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Presupposti per l'assegno di mantenimento
4. RISORSE ECONOMICHE DI OGNUNO DEI CONIUGI;
5. VALENZA DI COMPITI DOMESTICI E DI CURA QUOTIDIANA ASSUNTI DA CIASCUN CONIUGE.
Mentre questo continua in maniera costante sia nella separazione che nel divorzio, cosa diversa accade per quanto riguarda l'assegno di mantenimento da conferire al coniuge. Anche per quanto attiene a questo assegno di mantenimento, va interpretato in maniera statica o in maniera prospettica? COSÌ COME L'ASSEGNO DOVUTO AL CONIUGE, ANCHE QUELLO DOVUTO AI FIGLI VA INTERPRETATO IN MANIERA PROSPETTICA.
Ipotesi:
Marito: reddito €1400 mensili
Moglie: lavora part-time, reddito €800 mensili
Due figli: uno, 5 anni, l'altro, 7 anni.
Separazione consensuale.
Hanno una casa di proprietà di cui sono comproprietari, stanno pagando un mutuo pari a €500 mensili.
Stabilire se vi sono i presupposti perché uno debba corrispondere all'altro un assegno di mantenimento.
I figli vengono collocati prioritariamente presso la madre, a questa
viene anche2. assegnata la casa familiare mentre il padre è costretto a trovarsi un'altra casa; stabilire quale è la quantità dell'assegno di mantenimento che il marito deve corrispondere ai figli in virtù del fatto che sono collocati prioritariamente presso la madre. I figli trascorrono una sera alla settimana con il padre e durante il weekend in via alternata. Vendere l'immobile.ASSEGNO DI DIVORZIO
In regime di divorzio, il legame tra i coniugi non sussiste più, rimangono solo gli obblighi nei confronti dei figli. Tra separazione e divorzio CIÒ CHE CAMBIA RADICALMENTE È IL PARAMETRO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO NEI CONFRONTI DEL CONIUGE PROPRIO PERCHÉ NON SUSSISTE PIÙ IL RAPPORTO MATRIMONIALE.
Parametro tradizionalmente adottato: assicurare al coniuge un tenore di vita tanto più simile possibile a quello mantenuto in costanza di matrimonio. Ora la situazione è mutata. La Cassazione ha
- scioglimento del matrimonio nel 1993; in primo grado il Tribunale di Milano aveva respinto la richiesta, avanzata dalla, ormai ex, coniuge, di riceverel'assegno divorzile.
- la soccombente ricorre in Appello; ma, neanche in secondo grado le vienericonosciuto il diritto all'assegno divorzile.
- La signora denuncia la violazione del co. 6 dell'art.5 della Legge n.898/70 inquanto la Corte di Milano aveva rigettato la domanda ritenendo che ellaavesse i mezzi economici necessari per mantenersi e per mantenere lostesso status economico goduto in costanza di matrimonio.
- In primo luogo impugna la sentenza per la ragione di cui sopra; con la secondaasserzione denuncia un vizio di motivazione della sentenza poiché omessi alcunielementi probatori; infine, la Corte non avrebbe ben considerato lasperequazione dei redditi dell'uno e
è quindi il cessato vincolomatrimoniale che sta alla base del diritto all’assegno divorzile) facendo riferimentoagli artt.2 e 23 Cost. L’assegno sarebbe dovuto a uno dei coniugi come personesingole in virtù della solidarietà ex coniugale a tutela del soggetto più debole; questaprestazione è giustificata dalla previsione di cui alla L.n.898/70.
Se questa è la ratio, allora vi sono una serie di conseguenze: innanzitutto debbonodistinguersi due fasi, SE il soggetto ha diritto all’assegno, solo se la risposta è siQUANTUM.allora si va a stabilire il quantum
La Corte afferma che il non va quantificato in relazione al rapportomatrimoniale ormai estinto, ma va ricercato (e va motivato) nel periodo incui i due coniugi hanno vissuto un periodo della loro vita insieme.
L’assegno è condizionato dalla non-presenza di mezzi adeguati per sostenersi el’impossibilità di procurarseli. In questo caso, il diritto
All'assegno è una locupletazione (=spostamento patrimoniale) legittima; è illegittima quando non visiano quelle condizioni. Decisiva, ai fini del riconoscimento, è la interpretazione delle due condizioni e il parametro cui riferirsi:
"MEZZI ADEGUATI" SONO QUELLI CHE CONSENTONO DI MANTENERE LO STESSO STILE DI VITA GODUTO IN COSTANZA DI MATRIMONIO OVVERO QUELLI CHE CONSENTONO LA SOPRAVVIVENZA?
