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LE TRATTATIVE PRECONTRATTUALI

Le parti devono comportarsi secondo correttezza nelle trattative

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto non ne ha

dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per aver confidato, senza sua

colpa, nella validità del contratto

Un comportamento non corretto espone a responsabilità precontrattuale (es. violazione doveri di

informazione, recesso tardivo e ingiustificato dalle trattative)

La responsabilità precontrattuale obbliga al risarcimento del danno nei limiti del solo interesse negativo

IL CONTRATTO PRELIMINARE

Se le parti si impegnano a concludere un contratto futuro, stipulano un contratto preliminare

A differenza del contratto definitivo nel quale ci sarà una prestazione economica, nel contratto preliminare

le parti si impegnano a stabilire i termini del contratto definitivo

Al pari di ogni altro contratto, anche il contratto preliminare deve possedere gli elementi essenziali, in

particolare la determinazione dell’oggetto, a pena di nullità

La violazione di un obbligo assunto con un contratto preliminare può essere oggetto di esecuzione in forma

specifica fa eccezione però il divieto di esecuzione coattiva sui beni corporali

Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora non sia

escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso

Il contratto preliminare non va confuso con le “minute” (gli appunti che normalmente le parti scrivono nel

corso delle trattative) e con la presenza di obblighi di formalizzazione particolari

Può essere sia unilaterale che bilaterale

Risulta nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE

Nel momento della conclusione del contratto, una parte può riservarsi la facoltà di nominare

successivamente la persona che deve assumere la posizione di parte contrattuale

La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte entro tre giorni, salvi accordi diversi

La nomina deve essere accettata dall’interessato e ha effetti retroattivi

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Può avvenire per:

1) RECESSO

Manifestazione di volontà con la quale si esprime l’intenzione di sciogliere il legame contrattuale

unilateralmente

Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché

il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione

Nei contratti ad esecuzione periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il

recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione

Sui contratti di durata a tempo determinato, il recesso anticipato è consentito solo se c’è una giusta causa

Se invece la durata è a tempo indeterminato, il recesso è sempre consentito

2) MUTUO CONSENSO

Accordo bilaterale tra le parti che prevede lo scioglimento di tale contratto

EFFETTI DEL CONTRATTO

Una volta che il contratto è stato concluso, produce effetti rispetto alle parti e non rispetto ai terzi se non

nei casi previsti dalla legge

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è espresso nel medesimo, ma anche a tutte le conseguenze

che ne derivano secondo la legge, o in mancanza secondo gli usi e l’equità vale per tutte le norme che

entrano automaticamente nel contratto

Esistono norme:

- inderogabili norme sulle quali non è consentito alle parti disporre in diverso modo rispetto da quello

deciso dalla legge

- derogabili norme sulle quali si può decidere in modo diverso rispetto da quello previsto dalla legge

Le clausole d’uso: si intendono inserite se non risulta che non sono state volute (gli usi sono le pratiche

correnti in un dato settore di affari e le prassi seguite in un determinato ambiente). Se c’è una clausola

contrattuale diversa prevale sugli usi mentre in sua mancanza prevalgono gli usi

Le condizioni generali di un contratto

Le condizioni generali di un contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro

se al momento della conclusione del contratto questo le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle

usando l’ordinaria diligenza

Le cause vessatorie e la doppia firma

Le cause vessatorie sono poste dietro alle condizioni generali e sono particolarmente punitive, squilibrate e

sbilanciate a favore di chi le ha predisposte (es. limitazioni di responsabilità e facoltà di recedere dal

contratto) 

Doppia firma è la seconda firma con cui noi accettiamo le clausole vessatorie e le rendiamo efficaci

I contratti conclusi tramite formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di formulari, predisposti per disciplinare in maniera

uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al formulario prevalgono su quelle del

formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se quest’ultime non sono state cancellate

I contratti con effetti reali

Hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, di un diritto reale minore o di

un altro diritto

Il trasferimento di proprietà di cose fungibili

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si

trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti (l’individuazione avviene anche mediante la

consegna al vettore o allo spedizioniere)

