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C) RISCONTI ATTIVI E PASSIVI

Sono quote di costi o di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria

nell’esercizio in chiusura, ma che appartengono a processi produttivi che troveranno

compimento nel futuro esercizio

Si tratta di costi e ricavi rilevati in via anticipata la cui competenza è associata in parte

all’esercizio successivo

risconti attivi x ve-sp

storno di costo x ve-ce

risconti passivi x ve-sp

storno di ricavo x ve-ce

es. effettuato pagamento anticipato il 30/01 di premi assicurativi annuali per 9600€

30/01 premi assicurativi 800 = (1/12 di 9600€)

risconti attivi 800

D) AMMORTAMENTO DI FATTORI PLURIENNALI

ammortamento impianto 5000 ve-ce

fondo amm impianto 5000 ve-sp

E) COSTRUZIONI IN ECONOMA E ALTRE CAPITALIZZAZIONI DI COSTI

costo pluriennale sospeso 100 (ve-sp)

storno di costo 100 (ve-ce)

LA CHIUSURA DEI CONTI

Dopo aver completato le scritture d’assestamento è possibile determinare il risultato

dell’esercizio e il capitale di funzionamento

Le operazioni di chiusura prevedono le seguenti fasi:

1) CHIUSURA CONTI ACCESI ALLE VARIAZIONI ECONOMICHE RIEPILOGATI NEL CONTO

ECONOMICO

totale costi x

conto economico x

totale ricavi x

conto economico x

2) RILEVAZIONE RISULTATO D’ESERCIZIO

conto economico x

utile d’esercizio x

conto economico x

perdita d’esercizio x

3) CHIUSURA CONTI ACCESI ALLE VARIAZIONI FINANZIARIE RIEPILOGATE NELLO STATO

PATRIMONIALE

stato patrimoniale x

totale attività x

stato patrimoniale x

totale passività x

APERTURA DEL NUOVO PERIODO AMMINISTRATIVO

1) la prima cosa da fare il primo gennaio è aprire tutti quei conti che hanno una

“ripresa di saldo” facendo esattamente l’opposto che si era fatto in fase di chiusura

totale attività x

bilancio di apertura x

totale passività x

bilancio di apertura x

2) successivamente devono essere ripresi tutti i costi e ricavi che erano stati

sospesi e che ora diventano di competenza dell’esercizio

risconti passivi 1400

affitti attivi 1400

magazzino rim iniziali di mat prime 3000 (ve-sp)

rimanenze iniziali di materie prime 3000 (ve-ce)

magazzino rim iniz di prod finiti 1500 (ve-sp)

rimanenze iniziali di prod finiti 1500 (ve-ce)

IL NUOVO BILANCIO D’ESERCIZIO (ART.139/2015)

Il decreto legislativo 139 del 2015 che ha recepito la direttiva 34/2013/UE ha

apportato grandi novità in materia di bilancio d’esercizio e consolidato

Le disposizioni del decreto sono entrate in vigore il 1 gennaio 2016 e riguardano

essenzialmente i bilanci delle:

- società per azioni

- società in accomandita per azioni

- società a responsabilità limitata

- società di persone (solo nel caso in cui i soci abbiano responsabilità illimitata)

L’obiettivo della direttiva 34 è quello di una semplificazione per le imprese di minori

dimensioni e di una più ampia armonizzazione con la prassi internazionale per quelle

di maggiori dimensioni

MODIFICHE:

1) DESTINATARI DELLA DIRETTIVA

2) POSTULATI DI BILANCIO (principio di rilevanza e prevalenza della sostanza sulla

forma)

3) PROSPETTI DI BILANCIO

4) PRINCIPI DI VALUTAZIONE

Una delle principali novità recepita nel decreto 139/2015 è quella della suddivisione

delle imprese, obbligate alla redazione del bilancio di esercizio in categorie sulla base

di parametri che riguardano: il numero medio dei lavoratori, il totale dell’attivo dello

stato patrimoniale e il livello dei ricavi

Categorie e parametri:

A) PICCOLE IMPRESE (parametri art. 2435-bis)

Società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata nel caso in cui non

abbiano superato nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi due dei seguenti

limiti:

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale = 4400000

- ricavi delle vendite e delle prestazioni = 8800000

- dipendenti occupati in media durante l’esercizio = 50 unità

Tali piccole imprese possono adottare gli schemi di stato patrimoniale e conto

economico semplificati

Sono inoltre esonerate dall’obbligo di redazione del rendiconto finanziario e della

relazione sulla gestione ma obbligate comunque a redigere la nota integrativa

B) MICROIMPRESE (parametri art. 2435-bis)

Società che nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non hanno superato due

dei seguenti limiti:

- totale attivo dello stato patrimoniale = 175000

- ricavi delle vendite e delle prestazioni = 350000

- dipendenti occupati in media durante l’esercizio = 5

Bilancio delle microimprese: in conformità al bilancio abbreviato sono obbligate a

redigere gli schemi di stato patrimoniale e conto economico ma a causa della loro

ridotta dimensione il legislatore ha previsto l’esonero dall’obbligo di redazione della

nota integrativa, della relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario

C) GRANDI IMPRESE

I bilanci delle grandi imprese devono conformarsi ai principi di redazione internazionali

dei bilanci e devono permettere di:

