La comunione
(artt. 1100 c.c. e seguenti)
Si ha comunione quando la titolarità di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento è in comune a più persone.
Quota
Ogni contitolare è titolare dell'intero bene; la quota indica solo la quantità di potere che ognuno può esercitare sulla cosa.
Costituzione
- Volontaria: volontà dei contitolari.
- Forzosa: volontà della legge.
- Incidentale: cause fortuite.
Diritti dei contitolari
- Godimento della cosa comune: non alterandone la destinazione; non impedendone il godimento agli altri contitolari.
- Percepimento dei frutti della cosa in proporzione alla propria quota.
- Disporre della propria quota.
Amministrazione della cosa comune
Vale il principio di maggioranza relativamente al valore delle rispettive quote dei contitolari.
- Per gli atti di ordinaria amministrazione è sufficiente il consenso di tanti contitolari le cui quote valgano più della metà del valore complessivo della cosa comune.
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Diritto privato - comunione, multiproprietà e condominio
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