Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LE TRATTATIVE PRECONTRATTUALI
Le parti devono comportarsi secondo correttezza nelle trattative
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto non ne ha
dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per aver confidato, senza sua
colpa, nella validità del contratto
Un comportamento non corretto espone a responsabilità precontrattuale (es. violazione doveri di
informazione, recesso tardivo e ingiustificato dalle trattative)
La responsabilità precontrattuale obbliga al risarcimento del danno nei limiti del solo interesse negativo
IL CONTRATTO PRELIMINARE
Se le parti si impegnano a concludere un contratto futuro, stipulano un contratto preliminare
A differenza del contratto definitivo nel quale ci sarà una prestazione economica, nel contratto preliminare
le parti si impegnano a stabilire i termini del contratto definitivo
Al pari di ogni altro contratto, anche il contratto preliminare deve possedere gli elementi essenziali, in
particolare la determinazione dell’oggetto, a pena di nullità
La violazione di un obbligo assunto con un contratto preliminare può essere oggetto di esecuzione in forma
specifica fa eccezione però il divieto di esecuzione coattiva sui beni corporali
Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora non sia
escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso
Il contratto preliminare non va confuso con le “minute” (gli appunti che normalmente le parti scrivono nel
corso delle trattative) e con la presenza di obblighi di formalizzazione particolari
Può essere sia unilaterale che bilaterale
Risulta nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo
CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE
Nel momento della conclusione del contratto, una parte può riservarsi la facoltà di nominare
successivamente la persona che deve assumere la posizione di parte contrattuale
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte entro tre giorni, salvi accordi diversi
La nomina deve essere accettata dall’interessato e ha effetti retroattivi
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
Può avvenire per:
1) RECESSO
Manifestazione di volontà con la quale si esprime l’intenzione di sciogliere il legame contrattuale
unilateralmente
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché
il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione
Nei contratti ad esecuzione periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il
recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione
Sui contratti di durata a tempo determinato, il recesso anticipato è consentito solo se c’è una giusta causa
Se invece la durata è a tempo indeterminato, il recesso è sempre consentito
2) MUTUO CONSENSO
Accordo bilaterale tra le parti che prevede lo scioglimento di tale contratto
EFFETTI DEL CONTRATTO
Una volta che il contratto è stato concluso, produce effetti rispetto alle parti e non rispetto ai terzi se non
nei casi previsti dalla legge
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è espresso nel medesimo, ma anche a tutte le conseguenze
che ne derivano secondo la legge, o in mancanza secondo gli usi e l’equità vale per tutte le norme che
entrano automaticamente nel contratto
Esistono norme:
- inderogabili norme sulle quali non è consentito alle parti disporre in diverso modo rispetto da quello
deciso dalla legge
- derogabili norme sulle quali si può decidere in modo diverso rispetto da quello previsto dalla legge
Le clausole d’uso: si intendono inserite se non risulta che non sono state volute (gli usi sono le pratiche
correnti in un dato settore di affari e le prassi seguite in un determinato ambiente). Se c’è una clausola
contrattuale diversa prevale sugli usi mentre in sua mancanza prevalgono gli usi
Le condizioni generali di un contratto
Le condizioni generali di un contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro
se al momento della conclusione del contratto questo le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle
usando l’ordinaria diligenza
Le cause vessatorie e la doppia firma
Le cause vessatorie sono poste dietro alle condizioni generali e sono particolarmente punitive, squilibrate e
sbilanciate a favore di chi le ha predisposte (es. limitazioni di responsabilità e facoltà di recedere dal
contratto)
Doppia firma è la seconda firma con cui noi accettiamo le clausole vessatorie e le rendiamo efficaci
I contratti conclusi tramite formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di formulari, predisposti per disciplinare in maniera
uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al formulario prevalgono su quelle del
formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se quest’ultime non sono state cancellate
I contratti con effetti reali
Hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, di un diritto reale minore o di
un altro diritto
Il trasferimento di proprietà di cose fungibili
