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APPUNTI DI LOGICA GIURIDICA

Appunti di logica giuridica

Diritto come artefatto umano

Secondo Karl Popper, uno dei massimi filosofi del novecento, esisterebbe una sola realtà ma un pluriverso di mondi, in questa visione il "mondo uno" designa il mondo fisico, quello percepibile al tatto ed alla vista, il "mondo due" è rappresentato dalla sfera psichica ed emotiva, ovvero dai pensieri e dai sentimenti, i prodotti di tali pensieri e tali sentimenti costituiscono il "mondo tre", composto quindi dai concetti e dagli artefatti che il pensiero umano elabora.

In questa teoria c.d. "dei tre mondi" rientra anche il diritto, esso infatti non ha niente di naturale e di fisico ma è un prodotto del pensiero umano, pertanto è possibile collocarlo in quello che Popper definisce mondo tre; il diritto, non essendo un fatto che nasce dalla natura e dunque che non è naturale, varia e si adatta in base al pensiero, alla cultura.

all'epoca storica e ad altri molteplici fattori. Si può affermare quindi che il diritto altro non è che un artefatto umano e che i fatti naturali così come accadono, i cosiddetti fatti bruti, non condizionano il diritto, a meno che essi non siano rilevanti per un interesse che deve essere regolato. La logica del fatto Non ogni fatto della storia è fatto del diritto. Un fatto storico accade in un determinato momento in un dato luogo ed è irripetibile, per poter verificare la verità o la falsità del fatto, ovvero se il fatto è realmente accaduto, è necessario procedere con l'accertamento del fatto; l'accertamento del fatto è di massima importanza nel ragionamento giuridico poiché da esso dipende la sussunzione del fatto storico nella fattispecie e la produzione dei conseguenti effetti giuridici. Per il diritto fatti e cose non esistono prima dell'ordine razionale entro cui essi sono concepiti, ilfatto non si trova quindi in rerum natura (ovvero nella natura delle cose) ma è generato dell'intelletto. Per esempio ragionando sull'enunciato dell'art. 2055 c.c. ed in particolare sul concetto di "fatto dannoso" è possibile formulare le seguenti considerazioni: quando un fatto da semplice fatto della storia diviene fatto dannoso? Un fatto di per sé non è un fatto dannoso ma lo diventa nel momento in cui viene considerato dall'intelletto come tale per mezzo di criteri razionali. Art. 2055 c.c. - "Se il fatto dannoso è imputabile a più persone(1), tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno(2). [...]". Ogni fatto implica un criterio che permetta di individuarlo, che opera nella natura e nella storia; se un fatto risponde a questo criterio allora viene considerato un fatto rilevante altrimenti non viene considerato ed è nullo; è il diritto ad affermare quali fatti.

comportamenti, azioni od omissioni sono rilevanti giuridicamente. Non esistono fatti irrilevanti perché i fatti non pensati non si collocano accanto ai fatti pensati, semplicemente essi sono nulli: il fatto non pensato è un nulla. Il fatto perciò, secondo Natalino Irti, è sempre fatto rilevante per il pensiero che interpreta la realtà; prima di essere concepito, il fatto non è.

Il fatto giuridico

La forma in cui il diritto riconosce i fatti storici si dice fattispecie, ovvero immagine del fatto. Con il termine fattispecie si indica la posizione in concetto di un fatto non ancora accaduto, quindi di un fatto eventuale che potrebbe verificarsi nel futuro; essa designa la rappresentazione di una classe di possibili fatti.

Appunti di logica giuridica

Fattispecie → la fattispecie è la forma giuridica dei fatti possibili, all'interno della quale vengono sussunti i fatti. Tutti i fatti storici che sono conformi alla fattispecie sono fatti.

giuridici e quindi fatti rilevanti per il diritto, ovvero che assumono una certa importanza dal punto di vista giuridico (dal punto di vista del diritto dire "fatto rilevante" o "fatto giuridico" è equivalente). Per questo motivo la rilevanza dei fatti non è sempre stata uguale nel tempo e non lo sarà in futuro, così come essa muta a seconda del luogo e della cultura in cui si opera: un fatto rilevante in un dato momento potrebbe non esserlo in un altro contesto storico e socio-culturale.

ESEMPIO: fumare in luogo pubblico è vietato dalla Legge 16 gennaio 2003 n.3 che, all'art.51, recita "È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di [...]". Se nel 2021 qualcuno decidesse di fumare in un ufficio postale dovrebbe essere punito con la sanzione prevista (€27,50 - €275,00) in quanto il fatto storico di fumare in luogo pubblico viene sussunto nella fattispecie espressa all'art. 51 della suddetta legge.

