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PROCEDURE DI ASSUNZIONE PER CATEGORIE PROTETTE

Per l'assunzione di dipendenti appartenenti a categorie protette, è necessario seguire una procedura specifica. Prima di tutto, è richiesta la verifica della compatibilità dell'invalidità con la mansione da svolgere. Questa procedura è valida solo per l'assunzione di dipendenti inquadrati nella categoria B.

Per quanto riguarda l'Università La Sapienza, l'organizzazione dei concorsi è subordinata all'approvazione di una delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, che definisce i punti organici nell'ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale. I concorsi vengono indetti dal Direttore dell'Area Risorse Umane.

Le amministrazioni incaricano una Commissione giudicatrice, nominata appositamente per ogni concorso, di svolgere le prove concorsuali e stabilire i criteri e le modalità di valutazione. Per ogni concorso, viene pubblicato un bando che specifica i termini di presentazione delle domande (non inferiori a 30 giorni), i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione.

Svolgimento delle prove. Al termine, la graduatoria dei candidati resta in vigore per 3 anni, è pubblicata nel sito della PA e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. A parità di merito sono presenti diversi titoli di preferenza.

I candidati che hanno superato la prova sono ammessi alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo di almeno 5 anni.

Secondo le disposizioni di legge, i contratti stipulati dalle PA per il loro fabbisogno ordinario di personale sono a tempo indeterminato, salva la facoltà di stipulare contratti a tempo determinato ad esperti di comprovata specializzazione, per far fronte a specifiche esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio.

7.2 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RELAZIONI SINDACALI

La si svolge tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle PA (ARAN) e le CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE Rappresentanze

Sindacali Aziendali (RSA). Sono ammesse alla contrattazione le RSA che hanno nel comparto una rappresentatività almeno del 5%, considerando la media tra dato associativo e dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale degli iscritti alla singola RSA rispetto al totale degli iscritti nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle Rappresentanze Unitarie del Personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60% del dato elettorale nel medesimo ambito.

La contrattazione collettiva nazionale si svolge nell'ambito di 4 comparti (Funzioni Centrali, Funzioni Locali, ecc.).

trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei Conti, che ne certifica l'attendibilità e la compatibilità con la programmazione e il bilancio entro 15 giorni.

I CCNL hanno durata triennale e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ARAN e delle PA interessate.

Le PA hanno inoltre facoltà di stipulare contratti collettivi integrativi con l'ARAN, di durata massima di 3 anni.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali. In alcune materie è vincolata dai limiti previsti dalla legge (sanzioni disciplinari, progressioni economiche, mobilità, valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio), mentre in altri è del tutto esclusa (organizzazione degli uffici, materie oggetto di partecipazione sindacale, prerogative dirigenziali, conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali).

I CCNL costituiscono una fonte diretta di

Disciplina del lavoro

  • Qualifiche professionali e relative mansioni
  • Regime retributivo di attività (stipendio tabellare, lavoro straordinario e trattamenti economici accessori collegati)
  • Orario di lavoro, durata e distribuzione (ferie, congedi, permessi, aspettative)
  • Responsabilità disciplinare, obblighi dei dipendenti, tipologia delle infrazioni e relative sanzioni
  • Sistema delle relazioni sindacali (informazione, confronto e contrattazione collettiva integrativa)

Attualmente, il CCNL I R 2016-2018 si applica al personale degli Atenei e delle istituzioni universitarie statali, esclusi i professori, i ricercatori e i dirigenti. Tra le disposizioni più significative del suddetto CCNL vi sono:

  • Orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali, di norma suddiviso in 5 giorni settimanali
  • La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno
  • I rapporti a tempo parziale non possono

superare il 25% della dotazione organica complessiva di ogni area

I contratti a tempo determinato non possono superare il 20% del personale a tempo indeterminato

Il periodo di prova per i dipendenti assunti a tempo indeterminato è di 3 mesi, non rinnovabili né prorogabili

Alle elezioni dell'organismo di Rappresentanza Unitaria del Personale (RUP), è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori

Il sistema delle relazioni sindacali è strumento che consente di conseguire il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e, al contempo, di incrementare efficacia ed efficienza dei servizi. Le relazioni sono improntate al dialogo, alla correttezza, alla trasparenza, alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Pertanto, nei primi 30 giorni di negoziati relativi alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali o azioni dirette (clausola di raffreddamento):

  • finalizzata ad instaurare forme costruttive di
  1. Informazione: è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali. Consiste nella trasmissione di dati dall'amministrazione ai soggetti sindacali al fine di informarli sulle materie di confronto e di contrattazione integrativa. Sono oggetto di informazione, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione collettiva:
    • Regolamenti di Ateneo, limitatamente ai riflessi sul rapporto di lavoro
    • Piani triennali dei fabbisogni di personale
    • Dati sugli andamenti occupazionali, sui contratti a tempo determinato e sul lavoro flessibile
  2. Confronto: consiste in un dialogo approfondito che consente ai sindacati di esprimere valutazioni e partecipare alla definizione delle misure che l'amministrazione vuole adottare. I sindacati possono chiedere un incontro all'amministrazione entro 5 giorni dall'informazione, che non può durare più di 15 giorni ed ha come oggetto:
    • Articolazione

dell'orario di lavoro- Criteri generali dei sistemi di valutazione della performance- Trasferimento o conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati- Linee generali dei piani per la formazione del personale

c) Organismo paritetico per l'innovazione: presso il MUR, è la sede in cui si attivano relazioni tra le organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa, per formulare proposte all'amministrazione. È attivo per il settore scuola, le istituzioni AFAM e gli enti pubblici di ricerca

C : finalizzata alla stipula di contratti integrativi di durata massima triennale, si svolge tra la delegazione datoriale costituita dall'amministrazione e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e la RSU. La delegazione datoriale è nominata dal CdA ed è presieduta dal Rettore e dal Direttore generale o da soggetti loro delegati. Sono oggetto di

contrattazione integrativa:
  • Criteri per l'attribuzione dei trattamenti accessori e dei premi correlati alla performance
  • Criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche
  • Criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro
  • Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita

Qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'Amministrazione può provvedere unilateralmente, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla sottoscrizione.

7.3 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale non docente è classificato in 4 categorie professionali, alle quali corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per espletare una gamma di attività lavorative. All'interno di ogni categoria, tutte le mansioni sono esigibili.

quanto equivalenti. Le categorie sono definite in base al grado di autonomia e responsabilità:

  • CATEGORIA C
    • Autonomia: svolgimento di compiti sulla base di procedure prestabilite
    • Responsabilità: relativa alla corretta esecuzione delle procedure
    • Titolo richiesto: la scuola dell'obbligo, più una eventuale qualificazione professionale
    • Area: amministrativa, socio-sanitaria, servizi generali e tecnici
  • CATEGORIA C
    • Autonomia: procedure con diversi livelli di complessità, basati su criteri parzialmente prestabiliti
    • Responsabilità: relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite
    • Titolo richiesto: il diploma di scuola secondaria di secondo grado
    • Area: amministrativa, socio-sanitaria, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, biblioteche
  • CATEGORIA D
    • Autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite
    • Responsabilità: relativa alla correttezza tecnico-gestionale delle soluzioni adottate

Titolo richiesto: il diploma di laurea

Area: amministrativo-gestionale, socio-sanitaria, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, biblioteche

C EP (Elevata Professionalità)

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
57 pagine
199 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher davril86 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione universitaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof D'Alessio Gianfranco.