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LA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITA’ DA PARTE DEL REVISORE
1. procedure di valutazione del rischio di continuità aziendale: comprensione dell’impresa e del
contesto; individuazione delle procedure per la valutazione del rischio di continuità aziendale;
svolgimento di procedure di revisione su rischi specifici.
2. apprezzamento della valutazione di continuità aziendale svolta dagli amministratori: il
revisore deve tener conto del processo svolto dagli amministratori, le assunzioni sulle quali si
poggia la loro valutazione, i piani d’azione disposti, il periodo di riferimento.
3. attivazione di procedure di revisione aggiuntive: il revisore deve esaminare i piani di azione
futuri, ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermano la fattibilità dei
piani o confermano l’esistenza di incertezza significativa, stabilire se sono venuti fuori ulteriori
fatti o info dopo la valutazione della direzione.
Il revisore può concludere che non è in grado di esprimere il proprio giudizio sul bilancio nel suo
complesso a causa dell’incertezza solo in presenza di molteplici significative incertezze. Deve
emettere una relazione senza rilievi se il presupposto della continuità aziendale utilizzato dalla
direzione è appropriato e il bilancio descrive adeguatamente eventi o circostanze, ed evidenzia
chiaramente che esiste un’incertezza significativa => in nota integrativa.
Se il bilancio non contiene un’adeguata informativa il revisore deve esprimere un giudizio con
rilievi. Giudizio avverso se il bilancio è stato predisposto sulla base della continuità aziendale ma
a suo giudizio non sarà in grado di continuare ad operare come entità in funzionamento.
Se la direzione rifiuta di effettuare la valutazione del presupposto di continuità o di estenderla a
12 mesi, non è responsabilità del revisore correggere la mancanza di tale analisi.
21. principio 550
LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NELL’AMBITO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Perché c’è molta attenzione? Perché sono operazioni nelle quali esiste un conflitto di interessi.
Rapporti di tipo giuridico, economico o personale/familiare. Da cui la legge a tutela degli
azionisti di minoranza.
Gli amministratori devono indicare le operazioni con parti correlate non concluse a normali
condizioni di mercato in nota integrativa e relazione sulla gestione.
⇨ Amministratore in conflitto d’interessi;
“normali condizioni di mercato” il d.lgs. 173/2008 ha precisati che devono intendersi non solo le
condizioni attinenti al prezzo dell’operazione ma anche quelle attinenti alle motivazioni che
hanno condotto alla decisione di porre in essere l’operazione. Elementi di interesse sono:
controvalore delle operazioni, costo, corrispettivo, modalità di finanziamento e garanzia.
Definizione di parte correlata: il legislatore fa riferimento ai principi contabili internazionali. IAS
24 definisce parte correlata un soggetto che presenta certe relazioni con l’impresa che redige il
bilancio. Può essere persona fisica o impresa. Persona fisica: ha il controllo o controllo congiunto
sulla società, influenza significativa, membro della dirigenza, familiari stretti di questi. Imprese:
appartenenti allo stesso gruppo, partecipazione di uno stesso investitore terzo, partecipazione
della stessa persona fisica.
La nota integrativa deve indicare separatamente l’importo complessivo degli impegni, garanzie.
Nella relazione sulla gestione vanno indicati i rapporti con le imprese controllate, collegate,
controllanti e controllate delle controllanti a prescindere che vi siano state operazioni a
condizioni di mercato o meno.
Lo IAS richiede info su: relazioni di controllo, compensi corrisposti, operazioni con altre parti
correlate.
Il CC richiede: dati bilancio ente che esercita direzione e coordinamento, compensi anticipazioni
e crediti agli amministratori, operazioni con parti correlate non a condizioni normali, impegni e
garanzie.
Relazione sulla gestione: rapporti con controllate ecc, rapporti con chi esercita direzione e
coordinamento.
L’ISA 550 richiede che il revisore acquisisca elementi probativi sufficienti e appropriati sulle
asserzioni degli amministratori. Il revisore deve svolgere procedure per valutare la sostanza
dell’operazione e valutare la correttezza dell’iter di approvazione.
Indagini presso la direzione: chi sono le parti correlate, natura dei rapporti, operazioni.
Il revisore all’emissione del giudizio deve: aver valutato la significatività degli errori,
l’informativa.
22. ISA 240
LA RESPONSABILITA’ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO
Frode: atto intenzionalmente perpetrato con l’inganno da parte di uno o più componenti della
direzione, dei responsabili dell’attività di governance, dal personale dipendente o da terzi, allo
scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti. => falsa informativa finanziaria o appropriazioni
illecite di beni ed attività dell’impresa.
Cause delle frodi: incentivi o pressioni per conseguire un obiettivo di redditività o di risultato,
quando si ritiene che il controllo interno possa essere forzato.
