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COSTO DEL MANUFATTO
- costi variabili (funzione dei fattori originari)
• - costi dell’impianto
• - tempo (durata dell’edificazione)
• - ubicazione del cantiere
•
materie prime
lavoro dell’uomo
lavoro delle macchine capitale
capacità imprenditoriale
1_ accessibilità al cantiere
ad esempio un cantiere di montagna riscontrerà costi di trasporto più elevati rispetto ad uno in
città per le difficolta del trasporto dei materiali
2_vicinanza a centri urbani
parametro da considerare sopratutto in relazione alla mano d’opera; se il cantiere è ubicato fuori
dai centri urbani in zone dove non arrivano i mezzi pubblici allora il costo aumenterà, in alcuni casi
si prevede anche l’alloggiamento in cantiere per gli operai. 14
3_vicinanza ai centri di approvvigionamento dei materiali e discariche
di questo parametro è aumentata ne tempo l’importanza a fronte dell’industrializzazione del
cantiere che ha portato alla progressivo abbandono della lavorazione artigianale con il
perfezionamento tecnologico. tanto più un cantiere è vicino ai centri di produzione. tanto più un
cantiere è vicino alle zone di produzione tanto più sono bassi i costi di costruzione e maggiore il
livello di industrializzazione.
nelle analisi di questo parametro si individuano 5 elementi influenti sui costi:
_1 la distanza da centri di produzione di prodotti finiti
_2 la distanza da centri di produzione o assemblaggio di prodotti semilavorati _3 la distanza da
centri di produzione di materiali
_4 la distanza da cave di sabbia o pietrisco
_5 la distanza di discariche
i componenti del costo di produzione: il costo di impianto del cantiere
è un costo fisso che non varia fino al superamento di fissati parametri.sarebbe i costo di
montaggio e smontaggio delle macchine, delle recinzioni , dei baraccamenti, degli allacciamenti
(acqua energia elettrica) e così via, disboscamento, bonifica del terreno.
una complicazione ulteriore potrebbe essere la costruzione di un ponteggio su suolo pubblico ad
esempio sulla strada.
costi e tempi di esecuzione:
a base del rapporto costi-tempi sta la produttività . tabulati secondo giornate medie e tipo di
lavoro da svolgere. lo stesso da considerarsi non solo per la mano d’opera ma anche per i
macchinari.
il coordinamento e la responsabilità di questi, operai e macchinari non è del DIRETTORE DEI
LAVORI ma pensi del DIRETTORE DI CANTIERE, ovvero colui che rappresenta l’autorità di
direzione da parte della ditta
il procedimento dei lavori viene schematizzato con il DIAGRAMMA DI GANTT o quello aperto di
PERT.
l’impianto di cantiere:
l’insieme dei mezzi e delle opere che consentono la costruzione di un determinato manufatto
edilizio, deriva strettamente da tutte le considerazioni progettuali, di costi, di tempi, di
caratteristiche e dimensioni dell’appalto. ne deriva quindi un vero e proprio progetto di cantiere.
gli elementi fondamentali dell’impianto di cantiere:
_recinzione obbligatoria per motivi giuridici e normativi _segnalazione dei lavori in corso e
dell’esistenza del cantiere _la viabilità interna ed i piazzali di lavoro
_le costruzioni provvisorie
_i servizi generali 15
_le opere fisse per macchinari
_opere accessorie
Le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza in cantiere:
adesso c’è il COORDINATORE ALLA SICUREZZA e le responsabilità sono sue anche se il Direttore
dei Lavori ha ancora delle responsabilità derivante dall’art.40 del CP che stabilisce il cosiddetto
RAPPORTO DI CAUSALITÀ secondo comma “non impedire un evento, che si ha l’obbligo
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”
Nel cantiere deve sempre essere assicurata:
_A le rampe devono consentire un margine fino ad almeno 70cm
_B nei tratti lunghi come margine libero da un solo lato debbono praticarsi delle nicchie di rifugio
ogni 20m _C i viottoli prospicienti il vuoto con dislivello oltre i 2m debbono essere muniti di
parapetto
_D per i gradini praticati in terreni friabili, le relative alzate devono essere puntellate mediante
paletti
_E le zona pericolose non proteggibili debbono essere opportunamente segnalate.
LA DIREZIONE DEI LAVORI
generalità della direzione dei lavori:
quale sia la committente esiste sempre la figura del DIRETTORE DEI LAVORI, o che svolga la
cosiddetta LIBERA PROFESSIONE lavorando per un ente pubblico, in ogni caso assume presa
responsabilità che oltre coinvolgere la sfera tecnica, hanno precisi oneri civili e penali.
in sostanza a meno che non si configuri un caso particolare, dopo spiegato, il DdL è il tramite
tecnico tra committente o stazione appaltante e appaltatore., ciò vuol dire che deve avere tutte le
conoscenza economico- estimative e tecnico-legali necessarie a compiere l’opera affidatagli, nel
rispetto di tutti i diritti /doveri che coinvolgono le tre figura fondamentali preposte alla
realizzazione di un opera di architettura
quindi le figure sono:
_ committenza o stazione appaltante
quel privato o pubblica amministrazione per il cui conto è eseguita l’opera architettonica
_ progettista
è il professionista incaricato di redigere gli elaborati grafici e quelli di altra natura necessari sia per
l’ottenimento, dove richiesto, del permesso di costruire sia per l’esecuzione nell’opera.
