Appunti di diritto privato
Introduzione al diritto privato
Il diritto privato si occupa dei rapporti giuridici che intercorrono tra i soggetti privati. I soggetti si trovano su di un piano di parità. Questi rapporti possono avere contenuto patrimoniale o non patrimoniale. La posizione giuridica che assume maggior rilievo è il diritto soggettivo, che si sostanzia in una pretesa che un soggetto ha verso un altro. La conflittualità viene risolta dal giudice civile. Il diritto penale ha una funzione sanzionatoria, il diritto civile si occupa del profilo privatistico e quindi della conseguenza economica e non si occupa di sanzionare. L’autotutela, ovvero farsi giustizia da soli, è ammessa in ambito privatistico (ad esempio, non mi porti un oggetto, non ti pago), in altri ambiti questa viene però considerata un reato.
Persone fisiche e giuridiche
Persona fisica: uomini singoli.
- Capacità giuridica: Art.1 c.c, si acquisisce alla nascita, capacità di essere centro di imputazione di effetti giuridici.
- Capacità di agire: si acquista al compimento della maggiore età, capacità di assumere obbligazioni e acquisire diritti tramite manifestazioni di volontà.
Persona giuridica: società e aziende.
Incapacità
Nel nostro ordinamento non tutti hanno o possono avere la capacità d’agire.
- Legale: tutti quei soggetti che per la legge non hanno la capacità d’agire (minorenni, interdetti, inabilitati e chi ha avuto una condanna superiore ai 5 anni). I rapporti vengono intrapresi dai loro legali di rappresentanza, ovvero genitori, tutori e curatori.
- Naturale: pur essendo un soggetto legalmente capace, temporaneamente ha perso la sua capacità di intendere e di volere. Gli atti intrapresi sono annullabili.
Capacità di intendere e di volere
La capacità di intendere è la capacità di percepire il valore o il disvalore delle proprie azioni in una sfera laica parallela. La capacità di volere è la capacità di determinarsi e scegliere tra comportamenti configgenti e antagonisti.
- Interdetto: privo della capacità di intendere e di volere, il tutore sostituisce il soggetto.
- Inabilitato: la sua capacità di intendere e di volere è andata scemando e quindi verrà affiancato da un curatore per alcuni atti.
Residenza, domicilio e dimora
Residenza: luogo dove un soggetto vive abitualmente.
Domicilio: luogo dove un soggetto ha il centro dei suo affari.
Dimora: luogo dove un soggetto trascorre per un certo periodo di tempo la sua vita (solo per le persone fisiche, le persone giuridiche hanno solo il domicilio).
Patrimonio
Il patrimonio è legato alla persona che instaura il diritto privato e riguarda sia le persone fisiche che quelle giuridiche. È costituito dall’insieme di tutti i beni mobili e immobili e dei crediti e debiti (rapporti giuridici attivi o passivi), reperibili ad un soggetto. Il patrimonio netto è rappresentato esclusivamente dalla attività riferibili ad una data persona.
Bisogna saper distinguere tra diritti patrimoniali e non. I primi sono suscettibili di valutazione economica: i diritti patrimoniali si distinguono in:
Diritti reali e di credito
Diritti reali: diritti sulle cose (diritto di proprietà). I requisiti sono:
- Tipicità: i privati nell’esercizio della loro autonomia volontaristica NON possono costituire diritti reali diversi da quelli tassativamente istituiti dalla legge.
- Di godimento: proprietà, usufrutto, uso, servitù premiali, abitazione, superficie e enfiteusi.
- Di garanzia: pegno e ipoteca.
- Assolutezza: sono opponibili erga omnes (nei confronti di chiunque).
- Immediatezza o autodeterminazione: il titolare del diritto reale trae tutte le utilità connesse all’utilizzo del diritto senza che sia necessaria la cooperazione di altri soggetti.
- Muniti di sequela: il diritto reale, essendo un diritto su una cosa e quindi inerisce un bene, segue il bene stesso nel caso in cui questo formi oggetto di atti di disposizione.
Diritto di credito: diritti di ottenere una prestazione. I requisiti sono opposti a quelli dei diritti reali. L’oggetto del diritto di credito è una prestazione.
- Atipici: la legge non indica tassativamente quali possono essere i diritti di credito. Saranno le parti nell’esercizio della loro autonomia a decidere.
- Ius ad rem: verso qualcosa.
