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Giurisdizione civile: nozione controversa perché ricomprende varie modalità di esercizio.
Oltre allesentenze infatti, il giudice dispone di strumenti quali l’esecuzione forzata che è un’attività svolta dal giudice civile ma che non sfocia in una sentenza. Peraltro viene vista in tre modi:
- Prevale l’ elemento soggettivo, e quindi la titolarità spetterebbe in base a chi esercita determinati poteri. In base a questa visione la magistratura ordinaria si declina in modo piramidale ( giudici di primo grado, di secondo grado, Corte di Cassazione o ‘di mera legittimità’ ).
- Prevale l’ elemento oggettivo / contenutistico, visione di Chiovenda, studioso di diritto di procedura civile che importò e adeguò il diritto processuale germanico a quello italiano. Nel ’23 scrive la sua definizione di giurisdizione civile, sostenendo che rileva l’applicazione della legge al caso concreto, il giudice sarebbe
è in crisi, basti pensare agli illeciti amministrativi che fanno ormai parte del mondo civile.
art. 111 Cost. : la giurisdizione si attua mediante il giusto processo, disciplinato dalla legge. Caratteristica essenziale di ogni forma di giurisdizione è il processo, il cui apice è la pronuncia detta sentenza. Con quest’ultima il giudice esercita il potere decisorio formulando la regola concreta. Solo quest’atto finale ha impatto e efficacia extraprocessuale, incidendo sul rapporto sostanziale controverso.
Processo: si contraddistingue per essere una concatenazione di atti disciplinata dalla legge processuale. Disciplina l’atto di impulso a cui seguono atti che sono l’effetto dell’atto che li ha preceduti. E’ anche concatenazione di poteri e facoltà. Quando Tizio decide di adire il giudice lo fa attraverso l’atto di citazione, con cui si sollecita l’azione del giudice civile.
Attore e convenuto: l’atto di citazione
viene notificato al convenuto ed è per effetto di questo atto che il convenuto redige la comparsa di risposta difendendosi argomentando. Deve essere formulata almeno 20 giorni prima dell'udienza ed è consequenziale all'atto iniziale. Secondo l'art. 159 c.p.c la violazione di una norma processuale comporta la nullità di tale atto e anche di quelli consequenziali. Si parla perciò di estensione della nullità processuale. La sentenza per essere valida deve essere il risultato di un regolare processo, conforme alla legge processuale. Se il processo è nullo, lo è anche la sentenza viziata. - Error in procedendo: è attinente a un vizio anche derivato della sentenza, dagli atti che l'hanno preceduta. Vizio che si può ripercuotere fino alla Cassazione (vedi il punto 4 dell'art. 360 c.p.c sui) motivi per cui si può ricorrere. 4) per nullità della sentenza o del procedimento Non viene toccato ildiritto sostanziale, solo la sentenza in sé che assorbe in sé tutti gli effetti degli atti pregressi. La sentenza è composta dalla motivazione e dal dispositivo. L'intestazione è pronunciata in nome del Popolo italiano perché non è l'atto della persona fisica del giudice ma dell'ordinamento. Gli effetti sono condotti allo Stato ordinamento. Secondo l'art. 111 Cost. la motivazione è obbligatoria, statuisce e quindi accerta in modo incontrovertibile l'esistenza di una posizione giuridica sostanziale. Serve a comprendere perché è stato steso quel dispositivo. La motivazione è uno strumento di controllo perché se la si legge e non si comprende significa che vi è un vizio di motivazione e quindi si è verificato un errore di giudizio. E' qui che il giudice deve esporre il giudizio di fatto e di diritto (cosa che nella realtà non viene distinta bene, la distinzione).è stata introdotta per dare schematicità al giudizio). Prima vengono accertati i fatti rilevanti di causa, poi vengono qualificati giuridicamente tramite un'operazione di sussunzione. Il giudizio di fatto è quello che da inizio alla parte istruttoria. Secondo il principio iuria novit curia il giudice deve attenersi alle pretese della parte, anche perché la stessa funzione di giurisdizione civile può essere sollecitata se non vi è una domanda della parte. Dev'esserci quindi una richiesta di tutela del soggetto direttamente interessato. Un processo è 'giusto' quando sono presenti i 4 principi. - Principio del contraddittorio: se non esistesse si parlerebbe di procedimento e non di processo. È il principio per cui si ha il diritto di dire e contraddire davanti a un organo terzo e imparziale. La conflittualità diventa dialettica. Vi è il diritto di replica mediante una controargomentazione e il dirittodi difendersi, resistere alla pretesa e dimostrare che questa è infondata. Consente una piena cognizione della causa, che è presupposto perché il giudice possa formulare il giudizio imperativo tra le parti avente la forza e l'autorità della cosa giudicata.
