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La filiazione

Fino al 2012 il modello del diritto di famiglia distingueva tra filiazione legittima (che discendeva da persone unite in matrimonio) e naturale (che comprendeva i figli nati da coppie che non avevano voluto sposarsi e figli nati da relazioni adulterine, tutti i casi in cui non vi era una relazione formale consacrata in un matrimonio da parte della coppia).

Modifiche legislative del 2012

Oggi → Art. 315 c.c.: «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». Il titolo IX (della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio) è stato cambiato nel 2012. Dire che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, significa introdurre una rivoluzione culturale e dire una cosa che apparentemente potrebbe essere scontata e cioè che la chiave di lettura del sistema della filiazione non è la tutela della famiglia legittima (che era la chiave di lettura del sistema fino al 2012, lo stato aveva fatto una scelta a tutela della famiglia legittima prevedendo che i figli che nascevano all’interno di un matrimonio avessero dei diritti maggiori rispetto ai figli che nascevano al di fuori del matrimonio).

Ciò nonostante, il legislatore è consapevole che la nascita di un figlio può avvenire anche al di fuori di un rapporto matrimoniale e discorre di figli nati nel matrimonio e di figli nati al di fuori del matrimonio. Dire che i figli hanno tutti gli stessi diritti, significa prevedere due ambiti di tutela:

  • Riguarda i diritti che tutti i figli hanno ad essere mantenuti, educati e assistiti.
  • Riguarda la tutela di tipo successorio/patrimoniale perché fino al 2012 i figli legittimi avevano dei privilegi sui figli naturali, quando vi erano figli naturali e legittimi a concorrere nella stessa eredità, il figlio legittimo aveva il privilegio di scegliersi un bene mentre il figlio naturale no. Tutto ciò con la legge del 2012 è stato spazzato via.

Responsabilità genitoriale

I genitori hanno OGGI la «responsabilità genitoriale», responsabilità = parola chiave del sistema di valori di tutto il diritto privato italiano. I figli fino al 1975, era come se fossero di proprietà dei genitori, il genitore poteva esercitare sul figlio un potere educativo vero.

Il figlio è soggetto che i genitori debbono accudire, prenderne cura, fino a quando non compiono 18 anni → la responsabilità genitoriale mette i genitori in condizione di dover rispondere del fatto che ad es. non li hanno educati bene, che potrebbe quindi perdere la possibilità di doverli gestire come figli perdendo quindi la responsabilità genitoriale.

La nozione di responsabilità genitoriale è una scelta consapevole legata alla possibilità che la stessa possa "essere riempita di contenuti a seconda dell'evoluzione socio-culturale dei rapporti genitori-figli" ed essere dunque in grado di adattarsi ai futuri cambiamenti sociali. I genitori devono tenere conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio.

Diritti e doveri del figlio

Art. 315 bis c.c.: «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. → norma finalizzata a creare il diritto da parte del figlio nel caso di una separazione dolorosa tra marito e moglie che possa consentire al figlio di continuare una relazione affettiva dopo l’accaduto, per l’interesse del bambino di avere/mantenere un rapporto ad es. con i nonni. Tutela i nipoti ad avere rapporti con il nonno.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano → la norma è a tutela del più debole, ovvero del minore. Lo stato non può intervenire nella famiglia a meno che non debba intervenire a tutela del minore: il 12enne ha il diritto di essere ascoltato.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa». Questo art. parla dei diritti e dei doveri del figlio. È bis perché è stato introdotto con la legge del 2012.

Potestà genitoriale

Art. 316 c.c → riguarda la potestà genitoriale: «Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. → Questa norma mi impone di tener conto delle aspirazioni del figlio, non posso imporgli nulla.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, SUGGERISCE le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. → Prima se vi era contrasto tra marito e moglie, la decisione veniva presa dal marito. Dal 1975 al 2012 nel caso di contrasto tra marito e moglie decideva il giudice, quest’ultimo deresponsabilizzava la coppia. Oggi invece il giudice decide chi deve decidere tra marito e moglie (in base a chi dice cose più ragionevoli), così facendo i genitori devono comunque assumersi la responsabilità. È cambiato il paradigma culturale.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. → se facessi un figlio con una donna e poi la lascio, la donna può decidere di allontanarmi, riconosce lei il figlio e si assume la responsabilità genitoriale oppure mi cita in giudizio per costringermi di farmi riconoscere il figlio ed essere genitori entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio».

