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MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO:

Vi sono una serie di ipotesi tipiche: estinte senza adempimento.

• Novazione: art. 1230-1235 c.c può assumere due tipologie:

- Oggettiva: quando debitore e creditore estinguono l’obbligazione originaria sostituendola

con una obbligazione nuova diversa per L’OGGETTO o per il TITOLO. NB: se la modifica

non riguarda quanto sopra non siamo di fronte ad una novazione. L’obbligazione è diversa

per il titolo quando viene cambiata la causa giuridica del rapporto obbligatorio. E’ diversa

per l’oggetto quando o viene modificata la prestazione o l’oggetto. Non deve essere

equivoco. Non si presume mai che il creditore rinunci ad un suo diritto.

- Soggettiva: crea una modificazione del rapporto obbligatorio da lato passivo, attraverso

questa muta la persona del debitore e il creditore deve dichiarare espressamente di liberare

il debitore originario. Senza una dichiarazione l’obbligazione non si estingue, quindi ai fini

dell’effetto novativo è necessaria una dichiarazione espressa del creditore.

La novazione ha effetto estintivo dell’obbligazione originaria per cui se questa era assistita da

obbligazioni di garanzia anche queste si estingueranno a meno che le parti non abbiano stabilito

che questa obbligazioni di garanzia assistano la nuova obbligazione.

Su titolo nullo o titolo annullabile (art. 1234c.c): se era nulla l’obbligazione originaria è nulla

anche la nuova obbligazione questo perché ciò che nullo è privo di effetti giuridici. Se

l’obbligazione originaria è annullabile (nel nostro ordinamento un vizio annullabile è meno grave

di un vizio che rende nulla un’obbligazione) la nuova obbligazione è valida se e solo se il

debitore ha assunto il nuovo debito conoscendo il vizio che rendeva annullabile l’obbligazione.

Se il debitore sa il vizio che rendeva annullabile l’obbligazione pur tuttavia la convalida, la nuova

obbligazione è valida.

• Compensazione: quando due soggetti sono reciprocamente obbligati uno nei confronti

dell’altro in base a titoli diversi i rispettivi crediti si estinguono per le quantità corrispondenti. La

compensazione è un modo di estinzione anche solamente parziale.

- Compensazione legale: è necessario che i crediti abbiano 3 requisiti:

Omogenei: appartengono all stesso genere (pecuniario);

1. Liquidi: determinato nel suo ammontare;

2. Esigibili: devono essere entrambi esigibili quindi l’obbligazione deve essere scaduta.

3.

La compensazione deve essere sempre eccepita (non fa valere) dalla parte e la sentenza del

giudice che accerta la compensazione legale è una sentenza dichiarativa, con questa il giudice

si limita a dichiarare un effetto giuridico che si è già verificato. Ha effetti retroattivi. La sentenza

costitutiva invece produce essa stessa un effetto giuridico modificativo nella sfera di una delle

due parti.

- Compensazione giudiziale: è il giudice che pronuncia la sentenza di estinzione. Opera

quando i crediti sono omogenei ed esigibili. Mentre NON è richiesto che siano liquidi nel

momento in cui viene eccepita la compensazione devono essere di pronta e facile

liquidazione. Origina una sentenza costitutiva ed essa NON ha effetti retroattivi non può

inoltre essere dichiarata d’ufficio.

- Compensazione volontaria: le parti possono decidere di estinguere per compensazione

l’obbligazione quindi non occorre che i crediti siano omogenei, liquidi e estinguibili.

• Remissione del debito: atto con cui il creditore rinuncia al proprio credito nei confronti del

debitore, dichiarazione unilaterale e recittizia con contenuto abdicativo con la quale appunto il

creditore rinuncia al credito. Nel silenzio del debitore la rinuncia si presume accettata. Il

debitore può manifestare la propria opposizione alla remissione del debito quindi

l’obbligazione non si estingue.

13 sabato 12 dicembre 2015

• Confusione: il rapporto obbligatorio si estingue quando la qualità di creditore e debitore si

confondono nella stessa persona.

• Impossibilità sopravvenuta: l’obbligazione si estingue quando la prestazione diventa

oggettivamente impossibile per un fatto non imputabile al debitore.

CESSIONE DEL CREDITO (Art. 1260 - 1267 c.c): Il diritto di credito nel nostro ordinamento può

essere ceduto come qualsiasi altro diritto. La cessione del credito può avvenire sia a titolo

gratuito sia a titolo oneroso, il cedente nel primo caso non ottiene alcun corrispettivo. Nel

secondo caso il cedente ottiene un corrispettivo. Con la cessione del credito il diritto di credito

viene trasferito dal creditore originario detto cedente al nuovo creditore detto cessionario, con la

conseguenza che il debitore ceduto dovrà eseguire la prestazione a favore del cessionario

(circolazione del rapporto obbligatorio dal lato attivo).

L’accordo ci cessione ha una struttura bilaterale in quanto per il suo perfezionarsi è sufficiente

l’accorto del cedente e del cessionario. Mentre all’accordo di cessione non partecipa il debitore

ceduto questo perché non cambia l’oggetto dell’obbligazione, devo però essere informato della

cessione, lo strumento attraverso cui il debitore viene informato è la notifica (atto con cui il

cessionario comunica al debitore di essere diventato il destinatario del pagamento). Questa ha

una duplice e rilevante funzione, la prima è quella di indicare il destinatario del pagamento, la

seconda è quella di rendere opponibile ai terzi l’avvenuta cessione il che altro non è che con la

notifica si risolve il conflitto fra cessionari del medesimo credito. Il debitore che in assenza di

notifica ha pagato al creditore originario e quindi al cedente è liberato a meno che il cessionario

non provi che il debitore aveva avuto in altro modo conoscenza dell’avvenuta notifica.

