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Soggetto nel rapporto giuridico

L'idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive attive è detta capacità giuridica. La capacità giuridica non compete solo alle persone fisiche ma anche agli enti (enti che poi devono essere distinti tra enti dotati di personalità giuridica e non, che tuttavia sono entrambi soggetti di diritto).

Soggetto persona

I concetti di persona e di soggetto non coincidono. Le persone, fisiche e giuridiche, sono soggetti, ma sono soggetti anche gli enti non dotati di personalità giuridica.

Persona fisica

L'uomo, per il solo fatto di essere nato, non importa per quanto tempo rimarrà in vita, acquista la capacità giuridica (dunque la nascita è condizione necessaria e sufficiente per l’acquisto della capacità giuridica), che compete a tutti gli esseri umani, di cui non si può essere privati (art. 22 Cost., e vedi art.3, principio di uguaglianza formale, co.1, e di eguaglianza sostanziale, co. 2). La capacità giuridica compete anche allo straniero, secondo la concezione precedente nel rispetto del principio di reciprocità. Dal 1988, viste le possibili limitazioni che avrebbe causato il principio di reciprocità, lo straniero si vede riconosciuti nel territorio italiano tutti i diritti fondamentali previsti dalle norme di diritto interno e dal diritto internazionale.

Se dunque la nascita (si ha con la respirazione polmonare autonoma) è condizione necessaria e sufficiente per l’acquisto della capacità giuridica, indipendentemente dalla vitalità del soggetto, questa si perde con la morte (ossia la cessazione irreversibile delle funzioni encefaliche). Nel momento in cui due o più persone siano morte in seguito a uno stesso evento, la legge presume, fino a prova contraria che si può fornire con ogni mezzo, che i decessi siano avvenuti contestualmente: presunzione di commorienza.

Tutela del concepito

L'ordinamento si preoccupa di tutelare la vita umana dal suo inizio, dunque dal momento del concepimento. Viene attribuita al concepito la capacità di succedere per causa di morte (caso del padre che muore dopo il concepimento ma prima della nascita del figlio, l’eredità si devolve in favore del concepito non ancora nato) e la capacità di ricevere per donazione. Inoltre, la giurisprudenza afferma la risarcibilità del danno conseguente a condotte poste in essere, in pregiudizio del concepito, quando questo non era ancora nato (risarcibilità del danno alla salute e all’integrità fisica cagionata al nascituro prima o durante il parto; risarcibilità del danno in seguito all’uccisione del padre da parte di un terzo quando era in corso la gestazione). Tutti i diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati alla nascita.

Capacità di agire

Dalla capacità giuridica, che si acquista con la nascita e comporta l’idoneità del soggetto a diventare titolare dei diritti (diritti della personalità), si distingue la capacità di agire, ossia l’idoneità a porre in essere in proprio atti negoziali destinati a produrre effetti giuridici. La capacità di agire presuppone la capacità giuridica e si acquista, di regola, con la maggiore età. Tuttavia, esistono soggetti che non sono ancora capaci di agire (i minori di età) o non possono provvedere ai propri interessi autonomamente nonostante abbiano acquisito la capacità di agire (interdetti giudiziali, inabilitati, emancipati, chi beneficia dell’amministrazione di sostegno o chi è incapace di intendere e di volere).

Minore età

Di regola, il minore non può stipulare direttamente atti negoziali destinati a incidere sulla propria sfera giuridica né decidere il loro compimento. Atti posti in essere dal minore sono annullabili. L’atto posto in essere dal minore può essere impugnato entro 5 anni dal raggiungimento dei 18 anni da parte del minore, e l’impugnativa può essere proposta solo dal rappresentante legale del minore o da quest’ultimo diventato maggiorenne. Se l’atto è annullato per incapacità legale del minore, questo ha diritto alla restituzione di quanto prestato in esecuzione dell’atto, mentre deve ripetere la prestazione ricevuta solo nei limiti in cui questa sia stata rivolta a suo vantaggio. Il minore può compiere tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana in relazione all’età raggiunta.

La gestione del patrimonio del minore compete in via esclusiva ai genitori, che esercitano: disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre congiuntamente gli atti di straordinaria amministrazione.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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