Introduzione (Capitolo 1)
Diritto oggettivo e soggettivo
Diritto oggettivo: Insieme di norme giuridiche che regolano un dato ordinamento (regole assistite da una sanzione in caso di mancata conformazione ad un determinato precetto/ordine).
Diritto soggettivo: Situazione giuridica soggettiva nascente dal diritto oggettivo (non è altro che la traduzione del diritto oggettivo in concreto).
Es. art 2043 del codice civile (diritto oggettivo): chi ha subito un danno a seguito di un comportamento doloso o colposo ha diritto di essere risarcito (diritto soggettivo). Da questo punto di vista l’art. 2043 è un diritto oggettivo perché introduce una regola generale a fronte di un determinato comportamento tale da creare un risarcimento.
Il diritto privato è tradizionalmente considerato materia di “codice”, al pari del diritto penale e delle relative procedure. Il codice civile risale al 1942, nel corso degli anni ha subito riforme radicali in alcune materie ed è composto da sei libri:
- Delle persone e della famiglia
- Delle successioni
- Della proprietà
- Delle obbligazioni
- Del lavoro
- Della tutela dei diritti
Il rapporto giuridico
Dove c’è un diritto soggettivo c’è solitamente un rapporto giuridico ovvero una serie indeterminata di persone rispetto alle quali quel diritto può essere fatto valere. Il diritto soggettivo costituisce:
- Un titolo = è la ragione per la quale quella certa cosa può essere pretesa (dal punto di vista giuridico si ha il diritto ad ottenere un ristoro economico che ristabilisca un equilibrio che è stato modificato in seguito al danno) giustifica la pretesa.
- Un’azione = indica la possibilità che ha il titolare del diritto di ottenere da parte dello stato la tutela e il riconoscimento di quel diritto consente di ottenere tutela.
Si hanno entrambi nei confronti di un altro soggetto (che può essere indeterminato). Il rapporto giuridico è quindi definibile come una relazione tra due o più soggetti regolata dall’ordinamento giuridico. I soggetti del rapporto sono detti “parti” mentre i soggetti esterni sono i “terzi”.
Il diritto soggettivo
Il diritto soggettivo è una posizione giuridica complessa che al suo interno è scomponibile in una serie di sotto figure, ciascuna delle quali ha un preciso significato:
- Le pretese = attribuiscono ad una persona il diritto di pretendere un determinato comportamento da un’altra persona.
- La facoltà = attribuisce la facoltà di esercitare il diritto in determinate modalità.
- Il potere = possibilità di modificare unilateralmente una certa posizione giuridica.
- Le immunità = indicano l’impermeabilità della propria sfera giuridica rispetto alle pretese di terzi.
Ad esempio la proprietà è un diritto soggettivo che attribuisce al suo titolare:
- La pretesa di escludere gli altri dall’utilizzo della cosa.
- La facoltà di utilizzare o meno la cosa.
- Il potere di trasferire la cosa.
- L’immunità in merito ai tentativi di limitazione del godimento (es. espropriazione).
Classificazione dei diritti soggettivi:
- Diritti relativi: pretesa esercitabile solo nei confronti di alcune parti determinate (es. diritti di credito che creano un rapporto obbligatorio).
- Diritti assoluti: pretesa esercitabile nei confronti di una collettività indeterminata, cioè erga omnes (es. diritti reali cioè diritti su una cosa).
- Diritti della personalità: riguardano la persona e sono di norma indisponibili (es. diritto all’integrità fisica).
- Diritti patrimoniali: riguardano un’utilità economica, sono di regola disponibili e possono essere collegati sia a diritti assoluti sia a diritti relativi.
Altre forme giuridiche rilevanti:
- Onere: comportamento obbligatorio posto come condizione per l’esercizio di una posizione giuridica attiva (es. clausola risolutiva espressa).
- Aspettativa: diritto in fase di formazione che potrebbe sorgere in maniera progressiva (es. diritto sottoposto a condizione sospensiva).
