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MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
Sono di 2 tipi:
1. a titolo originario
2. a titolo derivativo → sono 2:
successioni mortis causa (derivo la proprietà da una persona che è morta)
o attraverso un contratto di compravendita
o
I DIRITTI REALI - I BENI - LA PROPRIETÀ - I DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI
DIRITTO
• ASSOLUTO: È quel diritto che può essere fatto valere nei confronti di chiunque. Tipico diritto assoluto è il
diritto di proprietà. Chi non è proprietario si astenga di disturbare la proprietà o molestare il possesso.
• RELATIVO: È quel diritto che può essere fatto valere solamente nei confronti di un soggetto determinato.
Tipico diritto relativo è il diritto di credito.
BENI BENI E COSE
Secondo l’art. 810 c.c.: “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”.
La cosa sono porzioni di materia. La porzione di materia comprende solo il bene materiale, ma ci sono anche i beni
immateriali (es. software). Porzioni di materia non è del tutto corretto.
Dalla definizione possiamo comprendere che alcune cose, tanto materiali quanto immateriali, hanno una utilità, un
valore, sono suscettibili di appropriazione quindi possono essere l’oggetto di un diritto. Non sono beni le cose che si
trovano in natura in quantità illimitate, come l'aria o la luce solare, o non appropriabili, come le stelle e il sole.
Classificazioni:
• Materiali
• Immateriali
Questi, a loro volta, possono essere:
• Immobili
Art. 812 c.c.: “Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le
altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o
artificialmente è incorporato al suolo. 2° Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti
quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la
loro utilizzazione. 3° Sono mobili tutti gli altri beni”. Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua,
gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che
naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici
galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo
permanente per la loro utilizzazione. Esigenze di certezza del diritto impongono che per la loro circolazione
sia stabilito un sistema «formale». I beni immobili si possono trasferire solo con un atto scritto, sono
soggetti a trascrizione, si possono usucapire solo con il decorso di un lasso di tempo molto ampio.
• Mobili
Art. 812 c.c.: “… 3° Sono mobili tutti gli altri beni”. Il regime di circolazione dei beni mobili è fondato sul
principio «possesso vale titolo». Esigenze di celerità e di tutela dell’acquirente impongono che io possa
comprare «bene» da colui che possiede (ci sono eccezioni). I beni mobili possono circolare con grande
rapidità, senza forme particolare, si possono usucapire in minor tempo; il loro semplice possesso,
accompagnato da un titolo idoneo al trasferimento della proprietà e della buona fede, ne comporta
l’acquisto in proprietà.
• Fungibili/infungibili (per usufrutto; es. 1 kg di grano è un bene fungibile, cioè non voglio uno specifico kg di
grano, ma chi me lo vende basta che mi dia un kg di grano; bene infungibile quando chiedo al venditore di
darmi una particolare bottiglia di vino e non mi da quella bottiglia, perciò rimango insoddisfatto). Sono quelli
che si possono cambiare o sostituire facilmente e per questo si possono misurare, pesare, numerare
(denaro). Infungibile è il bene che ha un’identità propria (quadro d’autore).
• Divisibili/indivisibili (es. animale vivo è un bene indivisibile; un’automobile è divisibile). Sono i beni che si
possono dividere in parti, senza pregiudicare l’uso cui era destinata la cosa intera (però ci sono dei limiti: ad
esempio può stabilire uno standard per la minima unità colturale, art. 846 c.c.).
• Presenti/futuri (è possibile vendere anche dei beni futuri; ad es. per le società di costruzioni)
• Pubblici
Art. 822 c.c.: “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le
rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere
destinate alla difesa nazionale. 2° Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato,
le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse
storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli
archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del
demanio pubblico”. Questi beni non possono essere alienati ne usucapiti ma possono essere concessi ai
privati in utilizzo (porti, spiagge…).
• Privati
Appartengono ai privati, cioè i privati ne possono essere proprietari. Il regime di circolazione dei beni privati
segue le regole del c.c. e del codice del consumo. I beni privati normalmente non sono sottoposti a vincoli
particolari per la loro circolazione (ma vedi cod. beni culturali).
PROPRIETA’
È il diritto reale per eccellenza. Prima era considerato un diritto assoluto, cioè il proprietario poteva fare quello che
voleva. Il diritto di proprietà non si prescrive, ovvero non può essere mai perso, fatta salva la disciplina
dell’usucapione. I diritti che non si prescrivono sono i diritti della personalità (es. vita).
Art. 832 c.c.: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con
l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”. Il proprietario ha, quindi, la facoltà di usare
liberamente la cosa, e di disporne negozialmente.
Art. 42 Costituzione:
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per
motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato
sulle eredità.
Il diritto di proprietà si è evoluto nel tempo, subendo una serie di importanti cambiamenti:
- quando è stato emanato il codice civile nel 1942 la proprietà era al centro del sistema quale fonte di reddito e di
godimento ed era considerato un diritto pressoché illimitato.
- oggi, con l’avvento della Costituzione va intesa in senso dinamico quale strumento di manifestazione della iniziativa
economica e, pur restando un diritto pieno e assoluto, è limitato.
• LIMITI E OBBLIGHI
832 • Limiti di natura pubblicistica (art. 834 c.c.: “Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di
sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una
giusta indennità. 2° Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da
art. 835 c.c.: “Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può
leggi speciali” e
essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità. 2° Le
norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali” → la proprietà può essere espropriata per
pubblica utilità o requisita.
• Limiti di natura privatistica
Art. 833 c.c.: “Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o
o recare molestia ad altri” → sono vietati al proprietario tutti gli atti compiuti al solo scopo di arrecare
al vicino un danno (cd. atti emulativi), fatti salvi quelli che comportino per lo stesso proprietario un
minimo di utilità riscontrabile;
Art. 844 c.c.: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le
o esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non
superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. 2° Nell'applicare
questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni
della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso” → immissioni;
Art. 873 ss. → rapporti di vicinato.
o
• MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ
Quando si acquista l’eredità con beneficio di inventario, i due patrimoni restano separati. C’è tutta una serie di
norma che riguardano la divisione dell’eredità. L’erede acquista l’eredità in quote, quindi se tutti gli eredi hanno una
parte dell’eredità, anche i debiti si pagheranno a seconda delle quote.
L'acquisto della proprietà può avvenire mediante:
a. atti di autonomia negoziale (es. contratto)
b. semplici fatti naturali (es. morte)
A titolo:
• Originario: il diritto nasce pieno in capo all'acquirente; mediante apprensione materiale del bene.
• Derivato: il diritto si trasferisce dal dante causa (≠ avente causa) all'acquirente (soggetto che trasferisce a me
un suo diritto); in seguito alla consegna del bene:
Contratto
o Successione a causa di morte
o
Colui che acquista a titolo derivativo acquista il diritto «così com’è». Ad es. se acquisto un terreno sul quale è
stata iscritta un’ipoteca, io acquisto il terreno ipotecato. Per i beni immobili sono previsti dei registri, perciò s
voglio sapere il proprietario dell’immobile o del fondo vado dal registro (agenzia del territorio) e posso sapere
tutti i trasferimenti che ci sono stati a partire dall’acquisto a titolo originario, che può essere avvenuto almeno 20
anni prima. A titolo derivativo → “nessuno può trasferire più di quello che possiede” (≠ a titolo originario → “il
diritto nasce pieno”; nell’es. di prima, se usucapisco il fondo invece di acquistarlo, e se ci fosse un’ipote