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EFFETTI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO:

non preclude l’inizio o la prosecuzione di verifiche;

- 60

riduzione della sanzione amministrativa da 1/10 del minimo (nel caso di regolarizzazione

- entro 30 giorni dalla data della commessa violazione) ad 1/5 del minimo a seconda della

tempestività del ravvedimento;

non si tiene conto della violazione ai fini della recidiva triennale;

- sul piano penale, se il ravvedimento interviene prima dell’apertura del dibattimento di primo

- grado è esclusa la punibilità dei reati di omesso versamento di ritenute e di IVA, di indebita

compensazione, di infedele dichiarazione e di omessa dichiarazione (per gli ultimi due reati

occorre che l’autore non abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche);

costituisce circostanza attenuante per gli altri reati tributari (riduzione della pena fino alla

- metà).

IRROGAZIONE DELLA SANZIONE (domanda frequente) art. 16 e 17.

Gli organi titolari del potere di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e di quelle accessorie sono i

singoli uffici dell’Amministrazione finanziaria e gli enti locali competenti all’accertamento del tributo

cui le violazioni si riferiscono.

il termine per irrogare le sanzioni coincide con il termine per l’accertamento: a pena di decadenza

l’amministrazione finanziaria può irrogare le sanzioni entro il 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello in cui è avvenuta la commissione della violazione stessa.

Tuttavia, qualora con riferimento al potere di accertamento del tributo sia previsto un termine di

decadenza diverso, trova applicazione quest’ultimo.

I procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative sono quattro:

1) Procedimento ordinario (art. 16):

comporta la notificazione al trasgressore di un atto di contestazione. Questo atto deve

essere motivato, cioè deve indicare a pena di nullità i fatti attribuiti al trasgressore, gli

elementi probatori, le norme applicate e i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni

e della loro entità.

Le sanzioni non sono collegate al tributo.

Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto il contribuente deve prendere una decisione tra:

Presenta delle memorie (deduzioni) difensive e in questo caso l’AF deve decidere entro un

- anno l’irrogazione o meno della sanzione.

Se provvede all’irrogazione della sanzione, deve emanare apposito atto che pena nullità

contenga motivazione in ordine alle deduzioni medesime.

Definizione agevolata dell’atto: oblazione: il contribuente può definire le sanzioni con il

- pagamento di un terzo e il procedimento si chiude. Processo di accettazione. È esclusa

l’applicazione delle sanzioni accessorie.

Proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale: comporta la conversione ex lege

- dell’atto di contestazione in provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

2) Procedimento accelerato (art. 16 bis).

mancata o infedele emissione di ricevute fiscali, di scontrini fiscali o di documenti di

- trasporto (art. 6, c. 3, D.Lgs. 471/1997), sanzione del 150% dell’importo non documentato;

omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale (art. 11,

- comma 5, D.Lgs. 471/1997);

l’atto di contestazione è notificato entro 90 giorni dalla constatazione della violazione, ovvero

entro 180 giorni in caso di soggetto non residente.

In caso di proposizione di deduzioni, l’ufficio deve irrogare, in tutto o in parte, la sanzione nel

termine di decadenza di sei mesi dalla loro proposizione.

3) Procedimento semplificato (art. 17 commi 1 e 2):

questo procedimento comporta l’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si

riferiscono mediante la notificazione di un atto contestuale all’avviso di accertamento o di

rettifica, che deve essere motivato a pena di nullità.

In questo caso le osservazioni non possono essere presentate.

Entro 60 giorni: 61

è ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni (pagamento di 1/3 della sanzione

- irrogata e comunque non inferiore ad 1/3 dei minimi edittali entro il termine previsto per la

proposizione del ricorso);

proposizione del ricorso (nulla è dovuto in primo grado), in secondo grado sono dovuti i 2/3

- della sanzione dovuta in base alla sentenza di primo grado, in caso di ricorso per

cassazione è dovuta l’intera sanzione sulla base della sentenza di secondo grado, a meno

che non sia richiesta ed accordata dalla CTR la sospensione della riscossione

4) Procedimento ultra-semplificato art. 17 comma 3.

Consiste nella diretta iscrizione a ruolo senza previa contestazione, delle sanzioni per omesso

o ritardato versamento dei tributi cui si riferiscono.

Si applica in particolare ai controlli automatizzati e formali ex art. 36 bis, 36 ter DPR 600/1973

delle dichiarazioni dei redditi ed ai controlli automatizzati delle dichiarazioni IVA e in caso di IVA

dichiarata e non versata ex art. 54 bis DPR 633/1972.

