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L'ARTICOLO 10. IL DIRITTO ALL'IMMAGINE
La persona gode di un diritto personalissimo all'uso della propria immagine contro ogni forma di produzione, pubblicazione o utilizzo fatto da soggetti terzi senza il suo consenso. L'immagine di una persona non può essere riprodotta e utilizzata senza il suo consenso. La prima deroga alla regola generale è la notorietà della persona, ragioni di giustizia o polizia o scopi scientifici didattici e culturali.
Un'altra eccezione è quella legata agli eventi pubblici. Se vengono scattate delle foto e in seguito pubblicate sul giornale, non si possono contestare. Trattandosi di un evento pubblico le immagini possono essere riprodotte. Idem per i concerti.
Questo diritto si collega anche al tema della sponsorizzazione ovvero l'immagine utilizzata per scopi pubblicitari. Quando la persona diventa sponsor di un prodotto, essa firma un contratto nel quale cede la propria immagine in cambio di un pagamento.
SCOPO COMMERCIALE. L'interpretazione che si adotta è che il soggetto sponsor non sta vendendo la propria immagine ma sta solo concedendo l'uso. Ciascun individuo può decidere come utilizzare la propria immagine e in questo caso decide di farla usare a soggetti terzi. In questo caso ci si sposta dal campo dell'alienazione dell'immagine, all'uso del diritto.
Nell'ipotesi in cui l'immagine di una persona venga utilizzata senza consenso, quest'ultima potrà agire in giudizio quindi fare richiesta di risarcimento del danno extra contrattuale oppure potrà ottenere che la foto sia ritirata dal giornale o dalla piattaforma online in cui sia stata pubblicata.
Il codice civile evoca due altri concetti che sono alla base di ulteriori diritti della personalità. Si tratta del diritto all'onore e alla reputazione.
ONORE: quando si parla di onore si fa riferimento alla tutela della persona contro atti provvisori, ingiurie e offese.
Si tutela il modo con cui la persona si presenta
REPUTAZIONE: il modo in cui la persona si colloca nella società in base al ruolo e in base alla sua notorietà. Il sinonimo è stima.
Ci sono dei comportamenti che possono ledere l'onore e la reputazione come ad esempio la diffusione di atti provvisori, ingiurie e offese attraverso social media, giornali e mezzi tecnologici. C'è anche una tutela nell'atto penalistico: diffamazione.
C'è quindi una necessità di tutelare il diritto alla personalità e il diritto alla stampa e alla libertà di parola. Bilancio tra diritto a informare e diritto ad essere informati
La cassazione ha enunciato dei principi. Il giornalista, nell'esercizio della sua professione, deve comportarsi in modo corretto e accertarsi della verità dei fatti e delle fonti. Nel caso in cui il giornalista diffonda notizie false, entra in gioco la diffamazione.
Fa un'eccezione LA SATIRA. La satira
La satira si basa sulla distorsione e sull'esagerazione di certe caratteristiche della persona e quindi spesso non comunica fatti veri ma stigmatizza comportamenti ed esagera situazioni. In questi casi si ritiene che debba esserci un bilanciamento tra il diritto alla satira (libertà di espressione) e l'immagine. Ogni volta che viene posto un attacco gratuito o un'aggressione volta a distruggere la persona, si ritiene che ci sia una violazione del diritto della persona.
DIRITTO ALLA PRIVACY (RISERVATEZZA). Quando si parla di riservatezza si parla del diritto di mantenere privati alcuni aspetti della sfera personale. Coincide quindi con la tutela della sfera privata e più intima. Non è contenuto nel codice civile ma l'art. 2 della Costituzione offre un buon appiglio e l'art. 7 della Carta dei Diritti dell'Uomo contiene questo diritto.
2 DISTINZIONI CLASSICHE: tutela dell'individuo nella sfera familiare e tutela
Dell'intimità della persona. Questo diritto non è un diritto originale e quindi non appartiene a quei diritti sviluppati nella tradizione. Fu stato trapiantato dagli Stati Uniti ed è per questo motivo che si inizia a parlare di privacy alla fine dell'800. Queste cause riguardavano la tutela di ciascun individuo a confessare la propria religione proprio perché lo stato non può intromettersi negli affari personali. In questo periodo due autori della dottrina pubblicarono un articolo sul diritto di essere solo nella propria sfera intima senza interferenza che provengano dalla sfera pubblica ma anche da rapporti interprivati. Questo articolo fu generato perché la figlia di uno dei due autori si era sposata e qualche paparazzo aveva diffuso le sue foto. In Italia questo diritto si è consolidato per tutelare i VIP (per tracciare un confine tra vita privata e pubblica). Ci sono stati tre casi che hanno segnato l'emersione del diritto.
alla riservatezza più uncontributo di STEFANO RODOTA', il primo garante della privacy in Italia. Il primo caso risale agli anni 40 e ha riguardato una vicenda di cui era protagonista Claretta Petacci. Quando morì, fu pubblicato un libro con le vicende personali della donna. La famiglia agì in giudizio lamentando un attacco. La corte di cassazione diede torto alla famiglia della Petacci, sostenendo che ella fosse un personaggio noto e che quindi le sue vicende potessero essere tranquillamente raccontate.
