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MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO:
Vi sono una serie di ipotesi tipiche: estinte senza adempimento.
• Novazione: art. 1230-1235 c.c può assumere due tipologie:
- Oggettiva: quando debitore e creditore estinguono l’obbligazione originaria sostituendola
con una obbligazione nuova diversa per L’OGGETTO o per il TITOLO. NB: se la modifica
non riguarda quanto sopra non siamo di fronte ad una novazione. L’obbligazione è diversa
per il titolo quando viene cambiata la causa giuridica del rapporto obbligatorio. E’ diversa
per l’oggetto quando o viene modificata la prestazione o l’oggetto. Non deve essere
equivoco. Non si presume mai che il creditore rinunci ad un suo diritto.
- Soggettiva: crea una modificazione del rapporto obbligatorio da lato passivo, attraverso
questa muta la persona del debitore e il creditore deve dichiarare espressamente di liberare
il debitore originario. Senza una dichiarazione l’obbligazione non si estingue, quindi ai fini
dell’effetto novativo è necessaria una dichiarazione espressa del creditore.
La novazione ha effetto estintivo dell’obbligazione originaria per cui se questa era assistita da
obbligazioni di garanzia anche queste si estingueranno a meno che le parti non abbiano stabilito
che questa obbligazioni di garanzia assistano la nuova obbligazione.
Su titolo nullo o titolo annullabile (art. 1234c.c): se era nulla l’obbligazione originaria è nulla
anche la nuova obbligazione questo perché ciò che nullo è privo di effetti giuridici. Se
l’obbligazione originaria è annullabile (nel nostro ordinamento un vizio annullabile è meno grave
di un vizio che rende nulla un’obbligazione) la nuova obbligazione è valida se e solo se il
debitore ha assunto il nuovo debito conoscendo il vizio che rendeva annullabile l’obbligazione.
Se il debitore sa il vizio che rendeva annullabile l’obbligazione pur tuttavia la convalida, la nuova
obbligazione è valida.
• Compensazione: quando due soggetti sono reciprocamente obbligati uno nei confronti
dell’altro in base a titoli diversi i rispettivi crediti si estinguono per le quantità corrispondenti. La
compensazione è un modo di estinzione anche solamente parziale.
- Compensazione legale: è necessario che i crediti abbiano 3 requisiti:
Omogenei: appartengono all stesso genere (pecuniario);
1. Liquidi: determinato nel suo ammontare;
2. Esigibili: devono essere entrambi esigibili quindi l’obbligazione deve essere scaduta.
3.
La compensazione deve essere sempre eccepita (non fa valere) dalla parte e la sentenza del
giudice che accerta la compensazione legale è una sentenza dichiarativa, con questa il giudice
si limita a dichiarare un effetto giuridico che si è già verificato. Ha effetti retroattivi. La sentenza
costitutiva invece produce essa stessa un effetto giuridico modificativo nella sfera di una delle
due parti.
- Compensazione giudiziale: è il giudice che pronuncia la sentenza di estinzione. Opera
quando i crediti sono omogenei ed esigibili. Mentre NON è richiesto che siano liquidi nel
momento in cui viene eccepita la compensazione devono essere di pronta e facile
liquidazione. Origina una sentenza costitutiva ed essa NON ha effetti retroattivi non può
inoltre essere dichiarata d’ufficio.
- Compensazione volontaria: le parti possono decidere di estinguere per compensazione
l’obbligazione quindi non occorre che i crediti siano omogenei, liquidi e estinguibili.
• Remissione del debito: atto con cui il creditore rinuncia al proprio credito nei confronti del
debitore, dichiarazione unilaterale e recittizia con contenuto abdicativo con la quale appunto il
creditore rinuncia al credito. Nel silenzio del debitore la rinuncia si presume accettata. Il
debitore può manifestare la propria opposizione alla remissione del debito quindi
l’obbligazione non si estingue.
13 sabato 12 dicembre 2015
• Confusione: il rapporto obbligatorio si estingue quando la qualità di creditore e debitore si
confondono nella stessa persona.
• Impossibilità sopravvenuta: l’obbligazione si estingue quando la prestazione diventa
oggettivamente impossibile per un fatto non imputabile al debitore.
CESSIONE DEL CREDITO (Art. 1260 - 1267 c.c): Il diritto di credito nel nostro ordinamento può
essere ceduto come qualsiasi altro diritto. La cessione del credito può avvenire sia a titolo
gratuito sia a titolo oneroso, il cedente nel primo caso non ottiene alcun corrispettivo. Nel
secondo caso il cedente ottiene un corrispettivo. Con la cessione del credito il diritto di credito
viene trasferito dal creditore originario detto cedente al nuovo creditore detto cessionario, con la
conseguenza che il debitore ceduto dovrà eseguire la prestazione a favore del cessionario
(circolazione del rapporto obbligatorio dal lato attivo).