Non è ammessa la definizione agevolata.

Insieme alle sanzioni è effettuata l’iscrizione a ruolo anche dell’imposta e avverso la cartella di

pagamento è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla notifica alla CTP.

Per la riscossione delle sanzioni, valgono le medesime disposizioni previste per la riscossione dei

tributi cui si riferisce la violazione. La legge prevede anche delle misure cautelari volte a garantire

la riscossione del credito sanzionatorio.

Il ricorso contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie sospende la riscossione

fino alla sentenza di primo grado.

L’art. 19 estende alle sanzioni tributarie il principio della riscossione frazionata in pendenza di

giudizio.

Le sanzioni amministrative relative alle singole imposte:

di regola ciascuna legge di imposta prevede la tipologia delle violazioni e conseguenti sanzioni

tributarie amministrative.

Sanzioni in materia di imposte sui redditi ed IRAP. Art. 1 D.LGS 471/1997.

-

a. nei casi di omessa presentazione della dichiarazione (dichiarazione omessa), si applica la

sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di

€ 250. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione da € 250 a € 1.000;

b. se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione

relativa al periodo d’imposta successivo (dichiarazione tardiva) e, comunque, prima dell’inizio di

qualunque attività amministrativa di controllo, si applica la sanzione dal 60% al 120% delle

imposte dovute, con un minimo di € 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da €

150 a € 500;

c. nei casi di dichiarazione infedele, si applica la sanzione amministrativa dal 90% al 180% della

maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se

sono esposte in dichiarazione indebite detrazioni d’imposta o indebite deduzioni dall’imponibile;

d. se la violazione è realizzata mediante l’uso di documentazione falsa o per operazioni inesistenti,

mediante raggiri o artifici, condotte simulatorie o fraudolente, si applica la sanzione dal 135% al

270%);

e. la sanzione è ridotta di 1/3 se la maggiore imposta dovuta o il minor credito accertato sono

inferiori al 3% dell’imposta o del credito dichiarato e, comunque, complessivamente inferiore a €

30.000;

f. le sanzioni relative ad imposte per i redditi prodotti all’estero sono aumentate di 1/3.

- Sanzioni in materia di IVA (art. 5 D. Lgs 471/1992).

a. nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA si applica la sanzione dal 120% al

240% dell’ammontare del tributo dovuto;

b. se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione

relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio dell’attività di controllo, si

applica la sanzione dal 60% al 120% del tributo dovuto, con un minimo di € 200; 62

c. se il soggetto effettua operazioni per le quali non è dovuta l’imposta, l’omessa presentazione

della dichiarazione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000;

d. se la dichiarazione è infedele in quanto indica un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero

un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione dal 90%

al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato;

e. se la violazione è realizzata mediante l’uso di documentazione falsa o per operazioni inesistenti,

mediante raggiri o artifici, condotte simulatorie o fraudolente, si applica la sanzione dal 135% al

270% dell’imposta dovuta;

f. la sanzione è ridotta di 1/3 se la maggiore imposta dovuta o la minor eccedenza detraibile o

rimborsabile sono inferiori al 3% dell’imposta o dell’eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata

e, comunque, complessivamente inferiore a € 30.000;

g. chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai

fini IVA è punito con la sanzione dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non

correttamente documentato o registrato.

- Sanzioni in materia di riscossione (art. 13 D.Lgs. n° 471/1997).

chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze prescritte, i versamenti in acconto, periodici, il

versamento a conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto alla

sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato;

per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà;

per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente

ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo;

in caso di compensazione di crediti inesistenti, si applica la sanzione dal 100% al 200% dei crediti

stessi.

REATI TRIBUTARI.

L’intervento penale in materia tributaria è limitato alle violazioni di più grave rilevanze relativamente

ad alcuni tributi.

L’ordinamento penale tributario è stato recentemente riformato con l’introduzione del D. LGgs. N°

74 del 2000 che rappresenta l’attuale fonte di questa disciplina.

Il decreto abbandona i reati di pericolo, rinunciando a criminalizzare violazioni meramente formali,

e reintroduce nell’ordinamento la categoria dei reati di evasione: somma evase è la somma non

riscossa per un disegno criminoso del contribuente, sia in occasione della dichiarazione, sia in

occasione del pagamento dell’imposta stessa.

È un’impostazione che quindi considera criminosa solo l’offesa all’ordinamento tributario come

bene da tutelare, rappresentato dall’interesse alla riscossione delle imposte.

La sanzione prevista è in generale la recl

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lucaf_94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Logozzo Maurizio.
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