_ appaltatore
l’impresa che si assume l’onere della realizzazione dell’opera
_ calcolatore
progettista delle strutture dell’opera
_direttore dei lavori
deve controllare il corretto svolgimento dei lavori per la realizzazione dell’opera.
_assistente ai lavori
delegato dalla direzione dei lavori per sorveglianze in cantiere
_ direttore di cantiere
tecnico delegato dall’appaltatore con il compito specifico di seguire e organizzare il cantiere. 16
responsabilità civili del Direttore dei Lavori:
La particolarità del direttore dei lavori è che la sua rappresentatività è ristretta all’ambito
puramente tecnico- amministrativo. dovrà quindi svolgere quei compiti per non ledere la
committente.. anche se non può essere sempre presente in cantiere deve accertarsi del buon
andamento dei lavori.. quando il DdL ometta di effettuare la sorveglianza , impartisca istruzioni
tecnicamente sbagliate o superi i suoi poteri da CC è responsabile e ne dovrà rispondere sono
riferibili al DdL anche gli articoli riferiti alle distanza legali.
responsabilità penali del direttore dei lavori:
visto che il suo compito è di sorveglianza è perciò responsabile di quello che avviene nel cantiere,
ai fini pensali risulta molto importante la diretta attività del direttore stesso qualora non procuri
che certi avvenimenti, dei quali situo dato il suo titolo presupporre la conoscenza, si verifichino.
responsabilità generale del Direttore dei Lavori: oltre a quelle civii e penali vi sono queste:
_il rispetto delle norme urbanistiche
“il titolare della concessione, il committente , il costruttore e il DdL sono responsabili che il
progetto rispetti la norma urbanistica vigente, e dell’edificazione secondo norme prestabilite.” il
DdL riesce a non esserne responsabile solo se ha denunciato la cosa a le altre figure e denunciato
la cosa al sindaco. inoltre deve rassegnare le dimissioni. solo cosi non sarà responsabile di ciò
successo
_il rispetto delle regole del ben costruire
le responsabilità del DdL si concludono con il collaudo e la licenza di abitabilità o agibilità il
collaudo di un’opera è l’ultimo atto che viene eseguito da apposito professionista o funzionario
che ovviamente non potrà essere lo stesso DdL ed è prevalentemente rivolto ad appurare che
l’opera sia eseguita secondo le norme previste, capitolato e il contratto d’appalto, oltre questo il
collaudo accerta anche che le opere siano state eseguite a perfetta regola d’arte e che i dati
risultanti dalla contabilità e dai documenti di giustificazione siano corrispondenti con ciò che è
stato eseguito., accerta anche la congruenza del conto finale. concludendo cosi la responsabilità
tecnica del DdL.
il contratto d’appalto è sostanzialmente un controllo riferito all’opera dell’esecutore, ma ,
indirettamente, anche all’opera del direttore dei lavori.
_il certificato di agibilità
Subito dopo o parallelamente al collaudo si dovrà provvedere al CERTIFICATO DI AGIBILITÀ a
norma delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia. certificato rilasciato dal
dipendente del competente ufficio comunale, licenza che non libera dalla responsabilità di
eventuali abusi edilizi in seguito riscontrati.
dopo la fase di collaudo ed il certificato di agibilità si può considerare finito il lavoro de DdL se
non risulta nessuna nota per problemi di qualsivoglia tipo. 17
compiti e attività del DdL:
l’attività del DdL si esplica nel CONTROLLO preventivo, attività preparatorie, controllo del
cantiere, e delle opere e dei compiti amministrativi
controlli preventivi:
il DdL deve, quando non sia il progettista, esaminare gli elaborati che formano il progetto,
controllare o eseguire il rilievo del terreno, controllare la descrizione delle opere che sono da
eseguire e indicate dal progettista nella relazione tecnica allegata al progetto, controllare il
preventivo economico estimativo e su tutto farne una circostanziata relazione, con le necessarie
osservazioni alla committenza.
attività preparatorie all’esecuzione:
dopo il controllo degli elaborati, aver scritto il capitolato di appalto per poter indire le gare,
quando richiesto deve bandire le gare d’appalto proporre a gara avvenuta, l’aggiudicazione e
l’assegnazione dei lavori.Qualora sia richiesto dalla committente, deve predisporre i contratti
chiarendo tutti i particolari tecnici, la modalità di pagamento, le penali etc..
Dopo questa fase deve preparare o esaminare il piano esecutivo dei avori la coordinazione fra di
esse avvalendosi per esempio del metodo PERT o metodi similari come quello di GANDT. che
avrà ricevuto dal coordinatore della sicurezza.
consegna del cantiere:
la prima operazione è la consegna dei luoghi dell’area all’appaltatore che dovrà eseguire l’opera.
il DdL in questa circostanza determina i PUNTI FISSI dalla costruzione, dei confini e dare gli
elementi grafici e tecnici necessari alla perfetta descrizione dell’opera a eseguire.
disposizioni esecutive:
portar richiedere delle variazioni per la migliore esplicazione del lavoro e delle modifiche tecniche
poche non alterino tanto il progetto complessivo.