L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Nell’interpretare un contratto si deve indagare su quale sia stata la comune intenzione delle parti e non

limitarsi al senso letterale delle parole ciò che conta è quello che hanno voluto

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo

anche posteriore alla conclusione del contratto

Per quanto generali siano le espressioni utilizzate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui

quali le parti si sono proposte di contrattare

Il contratto deve sempre essere interpretato secondo buona fede

La comune intenzione delle parti costituisce il criterio interpretativo fondamentale (interpretazione

soggettiva)

In posizione subordinata si pone la c.d. interpretazione oggettiva (quando quella soggettiva non ha dato

esiti appaganti), ad esempio:

- principio di conservazione nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso

in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello in cui non ne

avrebbero alcuno

- pratiche generali interpretative le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica

generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso

- espressioni con più sensi le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese

nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto

Norma di chiusura qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto

rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato (se è a titolo gratuito) o

nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti (se è a titolo oneroso)

IL CONTRATTO - SECONDA PARTE (CAPITOLO 10)

LE CLASSIFICAZIONI CONTRATTUALI

Sulla base dell’analisi degli elementi essenziali è possibile classificare i contratti in vari modi:

Contratti tipici: regolati dal codice civile e dalla legge

Contratti atipici: non appartengono ad un tipo legale particolare e sono il frutto dell’autonoma privata e

soprattutto contrattuale riconosciuta a tutti noi

Contratti a titolo oneroso: sottintendono un’operazione economica a fronte della quale c’è un costo

patrimoniale

Contratti a titolo gratuito: una parte a fronte del sacrificio economico della controparte non sopporta

alcuna perdita

Contratti unilaterali: l’obbligazione principale è di una parte sola

Contratti bilaterali: entrambi i contraenti sono obbligati

Contratti a prestazioni corrispettive: queste obbligazioni possono essere l’una corrispondente all’altra (c’è

qualcosa che viene dato perché qualcosa viene preso)

Contratti a struttura associativa: le parti conferiscono beni o servizi per il perseguimento di uno scopo

comune (non si realizza uno scambio e infatti sono chiamati “contratti con

comunione di scopo”)

Contratti consensuali: di norma tutti i contratti sono consensuali

Contratti reali: si perfezionano con la consegna della cosa

Contratti commutativi: la prestazione di una parte trova la sua esatta e certa contropartita nella

prestazione della controparte

Contratti aleatori: ad una prestazione certa corrisponde una prestazione incerta (es. assicurazione)

Contratti a forma libera: possono avere qualsiasi forma

Contratti a forma vincolata: richiesta dalla legge, pena di nullità

Contratti misti: hanno dei pezzi diversi di contratti diversi

Contratti normativi: dicono quale sarà la disciplina che regolerà un contratto che sarà stipulato dalle parti in

un momento successivo

GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO

Sono definiti accidentali perché la loro presenza è irrilevante ai fini della validità del contratto

1) CONDIZIONE

Si riflette sull’efficacia del negozio, non sulla validità e può essere:

* sospensiva quella da cui dipende l’efficacia del negozio

* risolutiva quando gli effetti del negozio si producono fino al verificarsi della condizione

* causale se il fatto dipende dal caso o da terzi

* potestativa se il fatto dipende dalla volontà di una delle due parti

* mista se il fatto dipende dalla volontà di una delle due parti e dal caso

La condizione può essere illecita, quindi nulla, pena la perdita di efficacia dell’intero negozio (se la clausola

condizionata è essenziale) o meno (se la clausola condizionata non è essenziale)

La condizione può essere impossibile: se è sospensiva il negozio è nullo mentre se risolutiva si ha per non

apposta

In pendenza di condizione le parti devono comportarsi secondo correttezza e hanno, rispettivamente,

un’aspettativa e un diritto condizionato

Non si deve né impedire il verificarsi della condizione né provocare forzosamente il verificarsi della

condizione in questo caso si ha la “finzione di avveramento o di non avveramento”

Il verificarsi della condizione ha efficacia retroattiva

2) TERMINE

E’ un elemento liberamente disponibile dalle parti che si

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca.pecosbil di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Basenghi Francesco.