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La comunione

(artt. 1100 c.c. e seguenti)

Si ha comunione quando la titolarità di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento è in comune a più persone.

Quota

Ogni contitolare è titolare dell'intero bene; la quota indica solo la quantità di potere che ognuno può esercitare sulla cosa.

Costituzione

  • Volontaria: volontà dei contitolari.
  • Forzosa: volontà della legge.
  • Incidentale: cause fortuite.

Diritti dei contitolari

  • Godimento della cosa comune: non alterandone la destinazione; non impedendone il godimento agli altri contitolari.
  • Percepimento dei frutti della cosa in proporzione alla propria quota.
  • Disporre della propria quota.

Amministrazione della cosa comune

Vale il principio di maggioranza relativamente al valore delle rispettive quote dei contitolari.

  • Per gli atti di ordinaria amministrazione è sufficiente il consenso di tanti contitolari le cui quote valgano più della metà del valore complessivo della cosa comune.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antonino.p16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Rolli Rita.
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