Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 64
Appunti di Diritto Privato, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Alpa Pag. 1 Appunti di Diritto Privato, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Alpa Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Alpa Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Alpa Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Alpa Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Alpa Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Alpa Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Alpa Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Alpa Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Privato, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Alpa Pag. 41
1 su 64
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’

Sono di 2 tipi:

1. a titolo originario

2. a titolo derivativo → sono 2:

successioni mortis causa (derivo la proprietà da una persona che è morta)

o attraverso un contratto di compravendita

o

I DIRITTI REALI - I BENI - LA PROPRIETÀ - I DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI

DIRITTO

• ASSOLUTO: È quel diritto che può essere fatto valere nei confronti di chiunque. Tipico diritto assoluto è il

diritto di proprietà. Chi non è proprietario si astenga di disturbare la proprietà o molestare il possesso.

• RELATIVO: È quel diritto che può essere fatto valere solamente nei confronti di un soggetto determinato.

Tipico diritto relativo è il diritto di credito.

BENI BENI E COSE

Secondo l’art. 810 c.c.: “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”.

La cosa sono porzioni di materia. La porzione di materia comprende solo il bene materiale, ma ci sono anche i beni

immateriali (es. software). Porzioni di materia non è del tutto corretto.

Dalla definizione possiamo comprendere che alcune cose, tanto materiali quanto immateriali, hanno una utilità, un

valore, sono suscettibili di appropriazione quindi possono essere l’oggetto di un diritto. Non sono beni le cose che si

trovano in natura in quantità illimitate, come l'aria o la luce solare, o non appropriabili, come le stelle e il sole.

Classificazioni:

• Materiali

• Immateriali

Questi, a loro volta, possono essere:

• Immobili

Art. 812 c.c.: “Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le

altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o

artificialmente è incorporato al suolo. 2° Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti

quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la

loro utilizzazione. 3° Sono mobili tutti gli altri beni”. Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua,

gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che

naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici

galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo

permanente per la loro utilizzazione. Esigenze di certezza del diritto impongono che per la loro circolazione

sia stabilito un sistema «formale». I beni immobili si possono trasferire solo con un atto scritto, sono

soggetti a trascrizione, si possono usucapire solo con il decorso di un lasso di tempo molto ampio.

• Mobili

Art. 812 c.c.: “… 3° Sono mobili tutti gli altri beni”. Il regime di circolazione dei beni mobili è fondato sul

principio «possesso vale titolo». Esigenze di celerità e di tutela dell’acquirente impongono che io possa

comprare «bene» da colui che possiede (ci sono eccezioni). I beni mobili possono circolare con grande

rapidità, senza forme particolare, si possono usucapire in minor tempo; il loro semplice possesso,

accompagnato da un titolo idoneo al trasferimento della proprietà e della buona fede, ne comporta

l’acquisto in proprietà.

• Fungibili/infungibili (per usufrutto; es. 1 kg di grano è un bene fungibile, cioè non voglio uno specifico kg di

grano, ma chi me lo vende basta che mi dia un kg di grano; bene infungibile quando chiedo al venditore di

darmi una particolare bottiglia di vino e non mi da quella bottiglia, perciò rimango insoddisfatto). Sono quelli

che si possono cambiare o sostituire facilmente e per questo si possono misurare, pesare, numerare

(denaro). Infungibile è il bene che ha un’identità propria (quadro d’autore).

• Divisibili/indivisibili (es. animale vivo è un bene indivisibile; un’automobile è divisibile). Sono i beni che si

possono dividere in parti, senza pregiudicare l’uso cui era destinata la cosa intera (però ci sono dei limiti: ad

esempio può stabilire uno standard per la minima unità colturale, art. 846 c.c.).

• Presenti/futuri (è possibile vendere anche dei beni futuri; ad es. per le società di costruzioni)

• Pubblici

Art. 822 c.c.: “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le

rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere

destinate alla difesa nazionale. 2° Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato,

le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse

storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli

archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del

demanio pubblico”. Questi beni non possono essere alienati ne usucapiti ma possono essere concessi ai

privati in utilizzo (porti, spiagge…).

