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Persone giuridiche (sinonimo di Enti)
La persona giuridica è quell'organismo unitario, caratterizzato da una pluralità di individui, al quale l'ordinamento riconosce capacità giuridica. Si dicono dotati di personalità giuridica solo quegli enti che godono di autonomia patrimoniale perfetta: hanno un loro patrimonio e rispondono delle loro obbligazioni solo con tale patrimonio.
Gli organi
Gli enti agiscono attraverso persone fisiche che fanno parte della loro struttura organizzativa: organi dell'ente. Gli organi esercitano poteri di gestione e di rappresentanza.
Classificazione degli enti
Enti pubblici (es. lo Stato); Enti privati (es. associazioni, fondazioni riconosciute). Talvolta uno stesso soggetto può avere natura di ente pubblico per certi fini o natura di ente privato per altri fini.
Classificazione degli enti privati
a) Enti registrati (iscritti nel registro delle persone giuridiche tenuto presso ciascuna prefettura. Es. associazioni)
riconosciute); Enti non registrati (es.associazioni non riconosciute).
b)Enti dotati di personalità giuridica (godono di autonomia patrimoniale perfetta); Enti privi di personalità giuridica (non hanno autonomia patrimoniale perfetta).
c) Enti con finalità economiche (ripartiscono tra i partecipanti gli utili conseguiti attraverso l'attività dell'ente); Enti senza finalità economiche.
Tra gli enti privati senza finalità economiche la legge annovera espressamente:
- Le associazioni, riconosciute e non;
- Le fondazioni;
- I comitati, riconosciuti e non.
-Associazione
L'associazione è un'organizzazione collettiva che ha come scopo il perseguimento di finalità non economiche. Essa può svolgere attività economica ma non può distribuire gli utili conseguiti tra gli associati (in questo si distingue dalla società).
L'atto costitutivo deve contenere: manifestazione di volontà dei
utili guadagnati dall'attività dell'associazione, eventuali sponsor, finanziamenti pubblici. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, che è distinto dal loro patrimonio personale.
L'ordinamento interno dell'associazione riconosciuta deve avere almeno 2 organi: assemblea degli associati, amministratori.
L'associazione non riconosciuta non acquista personalità giuridica, quindi non ha autonomia patrimoniale perfetta.
- Fondazione
La fondazione è un'organizzazione che mira alla pubblicarealizzazione di uno scopo non economico, di utilità. Per il riconoscimento e l'acquisto della personalità giuridica valgono le stesse regole dell'associazione riconosciuta. Una fondazione può anche essere costituita tramite disposizione testamentaria.
- Comitato
Il comitato è un'organizzazione di più persone che, attraverso la raccolta pubblica di fondi, costituisce
Un patrimonio con il quale realizzare finalità di natura altruistica. I promotori annunciano al pubblico la volontà di perseguire un determinato scopo (es. soccorrere i terremotati), invitando gli interessati ad effettuare offerte. I fondi raccolti vengono gestiti per la realizzazione dello scopo prefissato.
Diritti della personalità degli enti: diritto al nome, diritto allareputazione, diritto alla protezione dei dati.