- Status: qualità o condizione di una persona derivante dalla sua posizione in un gruppo sociale (es. cittadino) rilevante dal punto di vista giuridico perché in base a questo si costituiscono posizioni giuridiche attive o passive.
- Interessi legittimi: posizione giuridica attiva protetta solo indirettamente, nei rapporti con la pubblica amministrazione, in relazione alla corretta azione amministrativa.
Posizioni giuridiche soggettive (Capitolo 2)
La capacità giuridica
Viene definita come l’idoneità ad essere titolari di posizioni giuridiche soggettive (persone fisiche, enti). Non si deve confondere con la personalità giuridica, che di regola si manifesta nell’autonomia patrimoniale perfetta. La capacità giuridica (generale) si acquista al momento della nascita e si perde con la morte. Permette l’immediato riconoscimento di alcuni diritti (es. diritti della personalità, ma anche di eventuali diritti patrimoniali il testatore può lasciare dei beni a qualcuno che deve ancora nascere).
Si parla di capacità giuridica speciale quando bisogna stabilire se una persona è considerata dal nostro ordinamento idonea a essere titolare di un determinato tipo di rapporto giuridico. Alcuni ipotesi di (in)capacità speciali:
- Capacità di prestare il proprio lavoro
- Capacità matrimoniale, con autorizzazione dell’autorità giudiziaria
- Capacità di riconoscimento figlio naturale
La capacità di agire
Attitudine ad esercitare personalmente le posizioni giuridiche attive di cui si è titolari. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilità un’età diversa. Presuppone che al raggiungimento dei 18 anni si maturi la capacità di intendere e di volere e di provvedere ai propri interessi. Possono essere stabiliti degli strumenti e degli istituti di intervento in caso di carenze di autonomia:
Minore età
La rappresentanza legale del minore spetta ai genitori ma in loro assenza l’autorità giudiziaria nomina un tutore. Prima del compimento dei 18 anni il soggetto è legalmente incapace, anche se non mancano le eccezioni (capacità d’agire speciali: es. materia in lavoro). Ai genitori per gli atti di ordinaria amministrazione (poco rilevanti sul piano economico) non è richiesta alcuna autorizzazione mentre per gli atti di straordinaria amministrazione (attaccano in modo consistente e sensibile il patrimonio) devono ricevere l’autorizzazione del giudice tutelare. Se i genitori compiono gli atti di straordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del giudice tutelare questi atti possono essere annullati dal giudice stesso o dal minore purché abbia compiuto 14 anni.
Gli atti conclusi dal minore sono di regola annullabili, a meno di raggiri utilizzati dal minore per occultare la propria età. L’annullabilità può essere richiesta solo dal minore una volta raggiunta la maggiore età o dal suo rappresentante legale. La prescrizione è quinquennale (decorrente alla maggiore età).
Interdizione giudiziale
Sospensione della capacità di agire, pronunciata con sentenza dal giudice nei confronti del maggiorenne o del minorenne emancipato, i quali si trovano in una condizione di grave e permanente infermità che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi:
- Infermità di mente
- Abitualità all’infermità
- Incapacità di provvedere ai propri interessi
- Necessità di assicurare adeguata protezione
Può essere richiesta da soggetti qualificati. La condizione dell’interdetto è assimilabile a quella del minore, di norma non può compiere nessun atto a contenuto patrimoniale, non può testare, non può sposarsi ecc. La necessaria attività giuridica è svolta da un tutore nominato dal giudice, fatti salvi gli atti personalissimi. Gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione possono essere compiuti solo con l’autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale. Il provvedimento di interdizione è revocabile (più unico che raro). Il contratto concluso dall’interdetto è annullabile.
Interdizione legale
Consegue in via automatica, come pena accessoria, ad una condanna definitiva all’ergastolo o alla reclusione non inferiore a 5 anni. Ha una natura sanzionatoria e punitiva arriva direttamente dalla legge. Preclude la capacità di compiere atti relativi ai rapporti patrimoniali, ma si possono compiere gli atti personali.
