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REVISIONE AZIENDALE

l’anno solare (gennaio-dicembre) mentre altre che sono stagionali fanno il

bilancio in altri mesi (marzo-marzo oppure giugno-giungo). Il bilancio

d’esercizio viene redatto a marzo, approvato ad aprile e tra gennaio e marzo

può essere che succeda qualcosa di molto rilevante tale da necessitare

un’informativa allora lo metto in nota integrativa. Es. imprese benefit che sono

aziende che decidono di cambiare la propria ragione giuridica, avviene una

modifica statutaria e si introduce nell’oggetto sociale, pur mantenendo una

finalità profit, anche obiettivi non profit.

5. dovranno essere fornite maggiori informazioni circa il nome e la sede legale

dell’impresa che redige il bilancio consolidato;

6. dovrà essere indicata la proposta di destinazione dell’utile;

7. dovranno essere fornite informazioni che possono condizionare l’importo, le

scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri (tema anche dei derivati

introdotti).

RENDICONTO FINANZIARIO

Ulteriore modifica del decreto è l’introduzione obbligatoria del rendiconto

finanziario. L’Italia non era allineata con i paesi europei perché nonostante

alcune società lo redicessero in modo facoltativo, prima non era obbligatorio.

Non eravamo allineati perché l’aspetto di analisi finanziaria in Italia non aveva

quel di rilevanza come era in altri Paesi europei. Un metodo che sta prendendo

sempre più rilevanza è il metodo di valutazione finanziaria dei flussi di cassa

attesi generabili dall’azienda oggetto di valutazione. A partire dal decreto è

stato reso obbligatorio e misura i flussi finanziari generati dall’azienda andando

a riferirsi all’esercizio in corso e a quello precedente.

L’art. 2425-ter post-riforma

Il rendiconto finanziario va a misurare i flussi finanziari prodotti dalle diverse

aree della gestione aziendale (attività operativa, d’investimento (impieghi) e di

finanziamento(fonti)). 5

REVISIONE AZIENDALE

Ci sono due metodologie di determinazione del rendiconto finanziario:

1. Indiretto il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di

esercizio delle componenti non monetarie (maggiormente utilizzato). Le

poste non monetarie sono l’ammortamento, accantonamento cioè quelle

poste a fronte delle quali non si ha un esborso finanziario. Focus è il

flusso finanziario. Per controllare di averlo fatto correttamente bisogna

guardare la differenza (incremento o decremento ) delle disponibilità

liquide

2. Diretto mostra il flusso di liquidità suddiviso nelle principali categorie

di incassi e di pagamenti

La ratio dei giudizi: un principio chiave a fronte di impieghi di medio lungo

dovrei avere una copertura di fonti di medio lungo termine e a fronte di

impieghi di breve termine dovrai avere una copertura con fondi di breve

termine Queste due condizioni mi consentono di esprimere giudizi positivi.

Uso gli impieghi a medio/lungo termine, sto investendo nell’azienda e a fronte

di questo investimento ho delle fonti che provengono in prevalenza dalla

gestione caratteristica ma che sono correlate all'investimento a medio lungo

termine.

Giudizi negativi l’azienda utilizza le risorse per coprire una mancanza di

redditività, non può puntare a strategie di medio/lungo. 6

REVISIONE AZIENDALE

Giudizio negativo tantissima liquidità, ho venduto tutto il patrimonio.

L’azienda sta chiundendo, è messa in liquidazione.

Dietro ai numeri ci deve essere una contestualizzazione.

Composizione e schemi del bilancio d’esercizio

A seconda delle dimensioni, le aziende avranno adempimenti più leggeri

(ricordati cosa differenzia le imprese ordinarie, abbreviate e micro):

SECONDA SETTIMANA

ASSETTO NORMATIVO 2010/2016

D.lgs. 39/2010

All’art. 2 ci da i requisiti per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.

Possono chiedere l’iscrizione al registro le persone fisiche con i requisiti di

onorabilità definiti con regolamento dal ministro sentita la Consob. Al comma b

si denota che è necessario il possesso di laurea almeno triennale e che abbiano

svolto il tirocinio ai sensi dell’art. 3 e hanno superato l’esame di idoneità

professionali di cui all’art. 4. 7

REVISIONE AZIENDALE

Le principali novità:

- In questo decreto viene disciplinata l’attività di revisione e del ministro

dei revisori legali e viene istituito il registro dei revisori legali (va a

censirli)

- Passaggio dal Ministero di Grazia e di Giustizia al MEF della funzione di

vigilanza

- Requisiti per lo svolgimento della revisione legale (deontologia

professionale, la riservatezza, il segreto professionale, l’indipendenza e

l’obiettività)

- Formazione professionale continua (per essere iscritti occorre partecipare

alla formazione per avere i crediti formativi)