Art. 320 c.c.: «I genitori congiuntamente (…) rappresentano i figli nati e nascituri fino alla maggiore età o all’emancipazione e ne amministrano i beni». La responsabilità dei genitori deve essere esercitata congiuntamente, a meno che la lontananza, l’incapacità o altro impedimento ne rendano impossibile l’esercizio ad uno dei genitori (art. 317). La potestà comune non cessa neppure in caso di separazione o di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La responsabilità spetta al genitore che abbia riconosciuto il figlio naturale (art. 317 bis). Se il riconoscimento è fatto da entrambi, spetta ad entrambi se conviventi, altrimenti spetta al genitore convivente con il figlio; se nessuno è convivente, spetta al genitore che l’ha riconosciuto per primo. Al genitore che non esercita la potestà spetta comunque il potere di vigilanza. La responsabilità implica anche il potere di amministrare i beni dei figli. In caso di contrasto tra i genitori, il giudice, sentiti i genitori e il figlio, decide nell’interesse del minore (art. 316). In caso di violazione dei doveri il genitore inadempiente può essere privato della potestà; nei casi gravi il giudice può ordinare l’allontanamento dalla residenza familiare o l’allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore (art. 330).

Lo stato di figlio

Titolo VII del libro I: dello stato di figlio → stato sta per status (insieme di diritti e di doveri). Pone altresì:

  • Una presunzione di paternità: art. 231 c.c.: «il marito è (sia) il padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio» → Si parla di una presunzione di paternità. Questa norma è considerata una finzione giuridica, nella misura in cui la prospettiva non va a cercare di capire chi è il padre di quel figlio.

Nell’attuale sistema se una donna sposata e un uomo no, se la donna rimane incinta e lui non ha esercitato alcun tipo di violenza psicologica o fisica in lei (altrimenti entreremmo direttamente nella dimensione di cui alle condizioni della legge sui casi di interruzione volontaria della gravidanza), lei decide se vuole avvisare suo marito di aver avuto un’altra relazione e di lasciarlo per l’altro oppure decide di mantenere la relazione con il marito.

Il legislatore dà alla donna il diritto di agire per far sì che non valga la presunzione di paternità, lei può agire in giudizio dicendo che, anche se la legge prevede che il marito sia il padre di suo figlio, in questo caso lui non è il padre di suo figlio. Anche il marito ha il diritto di far prevalere una verità ontologica su una finzione giuridica, l’amante non può farlo perché per legge non ha il potere di agire per far sì che venga riconosciuto che il figlio che sta per nascere da questa donna è suo figlio.

Nel nostro sistema di valori, questa scelta di politica legislativa, che si tradisce dall’art. 231, prevede che quelli che hanno il diritto di far valere una realtà processuale diversa da una realtà legale (quindi di far valere una verità) siano il marito e la moglie e non l’amante (che è il padre del figlio). La legge tutela la famiglia legittima. La legge dà solamente al marito e alla moglie il diritto di agire per il riconoscimento del figlio. La donna dovrà capire cosa fare, per il legislatore l’importante è che questo bambino abbia un padre ed una madre, se questi sono coloro che l’hanno veramente concepito e se ne assumeranno la responsabilità, questo passerà attraverso un diritto previsto dall’231, secondo cui soltanto il marito e la moglie, hanno il diritto di agire per il disconoscimento della paternità e non il padre biologico.

Come per dire che è più importante evitare lo scandalo piuttosto che dire la verità biologica. La tutela della verità biologica oggi andrebbe concepita dal legislatore tutte le volte in cui il rapporto fosse stato libero, voluto; se si fossero voluti amare, questa loro relazione dovrebbe per forza passare dal marito della donna sposata e questo che era una norma a protezione della famiglia legittima oggi potrebbe apparire anacronistico e non più corretto perché non più finalizzato a tutelare un interesse che meritava di essere tutelato. La presunzione di paternità significa quindi che chi nasce in una famiglia fondata sul matrimonio, si presume di esser frutto del concepimento della madre ad opera della persona con la quale essa è sposata.

  • Una presunzione di concepimento durante il matrimonio: questa norma definisce in maniera molto chiara la nozione di figlio che viene identificato come il soggetto che è concepito e nato durante il matrimonio. La presunzione di paternità copre anche le nascite che avvengono nei primi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio. «Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi 300 giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio» (art. 232 c.c).

Come viene detto negli art. 231 e 232, si PRESUME che il marito è il padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio, si sta dicendo che si presume che lo sia (non che quello che non è figlio mio diventa mio figlio).

Legge sull'aborto

La legge sull’aborto prevede la possibilità di interrompere la gravidanza, non come un mezzo di controllo delle nascite, ma come un rimedio ad una violenza subita, ad un problema fisico o mentale della donna o comunque ad un problema del bambino; la prospettiva della legge non è che se io non voglio un figlio, posso liberarmene.

Se partiamo dal punto di vista della tutela di una donna che avesse subito una violenza, la legge dà a questa donna due possibilità: quella di far nascere il figlio e di darlo poi in adozione, quindi di non riconoscerlo oppure di interrompere volontariamente la gravidanza entro i primi tre mesi. Questo avviene perché una donna che ha subito una violenza, diventa un problema psicologico e la tutela della donna prevale su quella del nascituro. La tutela della donna prevale anche quando ci sia una malattia o ci sia un altro problema rilevante e grave di tutela da parte dell’ordinamento.

