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OBBLIGHI DEL SIGNORE:

1. Protezione e mantenimento del vassallo. Il signore deve garantire il vassallo con il proprio prestigio sociale ed economico. Si tratta dunque di una protezione corporale oltre che economica.

2. Dotazione militare del vassallo. Oltre a tutti gli accessori militari (armi, armatura e scudo), la famiglia del vassallo deve mantenere un certo decoro: il signore spartisce con il vassallo il bottino di guerra e attribuisce al vassallo un beneficium da cui trarrerendita.

2.ELEMENTO OGGETTIVO. Il beneficium è una concessione patrimoniale equivalente a ciò che il vassallo riceve dal signore in cambio della sua fedeltà. Inizialmente consisteva in una carica che il signore cedeva al suo vassallo, ma ben presto si trasforma in una concessione patrimoniale (ad esempio una concessione di terra). Questo conferimento patrimoniale di una terra non può essere considerato né vendita né donazione perché non c'è passaggio di proprietà.

Si può pensare, quindi, che il beneficio sia una sorta di diritto reale su bene altrui, una sorta di usufrutto. Inizialmente la concessione del beneficio aveva lo scopo di finanziare indirettamente l'esercito, perché il vassallo traeva dal beneficio dei guadagni e quindi una ricchezza. Ma, a partire dal 12° sec., questa funzione viene soppiantata e il beneficio inizia ad avere funzioni politiche. Per il perfezionamento della concessione c'era un rituale: atto simbolico, tipo la consegna di un ramoscello. Anche questo atto simbolico aveva come scopo quello di dare pubblicità alla concessione beneficiaria. Il vassallo, sulla terra ricevuta, può compiere tutti gli atti di godimento, utilità e sfruttamento economico. Esercita anche tutti quei poteri che generalmente spettano agli organi pubblici: ha il potere di dirimere le controversie che sorgono tra quanti risiedono sulla sua terra (iurisditio). Il potere giurisdizionale ha un limite: non riguarda

Le cause penali per i reati più gravi, che giungono direttamente al signore. Ha anche potere coercitivo su quanti risiedono sulla sua terra: è lui ha imporre le tasse, le prestazioni lavorative, il servizio militare che le persone devono prestare (discritio).

La storiografia ha dibattuto sulla fonte legittimante di tali poteri. Vigeva il principio per cui chi aveva la titolarità di una terra aveva il potere giurisdizionale e naturale sulla terra stessa (era un potere insito nella terra stessa).

3. ELEMENTO GIURISDIZIONALE. (immunitas)

L'immunità. Esenzione del vassallo dalla soggezione alla giurisdizione del signore. Il vassallo, in quanto residente su una terra del signore, doveva essere assoggettato alla giurisdizione del signore, ma non accade perché sulla terra risiede a titolo di beneficiario.

In origine la concessione del beneficio era:

  • personale. Il feudo non poteva essere trasmesso agli eredi né trasferito per vendita o qualsiasi altro contratto.

È un vincolo permanente che lega reciprocamente vassallo e signore per tutta la loro vita. Tale vincolo viene meno però in due casi: morte e tradimento del vassallo. Se il vassallo muore, il beneficio torna al signore che può scegliere di erogare quel beneficio ad un altro soggetto o decidere di tenersi quel beneficio. Se il signore muore la scelta sul futuro del beneficio spetta all’erede: può decidere di rinnovare l’investitura al vassallo (quindi si instaura un nuovo e diverso legame personale: nuovo giuramento, nuova cerimonia…) oppure può scegliere di tenere la terra in propria disponibilità.-revocabile. Nel caso in cui il vassallo tradisce il signore, il vincolo si rompe. I vassalli iniziano a sperare nella successione del beneficio, per dotare anche la propria discendenza delle ricchezze. Trasmettere il feudo significava attribuire prestigio all’intero casato e non al singolo vassallo. I signori iniziano a mostrarsi

sensibili nei confronti di queste richieste, ma non possono essere loro a cambiare la situazione. Servono provvedimenti normativi emanati da un sovrano. Sono due i provvedimenti con i quali si stabilisce l'ereditarietà dei feudi:

Capitolare di Quierzy 877, emanato da Carlo il Calvo. Siamo nell'imminenza di una spedizione militare e, per legare a sé l'aristocrazia franca, si concede questo capitolare. Il capitolare di Quierzy stabilisce l'ereditarietà dei feudi maggiori, disponendo (per i soli feudi maggiori) la trasmissibilità della carica pubblica paterna del ruolo di vassallo e dei benefici al figlio (solo) nel caso in cui il vassallo (padre) muoia durante una campagna militare. Stabilisce sì l'ereditarietà, ma non di tutti i feudi e non per tutte le circostanze di morte.