- Principio della parità delle armi: impone al Legislatore ordinario di offrire gli strumenti di supporto alle parti, in modo che queste si trovino in posizione paritaria. Es: tutela dei non abbienti mediante il patrocinio gratuito a spese dello Stato per le persone che hanno un reddito inferiore a 8.000€ annui.
- Giudice indipendente e imparziale: il potere giurisdizionale è per sua natura di ius dicere un potere da esercitare come super partes. Il giudice dev'essere equidistante rispetto alle parti. Questo è assicurato dalla presenza di due istituti: l'astensione del giudice (art. 51 c.p.c) che deve avvenire quando il giudice ha interesse nella causa. È una
valutazione che il Legislatore fa ex ante, non pone neanche il dubbio sull'eventualità che il giudice possa comportarsi in modo obiettivo. Vi sono 5 motivi tassativi più le gravi ragioni di convivenza (in questo caso l'astensione è facoltativa). Si ha ricusazione (art. 52 c.p.c) quando è la parte stessa che propone istanza perché vi erano gli estremi per un'astensione del giudice. - Ragionevole durata del processo: principio che è stato recepito nel '99 e che ha modificato l'art. 111 Cost adeguando così la nostra carta alla CEDU. La Cassazione italiana è la Suprema Corte europea con più casi pendenti. Questo accade perché l'accesso è indiscriminato in quanto garantito dalla Costituzione alla fine dell'art. 111. Unica impugnativa con copertura costituzionale. Ogni provvedimento decisorio se non è altrimenti impugnabile è comunque ricorribile inCassazione. Finchè il giudizio è impugnabile non c'è certezza e quindi non avviene l'accertamento. Questo permane finché non sono stati esperiti i tre gradi di giudizio.
C.p.c del 1865: prevedeva una disciplina a doppio binario. Vi era il processo a rito ordinario detto anche formale che prevedeva una trattazione scritta molto capillare composta da memorie, contromemorie, deduzioni, ecc.. con una disciplina dettagliata dei singoli atti del processo. La conseguenza di questo era la continua formazione di questioni sulla nullità degli atti, e l'iter del processo si ingolfava.
C'era poi il processo a rito speciale contraddistinto dalla sommarietà e molto più semplificato. Pochi norme e valorizzazione del potere direttivo del giudice durante il processo.
Successivamente la dottrina tedesca inizia un processo di sistematica, Chiovenda si fa portavoce di tale cambiamento e decide di creare un nuovo codice di procedura civile.
In Italia, il Codice di Procedura Civile del 1942 risale al periodo storico fascista ma è dominato dall'ideologia liberale. Questo avviene perché Chiovenda nel '23 enuncia dei principi che poi verranno usati nel nuovo c.p.c. I cosiddetti principi chiovendiani sono oralità, immediatezza e concentrazione. Non ispirarono solo questo codice ma anche progetti successivi. Tutti e tre mirano a un giudice in contatto diretto con le parti mediante la massima valorizzazione del momento orale ( = l'udienza ). Questo in particolare nel primo principio dell'oralità.
Per quanto riguarda invece la concentrazione si vuole un giudice con poteri direzionali e una disciplina positiva, tali da rendere incalzante il ritmo del processo. Il passaggio da una fase all'altra fino alla sentenza non deve poter essere interrotto per tornare indietro.
Per facilitare questo, Chiovenda faceva riferimento al sistema di preclusioni che impone alla parte di esercitare a pena di decadenza il
proprio potere processuale. I regimi che non fanno uso di questo sistema consentono di tirare fuori l'asso dalla manica fino all'ultimo momento. Si ostacola il processo.
Es: inizio parlando di usucapione e a ridosso della sentenza introduco una nuova pretesa.
Benché sia un sistema poco usato nella realtà, la novella del '90 reintroduce tale sistema in modo più rigido. Impone a pena di decadenza di definire le pretese reciproche fin dalla fase introduttiva ( = la prima udienza davanti al giudice ).
L'art. 183 c.p.c che riguarda la prima udienza di trattazione fa appunto riferimento ad un tema decidendum definito. Il giudice fa il punto della situazione proprio in questo momento, benché durante questa prima udienza l'attore possa correggere il tiro a seguito della difesa del convenuto.
L'immediatezza corrisponde all'esigenza di velocizzare il contatto con il giudice, è molto vicino al concetto di oralità. Qui il
Il giudice non è silente come nel c.p.c del 1865.
Quadripartizione del c.p.c: si divide in quattro libri.
- Principi fondamentali e generali del processo. Governano l'azione, il giudice, le parti e le prove.