonta’ di restaurare lo status civitatis,
l’ordine giuridico e politico precedente all’instaurazione della tirannide
e non per acquisire il potere e farne un uso personale
⇒ chi promuove il diritto di resistenza non deve farlo per conquistare il
potere e instaurare un proprio governo e una nuova forma di tirannide,
ma solo per restaurare l’ordine precedente
10.CHE DIREMO DI CIO’ CHE RISULTA ABBIANO FATTO IL SOMMO
PONTEFICE, L’IMPERATORE E I LORO LEGATI
?
11. SE SIANO VALIDI GLI ATTI COMPIUTI DAI SUDDETTI TIRANNI CHE
HANNO EFFETTIVAMENTE UN TITOLO LEGITTIMO
12.TIRANNO TACITO E VELATO
→ dall’organizzazione delle quaestiones possiamo desumere un elemento importante del
pensiero giuspubblicistico di Bartolo = adesione al modello aristotelico di costruzione dello
Stato
= ripresa di una concezione dello Stato inteso come la comunità politica più ampia, di stato
come traduzione del termine latino di res publica
→ a seconda del contesto in cui lo si ritrova assume una connotazione diversa →
nel tradurre il termine res publica bisogna fare attenzione al contesto storico →
definito nel modo più ampio e classico da Cicerona indica fino a tutta la dottrina
giuridica tardo-medievale cio’ che corrisponde alla traduzione eltterale di res
publica = cosa pubblica, cio’ che riguarda tutti, la comunità politica nel suo
complesso (quindi per antonomasia la comunità politica maggiore)
→ Stato inteso come comunità politica maggiore fino a tutto il Medioevo
→ res publica come Repubblica = cautela, termine in italiano indica una precisa
configurazione della costituzione
→ in questo caso, e’ concepito come prodotto di un’aggregazione sempre più
articolata e complessa di comunità inferiori in cui i singoli individui sono organizzati
= c’e’ una fondamentale continuita’ tra comunità politiche inferiori a partire dalla
comunità inferiore di carattere privato (comunità familiare) per passare alle comunità
di vicinato, ai comuni, alle civitates, eventualmente alle province
→ in Bartolo c’e’ ancora la forte presenza dell’idea di comunità politica che si forma
per gradi di aggregazione successivi = individuo non ha ancora una propria
rilevanza, non e’ ancora considerato come titolare di diritti e doveri che sara’ invece
nelle dottrine giusnaturalistiche moderne → l’individuo ha ancora una posizione
all’interno della comunità definita dalla comunità di appartenenza
→ definizione del modello di aggregazione della comunità politica maggiore viene
chiarita in tempi successivi in contrapposizione con l’altro grando modello di
costruzione dello Stato = modello hobbesiano, contrapposto a quello aristotelico,
che parte dall’idea che per la comunità politica maggiore, lo Stato non sia una
condizione/situazione che viene a crearsi in modo naturale per aggregazione
successiva delle comunità politiche inferiori, ma sia il prodotto di un preciso atto di
volonta’ degli individui che decidono di abbandonare lo stato di natura in cui si
trovavano per dare vita a una formazione politica, a un organismo artificiale
necessario per salvaguardare gli interessi degli individui (es vita), mediante la
sottoscrizione di un patto sociale = alla base dello Stato c’e’ un contratto tra gli
individui
→ idea che alla base della comunità politica maggiore ci sia un patto, contratto con
cui gli individui sono entrati nella comunità politica con precisi diritti e doveri e che il
loro impegno a rispettare chi governa sia condizionati dai limiti stabiliti nel contratto
che e’ alla base della societa’
→ nel Medioevo, giuramento, ma imperatore non e’ tenuto al rispetto del patto con i
sudditi, solo a norme divino naturali
→ anche in Althusius e dottrine precedenti ad Hobbes comincia ad affermarsi l’idea
di un contratto che vincola chi governa a governare nel rispetto di certe forme e certi
limiti e autorizza anche all’esautorazione del governante che eserciti l’azione di
governo in modo difforme da quel contratto → si sviluppa di precisi diritti e doveri
legati a ciascun individuo
⇒ Bartolo = comunità politica maggiore che si forma per gradi successivi (idea alla
base della concezione giuspolitica)
A L T H U S I U S
Althusius = si colloca tra la fine del 1500 e gli inizi del 1600, giurista riformato, giurista
calvinista
→ molti degli elementi di novita’ sono prodotti dall’elemento fondamentale di crisi
sul piano religioso rappresentato dalla riforma protestante che si avia agli inizi del
1500 e che determina la rottura della precedente uniformita’ religiosa dell’Europa →
ha riflessi molto importanti anche su altri piano della storia (piano
storico-politico/istituzionale/giuridico)
= pensiero giuridico degli autori riformati e’ uno dei grandi elementi di novita’ che
contribuiscono alla crisi del diritto comune, a un ripensamento del diritto comune in
particolare nel corso della prima modernita’
→ contesto storico-dottrinale, politico-istituzionale = alleanza tra le dottrine assolutistiche a
favore dei grandi stati monarchici e dottrina antitiranniche in senso lato anticipatrici
dell’idea di sovranita’ popolare che si oppongono a quel modello di sovranita’ assoluta in
difesa di un tipo diverso di sovranita’ partecipata dal basso, in difesa delle minoranze
→ Althusius e’ un giurista che sa utilizzare lo stile della scuola bartolista, il mos italicum,
arricchito della tradizione giuridica tedesca imperiale (quindi pluralita’ di altre fonti,
richiamo a consuetudini e principali redazioni di consuetudini, fonti giuridiche della prima
modernita’ di area tedesca) e vastissimo uso delle citazioni bibliche → giurista calvinista di
stretta/ferrea osservanza della confessione calvinista che propugna un ritorno alle fonti
originarie, tentativo di richiamarsi ai testi della traduzione biblica e religiosa anche in gran
parte precedenti rispetto alla rielaborazione che ne e’ stata fatta nella tradizione
canonistica
→ le sue autorita’ teologico-dottrinali sono fondamentalmente Calvino e il teologo Lambert
Daneau e la linea che lui prosegue sotto questo profilo (adattandola a un discorso
giuspubblicistico di diritto publico e politica) e’ quella di tornare alla lettura delle fonti,
citazioni dirette dalla Bibbia e un uso selezionato (gia’ da C e D) della patristica e del
diritto canonico → sono presenti richiami al diritto canonico, ma soprattutto richiami agli
autori, ai Padri della