Inabilitazione
Ci sono casi in cui la capacità di intendere e di volere non è completamente compromessa e l’interdizione sarebbe una misura eccessiva. Si prevede quindi una sorta di “sub-interdizione”, ovvero una specie di interdizione ridotta che prende il nome di inabilitazione. Essa è giudiziale in quanto è il giudice che accerta la posizione di inabilitazione e la pronuncia con sentenza quando ricorrono queste condizioni alternative:
- Infermità di mente non tanto grave da dar luogo all’interdizione
- Prodigalità (tendenza a spendere molto)
- Abuso abituale di alcool o stupefacenti
- Sordomutismo o cecità, nel caso in cui il soggetto non abbia ricevuto un’educazione sufficiente
L’inabilitato può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e quelli personali, mentre occorre l’assistenza di un curatore nominato dal giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione.
Emancipazione
Conferisce al minore il diritto di acquistare una capacità di agire limitata agli atti di ordinaria amministrazione (potranno essere compiuti solo con l’assistenza di un curatore e con l’autorizzazione del giudice tutelare). Si contrae nel caso in cui un minorenne è autorizzato a sposarsi.
Amministrazione di sostegno
È un istituto per effetto del quale viene assegnato un amministratore alla persona le cui condizioni psicofisiche non appaiono così gravi da richiedere misure di interdizione e di inabilitazione. Provvedimento assunto dal giudice quando ricorrono insieme:
- Infermità o menomazione fisica o psichica (rottura di qualche ossa)
- Impossibilità del soggetto di provvedere ai propri interessi
Il carattere qualificante è la determinazione della sfera di autonomia del soggetto che è sottoposta alla valutazione del giudice. Esso può stabilire per quali atti sia richiesta l’assistenza, per quali la sostituzione dell’amministratore e per quali non sia richiesto nulla. L’amministrazione di sostegno è uno strumento moderno che fa, della flessibilità e della capacità di plasmarsi le sue caratteristiche fondamentali.
Incapacità naturale
È un’incapacità dovuta a cause, anche transitorie, che rendono un soggetto momentaneamente non in grado di intendere e di volere. I casi precedenti necessitano l’intervento del giudice mentre per questo la procedura è più veloce anche se c’è sempre bisogno della presenza di un magistrato che conduca il processo. Senza il pronunciamento del giudice non ci può essere né interdizione, né inabilitazione, né amministrazione di sostegno. Ratio: deriva dalla necessità di tutelare l’incapacità di intendere e di volere effettiva ma non accertata giudizialmente.
Ad esempio i contratti stipulati nel momento dell’effettiva incapacità di intendere e di volere, giuridicamente sarebbero validi è necessario quindi introdurre quindi una disciplina protettiva ovvero l’incapacità naturale. Gli atti compiuti in stato di incapacità naturale possono essere annullati provando al giudice il grave pregiudizio che ne è derivato all’autore:
- Se si tratta di atti unilaterali, occorre provare il grave pregiudizio dell’autore (dimissioni).
- Se si tratta di contratti, occorre provare oltre al danno per l’incapace anche la malafede dell’altro contraente.
- Se si tratta di atti particolari (testamento, donazione, matrimonio) è sufficiente la dimostrazione dell’incapacità di colui che per esempio ha fatto testamento.
L’azione di annullamento per l’incapacità naturale si prescrive in cinque anni.