- Relativi: può essere fatto valere esclusivamente nei confronti di un soggetto indicato (debitore).
- Eterodeterminati: il titolare di un diritto di credito necessita della collaborazione di un altro soggetto. Se il debitore non adempie, il creditore non soddisfa il suo diritto.
Beni e loro classificazione
Bene: Art. 810 c.c, sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Tutte le cose suscettibili di essere oggetto di un rapporto giuridico si dividono in:
- Beni di genere: beni riferibili ad una determinata categoria (es: denaro).
- Beni di specie: beni determinati o individuati (es: libro di diritto privato).
- Beni fungibili: beni che possono essere sostituiti con beni simili (es: denaro).
- Beni non fungibili: beni che non possono essere sostituiti (es: quadro d’autore).
- Beni consumabili: beni il cui uso ne determina il perimento (es: benzina).
- Beni non consumabili: beni suscettibili di un’utilità ripetuta senza che ciò ne determini il perimento.
- Beni materiali: sono beni ontologicamente esistenti, suscettibili di appropriazione fisica.
- Beni immateriali: beni in-suscettibili di percezione fisica (es: invenzioni, brevetti, energie).
- Beni mobili: tutti i beni non citati dall’art. 812 c.c o comunque non connessi al suolo.
- Beni mobili registrati: tutti quei beni soggetti ad iscrizione in un pubblico registro.
- Beni mobili non registrati: tutti i beni a cui non è richiesta l’iscrizione in un apposito registro.
- Universalità di beni mobili: serie di beni di per sé divisibili ma a cui è stata data una destinazione unitaria (es: quadri in un museo).
- Beni immobili: Art. 812 c.c, bene connesso al suolo.
Pertinenze: beni destinati in modo durevole al servizio o all’ornamento di un altro bene cui accedono (es: il cinturino dell’orologio; insegne). Il regime giuridico è lo stesso del bene principale cui accedono a meno che il proprietario non abbia deciso di sottoporle ad un regime giuridico differente.
Diritto di proprietà
Il diritto di proprietà è il principale diritto del nostro ordinamento. La sua rilevanza è sancita dalla costituzione (Art. 42 cost. compromesso ideologico, rientra nel titolo dei rapporti economici). “La proprietà può essere pubblica o privata.”
L’art. 812 c.c, approfondisce cosa il legislatore intende per proprietà privata: il diritto di godere e di disporre del bene in modo esclusivo salvo i limiti definiti dalla legge.
- Godimento: attiene al profilo materiale del diritto (libertà omissiva).
- Disporre: attiene al profilo giuridico. Il proprietario può fare del suo bene ciò che ritiene opportuno, ne può disporre nel senso che il proprietario può vendere il bene.
- Pieno: in tutto.
- Esclusivo: esclusione degli altri dall’utilizzo del bene. Ha diritto ad utilizzare il bene in tutte le sue estensioni qualitative e quantitative e per tutte le sue caratteristiche. I con-proprietari hanno uguale capacità nel senso che uno di loro non può privare all’altro l’utilizzo del bene.
Limiti al diritto di proprietà
Divieto di atti emulativi: Art. 833 c.c, il proprietario non può compiere atti il cui unico scopo è quello di arrecare molestie ad altri. L’atto emulativo è appunto quadrato che arreca fastidio ad un altro soggetto senza recare alcuna utilità per il proprietario. Si configura come un abuso del diritto.
- Natura oggettiva: mancanza di utilità.
- Natura soggettiva: animus nocendi, volontà di nuocere un altro soggetto.
Espropriazione per pubblica utilità: Art. 834 c.c, principio sancito dalla nostra costituzione, per un interesse pubblico lo stato può espropriare un terreno privato. È un atto ablativo compiuto da una pubblica amministrazione che priva in tutto o in parte il proprietario del suo diritto. L’espropriazione deve avvenire attraverso un procedimento amministrativo che garantisce i diritti di proprietà privata. Deve essere anticipato da una dichiarazione della pubblica utilità dell’opera. L’esproprio si realizza tramite un provvedimento che stabilisce l’indennità del proprietario per effetto della privazione del suo diritto; nel passato questa indennità era quasi sempre inferiore al valore di mercato del bene, questo principio è stato riformato ora l’indennità del proprietario deve essere pari al valore di mercato del bene. Nel caso in cui il provvedimento di esproprio sia viziato il proprietario lo può impugnare di fronte ad un giudice amministrativo (Tar - consiglio di stato).
