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Appunti di diritto privato - La comunione Pag. 1
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La comunione (artt. 1100 c.c. e seguenti)

Si ha comunione quando la titolarità di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento è incomune a più persone.

Quota-: Ogni contitolare è titolare dell'intero bene, la quota indica solo la quantità di potere che ognuno può esercitare sulla cosa.

Costituzione:

  • Volontaria: volontà dei contitolari;
  • Forzosa: volontà della legge;
  • Incidentale: cause fortuite.

Diritti dei contitolari:

  1. Godimento della cosa comune: non alterandone la destinazione; non impedendone il godimento agli altri contitolari.
  2. Percepimento dei frutti della cosa in proporzione alla propria quota.
  3. Disporre della propria quota.

Amministrazione della cosa comune: vale il principio di maggioranza relativamente al valore delle rispettive quote dei contitolari.

Atti di ordinaria amministrazione: Per gli è sufficiente il consenso di tanti contitolari le cui quote più della metà del valore della cosa comune.

valorecomplessivamente valganocomplessivo della cosa comune;

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Publisher
A.A. 2021-2022
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antonino.p16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Rolli Rita.