• Privati

Appartengono ai privati, cioè i privati ne possono essere proprietari. Il regime di circolazione dei beni privati

segue le regole del c.c. e del codice del consumo. I beni privati normalmente non sono sottoposti a vincoli

particolari per la loro circolazione (ma vedi cod. beni culturali).

PROPRIETA’

È il diritto reale per eccellenza. Prima era considerato un diritto assoluto, cioè il proprietario poteva fare quello che

voleva. Il diritto di proprietà non si prescrive, ovvero non può essere mai perso, fatta salva la disciplina

dell’usucapione. I diritti che non si prescrivono sono i diritti della personalità (es. vita).

Art. 832 c.c.: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con

l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”. Il proprietario ha, quindi, la facoltà di usare

liberamente la cosa, e di disporne negozialmente.

Art. 42 Costituzione:

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

 La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di

 godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per

 motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato

 sulle eredità.

Il diritto di proprietà si è evoluto nel tempo, subendo una serie di importanti cambiamenti:

- quando è stato emanato il codice civile nel 1942 la proprietà era al centro del sistema quale fonte di reddito e di

godimento ed era considerato un diritto pressoché illimitato.

- oggi, con l’avvento della Costituzione va intesa in senso dinamico quale strumento di manifestazione della iniziativa

economica e, pur restando un diritto pieno e assoluto, è limitato.

• LIMITI E OBBLIGHI

832 • Limiti di natura pubblicistica (art. 834 c.c.: “Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di

sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una

giusta indennità. 2° Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da

art. 835 c.c.: “Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può

leggi speciali” e

essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità. 2° Le

norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali” → la proprietà può essere espropriata per

pubblica utilità o requisita.

• Limiti di natura privatistica

Art. 833 c.c.: “Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o

o recare molestia ad altri” → sono vietati al proprietario tutti gli atti compiuti al solo scopo di arrecare

al vicino un danno (cd. atti emulativi), fatti salvi quelli che comportino per lo stesso proprietario un

minimo di utilità riscontrabile;

Art. 844 c.c.: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le

o esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non

superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. 2° Nell'applicare

questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni

della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso” → immissioni;

Art. 873 ss. → rapporti di vicinato.

o

• MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ

Quando si acquista l’eredità con beneficio di inventario, i due patrimoni restano separati. C’è tutta una serie di

norma che riguardano la divisione dell’eredità. L’erede acquista l’eredità in quote, quindi se tutti gli eredi hanno una

parte dell’eredità, anche i debiti si pagheranno a seconda delle quote.

L'acquisto della proprietà può avvenire mediante:

a. atti di autonomia negoziale (es. contratto)

b. semplici fatti naturali (es. morte)

A titolo:

• Originario: il diritto nasce pieno in capo all'acquirente; mediante apprensione materiale del bene.

• Derivato: il diritto si trasferisce dal dante causa (≠ avente causa) all'acquirente (soggetto che trasferisce a me

un suo diritto); in seguito alla consegna del bene:

Contratto

o Successione a causa di morte

o

Colui che acquista a titolo derivativo acquista il diritto «così com’è». Ad es. se acquisto un terreno sul quale è

stata iscritta un’ipoteca, io acquisto il terreno ipotecato. Per i beni immobili sono previsti dei registri, perciò s

voglio sapere il proprietario dell’immobile o del fondo vado dal registro (agenzia del territorio) e posso sapere

tutti i trasferimenti che ci sono stati a partire dall’acquisto a titolo originario, che può essere avvenuto almeno 20

anni prima. A titolo derivativo → “nessuno può trasferire più di quello che possiede” (≠ a titolo originario → “il

diritto nasce pieno”; nell’es. di prima, se usucapisco il fondo invece di acquistarlo, e se ci fosse un’ipote

Dettagli
A.A. 2018-2019
64 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fabiola.mattei.9 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Putti Pietro Maria.