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si
trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti (l’individuazione avviene anche mediante la
consegna al vettore o allo spedizioniere)
L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Nell’interpretare un contratto si deve indagare su quale sia stata la comune intenzione delle parti e non
limitarsi al senso letterale delle parole ciò che conta è quello che hanno voluto
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo
anche posteriore alla conclusione del contratto
Per quanto generali siano le espressioni utilizzate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui
quali le parti si sono proposte di contrattare
Il contratto deve sempre essere interpretato secondo buona fede
La comune intenzione delle parti costituisce il criterio interpretativo fondamentale (interpretazione
soggettiva)
In posizione subordinata si pone la c.d. interpretazione oggettiva (quando quella soggettiva non ha dato
esiti appaganti), ad esempio:
- principio di conservazione nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso
in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello in cui non ne
avrebbero alcuno
- pratiche generali interpretative le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica
generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso
- espressioni con più sensi le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese
nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto
Norma di chiusura qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto
rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato (se è a titolo gratuito) o
nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti (se è a titolo oneroso)
IL CONTRATTO - SECONDA PARTE (CAPITOLO 10)
LE CLASSIFICAZIONI CONTRATTUALI
Sulla base dell’analisi degli elementi essenziali è possibile classificare i contratti in vari modi:
Contratti tipici: regolati dal codice civile e dalla legge
Contratti atipici: non appartengono ad un tipo legale particolare e sono il frutto dell’autonoma privata e
soprattutto contrattuale riconosciuta a tutti noi
Contratti a titolo oneroso: sottintendono un’operazione economica a fronte della quale c’è un costo
patrimoniale
Contratti a titolo gratuito: una parte a fronte del sacrificio economico della controparte non sopporta
alcuna perdita
Contratti unilaterali: l’obbligazione principale è di una parte sola
Contratti bilaterali: entrambi i contraenti sono obbligati
Contratti a prestazioni corrispettive: queste obbligazioni possono essere l’una corrispondente all’altra (c’è
qualcosa che viene dato perché qualcosa viene preso)
Contratti a struttura associativa: le parti conferiscono beni o servizi per il perseguimento di uno scopo
comune (non si realizza uno scambio e infatti sono chiamati “contratti con
comunione di scopo”)
Contratti consensuali: di norma tutti i contratti sono consensuali
Contratti reali: si perfezionano con la consegna della cosa
Contratti commutativi: la prestazione di una parte trova la sua esatta e certa contropartita nella
prestazione della controparte
Contratti aleatori: ad una prestazione certa corrisponde una prestazione incerta (es. assicurazione)
Contratti a forma libera: possono avere qualsiasi forma
Contratti a forma vincolata: richiesta dalla legge, pena di nullità
Contratti misti: hanno dei pezzi diversi di contratti diversi
Contratti normativi: dicono quale sarà la disciplina che regolerà un contratto che sarà stipulato dalle parti in
un momento successivo
GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO
Sono definiti accidentali perché la loro presenza è irrilevante ai fini della validità del contratto
1) CONDIZIONE
Si riflette sull’efficacia del negozio, non sulla validità e può essere:
* sospensiva quella da cui dipende l’efficacia del negozio
* risolutiva quando gli effetti del negozio si producono fino al verificarsi della condizione
* causale se il fatto dipende dal caso o da terzi
* potestativa se il fatto dipende dalla volontà di una delle due parti
* mista se il fatto dipende dalla volontà di una delle due parti e dal caso
La condizione può essere illecita, quindi nulla, pena la perdita di efficacia dell’intero negozio (se la clausola
condizionata è essenziale) o meno (se la clausola condizionata non è essenziale)
La condizione può essere impossibile: se è sospensiva il negozio è nullo mentre se risolutiva si ha per non
apposta
In pendenza di condizione le parti devono comportarsi secondo correttezza e hanno, rispettivamente,
un’aspettativa e un diritto condizionato
Non si deve né impedire il verificarsi della condizione né provocare forzosamente il verificarsi della
condizione in questo caso si ha la “finzione di avveramento o di non avveramento”
Il verificarsi della condizione ha efficacia retroattiva
2) TERMINE
E’ un elemento liberamente disponibile dalle parti che si