Questa stessa decisione venne ribadita in un episodio di qualche anno dopo della principessa Soraya. Ella aveva una vita mondana ed era stata pubblicata una sua foto dove si trovava all'interno della sua casa. Ma anche in questo caso la corte di cassazione non diede ragione alla principessa.
Si arriva così al caso del tenore Caruso degli anni 50. Vengono riprodotti dei dettagli della vita familiare molto intimi e la famiglia agì in giudizio e in :
In questo caso la corte di cassazione diede ragione alla famiglia del tenore. Ma passeranno ancora più di 40 anni prima di stabilire un diritto alla privacy poiché il primo caso di tutela della persona arrivò nel 2003 con il decreto legislativo 96. A questo punto, però, la riservatezza è già passata al secondo tipo di riservatezza INFORMATICA: tutela della persona nella rete e la tutela dei suoi dati. I dati personali sono quelle informazioni che ci permettono di risalire ad una persona. Es. nome, cognome, posizione geografica, indirizzo e-mail, il codice IP. Prima dello sviluppo della rete i dati venivano raccolti in due categorie: pubblici e privati. Questi dati venivano trattati, ovvero conservati in banche dati, raggruppati o ceduti a soggetti terzi. Il codice della privacy stabilì che tutte queste operazioni potevano essere condotte a patto che il proprietario dei dati personali fosse adeguatamente informato e a patto che consentisse questa operazione.
Ecco che ritorna il tema del consenso. L'intervento più importante nella tutela dei dati personali è il regolamento generale della protezione dei dati personali che l'UE ha adottato nel 2016, entrato in vigore nel 2018. Questo regolamento riguarda esclusivamente le persone fisiche vive.
Da vita a tre diritti:
DIRITTO DI ACCESSO: ciascuno di noi ha diritto di sapere se un soggetto pubblico o privato sta trattando i nostri dati personali. Accompagna questo diritto un principio della minimizzazione dell'uso dei dati.
DIRITTO DI RETTIFICA: ogni titolare dei dati può chiedere al soggetto che li abbia raccolti di modificarli o integrarli perché incompleti.
DIRITTO ALL'OBLIO: il diritto ad ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando questi non sono più necessari per le finalità che il trattamento avevano oppure perché il trattamento era illecito o perché il trattamento è stato revocato. Caso del Google Spain.
del 2014. L'imprenditore spagnolo agisce in giudizio contro Google per chiedere la cancellazione dei propri dati personali. Google accetta. RICONOSCERE IL DIRITTO DI AUTORE: riconoscere all'autore i diritti patrimoniali e il diritto di appartenenza. Es. nel caso del selfie di Naruto si va in giudizio e Naruto è rappresentato dalla PETA. In primo grado vince Naruto, in appello il fotografo e quindi le parti decidono di concludere la lite con un accordo affinché una percentuale dei ricavati dell'uso dell'immagine sia donato all'associazione degli animali dove vive Naruto. Emerge nella giurisprudenza una sensibilità nel riconoscimento dei diritti agli animali. Una questione di cui oggi si parla tanto è se i robot artificiali siano dotati di capacità giuridica. GLI ENTI Gli enti nel nostro ordinamento possono essere pubblici o privati. Gli enti pubblici sono i comuni, le università ecc. I privati sono le associazioni.le fondazioni, i comitati, le società. Nel corso di diritto privati si studiano i NO PROFIT. Gli enti no profit sono gli enti non a scopo di lucro. Le associazioni, i comitati reagiscono ai bisogni della popolazione. I partiti e i sindacati sono delle associazioni e alle associazioni si collegano quelle norme che disciplinano la libertà di associarsi. La personalità dell'individuo non si forma solo nella solitudine ma anche in aggregati. Gli enti intermedi intervengono a organizzare la società civile. Oggi si parla di terzo settore ma non ha goduto di grande tutela da parte dell'individuo. Le società sono state regolate e pensate dai giuristi fin dalle prime colonizzazioni per elaborare una categoria giuridica che separasse il patrimonio dei mercanti da quello usato per effettuare le colonizzazioni. Enti a struttura associativa: danno vita ad un'associazione per uno scopo comune e sono i partiti. Enti a struttura istituzionale: associazione cheNasce per gestire un patrimonio Enti a finalità economica e enti a finalità non economica
PERSONA GIURIDICA: per scopi legati alle attività e alle funzioni dei diversi enti adottiamo questa funzione in base alla quale gli enti sono titolari di diritti e doveri quindi di capacità giuridica. Possono anche compiere delle compravendite per mezzo dei loro organi. Gli enti possiedono diritto di agire e diritto della personalità
IL CODICE CIVILE E L'ASSOCIAZIONE
ATTENZIONE
Il nostro codice civile disciplina due tipi di associazione: riconosciuta e non riconosciuta. La maggior parte delle regole sono dirette a regolare quelle riconosciute. Soltanto tre articoli regolano quelle non riconosciute. Si ritiene che laddove necessario, le norme che si applicano alle norme riconosciute, si applica