L’accordo ci cessione ha una struttura bilaterale in quanto per il suo perfezionarsi è sufficiente
l’accorto del cedente e del cessionario. Mentre all’accordo di cessione non partecipa il debitore
ceduto questo perché non cambia l’oggetto dell’obbligazione, devo però essere informato della
cessione, lo strumento attraverso cui il debitore viene informato è la notifica (atto con cui il
cessionario comunica al debitore di essere diventato il destinatario del pagamento). Questa ha
una duplice e rilevante funzione, la prima è quella di indicare il destinatario del pagamento, la
seconda è quella di rendere opponibile ai terzi l’avvenuta cessione il che altro non è che con la
notifica si risolve il conflitto fra cessionari del medesimo credito. Il debitore che in assenza di
notifica ha pagato al creditore originario e quindi al cedente è liberato a meno che il cessionario
non provi che il debitore aveva avuto in altro modo conoscenza dell’avvenuta notifica.
Priorità della notifica: fra più cessionari si legittima come titolare del diritto di credito chi per
primo notifica l’avvenuta cessione al debitore ceduto. Quindi il conflitto tra più cessionari non
viene risolto sulla base della priorità dell’accordo di cessione.
Rapporti tra cessionario e ceduto: nella cessione del credito il cessionario acquista dal
cedente a titolo derivativo. Nessuno può trasferire più diritti nei confronti del debitore di quelli che
ha. Il debitore ceduto può opporre al nuovo creditore cessionario tutte le eccezioni estintive del
diritto di credito che avrebbe potuto opporre al cedente.
Rapporti tra il creditore cedente e il nuovo creditore cessionario: il cedente cosa deve
garantire al cessionario? Deve garantire l’esistenza del credito o che il debitore estingua il
debito? Salvo diverso accordo il cedente deve garantire soltanto l’esistenza del credito, non è
tenuto a garantire l’adempimento del debitore, il rischio dell’inadempienza grava quindi sul
creditore cessionario. Nelle cessioni a titolo oneroso, le parti possono derogare a questo
principio e stabilire che il creditore cedente garantisca anche l’adempimento o solvibilità del
debitore. Ma nel caso in cui il cedente abbia garantito la solvibilità del debitore nel caso di
inadempimento del ceduto stesso NON risponderà verso il cessionario per l’intero importo
ceduto ma soltanto nei limiti di quanto ha ricevuto come corrispettivo della cessione.
IL CONTRATTO: due funzioni:
Principale strumento con cui i diritti vengono trasferiti in modo derivativo (trasferire un diritto -
1. effetti reali).
Fonte di obbligazioni (obbligare le parti ad eseguire una prestazione - effetti obbligatori).
2.
ART. 1321 C.C: Definizione di contratto. Accordo di due o più parti, la disciplina del contratto si
costituisce sull’accordo è quindi di tipo volontaristico. L’ACCORDO è una manifestazione di
volontà con cui le parti del contratto manifestano la loro volontà ad astringersi in un accordo
contrattuale. E’ formato dallo scambio di dichiarazioni di volontà tra il proponente e l’accettante,
non esiste il contratto unilaterale.
ART. 1325 C.C: Requisiti del contratto. Indica come primo requisito l’accordo delle parti.
Parte del contratto: esprime un concetto preciso, si intende infatti un centro unitario di
imputazione di effetti giuridici.
14 sabato 12 dicembre 2015
Lo scopo del contratto può essere o la costituzione ovvero attraverso una manifestazione di
volontà le parti creano ex novo un rapporto giuridico che prima non esisteva disciplinando i
rispettivi diritti e obblighi. O la regolazione ovvero quando si regola la manifestazione di volontà
delle parti, si innesta sopra un vincolo già esistente modificandolo in modo diverso da come era
stato originariamente stabilito. O estinguere un rapporto patrimoniale in questo caso è un
accordo con cui le parti pongono fine ad un vincolo già esistente. Il contratto non è risolubile
unilateralmente.
Questa impossibilità (salve le ipotesi previste dalla legge) trova la sua espressione normativa
nell’articolo 1372c.c (efficacia del contratto). Una volta che le parti hanno manifestato la loro
volontà a concludere il contratto questo ha forza di legge tra le parti, non può essere sciolto che
per mutuo consenso.
ART. 1321 C.C: Recepisce il principio di relatività tipico delle obbligazioni (articolo 1372c.c.
secondo comma) non produce effetto rispetto ai terzi. Chi non ha partecipato al contratto rimane
insensibile agli effetti giuridici che il contratto produce sia positivi che negativi.
L’oggetto del contratto deve essere un rapporto giuridico patrimoniale, tra le parti si instaura una
relazione/vincolo giuridico che l’ordinamento riconosce e tutela. Deve avere un contenuto
patrimoniale ovvero deve essere suscettibile di valutazione economica.
Nei rapporti tra privati vige il principio di libertà e autonomia:
- Art. 1322c.c: Autonomia contrattuale: espressione di un principio costituzione proiezione
dell’art. 41 della costituzione nei rapporti privati. Il contratto è lo strumento attraverso cui i
privati attuano la loro libertà di iniziativa economica. Primo comma stabilisce che le parti
possono determinare liberamente il contenuto nel contratto rispettando i limiti imposti dalla
legge. Si palesa sotto due diverse forme:
Dal punto di vista regolamentare o normativo: libertà che le parti hanno di disciplinare i
1. profili esecutivi del contratto come più ritengono soddisfacente;
Dal punto di vista patrimoniale ed economico: le parti sono libere di attribuire alle
2. prestazioni che formano oggetto del contratto il valore economico che soddisfi il loro
interesse. L’ordinamento non tutela un cattivo affare.
Limiti stabiliti dalla legge: il contratto non può essere contrario