La filiazione naturale

La nascita di un figlio al di fuori dal matrimonio crea immediatamente obblighi di assistenza, educazione, istruzione IDENTICI a quelli dei figli nati dal matrimonio → art. 261 c.c. Ma chi genera un figlio non è obbligato a riconoscere che il figlio è suo; questo principio non vale per i figli nati in costanza di matrimonio, ma vale per i figli nati fuori dal matrimonio.

Nei registri dello stato civile, si può indicare il nome della madre e il nome del padre solo se essi se ne sono dati carico, altrimenti l’individuo risulta figlio di ignoti e l’ufficiale dello Stato Civile gli dà un nome di fantasia. Una volta riconosciuto il figlio può ottenere dal giudice l’autorizzazione a mantenere il nome originario anteponendovi o posponendovi il nome del genitore che lo ha riconosciuto. Se invece si vuole istituire un rapporto (di filiazione naturale) con il figlio, occorre un atto solenne, il riconoscimento del figlio naturale.

Riconoscimento

Il riconoscimento è fatto nell’atto della nascita o con apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, o in un atto pubblico o nella forma richiesta nel testamento (art. 254). Il riconoscimento può essere fatto solo da chi è maggiore di 14 anni; non vi si possono apporre condizioni, non si può fare per interposta persona (=con la mediazione di qualcuno), non si può revocare. Inoltre, il riconoscimento non può produrre effetti rispetto ad altre persone, diversa dal genitore e dal figlio. Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità, dal riconoscente o da chiunque vi abbia interesse; l’azione è imprescrittibile (= non si estingue anche se non viene esercitato per lungo tempo) art. 263 c.c. Oppure può essere impugnato per violenza (art. 265 c.c.) o per effetto di interdizione giudiziale (art. 266 c.c.).

Se il figlio ha compiuto 14 anni, il suo riconoscimento non produce effetti senza il suo assenso (art. 250 c.c.); il riconoscimento del figlio minore di 14 anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento; il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. In caso di rifiuto del consenso dell’altro genitore, il giudice decide con sentenza, disponendo eventualmente, l’audizione (= ascolto) del figlio anche se minore.

Tutela del minore

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause (quali la decadenza della potestà o la sospensione del suo esercizio) essi non possono esercitare la potestà, e si apre la tutela presso il tribunale del circondario ove è la sede principale degli interessi o degli affari del minore e gli viene nominato un tutore da parte del giudice tutelare (artt. 343 ss.).

La scelta del tutore è fatta dal giudice sulla base della designazione del genitore che per ultimo ha esercitato la potestà; altrimenti la scelta è fatta dal giudice tra gli ascendenti o gli altri parenti prossimi o gli affini del minore, i quali possono, se opportuno, essere sentiti; anche il minore, se ha compiuto 16 anni, deve essere sentito. Il tutore deve essere di ineccepibile condotta, idoneo all’ufficio e dare affidamento in ordine all’educazione e istruzione del minore. Se vi è conflitto di interessi con il tutore, il giudice nomina un protutore. L’ufficio del tutore è gratuito, egli deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde dei danni (come ne risponde il protutore), art. 382.

Le successioni

I termini “successione, succedere” significano “sostituzione, sostituire”: ad una persona che muore (de cuius, nella formula tecnica) si sostituisce un’altra persona, nella medesima posizione, nei rapporti attivi e passivi. Si ha successione negli atti tra vivi (e.g. vendita di un edificio) o a causa di morte (e.g. eredità); successione in rapporti di fatto (possesso); successione a titolo universale, cioè in tutti i rapporti, o a titolo particolare, cioè in taluni rapporti.

Quando una persona muore, l’ordinamento giuridico deve predisporre una serie di regole affinché venga data una destinazione di beni che le appartenevano e ai rapporti giuridici a cui faceva capo, per disciplinare a chi va la proprietà dei beni della persona che non c’è più.

“De cuius” = la persona della cui eredità si tratta. La morte estingue la capacità giuridica del de cuius, ma non estingue tutti i rapporti da questo posti in essere. Si estinguono i diritti connessi con la persona che sono personalissimo, intrasmissibili, intrasferibili (e.g. identità personale). La loro tutela dopo la morte del titolare spetta ai congiunti. Il contratto di locazione non si estingue con la morte del conduttore.

Quando una persona muore, qualcun altro subentra nella sua situazione giuridica, ma solo di tipo patrimoniale. Ad es. non può essere trasmesso il potere o il diritto di riconoscere il figlio, ma solo dei beni, perché quello è un atto di tipo personalissimo che non si trasmette con la morte. SOLO I BENI POSSONO ESSERE OGGETTO DI SUCCESSIONE, CIOÈ POSSONO PASSARE DI PROPRIETÀ.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fabiola.mattei.9 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Putti Pietro Maria.
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