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La gestione del patrimonio del minore e la sua rappresentanza
Se entrambi i genitori sono morti o impossibilitati ad esercitare la responsabilità genitoriale, la gestione del patrimonio del minore e la sua rappresentanza competono ad un tutore nominato dal giudice tutelare (art. 348 c.c.: nella persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale), o tra i parenti.
Diritto di ascolto: nell'ambito di procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, se capace di discernimento, il minore ha il diritto di essere ascoltato.
Interdizione giudiziale (art. 414 c.c.): L'interdizione è pronunciata con sentenza dal congiuntamente tribunale, allorquando ricorrano tali presupposti:
- Infermità mentale
- Infermità non transitoria
- Incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi, a causa di infermità
- Necessità di assicurare al soggetto un'adeguata protezione
Il procedimento di interdizione può essere promosso da (art. ...)
417 c.c.): dall'interdicendo stesso, dal coniuge/partner, dai parenti entro il 4° grado... Non si può pronunciare interdizione senza che il esame direttogiudice abbia proceduto all' dell'interdicendo, nel quale può farsi assistere da un consulente. L'interdizione ha effetto dal momento della pubblicazione della sentenza. Per l'interdetto viene nominato un TUTORE, che lo sostituisce nella gestione del suo patrimonio e lo rappresenta. L'interdetto si trova in condizioni non dissimili da quelle in cui si trova il minore. L'interdetto non può contrarre matrimonio, o fare unione civile con persona dello stesso sesso, o fare testamento... Se e quando dovessero venire meno i presupposti che hanno portato all'interdizione, questa può essere revocata, sempre con sentenza del tribunale. - Interdizione legale (art. 32 codice penale) Il codice penale prevede l'istituto dell'interdizione legale, il quale ha funzione
sanzionatoria (infatticolpisce soggetti in grado di intendere e di volere,condannati a diversi anni di reclusione)
Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali, l'interdetto legale si trova nelle stesse condizioni dell'interdetto giudiziale: l'amministrazione del suo patrimonio e la rappresentanza per il compimento di atti relativi competono ad un TUTORE.
L'interdetto legale non ha nessuna incapacità in merito ad atti di carattere personale (es. matrimonio, testamento...).
-Inabilitazione (art. 415 c.c.)
L'inabilitazione è pronunciata con sentenza del tribunale allorquando ricorra alternativamente uno dei seguenti presupposti:
Infermità mentale non talmente grave da dare luogo ad interdizione
Prodigalità (impulso patologico allo sperpero)
Abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti
Sordità o cecità, sempre che il soggetto non abbia ricevuto un'educazione adeguata a curare personalmente i propri
affariIl procedimento di inibizione può essere promosso da (art. 417 c.c.): dall'interdicendo stesso, dal coniuge/partner, dai parenti entro il 4° grado... Non si può pronunciare inibizione senza che il giudice abbia proceduto all'esame diretto del soggetto interessato, nel quale può farsi assistere da un consulente. L'inabilitato può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere assistito da un CURATORE nominato dal giudice tutelare. Se e quando dovessero venire meno i presupposti che hanno portato all'inibizione, questa può essere revocata, sempre con sentenza del tribunale.
-Emancipazione
Il minore ultrasedicenne, autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio, con le nozze acquista automaticamente l'emancipazione, sottraendosi così alla disciplina della minore età. La condizione giuridica dell'emancipato è analoga a quelladall'amministratore di sostegno. L'amministrazione di sostegno può riguardare sia gli atti di ordinaria amministrazione che quelli di straordinaria amministrazione, a seconda delle necessità della persona assistita. - Tutela (artt. 414 e seguenti c.c.) La tutela è un istituto che viene applicato quando una persona non è in grado di provvedere ai propri interessi a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica. Il tutore viene nominato dal giudice tutelare e ha il compito di rappresentare e assistere la persona protetta in tutti gli atti della vita civile. - Amministrazione di sostegno e tutela sono istituti diversi, ma entrambi hanno lo scopo di proteggere e assistere le persone che non sono in grado di provvedere ai propri interessi. La scelta tra l'amministrazione di sostegno e la tutela dipende dalle specifiche esigenze e condizioni della persona coinvolta. - È importante sottolineare che l'amministrazione di sostegno e la tutela non privano la persona assistita dei suoi diritti fondamentali, ma hanno lo scopo di garantire la sua protezione e il suo benessere.
(flessibilitàdell’amministrazione di sostegno). è come se il giudice tutelare “cucisse un abito su misura per il beneficiario”. Proprio per la sua “flessibilità” l’amministrazione di sostegno può facilmente sostituire gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.