Diritto processuale civile - Appunti
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Diritto di Procedura Civile
Diritto di procedura civile: ha come fonte principale il codice di procedura civile, ma sono fonti anche
quelle comunitarie e internazionali.
Contiene la disciplina del processo civile, che è inserita in un Codice e che quindi è sistematica, regolando
l’attività giurisdizionale civile. La norma processuale è strumentale e non sostanziale perché non regola
rapporti tra soggetti e non detta regole comportamentali. Regola invece l’attività del giudice che risolve le liti
fra i consociati.
Questa disciplina è funzionale al controllo dell’esercizio della funziona giurisdizionale civile
Es: vi è una lite perché Tizio non ha pagato il bene. Il giudice verifica la mia pretesa secondo le regole del
processo civile, la sentenza è l’esito del processo ( entrambi disciplinati dal diritto processuale civile ).
L’ oggetto del processo civile è più complesso dell’oggetto del processo penale perché in quel caso è
sempre uguale, cioè accertare un reato. Nel processo civile invece varia, ogni lite ha per oggetto un diritto
controverso, una situazione di incertezza su un diritto soggettivo.
Tornando all’esempio, se il bene contestato fosse intestato a due persone, vi sarebbero tre soggetti coinvolti.
Questo significa automaticamente regole diverse, perché si parla di litis consortile, cioè fra più parti.
Giurisdizione civile: nozione controversa perché ricomprende varie modalità di esercizio. Oltre alle
sentenze infatti, il giudice dispone di strumenti quali l’esecuzione forzata che è un’attività svolta dal giudice
civile ma che non sfocia in una sentenza. Peraltro viene vista in tre modi:
- Prevale l’ elemento soggettivo, e quindi la titolarità spetterebbe in base a chi esercita determinati
poteri. In base a questa visione la magistratura ordinaria si declina in modo piramidale ( giudici di
primo grado, di secondo grado, Corte di Cassazione o ‘di mera legittimità’ ).
- Prevale l’ elemento oggettivo / contenutistico, visione di Chiovenda, studioso di diritto di procedura
civile che importò e adeguò il diritto processuale germanico a quello italiano. Nel ’23 scrive la sua
definizione di giurisdizione civile, sostenendo che rileva l’applicazione della legge al caso concreto, il
giudice sarebbe quindi colui che formula la regola giuridica concreta ( = applica alla fattispecie
concreta così come accertata gli effetti giuridici previsti in astratto dalla norma principale. )
[ Se il venditore non consegna il bene entro il termine previsto, bisogna verificare che il suddetto
termine non fosse stato prorogato, perché in questo caso non si verificherebbe nessuna lesione. Il
ruolo del giudice è quello di verificare se la proroga è avvenuta. ]
In questo caso il giudice svolge un’attività che è essenzialmente accertativa poiché pone fine ad uno
stato di incertezza.
Definizione che è la più popolare ma che incontra dei limiti, come ad esempio il fatto che non sempre
il giudice riesce nel suo intento.
- Prevale la funzione punitiva, la distinzione avviene quindi in base all’illecito commesso, in base alla
norma violata. Si distinguono quindi giudici civili, giudici penali e giudici amministrativi. Riparto
che però è in crisi, basti pensare agli illeciti amministrativi che fanno ormai parte del mondo civile.
art. 111 Cost. : la giurisdizione si attua mediante il giusto processo, disciplinato dalla legge. Caratteristica
essenziale di ogni forma di giurisdizione è il processo, il cui apice è la pronuncia detta sentenza. Con
quest’ultima il giudice esercita il potere decisorio formulando la regola concreta. Solo quest’atto finale ha
impatto e efficacia extraprocessuale, incidendo sul rapporto sostanziale controverso.
Processo: si contraddistingue per essere una concatenazione di atti disciplinata dalla legge processuale.
Discplina l’atto di impulso a cui seguono atti che sono l’effetto dell’atto che li ha preceduti. E’ anche
concatenazione di poteri e facoltà. Quando Tizio decide di adire il giudice lo fa attraverso l’ atto di citazione,
con cui si sollecita l’azione del giudice civile.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Bologna - Unibo o del prof Biavati Paolo.
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