Diritto di proprietà come diritto elastico
Il diritto di proprietà giuridicamente è un diritto elastico, nel senso che questo diritto convive con altri diritti reali minori. In questo caso alcune facoltà del proprietario si compiono a vantaggio del titolare del diritto reale minore. Qualora questo diritto reale minore si estingua, il diritto di proprietà si espande nuovamente e il proprietario ritorna ad utilizzare il bene nella sua interezza. Il diritto di proprietà viene limitato quando, in funzione della convivenza con un altro diritto reale, il proprietario subisce delle limitazioni che spettano invece al titolar del diritto reale minore.
Modi di acquisto del diritto di proprietà
Il diritto di proprietà nel nostro ordinamento si può acquistare in due modi:
- A titolo originario: quando il diritto si consolida direttamente in capo al soggetto che diviene proprietario SENZA che gli si sia trasferito da un altro soggetto (es: cessione, unione, invenzione, confusione, usucapione).
- A titolo derivativo: quando il diritto di proprietà viene trasferito da un soggetto detto ante-causa ad un altro soggetto detto avente-causa. Il proprietario originario attraverso un atto trasferisce la proprietà ad un altro soggetto (es: contratto e successione).
Prescrizione
Prescrizione: estinzione di un diritto per inerzia del suo titolare prolungata per un certo periodo di tempo. È una regola generale ma esistono delle eccezioni.
Tutela del diritto di proprietà
Il diritto di proprietà è un diritto reale assoluto. Il nostro ordinamento prevede 4 azioni finalizzate a tutelare il diritto di proprietà: definite azioni per la tutela della proprietà, azioni petitorie o azioni reali. Regolate dall’art 948 a 951 c.c. I tratti comuni alle azioni petitorie è che l’unico soggetto legittimato (= avere il diritto di agire di fronte ad un giudice) ad esercitarle è il proprietario. Tutte le azioni sono imprescrittibili, ovvero il proprietario può proporle senza alcun limite di tempo.
- Azione di rivendicazione: azione con cui il proprietario di un bene mira a ottenere la restituzione del bene da chi lo possiede o detiene, funzione ricuperatori di un bene il cui proprietario non ha più la disponibilità materiale. È imprescrittibile.
- Azione negatoria: azione con cui il proprietario fa accertare l’inesistenza di diritti reali minori altrui sul bene di sua proprietà. Mira ad un accertamento negativo.
- Azione di regolamento dei confini: azione che il proprietario di un fondo può esercitare nei confronti del fondo confinante quando vi sia incertezza su dov’è collocato il confine tra fondi confinanti.
- Azione di apposizione dei termini: azione con cui il proprietario chiede che, a spese comuni, vengano resi visibili i confini.
NB: Nella azione di regolamento di confini vi è incertezza sul confine stesso e l’azione petitoria mira ad identificarlo. Nell’azione di apposizione dei termini, l’azione mira solo a rendere visibile il confine ma esso è già definito.
Proprietà e possesso
La proprietà deve essere tenuta distinta dal possesso. Quest’ultimo NON è un diritto ma una situazione di fatto a cui l’ordinamento ricollega degli effetti giuridici. L’art. 1140 del codice civile definisce il possesso come il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio della proprietà od ad un altro diritto reale. Perché ricorra il possesso sono necessari due requisiti uno di natura oggettiva (il corpus) e uno di natura soggettiva (l’animus).
- Corpus: relazione materiale che intercorre tra un soggetto e un bene in virtù della quale il soggetto esercita un potere di fatto sul bene.
- Animus: volontà di comportarsi come se si fosse il proprietario o come se si fosse il titolare di un diritto reale (comportamento uti dominus). Richiede il disconoscimento dell’altruità della cosa. NB: per quanto riguarda la detenzione in questa viene riconosciuta l’altruità della cosa e quindi manca l’animus.
Il possesso può essere:
- Esercitato direttamente dal possessore (possesso immediato).
- Esercitato tramite un terzo detentore (possesso mediato).
Colui che è detentore può mutare il proprio animo e la propria detenzione in possesso (interversione nel possesso). NB: Il detentore NON usucapisce MAI, il possessore invece SI. NBB: il possesso è il principale modo per arrivare all’usucapione.
