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LA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITA’ DA PARTE DEL REVISORE

1. procedure di valutazione del rischio di continuità aziendale: comprensione dell’impresa e del

contesto; individuazione delle procedure per la valutazione del rischio di continuità aziendale;

svolgimento di procedure di revisione su rischi specifici.

2. apprezzamento della valutazione di continuità aziendale svolta dagli amministratori: il

revisore deve tener conto del processo svolto dagli amministratori, le assunzioni sulle quali si

poggia la loro valutazione, i piani d’azione disposti, il periodo di riferimento.

3. attivazione di procedure di revisione aggiuntive: il revisore deve esaminare i piani di azione

futuri, ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermano la fattibilità dei

piani o confermano l’esistenza di incertezza significativa, stabilire se sono venuti fuori ulteriori

fatti o info dopo la valutazione della direzione.

Il revisore può concludere che non è in grado di esprimere il proprio giudizio sul bilancio nel suo

complesso a causa dell’incertezza solo in presenza di molteplici significative incertezze. Deve

emettere una relazione senza rilievi se il presupposto della continuità aziendale utilizzato dalla

direzione è appropriato e il bilancio descrive adeguatamente eventi o circostanze, ed evidenzia

chiaramente che esiste un’incertezza significativa => in nota integrativa.

Se il bilancio non contiene un’adeguata informativa il revisore deve esprimere un giudizio con

rilievi. Giudizio avverso se il bilancio è stato predisposto sulla base della continuità aziendale ma

a suo giudizio non sarà in grado di continuare ad operare come entità in funzionamento.

Se la direzione rifiuta di effettuare la valutazione del presupposto di continuità o di estenderla a

12 mesi, non è responsabilità del revisore correggere la mancanza di tale analisi.

21. principio 550

LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NELL’AMBITO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Perché c’è molta attenzione? Perché sono operazioni nelle quali esiste un conflitto di interessi.

Rapporti di tipo giuridico, economico o personale/familiare. Da cui la legge a tutela degli

azionisti di minoranza.

Gli amministratori devono indicare le operazioni con parti correlate non concluse a normali

condizioni di mercato in nota integrativa e relazione sulla gestione.

⇨ Amministratore in conflitto d’interessi;

“normali condizioni di mercato” il d.lgs. 173/2008 ha precisati che devono intendersi non solo le

condizioni attinenti al prezzo dell’operazione ma anche quelle attinenti alle motivazioni che

hanno condotto alla decisione di porre in essere l’operazione. Elementi di interesse sono:

controvalore delle operazioni, costo, corrispettivo, modalità di finanziamento e garanzia.

Definizione di parte correlata: il legislatore fa riferimento ai principi contabili internazionali. IAS

24 definisce parte correlata un soggetto che presenta certe relazioni con l’impresa che redige il

bilancio. Può essere persona fisica o impresa. Persona fisica: ha il controllo o controllo congiunto

sulla società, influenza significativa, membro della dirigenza, familiari stretti di questi. Imprese:

appartenenti allo stesso gruppo, partecipazione di uno stesso investitore terzo, partecipazione

della stessa persona fisica.

La nota integrativa deve indicare separatamente l’importo complessivo degli impegni, garanzie.

Nella relazione sulla gestione vanno indicati i rapporti con le imprese controllate, collegate,

controllanti e controllate delle controllanti a prescindere che vi siano state operazioni a

condizioni di mercato o meno.

Lo IAS richiede info su: relazioni di controllo, compensi corrisposti, operazioni con altre parti

correlate.

Il CC richiede: dati bilancio ente che esercita direzione e coordinamento, compensi anticipazioni

e crediti agli amministratori, operazioni con parti correlate non a condizioni normali, impegni e

garanzie.

Relazione sulla gestione: rapporti con controllate ecc, rapporti con chi esercita direzione e

coordinamento.

L’ISA 550 richiede che il revisore acquisisca elementi probativi sufficienti e appropriati sulle

asserzioni degli amministratori. Il revisore deve svolgere procedure per valutare la sostanza

dell’operazione e valutare la correttezza dell’iter di approvazione.

Indagini presso la direzione: chi sono le parti correlate, natura dei rapporti, operazioni.

Il revisore all’emissione del giudizio deve: aver valutato la significatività degli errori,

l’informativa.

22. ISA 240

LA RESPONSABILITA’ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO

Frode: atto intenzionalmente perpetrato con l’inganno da parte di uno o più componenti della

direzione, dei responsabili dell’attività di governance, dal personale dipendente o da terzi, allo

scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti. => falsa informativa finanziaria o appropriazioni

illecite di beni ed attività dell’impresa.

Cause delle frodi: incentivi o pressioni per conseguire un obiettivo di redditività o di risultato,

quando si ritiene che il controllo interno possa essere forzato.