Modalità di attuazione di una falsa informativa: manipolazioni, falsificazioni o alterazioni delle
registrazioni contabili; rappresentazioni fuorvianti o omissioni intenzionali in bilancio di fatti,
operazioni o altre informazioni significative; applicazioni intenzionalmente errare dei principi
contabili relativi agli importi, alle classificazioni delle voci, alle modalità di presentazione e
all’informativa in bilancio.
Appropriazioni illecita di beni ed attività d’impresa da parte della direzione e dei dipendenti:
distrazione di incassi, furto di beni materiali o di proprietà intellettuali, pagamenti da parte
dell’impresa per beni/servizi non ricevuti, utilizzo dei beni e delle attività dell’impresa per
finalità personali.
La responsabilità per la prevenzione e individuazione delle frodi compete sia alla direzione che
alla governance dell’impresa. Il revisore ha la responsabilità di acquisire una ragionevole
sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi ovvero
a comportamenti o eventi non intenzionali. Obiettivi: identificare e valutare i rischi di errori
significativi nel bilancio dovuti a frodi, acquisire elementi probativi sufficienti , fronteggiare
adeguatamente frodi sospette o individuate.
Il revisore deve mantenere lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione.
Qualora i risultati delle indagini risultino incoerenti, il revisore deve indagare le ragioni di tali
incoerenze.
⇨ Discussione tra i membri del team di revisione
Il revisore deve svolgere indagini presso la direzione aventi ad oggetto: la valutazione del rischio
che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi, il processo adottato dalla
direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode, le eventuali comunicazioni ai
responsabili delle attività di governance in merito ai processi da essa adottati per identificare e
fronteggiare i rischi di frode.
Può svolgere indagini anche presso altri soggetti, la funzione di internal audit. I responsabili
delle attività di governance supervisionano i processi adottati dalla direzione. Il revisore deve
acquisire comprensione di come gli supervisionano.
Il revisore deve valutare se relazioni inusuali o inattese che siano state identificate nel corso
dello svolgimento delle procedure di analisi comparativa, incluse quelle relative alla
contabilizzazione dei ricavi, possano indicare rischi di errori significativi dovuti a frodi. Altre
informazioni.
Fattori di rischio frode sono fatti o circostanze che indicano l’esistenza di incentivi o di pressioni
a commettere frodi: incentivi o pressioni che inducono a commettere una frode, percezione di
un’occasione per commetterla, capacità di giustificare l’azione fraudolenta. Il revisore deve
identificare i rischi di errori a livello di bilancio e a livello di asserzioni per classi di operazioni,
saldi contabili e informativa.
Il revisore deve determinare le risposte generali di revisione, definire e svolgere procedure di
revisione in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di
asserzioni, definire e svolgere procedure di revisione in risposta ai rischi connessi alla forzatura
dei controlli da parte della direzione. Rischio di errore significativo dovuto a frodi può
riguardare le rimanenze, valutazione dei beni, stime relative a operazioni specifiche, altre
significative passività accantonate, modifiche sostanziali nelle assunzioni correlate alle stime
effettuate in maniera ricorrente.
Caratteristiche delle scritture contabili di natura fraudolenta: effettuate in contropartita di
conti inusuali, effettuate da soggetti che normalmente non si occupano di contabilità, registrate
a fine periodo, prima o durante la redazione del bilancio.
È utile effettuare un riesame retrospettivo delle valutazioni e delle assunzioni della direzione
relative alle stime contabili significative riportate nel bilancio dell’esercizio precedente.
⇨ Valutazione degli elementi probativi: è di natura qualitativa, dipende dal giudizio del
revisore stesso, può fornire ulteriori informazioni. Deve valutare le implicazioni
dell’errore in relazione ad altri aspetti della revisione, con riferimento all’attendibilità
delle attestazioni della direzione. Deve valutare gli effetti sulla revisione.
Il revisore deve ottenere dalla direzione attestazioni scritte nelle quali questi riconoscono la
propria responsabilità per la configurazione, la messa in atto ed il mantenimento del controllo
interno al fine di prevenire ed individuare le frodi; hanno comunicato al revisore i risultati della
propria valutazione del rischio e quanto loro a conoscenza relativamente alle frodi sospette.
Se il revisore identifica una frode deve informare tempestivamente la direzione. Se la frode
riguarda la direzione o i responsabili dell’attività di governance può richiedere un parere legale.
A volte le responsabilità di tipo legale possono prevalere sull’obbligo di riservatezza.
Impossibilità di continuare a svolgere l’incarico: ne deve discutere con la direzione e con i
responsabili delle attività di governance; stabilire se esista l’obbligo legale o professionale di
comunicare il proprio recesso e le motivazioni al soggetto che ha conferito l’incarico, ovvero
l’autorità di vigilanza in alcuni casi.
Documentazione da includere: decisioni prese nel corso della discussione tra i membri del team
di revisione, rischi identificati e valutati, risposte generali di revisione ai rischi identificat