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C) RISCONTI ATTIVI E PASSIVI
Sono quote di costi o di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria
nell’esercizio in chiusura, ma che appartengono a processi produttivi che troveranno
compimento nel futuro esercizio
Si tratta di costi e ricavi rilevati in via anticipata la cui competenza è associata in parte
all’esercizio successivo
risconti attivi x ve-sp
storno di costo x ve-ce
risconti passivi x ve-sp
storno di ricavo x ve-ce
es. effettuato pagamento anticipato il 30/01 di premi assicurativi annuali per 9600€
30/01 premi assicurativi 800 = (1/12 di 9600€)
risconti attivi 800
D) AMMORTAMENTO DI FATTORI PLURIENNALI
ammortamento impianto 5000 ve-ce
fondo amm impianto 5000 ve-sp
E) COSTRUZIONI IN ECONOMA E ALTRE CAPITALIZZAZIONI DI COSTI
costo pluriennale sospeso 100 (ve-sp)
storno di costo 100 (ve-ce)
LA CHIUSURA DEI CONTI
Dopo aver completato le scritture d’assestamento è possibile determinare il risultato
dell’esercizio e il capitale di funzionamento
Le operazioni di chiusura prevedono le seguenti fasi:
1) CHIUSURA CONTI ACCESI ALLE VARIAZIONI ECONOMICHE RIEPILOGATI NEL CONTO
ECONOMICO
totale costi x
conto economico x
totale ricavi x
conto economico x
2) RILEVAZIONE RISULTATO D’ESERCIZIO
conto economico x
utile d’esercizio x
conto economico x
perdita d’esercizio x
3) CHIUSURA CONTI ACCESI ALLE VARIAZIONI FINANZIARIE RIEPILOGATE NELLO STATO
PATRIMONIALE
stato patrimoniale x
totale attività x
stato patrimoniale x
totale passività x
APERTURA DEL NUOVO PERIODO AMMINISTRATIVO
1) la prima cosa da fare il primo gennaio è aprire tutti quei conti che hanno una
“ripresa di saldo” facendo esattamente l’opposto che si era fatto in fase di chiusura
totale attività x
bilancio di apertura x
totale passività x
bilancio di apertura x
2) successivamente devono essere ripresi tutti i costi e ricavi che erano stati
sospesi e che ora diventano di competenza dell’esercizio
risconti passivi 1400
affitti attivi 1400
magazzino rim iniziali di mat prime 3000 (ve-sp)
rimanenze iniziali di materie prime 3000 (ve-ce)
magazzino rim iniz di prod finiti 1500 (ve-sp)
rimanenze iniziali di prod finiti 1500 (ve-ce)
IL NUOVO BILANCIO D’ESERCIZIO (ART.139/2015)
Il decreto legislativo 139 del 2015 che ha recepito la direttiva 34/2013/UE ha
apportato grandi novità in materia di bilancio d’esercizio e consolidato
Le disposizioni del decreto sono entrate in vigore il 1 gennaio 2016 e riguardano
essenzialmente i bilanci delle:
- società per azioni
- società in accomandita per azioni
- società a responsabilità limitata
- società di persone (solo nel caso in cui i soci abbiano responsabilità illimitata)
L’obiettivo della direttiva 34 è quello di una semplificazione per le imprese di minori
dimensioni e di una più ampia armonizzazione con la prassi internazionale per quelle
di maggiori dimensioni
MODIFICHE:
1) DESTINATARI DELLA DIRETTIVA
2) POSTULATI DI BILANCIO (principio di rilevanza e prevalenza della sostanza sulla
forma)
3) PROSPETTI DI BILANCIO
4) PRINCIPI DI VALUTAZIONE
Una delle principali novità recepita nel decreto 139/2015 è quella della suddivisione
delle imprese, obbligate alla redazione del bilancio di esercizio in categorie sulla base
di parametri che riguardano: il numero medio dei lavoratori, il totale dell’attivo dello
stato patrimoniale e il livello dei ricavi
Categorie e parametri:
A) PICCOLE IMPRESE (parametri art. 2435-bis)
Società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata nel caso in cui non
abbiano superato nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi due dei seguenti
limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale = 4400000
- ricavi delle vendite e delle prestazioni = 8800000
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio = 50 unità
Tali piccole imprese possono adottare gli schemi di stato patrimoniale e conto
economico semplificati
Sono inoltre esonerate dall’obbligo di redazione del rendiconto finanziario e della
relazione sulla gestione ma obbligate comunque a redigere la nota integrativa
B) MICROIMPRESE (parametri art. 2435-bis)
Società che nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non hanno superato due
dei seguenti limiti:
- totale attivo dello stato patrimoniale = 175000
- ricavi delle vendite e delle prestazioni = 350000
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio = 5
Bilancio delle microimprese: in conformità al bilancio abbreviato sono obbligate a
redigere gli schemi di stato patrimoniale e conto economico ma a causa della loro
ridotta dimensione il legislatore ha previsto l’esonero dall’obbligo di redazione della
nota integrativa, della relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario
C) GRANDI IMPRESE
I bilanci delle grandi imprese devono conformarsi ai principi di redazione internazionali
dei bilanci e devono permettere di:
- comparare i bilanci e fornire informazioni chiare e corrette della loro formazione
- ampliare il più possibile l’informativa finanziaria
Sono obbligate a redarre il bilancio ordinario che si compone di stato patrimoniale,
conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione
In sintesi il decreto legislativo 139/2015 prevede ora tre tipologie di bilancio:
1) bilancio ordinario = formato da stato pratrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione
2) bilancio abbreviato = formato da stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa (con esonero del rendiconto finanziario e la possibilità di non redigere la
relazione sulla gestione)
3) bilancio delle microimprese = come il bilancio abbreviato ma con la possibilità di
non redigere la nota integrativa
Per quanto riguarda la struttura del bilancio, il primo comma dell’art. 2423 del codice
civile prevede che sia costituito da quattro documenti: stato patrimoniale, conto
economico, nota integrativa e rendiconto finanziario
La struttura che deve avere lo stato patrimoniale è indicata nell’art. 2424 del codice
civile mentre quella del conto economico nell’art. 2425 (per entrambi si tratta di una
struttura relativamente rigida)
MODIFICHE ALLO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE:
1) eliminazione delle voci dell’attivo patrimoniale aventi come oggetto i costi di ricerca
e di pubblicità di natura pluriennale a meno che non siano assimilabili ai costi di
sviluppo
2) eliminazione dei conti d’ordine per evitare duplicazioni rispetto all’informativa
contenuta nello stato patrimoniale
3) eliminazione della voce “azioni proprie” che ora vengono inserite a deduzione del
patrimonio netto nella “riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”
4) introduzione di specifiche voci relative ai rapporti con imprese sottoposte al
controllo delle controllanti (imprese sorelle)
5) introduzione di specifiche voci relative agli strumenti finanziari derivati
6) eliminazione degli aggi e disaggi di emissione per quanto riguarda ratei e risconti
MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO:
1) eliminazione delle voci relative a proventi e oneri straordinari (ora vanno indicati e
commentati in nota integrativa)
2) indicazione dei proventi e oneri relativi ai rapporti con le imprese sorelle
3) indicazione di eventuali rivalutazioni o svalutazioni di strumenti finanziari derivati
IL RUOLO DELLA NORMATIVA E DEI PRINCIPI
CONTABILI NELLE VALUTAZIONI (CAPITOLO 14)
Il bilancio d’esercizio deve assolvere contemporanemante due finalità:
1) conoscitiva all’interno dell’impresa
2) informativa verso l’esterno
Conoscere il risultato economico e il capitale di funzionamento alla fine dell’esercizio è
un’esigenza fondamentale dei soggetti che guidano l’impresa
Dal momento in cui il bilancio ha anche finalità informative verso l’esterno c’è un
interesse pubbblico da tutelare
LA NORMATIVA CIVILE
In italia la tutela di questo interesse è esercitata in primo luogo dalla normativa civile
che nel tempo ha affinato le norme volte a tutelare i soggetti esterni interessati al
bilancio d’esercizio:
- rendendo obbligatoria la diffusione dei bilanci delle spa
- definendo i principi generali a cui deve rifarsi il bilancio e i criteri per la sua redazione
- definendo i criteri per la valutazione delle poste di bilancio
- definendo la struttura dei documenti informativi che compongono e accompagnano il
bilancio
I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI
Nell’opera di tutela del pubblico interesse alla conoscenza dell’andamento della
gestione, la normativa civilistica è affiancata da un’insieme di regole che vengono
indicate come principi contabili (emanati dall’OIC)
I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
I principi contabili internazionali sono emanati dallo IASB e prendono il nome di IAS E
IFRS
Il loro ruolo assume importanza anche nel nostro paese perché costituiscono un punto
di riferimento imprescindibile nel processo di sviluppo e di aggiornamento della prassi
contabile e perché per alcuni tipi di imprese hanno completamente soppiantato la
normativa civile e i principi contabili nazionali
Dal 2006 in italia l’adozione obbligatoria dei principi contabili internazionali riguarda le
imprese di grandi dimensioni e quelle che operano sui mercati dei capitali, mentre per
tutte le altre imprese l’adozione è facoltativa o rimane addirittura preclusa
LA NORMATIVA FISCALE
Il bilancio è anche la fonte di dati utile per la determinazione del reddito imponibile sul
quale vengono calcolate le imposte sui redditi, infatti:
- le società di capitali sono assoggettate all’IRES che si calcola in modo proporzionale
a partire dal reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi
- l’articolo 83 del TUIR precisa che il reddito imponibile è determinato apportando
all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in
diminuzione conseguenti alle applicazioni dei criteri stabiliti nelle successive
disposizioni
Le imposte sul reddito hanno natura diversa a seconda del documento da cui
derivano:
- nel bilancio d’esercizio devono essere rilevate le imposte di competenza
dell’esercizio
- nella dichiarazione dei redditi vengono invece rilevate le cosiddette imposte correnti
Le differenze tra imposte di competenza e imposte correnti nei diversi esercizi danno
origine al fenomeno delle imposte differite e anticipate
Le imposte differite sono imposte sul reddito d’esercizio che saranno di competenza di
esec