Modalità di attuazione di una falsa informativa: manipolazioni, falsificazioni o alterazioni delle

registrazioni contabili; rappresentazioni fuorvianti o omissioni intenzionali in bilancio di fatti,

operazioni o altre informazioni significative; applicazioni intenzionalmente errare dei principi

contabili relativi agli importi, alle classificazioni delle voci, alle modalità di presentazione e

all’informativa in bilancio.

Appropriazioni illecita di beni ed attività d’impresa da parte della direzione e dei dipendenti:

distrazione di incassi, furto di beni materiali o di proprietà intellettuali, pagamenti da parte

dell’impresa per beni/servizi non ricevuti, utilizzo dei beni e delle attività dell’impresa per

finalità personali.

La responsabilità per la prevenzione e individuazione delle frodi compete sia alla direzione che

alla governance dell’impresa. Il revisore ha la responsabilità di acquisire una ragionevole

sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi ovvero

a comportamenti o eventi non intenzionali. Obiettivi: identificare e valutare i rischi di errori

significativi nel bilancio dovuti a frodi, acquisire elementi probativi sufficienti , fronteggiare

adeguatamente frodi sospette o individuate.

Il revisore deve mantenere lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione.

Qualora i risultati delle indagini risultino incoerenti, il revisore deve indagare le ragioni di tali

incoerenze.

⇨ Discussione tra i membri del team di revisione

Il revisore deve svolgere indagini presso la direzione aventi ad oggetto: la valutazione del rischio

che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi, il processo adottato dalla

direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode, le eventuali comunicazioni ai

responsabili delle attività di governance in merito ai processi da essa adottati per identificare e

fronteggiare i rischi di frode.

Può svolgere indagini anche presso altri soggetti, la funzione di internal audit. I responsabili

delle attività di governance supervisionano i processi adottati dalla direzione. Il revisore deve

acquisire comprensione di come gli supervisionano.

Il revisore deve valutare se relazioni inusuali o inattese che siano state identificate nel corso

dello svolgimento delle procedure di analisi comparativa, incluse quelle relative alla

contabilizzazione dei ricavi, possano indicare rischi di errori significativi dovuti a frodi. Altre

informazioni.

Fattori di rischio frode sono fatti o circostanze che indicano l’esistenza di incentivi o di pressioni

a commettere frodi: incentivi o pressioni che inducono a commettere una frode, percezione di

un’occasione per commetterla, capacità di giustificare l’azione fraudolenta. Il revisore deve

identificare i rischi di errori a livello di bilancio e a livello di asserzioni per classi di operazioni,

saldi contabili e informativa.

Il revisore deve determinare le risposte generali di revisione, definire e svolgere procedure di

revisione in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di

asserzioni, definire e svolgere procedure di revisione in risposta ai rischi connessi alla forzatura

dei controlli da parte della direzione. Rischio di errore significativo dovuto a frodi può

riguardare le rimanenze, valutazione dei beni, stime relative a operazioni specifiche, altre

significative passività accantonate, modifiche sostanziali nelle assunzioni correlate alle stime

effettuate in maniera ricorrente.

Caratteristiche delle scritture contabili di natura fraudolenta: effettuate in contropartita di

conti inusuali, effettuate da soggetti che normalmente non si occupano di contabilità, registrate

a fine periodo, prima o durante la redazione del bilancio.

È utile effettuare un riesame retrospettivo delle valutazioni e delle assunzioni della direzione

relative alle stime contabili significative riportate nel bilancio dell’esercizio precedente.

⇨ Valutazione degli elementi probativi: è di natura qualitativa, dipende dal giudizio del

revisore stesso, può fornire ulteriori informazioni. Deve valutare le implicazioni

dell’errore in relazione ad altri aspetti della revisione, con riferimento all’attendibilità

delle attestazioni della direzione. Deve valutare gli effetti sulla revisione.

Il revisore deve ottenere dalla direzione attestazioni scritte nelle quali questi riconoscono la

propria responsabilità per la configurazione, la messa in atto ed il mantenimento del controllo

interno al fine di prevenire ed individuare le frodi; hanno comunicato al revisore i risultati della

propria valutazione del rischio e quanto loro a conoscenza relativamente alle frodi sospette.

Se il revisore identifica una frode deve informare tempestivamente la direzione. Se la frode

riguarda la direzione o i responsabili dell’attività di governance può richiedere un parere legale.

A volte le responsabilità di tipo legale possono prevalere sull’obbligo di riservatezza.

Impossibilità di continuare a svolgere l’incarico: ne deve discutere con la direzione e con i

responsabili delle attività di governance; stabilire se esista l’obbligo legale o professionale di

comunicare il proprio recesso e le motivazioni al soggetto che ha conferito l’incarico, ovvero

l’autorità di vigilanza in alcuni casi.

Documentazione da includere: decisioni prese nel corso della discussione tra i membri del team

di revisione, rischi identificati e valutati, risposte generali di revisione ai rischi identificat

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
28 pagine
2 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maddalena_s di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Revisione aziendale esterna e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Romano Mauro.