Diritti della personalità
Sono diritti assoluti ovvero la pretesa di non subire ingerenze o compressioni nei confronti di tutti. I principali caratteri dei diritti della personalità sono:
- Immediata inerenza della persona
- “Inettezza”
- Imprescrittibilità: non si crea l’estinzione del diritto in ragione del suo mancato esercizio per un determinato lasso di tempo
- Tendenziale indisponibilità
I diritti della personalità sono:
- Diritto alla salute
- Riservatezza
- Diritto all’onore e alla reputazione
- Diritto all’identità personale
- Estensione anche agli enti
- Tutela cautelare: si chiede un pronunciamento immediato all’autorità giudiziaria ed è praticabile quando il danno rischia di essere irreparabile in ragione dell’attesa
Gli enti (Capitolo 3)
Gli enti
Gli enti sono soggetti di diritto privi di alcuna materialità dotati di capacità giuridica. Gli enti agiscono tramite organi, che sono di regola:
- Interni (non hanno il potere di impegnare l’ente nei riguardi dei terzi)
- Esterni (hanno il potere di impegnare l’ente nei riguardi dei terzi)
Classificazione degli enti
- Pubblici vs privati: Tra i criteri di distinzione ci sono i poteri di supremazia, l’assoggettamento al controllo statale e la fruizione di benefici tipici della pubblica amministrazione. Gli enti privati si dividono in enti:
- A struttura associativa: organizzazioni stabili che esercitano attività volte a raggiungere uno scopo comune con piena disponibilità di questo e del patrimonio (associazioni).
- A struttura istituzionale: organizzazioni stabili che esercitano attività volte a conseguire uno scopo prestabilito nell’atto costitutivo e relativamente non modificabile (fondazioni).
- Con finalità economiche vs enti senza finalità economiche: Lo scopo del primo gruppo di enti è la ripartizione degli utili o di altri vantaggi economici mentre per il secondo è esclusa la ripartizione degli utili o di altri vantaggi economici.
Gli enti senza finalità economiche sono:
Associazioni
Le associazioni sono organizzazioni stabili di uomini e mezzi dirette al raggiungimento di uno scopo non lucrativo (es. finalità religiose, assistenziali ecc).
A) Associazioni riconosciute
Le associazioni riconosciute sono regolate dall’art. 14 del codice civile che dichiara che devono essere costituite attraverso un atto pubblico stipulato dagli associati di natura essenzialmente contrattuale. L’atto costitutivo (statuto) deve fissare alcuni elementi essenziali dell’associazione:
- La denominazione dell’ente
- L’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede
- Le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione
Il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione si riassume in un controllo sulla liceità dello scopo e sulla adeguatezza del patrimonio (controllo di legittimità e non di merito). L’effetto del riconoscimento è l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche e quindi l’acquisto di personalità giuridica solo l’associazione risponde con il suo patrimonio alle obbligazioni da lei assunte senza coinvolgere il patrimonio degli associati = insensibilità del patrimonio degli associati rispetto alle vicende dell’ente e viceversa (autonomia patrimoniale perfetta).
Il loro ordinamento interno è composto da due organi: un’assemblea (organo di indirizzo) e gli amministratori (organo di gestione) a cui spettano le decisioni di tutti i giorni e la rappresentanza esterna. Le competenze dell’assemblea sono:
- Modifiche dell’atto costitutivo
- Approvazione bilancio
- Azione di responsabilità
- Esclusione associato
- Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Il patrimonio di solito si alimenta grazie al contributo degli associati i quali versano una quota associativa. L’art. 24 del codice civile regola il recesso e l’esclusione degli associati:
- L’associato può sempre recedere a meno che non abbia assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato (la comunicazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso).
- L’esclusione è sostanzialmente il recesso dell’associazione nei confronti dell’associato e può essere deliberata dall’assemblea solo per gravi motivi (l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la deliberazione).
Gli associati che abbiano receduto o che siano stati esclusi non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Le cause di estinzione e liquidazione sono:
- Quelle previste nell’atto costitutivo
- Delibera assembleare di scioglimento
- Raggiungimento o impossibilità dello scopo
- Venir meno degli associati
In questo caso sarà l’assemblea a decidere dove destinare i fondi dell’associazione.
B) Associazioni non riconosciute
Sono definite associazioni non riconosciute quelle organizzazioni che non hanno richiesto o non hanno ottenuto l’attribuzione della personalità giuridica. La costituzione non è formale. Nell’atto costitutivo (statuto) non sono richiesti elementi essenziali. Non occorre il riconoscimento da parte della pubblica...
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