- Riferimento ai principi di revisione internazionali, ISA

- Disposizione specifiche per gli EIP (banche, imprese di assicurazione,

società emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico)

- I revisori devono rispettare definiti principi e sono soggetti ad un controllo

di qualità metodologico almeno ogni 6 anni ovvero 3 anni se svolgono la

revisione su EIP (vengono verificati sulla loro bontà, adeguatezza del loro

processo previsionale)

- Per le S.r.l., collegio sindacale/sindaco unico e revisore legale obbligatori

se vi è l’obbligo di bilancio consolidato e se la società controlla una

società obbligata alla “revisione legale”

Revisione legale

La “revisione legale” consiste nella revisione dei conti annuali o consolidati

effettuata in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 39/2010”.

Il revisore valuta il sistema amministrativo-contabile e le scritture prodotte fino

alle sintesi di bilancio ed esprime in una “relazione finale” un giudizio

sull’attendibilità dei valori in rapporto ai corretti principi contabili, fornendo

anche indicazioni sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e

raccomandazioni per il miglioramento dello stesso.

Il revisore deve controllare e valutare il sistema amministrativo contabile e le

scritture di bilancio perché è il percorso per arrivare al bilancio d’esercizio. Il

revisore esprime il suo giudizio nella relazione finale. Nasce un procedimento

più ampio riconducibile alla visione allargata del revisore.

A seguito dell’abrogazione dell’art. 2409 ter (e ss.) c.c. (e del 155 co. III TUF),

Funzioni di Controllo Contabile, ad opera dell’art. 37 del D.Lgs. 39/2010, il

contenuto dell’obbligazione del revisore legale e della società di revisione è

dettata dall’art. 14, co. 1 del Decreto stesso, ossia:

verificare “nel corso dell’esercizio”:

 la regolare tenuta della contabilità sociale;

o la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

o

esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio d’esercizio e

 consolidato (ove redatto). 8

REVISIONE AZIENDALE

Il revisore può essere una persona fisica ma anche una società. Secondo l’art. 2

comma 1 del D.Lgs 39/2010 l’esercizio della revisione legale è riservato ai

soggetti iscritti nel Registro.

Anche l’ISA Italia 001 ribadisce che la revisione legale, svolta in conformità ai

principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 del

Decreto, è esercitata ai sensi di legge da un revisore legale o da una società di

revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali.

Nei casi espressamente previsti dagli artt. 2409 bis, comma 2, e art. 2477,

comma 5, cod. civ. -ai sensi dei quali lo statuto, in alcuni casi, può prevedere

che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale- i relativi

componenti o il sindaco unico devono essere iscritti nel Registro dei revisori

legali. Questo non significa che non debbano essere rispettati i requisiti come

se fossero due soggetti distinti; infatti, la relazione finale è proprio divisa in due

parti. La relazione come organo di collegio sindacale o sindaco unico, quindi

funzione di vigilanza e funzione di controllo contabile (attività del revisore

legale). Quindi, possono anche essere le medesime persone ma è come se

fossero soggetti distinti.

Contenuti di dettaglio

1. Relativamente alla verifica “nel corso dell’esercizio” della regolare tenuta

della contabilità e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei

fatti di gestione, è stato espressamente eliminato l’obbligo di periodicità

almeno trimestrale e l’obbligo di tenuta del libro della revisione. Prima

del decreto il revisore era obbligato a verifiche almeno trimestrali e

doveva formalizzarle su un libro di revisione ora non è più così. Il revisore

lo fa ugualmente ma non è più normato, non è un libro ma viene

chiamato carte di lavoro dei revisori

2. In caso di cessazione dell’incarico di revisione le verifiche saranno estese,

secondo le indicazioni fornite da Assirevi, anche al periodo successivo

alla data di chiusura dell’ultimo bilancio oggetto di revisione legale e fino

alla data di conferimento dell’incarico al revisore subentrante. La

società se è obbligata non può stare senza revisore

Art. 9 i soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti

rispettano i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto

professionale, elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal

Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia,

sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell’economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob.

Principi etici di comportamento

Deontologia professionale

 Riservatezza

 Segreto professionale

 Responsabilità adeguato livello di professionalità, non a caso c’è un

 

percorso con un tirocinio, un Esame di Stato a garanzia della competenza

9

REVISIONE AZIENDALE

che il revisore deve possedere. e che è responsabile in solido con gli

amministratori della società e nei rapporti con i debitori solidali, ciascuno

risponde nei limiti del danno cagionato (art. 15)

discrezionalità permea quella che è l’azione dell’organo amministrativo

 

nell’esercizio delle azioni che svolge a favore della società ma anche

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A.A. 2023-2024
68 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pierp01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Revisione aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Bosoni Ernestina.