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La Capacità Giuridica della Persona Fisica
L'uomo, per il solo fatto di essere nato, non importa per quanto tempo rimarrà in vita, acquista la capacità giuridica (dunque la nascita è condizione necessaria e sufficiente per l'acquisto della capacità giuridica), che compete a tutti gli esseri umani, di cui non si può essere privati (art. 22 Cost., e vedi art.3, principio di uguaglianza formale, co.1, e di eguaglianza sostanziale, co. 2).
La capacità giuridica compete anche allo straniero, secondo la concezione precedente ne rispetto del principio di reciprocità, dal 1988, viste le possibili limitazioni che avrebbe causato il principio di reciprocità, lo straniero si vede riconosciuti nel territorio italiano tutti i diritti fondamentali previsti dalle norme di diritto interno e dal diritto internazionale.
Se dunque la nascita (si ha con la respirazione polmonare autonoma) è condizione necessaria e sufficiente per l'acquisto della capacità giuridica.
giuridica, indipendentemente dalla vitalità del soggetto, questa si perde con la morte (ossia la cessazione irreversibile delle funzioni encefaliche). Nel momento in cui due o più persone siano morte in seguito ad uno stesso evento, la legge presume, fino a prova contraria, che si possa fornire con ogni mezzo, che i decessi siano avvenuti contestualmente: presunzione di commorienza. TUTELA DEL CONCEPITO L'ordinamento si preoccupa di tutelare la vita umana dal suo inizio, dunque dal momento del concepimento. Viene attribuita al concepito la capacità di succedere per causa di morte (caso del padre che muore dopo il concepimento ma prima della nascita del figlio, l'eredità si devolve in favore del concepito non ancora nato) e la capacità di ricevere per donazione. La giurisprudenza inoltre afferma risarcibilità del danno conseguente a condotte poste in essere, in pregiudizio del concepito, quando questo non era ancora nato (risarcibilità deldanno alla salute e all'integrità fisica cagionata al nascituro prima o durante il parto; risarcibilità del danno in seguito all'uccisione del padre da parte di un terzo quando era in corso la gestazione). Tutti i diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati alla nascita. CAPACITÀ DI AGIRE Dalla capacità giuridica, che si acquista con la nascita e comporta l'idoneità del soggetto a diventare titolare dei diritti (diritti della personalità), si distingue la capacità di agire, ossia l'idoneità a porre in essere in proprio atti negoziali destinati a produrre effetti giuridici. La capacità di agire ovviamente presuppone la capacità giuridica, e si acquista, di regola, con la maggiore età. Tuttavia esistono soggetti che o non sono ancora capaci di agire (i minori di età) o non possono provvedere ai propri interessi autonomamente nonostante abbiano acquisito la capacità di agire.agire (interdetti giudiziali, inabilitati, emancipati, chi beneficia dell'amministrazione di sostegno o chi è incapace di intendere e di volere).
MINORE ETÀ
Di regola il minore non può stipulare direttamente atti negoziali destinati a incidere sulla propria sfera giuridica né decidere il loro compimento. Atti posti in essere dal minore sono annullabili. L'atto posto in essere dal minore può essere impugnato entro 5 anni dal raggiungimento dei 18 anni da parte del minore, e l'impugnativa può essere proposta solo dal rappresentante legale del minore o da quest'ultimo diventato maggiorenne.
Se l'atto è annullato per incapacità legale del minore, questo ha diritto alla restituzione di quanto prestato in esecuzione dell'atto, mentre deve ripetere la prestazione ricevuta solo nei limiti in cui questa sia stata rivolta a suo vantaggio. Il minore può compiere tutti gli atti necessari a soddisfare le
Esigenze della vita quotidiana in relazione all'età raggiunta. La gestione del patrimonio del minore compete in via esclusiva ai genitori, che esercitano: disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre congiuntamente gli atti di straordinaria amministrazione e quelli attraverso cui si acquistano diritti personali o di godimento. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Se i genitori sono morti o per altra causa non possono esercitare la responsabilità genitoriale, la gestione del patrimonio e la rappresentanza del minore competono a un tutore nominato dal giudice tutelare (che, per compiere gli atti di cui al 374, deve avere l'autorizzazione del giudice tutelare, per gli atti al 375 del tribunale).
INTERDIZIONE LEGALE
Il c.p. all'art.32 la prevede come pena accessoria ad una condanna all'ergastolo ovvero alla reclusione per un minimo di 5 anni per reati non colposi.
È un istituto a funzione sanzionatoria. L’interdetto legale, per quanto riguarda i rapporti patrimoniali si trova nella stessa condizione dell’interdetto giudiziale, non può compiere atti dispositivi del proprio patrimonio, se li compie, questi sono annullabili, amministrazione del patrimonio quindi compete a un tutore, solo che, a differenza dell’interdizione giudiziale, l’annullabilità degli atti compiuti dall’interdetto legale può essere fatta valere non solo dall’interdetto o dal tutore, come nell’interdizione giudiziale, ma da chiunque ne abbia interesse.