Possesso di buona fede e mala fede
Il possesso può essere di buona fede o di mala fede. La distinzione tra questi due è importante perché il possessore di buona fede ha degli effetti giuridici a lui favorevoli in relazione al suo possesso. Il termine per il possessore di buona fede per usucapire è minore rispetto a quello del possessore in mala fede (per il primo sono 10 anni, per il secondo sono 20 anni). Per chi è in buona fede si applica il possesso vale titolo, inoltre non è tenuto alla restituzione dei frutti naturali e civili che sono maturati durante il possesso.
Art. 1147 c.c: Possesso in buona fede, è in buona fede colui che possiede ignorando di ledere un diritto altrui. Se però l’ignoranza dell’altruità del bene deriva da colpa grave si è considerati come possessori in mala fede (colpa grave = grave negligenza). La mala fede sopravvenuta al possesso non rende il possessore di mala fede, ovvero se vengo a conoscenza che quel bene è di un altro solo dopo averlo preso in buona fede rimango un possessore di buona fede.
Art. 1153 c.c: Regola il possesso vale titolo, realizza un usucapione istantaneo, ovvero se acquisto qualcosa in buona fede da un ladro ne divento il proprietario immediatamente. Acquisto di un bene mobile da chi non è proprietario, l’applicazione di questo articolo va circoscritta ai beni mobili non registrati. Per questa categoria di beni il legislatore ha stabilito che se un soggetto acquista un bene mobile non registrato da chi non ne è il proprietario, ne diventa proprietario a titolo originario se è in buona fede e se sussiste un titolo astrattamente idoneo a trasferirne la proprietà. Questa norma regola l’ipotesi dell’acquisto da chi non è proprietario. L’acquirente dunque da non proprietario ne diventa proprietario:
- Devo aver acquistato il possesso del bene.
- Devo essere in buona fede.
- Deve esistere un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà. Devo ritenere che sia mio e quindi di comportarmi come se fossi il proprietario. Deve inoltre esistere un contratto di vendita tra me e il ladro.
Usufrutto
Usufrutto: Diritto reale minore il cui effetto è quello di comprimere il diritto principale del proprietario. È un diritto di godimento. L’usufrutto è un diritto sulla cosa altrui che attribuisce al proprietario del diritto il diritto di utilizzare il bene e di trattenere i frutti che produce MA non può cambiare la destinazione economica del bene stesso. La nuda proprietà e l’usufrutto sono due diverse situazioni giuridiche che si vengono a creare.
- Art. 948 c.c: il diritto di usufrutto può essere costituito per:
- Legge: il codice civile stabilisce la distinzione.
- Per volontà dell’uomo: viene costituito a titolo derivativo tramite contratto o successivo.
- Per usucapione: viene costituito a titolo originario, mi comporto per tot anni come usufruttuario e quindi poi usucapisco.
È a tempo determinato. Bisogna distinguere l’ipotesi in cui si è costituito a favore di una persona fisica o di una persona giuridica. Nel primo caso dura fino alla morte dell’usufruttuario, nel secondo caso non può avere una durata superiore ai 30 anni. L’usufruttuario ha il diritto di utilizzo e di trarre i frutti del bene, ha l’obbligo di non abusare del diritto d’usufrutto ovvero di non cambiare la destinazione economica pena la cessione dell’usufrutto. Inoltre, deve comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia. Per quanto riguarda il regime delle spese per la conservazione del bene bisogna distinguere:
- Spese ordinarie (usufruttuario).
- Spese straordinarie (nudo proprietario).
Oggetto dell’usufrutto: può essere sia un bene non consumabile sia un bene consumabile (quasi usufrutto). Dovrà restituire il tantundem, ovvero restituire la stessa quantità di cose che riguardano quel bene.
Si estingue per:
- Morte.
- Scadenza del termine.
- Abuso del diritto.
- Prescrizione.
- Perimento del bene.
- Confusione: la persona del nudo proprietario e di usufruttuario si confondono o si riuniscono nella stessa persona.
Servitù prediali
Servitù prediali: diritto reale di godimento di cosa altrui. Menomazioni delle prerogative del diritto del proprietario, quando il diritto di servitù si estingue il proprietario riacquista tutti i suoi diritti. Art. 1027 c.c previus = fondo.
Il diritto di servitù si sostanzia in un peso imposto sopra un fondo, detto servente, per l’utilità di un altro fondo, detto dominante.
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