Priorità della notifica: fra più cessionari si legittima come titolare del diritto di credito chi per

primo notifica l’avvenuta cessione al debitore ceduto. Quindi il conflitto tra più cessionari non

viene risolto sulla base della priorità dell’accordo di cessione.

Rapporti tra cessionario e ceduto: nella cessione del credito il cessionario acquista dal

cedente a titolo derivativo. Nessuno può trasferire più diritti nei confronti del debitore di quelli che

ha. Il debitore ceduto può opporre al nuovo creditore cessionario tutte le eccezioni estintive del

diritto di credito che avrebbe potuto opporre al cedente.

Rapporti tra il creditore cedente e il nuovo creditore cessionario: il cedente cosa deve

garantire al cessionario? Deve garantire l’esistenza del credito o che il debitore estingua il

debito? Salvo diverso accordo il cedente deve garantire soltanto l’esistenza del credito, non è

tenuto a garantire l’adempimento del debitore, il rischio dell’inadempienza grava quindi sul

creditore cessionario. Nelle cessioni a titolo oneroso, le parti possono derogare a questo

principio e stabilire che il creditore cedente garantisca anche l’adempimento o solvibilità del

debitore. Ma nel caso in cui il cedente abbia garantito la solvibilità del debitore nel caso di

inadempimento del ceduto stesso NON risponderà verso il cessionario per l’intero importo

ceduto ma soltanto nei limiti di quanto ha ricevuto come corrispettivo della cessione.

IL CONTRATTO: due funzioni:

Principale strumento con cui i diritti vengono trasferiti in modo derivativo (trasferire un diritto -

1. effetti reali).

Fonte di obbligazioni (obbligare le parti ad eseguire una prestazione - effetti obbligatori).

2.

ART. 1321 C.C: Definizione di contratto. Accordo di due o più parti, la disciplina del contratto si

costituisce sull’accordo è quindi di tipo volontaristico. L’ACCORDO è una manifestazione di

volontà con cui le parti del contratto manifestano la loro volontà ad astringersi in un accordo

contrattuale. E’ formato dallo scambio di dichiarazioni di volontà tra il proponente e l’accettante,

non esiste il contratto unilaterale.

ART. 1325 C.C: Requisiti del contratto. Indica come primo requisito l’accordo delle parti.

Parte del contratto: esprime un concetto preciso, si intende infatti un centro unitario di

imputazione di effetti giuridici.

14 sabato 12 dicembre 2015

Lo scopo del contratto può essere o la costituzione ovvero attraverso una manifestazione di

volontà le parti creano ex novo un rapporto giuridico che prima non esisteva disciplinando i

rispettivi diritti e obblighi. O la regolazione ovvero quando si regola la manifestazione di volontà

delle parti, si innesta sopra un vincolo già esistente modificandolo in modo diverso da come era

stato originariamente stabilito. O estinguere un rapporto patrimoniale in questo caso è un

accordo con cui le parti pongono fine ad un vincolo già esistente. Il contratto non è risolubile

unilateralmente.

Questa impossibilità (salve le ipotesi previste dalla legge) trova la sua espressione normativa

nell’articolo 1372c.c (efficacia del contratto). Una volta che le parti hanno manifestato la loro

volontà a concludere il contratto questo ha forza di legge tra le parti, non può essere sciolto che

per mutuo consenso.

ART. 1321 C.C: Recepisce il principio di relatività tipico delle obbligazioni (articolo 1372c.c.

secondo comma) non produce effetto rispetto ai terzi. Chi non ha partecipato al contratto rimane

insensibile agli effetti giuridici che il contratto produce sia positivi che negativi.

L’oggetto del contratto deve essere un rapporto giuridico patrimoniale, tra le parti si instaura una

relazione/vincolo giuridico che l’ordinamento riconosce e tutela. Deve avere un contenuto

patrimoniale ovvero deve essere suscettibile di valutazione economica.

Nei rapporti tra privati vige il principio di libertà e autonomia:

- Art. 1322c.c: Autonomia contrattuale: espressione di un principio costituzione proiezione

dell’art. 41 della costituzione nei rapporti privati. Il contratto è lo strumento attraverso cui i

privati attuano la loro libertà di iniziativa economica. Primo comma stabilisce che le parti

possono determinare liberamente il contenuto nel contratto rispettando i limiti imposti dalla

legge. Si palesa sotto due diverse forme:

Dal punto di vista regolamentare o normativo: libertà che le parti hanno di disciplinare i

1. profili esecutivi del contratto come più ritengono soddisfacente;

Dal punto di vista patrimoniale ed economico: le parti sono libere di attribuire alle

2. prestazioni che formano oggetto del contratto il valore economico che soddisfi il loro

interesse. L’ordinamento non tutela un cattivo affare.

Limiti stabiliti dalla legge: il contratto non può essere contrario

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A.A. 2015-2016
33 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rainbow__Sa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Camilletti Francesco.