L’interdetto legale può tuttavia compiere tutti gli atti a carattere personale (contrarre matrimonio, riconoscere il figlio naturale, …).
INTERDIZIONE GIUDIZIALE: È pronunciata con sentenza del giudice, sono necessari questi presupposti (art 414): Infermità di mente, tale da rendere incapace il soggetto di provvedere ai propri interessi;
Abitualità dell'infermità, non deve essere dunque transitoria; Necessità di assicurare al soggetto adeguata protezione così da provvedere ai suoi interessi. L'interdizione può essere pronunciata solo nei confronti di un maggiorenne, ovvero il soggetto può essere interdetto anche nell'ultimo anno della minore età, mal istituto spiegherà i suoi effetti una volta che sarà diventato 18enne. Il giudice compie, coadiuvandosi anche con esperti, l'esame diretto dell'interdicendo, e, una volta che viene pubblicata la sentenza di primo grado che dispone l'interdizione, ancorché non passata in giudicato, decorrono gli effetti di tale istituto. L'interdetto può compiere solo gli atti necessari a soddisfare le esigenze di vita quotidiana, tutti gli atti negoziali da esso compiuti sono annullabili (il procedimento di annullamento può essere proposto entro 5 anni dalla cessazione.dello stato di interdizione dall'interdetto una volta revocata l'interdizione, o dal tutore). La gestione del patrimonio e degli atti negoziali dell'interdetto sono compiuti da un tutore, che se ne occupa nell'interesse e in vece dell'interdetto, nominato e autorizzato dal giudice tutelare. Il giudice può disporre che determinati atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti autonomamente dall'interdetto. L'interdizione preclude matrimonio e unione civile, riconoscimento dei figli naturali, possibilità di fare testamento, amministrazione dei cespiti oggetto di comunione legale tra coniugi. L'interdizione può essere revocata se vengono meno i presupposti, la sentenza di revoca produce i suoi effetti solo se passata in giudicato. INABILITAZIONE È pronunciata con sentenza del tribunale se ricorre alternativamente uno di questi presupposti: infermità di mente non talmente grave da darluogo all'interdizione; prodigalità, tale da indurre il soggetto a esporre sé e la famiglia a pregiudizi economici; abuso abituale di alcol o stupefacenti, sempre che induca il soggetto a arrecare gravi pregiudizi economici; sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia. Il procedimento di inabilitazione è analogo a quello di interdizione, tuttavia, una volta pronunciata la sentenza del tribunale per l'inabilitazione, l'inabilitato può compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione necessità di un curatore, che, a differenza del tutore, non si sostituisce all'inabilitato, ma lo affianca, ne integra la volontà. EMANCIPAZIONE Minore ultrasedicenne, se autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio, con le nozze acquista automaticamente l'emancipazione, sottraendosi alla disciplina della minore età. Il minore emancipato puòCompiere in autonomia gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione è necessario un curatore, autorizzato dall'autorità giudiziaria. Atti di straordinaria amministrazione se compiuti autonomamente dal minore emancipato sono annullabili. Annullamento del matrimonio non fa venir meno l'emancipazione.
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Si apre con decreto motivato del giudice tutelare se ricorrono congiuntamente questi presupposti: un requisito oggettivo, infermità o menomazione fisica o psichica della persona; un requisito oggettivo, impossibilità di provvedere ai propri interessi. L'infermità o la menomazione possono essere sia abituali che temporanee, e tra le infermità psichiche rientra anche l'abituale infermità di mente. Amministrazione di sostegno può esser aperta di regola solo nei confronti del maggiore di età, dato che il minore è di per sé
tutelato.Procedimento di amm.ne può essere promosso dal beneficiario, anche seminore interdetto o inabilitato, dal coniuge, dal convivente stabile, dai parenti entroil quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore o dal curatore, dal pm o dairesponsabili della struttura sanitaria. Effetti dell’amm.ne di sostegno decorronodal deposito del relativo decreto di apertura emesso dal giudice tutelare.Effetti interdizione e inabilitazione sono predeterminati dalla legge, mentre quellidell’amm.ne di sostegno variano a seconda delle esigenze del soggetto beneficiario,dunque l’amm.ne di sostegno è un istituto più flessibile e duttile.Il giudice specifica quali atti debbano essere compiuti dall’amministratore disostegno in nome e per conto del beneficiario e quali debbano essere postiin essere con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, come per il curatore(se il beneficiario compie autonomamente tali atti, essi sono annullabili).
o le seguenti operazioni:- Effettuare prelievi di denaro dal proprio conto corrente
- Eseguire bonifici verso altri conti bancari
- Effettuare pagamenti con la carta di credito associata al conto
- Consultare il saldo e la lista delle transazioni effettuate
- Attivare o disattivare servizi aggiuntivi come l'addebito diretto o l'home banking