Legge e quindi il fatto assume rilevanza per il diritto, divenendo fatto giuridico. Se nel 1967 qualcuno avesse deciso di fumare nello stesso ufficio postale sopra indicato non sarebbe stato punito con alcuna sanzione in quanto, nonostante l'atto di fumare fosse lo stesso del caso precedente, non era stata emanata alcuna legge che esprimesse il divieto di fumare e per questo non esisteva nessuna fattispecie in cui sarebbe stato possibile sussumere il fatto storico che pertanto rimane tale e non denota alcuna rilevanza giuridica. Vediamo come in due periodi di tempo diversi lo stesso fatto storico assume importanza e comporta conseguenze differenti.

Concludendo si può affermare che ogni fatto giuridico è possibile, mentre non ogni fatto possibile è fatto giuridico.

Norma giuridica e giudizio ipotetico

Il diritto è dialettica tra norma (disposizione, regola) e fatto (comportamenti, azioni); la norma descrive un predicato fattuale (comportamentale, es. omicidio, furto,

locazione) generale ed astratto, a cui consegue una sanzione.

La norma giuridica è composta da tre parti principali: la fattispecie (A), che è la prima parte ed è anche chiamata protasi, l’effetto (B), che è la conseguenza al verificarsi della fattispecie ed è anche chiamato apodosi, ed il nesso di imputazione, ovvero la relazione che esiste tra la fattispecie e l’effetto. Il nesso tra A e B è definibile anche come nesso di dipendenza logica. SE A, ALLORA DEVE ESSERE B → fattispecie in cui viene sussunto il fatto B → effetto della norma nesso tra A e B → nesso di imputazione

Norma → la norma è il nesso funzionale tra fattispecie ed effetto, ovvero fra A e B.

La formula sopra riportata esprime bene il concetto di giudizio ipotetico, in quanto la norma è un giudizio ipotetico; essa infatti non è una regola tecnica o un comando perché l’effetto che sopra è indicato con la lettera B

non si verifica per forza all'avverarsi di A come in una norma 2Appunti di logica giuridica tecnica, non è una conseguenza fattuale e certa, non vi è un nesso di causalità. La norma giuridica descrive quindi una classe di fatti possibili e un dover essere.

Qual è la differenza tra norma giuridica e norma scientifica (o tra giudizio ipotetico e categorico)?

La differenza tra una norma giuridica e una norma scientifica consiste nel nesso che mette in relazione la fattispecie e l'effetto, ovvero A e B. Nel primo caso si tratta di un nesso di imputazione e quindi di una conseguenza non certa all'avverarsi della fattispecie, mentre nel caso di una norma scientifica il nesso è un nesso di causalità perché all'avverarsi di A necessariamente si verifica B.

La norma scientifica (se A, allora B) implica una conseguenza certa e fattuale ad un dato evento, per esempio "se l'acqua raggiunge i 100°C allora..."

bollirà è una norma scientifica o tecnica, il nesso che lega la fattispecie all'effetto è un nesso di causalità, cioè sempre vero; nel caso in cui questo non dovesse avvenire allora la norma in sé perderebbe valore e non sarebbe più vera. La norma giuridica (se A, allora deve essere B) invece non implica una conseguenza certa e fattuale ma solo un'ipotesi, per esempio "se un soggetto commette un illecito, allora deve essere punito" è una norma giuridica, il nesso che lega la fattispecie all'effetto è un nesso di imputazione che non si avvera sempre, infatti il soggetto potrebbe non essere visto mentre commette l'illecito e non verrà mai punito. Il fatto che l'effetto della norma non si verifichi, tuttavia, non fa perdere valore alla norma in sé che rimane comunque sempre valida. Il discorso appena affrontato sulla differenza tra norma giuridica e norma scientifica.

èanalogo a quello che si potrebbe fare sulla differenza tra norma giuridica e comando, infattiuna norma giuridica non è mai un comando. Il comando esprime un giudizio categorico eperde di valore nel caso in cui l’ordine non fosse rispettato, la norma esprime un giudizioipotetico e pertanto rimane valida anche se viene trasgredita.Anche il nesso che intercorre tra la fattispecie e l’effetto della norma giuridica è di tipocausale ma è meglio definito nesso di imputazione perchè si imputa a qualcuno un fattogiuridicamente rilevante.Essenziale è non cadere nell’errore di confondere la regola giuridica, ovvero la norma, conla regolarità, ovvero con la normalità, generalizzando un comportamento senza previanorma.ESEMPIO: “Fin dal primo giorno questo tacchino osservò che, nell’allevamento dove erastato portato, gli veniva dato il cibo alle 9 del mattino. E da buon induttivista non fuprecipitoso nel

Giuridica: descritta in precedenza la fattispecie occupa la prima parte della proposizione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CostaMarco di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'ambiente informatico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Maestri Enrico.