Parametro di riferimento: sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un., 1990-> i "mezzi adeguati" sono quelli che consentono di mantenere lo stile di vita tenuto in costanza di matrimonio. => IL COLLEGIO RITIENE CHE IL PARAMETRO MANTENUTO DALLA CASSAZIONE DAL 1990 ADOGGI NON È PIÙ ATTUALE. Il vincolo di matrimonio, per mezzo dell'istituto del divorzio, si estingue; al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita che ha caratterizzato la
vita matrimoniale, non si farebbe altro che dare ultra-attività a un rapporto che è ormai concluso.- Nuovo parametro: PRINCIPIO DELLA AUTO-RESPONSABILITÀ DEI CONIUGI-> una volta che il matrimonio è cessato, ognuno è responsabile di se stesso.Non si tratta di un ragionamento giuridico ma sociale (1990).ORMAI IL DIVORZIO È SOCIALMENTE ACCETTATO E LA GIURISPRUDENZA SI DEVE ADATTARE AL NUOVO PARAMETRO SOCIALE.RAGGIUNGIMENTO DELLA INDIPENDENZA ECONOMICA -> base normativa: analogia legis:art.337-septies cod. civ. (si tratta di una se il riferimento all'indipendenza economica viene fatto nei confronti dei figli, a fortiori tale regola va applicata nei confronti del coniuge).CON LA SENTENZA N.11504/17 CAMBIA IL PARAMETRO DEL PRESUPPOSTO NORMATIVO.(Per le sentenze passate in giudicato si potrebbe portare avanti un nuovo processo per la modifica delle condizioni).Stabilire quando ci si trova in una situazione di indipendenza economica: non ciriferisce solo agli elementi reddituali ma anche a quelli patrimoniali. Ulteriore elemento: presenza di un rapporto stabile more uxorio con un altro soggetto che produce reddito -> revisione assegno divorzile + viene meno il diritto di chi lo percepisce. 23/11 L'affidamento dei figli - Affido condiviso introdotto dalla legge n.54/2006; - Riforma della filiazione con la legge 10 dicembre 2012; - D.lgs n.154/2013 che ha equiparato i figli nati fuori dal matrimonio a quelli nati dentro il matrimonio. Art.315 cod.civ. modificato dalla legge 10 dicembre 2012. È importante ricostruire la ratio che ha spinto il legislatore ad equiparare i figli nati in costanza e fuori del matrimonio. Alla base vi era un cambiamento sociale: se prima i figli di norma si avevano all'interno del matrimonio, oggi la situazione è molto più complessa e la nostra società è sempre meno fondata sulla famiglia in senso tradizionale; se, tradizionalmente il figlio nato fuoridal matrimonio rappresentava una sorta di "anomalia" oggi non ci si stupisce più.- Il figlio ha diritto di ESSERE MANTENUTO, EDUCATO, ISTRUITO E ASSISTITO MORALMENTE DAI GENITORI, NEL RISPETTO DELLE SUE CAPACITÀ, DELLE SUE INCLINAZIONI NATURALI E DELLE SUE ASPIRAZIONI.
- Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
- Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento,
ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
tema già affrontato in tema di procedura per separazione e divorzio4. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. ->tema già affrontato in tema di procedura per separazione e divorzio4. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
importante perché i figli oggi rimangono sempre più a lungo nella casa familiare e poiché spesso, a causa della crisi, i genitori che perdono il lavoro, raramente hanno la possibilità di trovarne uno nuovo. Il figlio ha l'obbligo di contribuire, di assistere e mantenere i propri genitori finché vive in famiglia? Si. ->importante perché i figli oggi rimangono sempre più a lungo nella casa familiare e poiché spesso, a causa della crisi, i genitori che perdono il lavoro, raramente hanno la possibilità di trovarne uno nuovo. Il figlio ha l'obbligo di contribuire, di assistere e mantenere i propri genitori finché vive in famiglia? Si.
Potestà genitoriale: oggi non s ->Potestà genitoriale: oggi non s