Edictum de Beneficis 1037, emanato da Corrado II il Salico. Durante l'assedio di Milano, questa volta il sovrano ha bisogno dell'appoggio dei

vassalli minori, quindi: siribadisce che solo il tradimento può portare alla perdita del beneficio ed estendel'ereditarietà a tutti i feudi (anche i minori) e non si guarda più nemmeno al motivo della morte del vassallo (qualsiasi causa di morte porta al passaggio del feudo al figlio). La prospettiva del vassallo di poter lasciare le terre al figlio, serviva come incentivo alla fedeltà del vassallo. Sarà sempre indispensabile che il figlio presti il giuramento al signore e che il signore conceda l'investitura al nuovo vassallo, quindi la trasmissione ereditaria non avviene in via automatica. Bisogna scegliere se trasmettere i feudi secondo gli usi dei franchi o dei longobardi, perché la successione ereditaria era molto diversa. Alla fine, si sceglie la successione more francorum e franca (trasmissibilità more francorum). Le due modalità erano more Langobardorum (la prima è la successione franca, la seconda,

Invece, durante il periodo longobardo, il feudo veniva trasmesso integralmente al figlio primogenito maschio. I feudi sarebbero stati divisi fra i figli del vassallo. Questa modalità di trasmissione del feudo porta, nei secoli successivi, all'elaborazione di uno specifico istituto di diritto successorio.

L'istituto del fedecommesso è uno strumento per vincolare in perpetuo i beni all'interno di una certa famiglia. Il feudo coperto da fedecommesso, al momento della morte, passa al figlio con il divieto di alienazione: i beni passano da primogenito maschio a primogenito maschio, senza che questo esca dal patrimonio familiare. Questo significa che la famiglia non può disporre del bene, perché non può venderlo. Sul primogenito maschio sorgeva l'obbligo di trasferire il bene a sua volta al primogenito maschio e così all'infinito.

Quando i feudi diventano trasmissibili, il feudo inizia ad essere

configurato come unius in re aliena. Con riferimento a questa strana situazione giuridica, Pillio da Medicina, glossatore della fine del 12° sec, elabora la teoria del dominio diviso: il feudo sarebbe una proprietà divisa, in cui vi è un dominio diretto, corrispondente alla nuda proprietà, spettante al signore, ma c’è anche un dominio utile, corrispondente ad un diritto reale su cosa altrui, molto vicino al diritto di proprietà, il cui titolare ha l’uso e il godimento del beneficio. Il vassallo ha grande autonomia su quel beneficio: può istituire altri diritti reali minori su quella terra. Questa teoria verrà condivisa da altri giuristi. DIRITTO FEUDALE Sarà uno di quei diritti particolari che conviveranno col diritto comune per tutto il Medioevo, fino all’età moderna. Le norme feudali sono consuetudinarie per lungo tempo, alla metà del 12° sec. vengono messe per iscritto. Questa raccolta di

Consuetudini feudali prende il nome di Libri feudorum, raccolta privata, all'interno della quale la materia si trova ordinata in libri e titoli. Di questa raccolta conosciamo 3 redazioni:

Redazione Obertina pubblicata nella metà del XII secolo in ambiente milanese. Si chiama Obertina perché il nucleo più consistente è dato da 2 lettere che un giudice milanese (Oberto dall'Orto) scrisse al figlio Anselmo, che studiava diritto a Bologna. Anselmo scrive preoccupato una lettera al padre, dicendo che a Bologna non si insegnava diritto feudale (solo diritto romano-giustinianeo). Il padre allora risponde con 2 lettere al figlio, illustrandogli quelle che erano le consuetudini in materia di diritto feudale.

Prima lettera. Modalità con cui si costituisce un feudo, forme ed effetti dell'investitura feudale, i diritti e i doveri del signore e del vassallo, modo di trasmissione del feudo in via ereditaria.

Seconda lettera. Problema della perdita del

beneficio e del suo ritorno al signore.

Redazione Ardizzoniana: Detta Ardizzoniana perché a lungo la storiografia, sbagliando, ha ritenuto che si trattasse del testo usato da Iacopo da Ardizzone per summa feudorum. Realizzare la sua È sicuramente la redazione su cui lavora Pillio da Medicina, realizzando una summa dei libri feudorum e un apparato di glosse. Aggiunte alle consuetudini ci sono anche alcune costituzioni imperiali.

Redazione Accursiana: Corredata dell'apparato di glosse di Accursio, sommo glossatore bolognese. Un altro giurista, Ugolino dei Presbiteri, vedendo che nei libri feudorum c'erano anche costituzioni imperiali, ha inserito i libri feudorum nel corpus iuris civilis, come appendice alle Novellae di Giustiniano. Quando Accursio glosserà il corpus iuris civilis, glosserà anche i libri feudorum.

Età moderna. il feudo resiste e costituisce l'ossatura delle principali istituzioni dell'età moderna: le signorie e le

monarchie assolute. Lo sviluppo del feudo in età moderna comporta una progressiva valorizzazione dell’elemento patrimoniale e perde il valore di reclutamento militare che aveva alle origini. Diventa una carica politica e dà vita ad una élite cetuale: i nuovi feudatari diventano la classe dirigente, soprattutto in Francia e Spagna.

Fu proprio questo aspetto patrimoniale del feudo ad attirargli tutte le critiche degli intellettuali e dei giuristi nell’illuminismo. Questo perché una rendita feudale scoraggiava l’investimento produttivo, tanto più che su quella terra esiste una doppia proprietà. Altro motivo di critica era che le terre feudali erano quasi tutte vincolate da fedecommesso, quindi non potevano essere messe in commercio.

Nella seconda metà del ‘700 un giusnaturalista (Pautie) scrive del diritto del dominio del diritto di proprietà e in questo trattato svaluta la posizione del signore diretto e considera quale

vero proprietario il v

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A.A. 2019-2020
156 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher salvatoretrainito8_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Medievale e Moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Legnani Annichini Alessia.