- comparare i bilanci e fornire informazioni chiare e corrette della loro formazione

- ampliare il più possibile l’informativa finanziaria

Sono obbligate a redarre il bilancio ordinario che si compone di stato patrimoniale,

conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione

In sintesi il decreto legislativo 139/2015 prevede ora tre tipologie di bilancio:

1) bilancio ordinario = formato da stato pratrimoniale, conto economico, rendiconto

finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione

2) bilancio abbreviato = formato da stato patrimoniale, conto economico e nota

integrativa (con esonero del rendiconto finanziario e la possibilità di non redigere la

relazione sulla gestione)

3) bilancio delle microimprese = come il bilancio abbreviato ma con la possibilità di

non redigere la nota integrativa

Per quanto riguarda la struttura del bilancio, il primo comma dell’art. 2423 del codice

civile prevede che sia costituito da quattro documenti: stato patrimoniale, conto

economico, nota integrativa e rendiconto finanziario

La struttura che deve avere lo stato patrimoniale è indicata nell’art. 2424 del codice

civile mentre quella del conto economico nell’art. 2425 (per entrambi si tratta di una

struttura relativamente rigida)

MODIFICHE ALLO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE:

1) eliminazione delle voci dell’attivo patrimoniale aventi come oggetto i costi di ricerca

e di pubblicità di natura pluriennale a meno che non siano assimilabili ai costi di

sviluppo

2) eliminazione dei conti d’ordine per evitare duplicazioni rispetto all’informativa

contenuta nello stato patrimoniale

3) eliminazione della voce “azioni proprie” che ora vengono inserite a deduzione del

patrimonio netto nella “riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”

4) introduzione di specifiche voci relative ai rapporti con imprese sottoposte al

controllo delle controllanti (imprese sorelle)

5) introduzione di specifiche voci relative agli strumenti finanziari derivati

6) eliminazione degli aggi e disaggi di emissione per quanto riguarda ratei e risconti

MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO:

1) eliminazione delle voci relative a proventi e oneri straordinari (ora vanno indicati e

commentati in nota integrativa)

2) indicazione dei proventi e oneri relativi ai rapporti con le imprese sorelle

3) indicazione di eventuali rivalutazioni o svalutazioni di strumenti finanziari derivati

IL RUOLO DELLA NORMATIVA E DEI PRINCIPI

CONTABILI NELLE VALUTAZIONI (CAPITOLO 14)

Il bilancio d’esercizio deve assolvere contemporanemante due finalità:

1) conoscitiva all’interno dell’impresa

2) informativa verso l’esterno

Conoscere il risultato economico e il capitale di funzionamento alla fine dell’esercizio è

un’esigenza fondamentale dei soggetti che guidano l’impresa

Dal momento in cui il bilancio ha anche finalità informative verso l’esterno c’è un

interesse pubbblico da tutelare

LA NORMATIVA CIVILE

In italia la tutela di questo interesse è esercitata in primo luogo dalla normativa civile

che nel tempo ha affinato le norme volte a tutelare i soggetti esterni interessati al

bilancio d’esercizio:

- rendendo obbligatoria la diffusione dei bilanci delle spa

- definendo i principi generali a cui deve rifarsi il bilancio e i criteri per la sua redazione

- definendo i criteri per la valutazione delle poste di bilancio

- definendo la struttura dei documenti informativi che compongono e accompagnano il

bilancio

I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

Nell’opera di tutela del pubblico interesse alla conoscenza dell’andamento della

gestione, la normativa civilistica è affiancata da un’insieme di regole che vengono

indicate come principi contabili (emanati dall’OIC)

I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

I principi contabili internazionali sono emanati dallo IASB e prendono il nome di IAS E

IFRS

Il loro ruolo assume importanza anche nel nostro paese perché costituiscono un punto

di riferimento imprescindibile nel processo di sviluppo e di aggiornamento della prassi

contabile e perché per alcuni tipi di imprese hanno completamente soppiantato la

normativa civile e i principi contabili nazionali

Dal 2006 in italia l’adozione obbligatoria dei principi contabili internazionali riguarda le

imprese di grandi dimensioni e quelle che operano sui mercati dei capitali, mentre per

tutte le altre imprese l’adozione è facoltativa o rimane addirittura preclusa

LA NORMATIVA FISCALE

Il bilancio è anche la fonte di dati utile per la determinazione del reddito imponibile sul

quale vengono calcolate le imposte sui redditi, infatti:

- le società di capitali sono assoggettate all’IRES che si calcola in modo proporzionale

a partire dal reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi

- l’articolo 83 del TUIR precisa che il reddito imponibile è determinato apportando

all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in

diminuzione conseguenti alle applicazioni dei criteri stabiliti nelle successive

disposizioni

Le imposte sul reddito hanno natura diversa a seconda del documento da cui

derivano:

- nel bilancio d’esercizio devono essere rilevate le imposte di competenza

dell’esercizio

- nella dichiarazione dei redditi vengono invece rilevate le cosiddette imposte correnti

Le differenze tra imposte di competenza e imposte correnti nei diversi esercizi danno

origine al fenomeno delle imposte differite e anticipate

Le imposte differite sono imposte sul reddito d’esercizio che saranno di competenza di

esec

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Publisher
A.A. 2018-2019
37 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca.pecosbil di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Lugli Ennio.