Il rapporto giuridico
Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti, regolata dal diritto (oggettivo). Il soggetto attivo è colui a cui l’ordinamento giuridico attribuisce il potere (o diritto soggettivo) (per es., di pretendere il pagamento). Il soggetto passivo è colui a carico del quale sta il dovere (per es., di pagare). Quando si vuole alludere alle persone tra le quali intercorre un rapporto giuridico si usa l’espressione “parti”. Contrapposto al concetto di parte è quello di terzo che è in genere chi non è parte o non è soggetto di un rapporto giuridico. Il rapporto giuridico non produce effetti né a favore né a danno del terzo.
Situzioni soggettive attive
Il diritto soggettivo è la signoria del volere, il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico. In alcuni casi, il potere non è attribuito al singolo nell’interesse proprio, ma per realizzare un interesse altrui. Il fenomeno è frequente specialmente nel diritto pubblico, in cui l’ordinamento giuridico attribuisce poteri agli organi pubblici (per es. al ministro) nell’interesse della collettività e non delle persone investite dell’ufficio. Queste figure di poteri che al tempo stesso sono doveri (poteri-doveri) si chiamano potestà. Mentre l’esercizio del diritto soggettivo è libero, l’esercizio della potestà deve sempre ispirarsi al fine della cura dell’interesse altrui.
Le facoltà (o diritti facoltativi) sono manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo, ma sono in esso comprese. Sono estrinsecazioni del potere di escludere gli altri dal godimento della cosa (la facoltà che ha il proprietario di chiudere il fondo, di farvi apporre i confini).
Altra figura è l’aspettativa. Si pensi all’ipotesi di un’eredità lasciata a taluno a condizione che prenda la laurea. Egli si trova in una posizione di attesa che viene tutelata dall’ordinamento. L’aspettativa è perciò un interesse preliminare del soggetto, tutelato in via provvisoria e strumentale.
Lo status è una qualità giuridica che si ricollega alla posizione dell’individuo in una collettività. Lo status può essere di diritto pubblico (es. stato di cittadino) o di diritto privato (stato di figlio, di coniuge).
L'esercizio del diritto soggettivo
Colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce il diritto soggettivo si chiama titolare del diritto medesimo. L’esercizio del diritto soggettivo è l’esplicazione dei poteri di cui il diritto soggettivo consta. L’esercizio del diritto soggettivo deve essere distinto dalla sua realizzazione, che consiste nell’attuazione, nella soddisfazione dell’interesse protetto, sebbene spesso i due fenomeni possano coincidere. La realizzazione dell’interesse può essere spontanea o coattiva: quest’ultima si verifica quando occorre far ricorso ai mezzi che l’ordinamento predispone per la tutela del diritto soggettivo. Alcune disposizioni legislative vietano, peraltro, l’abuso del diritto soggettivo, ossia il suo uso anormale (chi pianta alberi inutili solo per togliere la visuale); così come il creditore può richiedere il pagamento del suo credito e, in caso d’inadempimento, domandare il fallimento del debitore al solo scopo di nuocere al debitore.
Categorie di diritti soggettivi
I diritti soggettivi sono distinti in diritti assoluti, che garantiscono al titolare un potere che egli può far valere verso tutti (erga omnes) e diritti relativi, che gli assicurano un potere che egli può far valere solo nei confronti di una o più persone determinate. Tipici diritti assoluti sono i diritti reali e cioè diritti su una cosa. Essi attribuiscono al titolare una signoria, piena (proprietà) o limitata (diritti reali su cosa altrui), su un bene. Il diritto reale assicura un potere immediato sulla cosa, senza l’interposizione di altre persone.
Tipici diritti relativi sono i diritti di obbligazione (o di credito o personali): un soggetto passivo è tenuto a una determinata condotta (prestazione: dare, fare, restituire la somma ricevuta in prestito) verso un altro soggetto titolare del diritto (soggetto attivo), il quale ha bisogno della cooperazione dello stesso soggetto passivo (debitore, che paghi) per realizzare, così, il proprio interesse. La categoria dei diritti assoluti non comprende solo i diritti reali ma anche i c.d. diritti della personalità (diritto al nome, all’immagine, ecc.).
Il rovescio, sia del diritto di credito che del diritto reale, è costituito dal dovere: dovere negativo, di astensione, nel diritto reale, dovere (che più precisamente si chiama obbligo) di una o più persone determinate nel diritto di credito. Vi sono, tuttavia, ipotesi nelle quali al potere di una persona non corrisponde alcun dovere, ma solo uno stato di soggezione. Questa è la categoria dei diritti potestativi che consistono nel potere di operare il mutamento della situazione giuridica di un altro soggetto (ad. es. il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione forzosa). Il diritto potestativo si esercita con la dichiarazione del titolare del potere a lui attribuito, indirizzata al soggetto passivo (dichiarazione recettizia).
Gli interessi legittimi
Quando una norma disciplina un rapporto fra il cittadino ed una Pubblica Amministrazione, il rapporto che ne discende si configura come giuridico. Si parla, in tal caso, di norme di relazione. Più frequenti sono le c.d. norme di azione, che regolano, cioè, il funzionamento delle pubbliche amministrazioni (ad es. regole sui concorsi pubblici). L’interesse legittimo è la pretesa che la pubblica amministrazione agisca secondo la legge e l’atto illegittimo venga annullato dal giudice. Il candidato ad un concorso non ha diritto di vincerlo, ma ha un interesse legittimo al regolare svolgimento della gara e può quindi chiedere l’annullamento di tutti gli atti che siano illegittimi, compiuti cioè in violazione delle norme di azione dettate per disciplinare l’attività dell’amministrazione che ha bandito il concorso.
Gli artt. 24\1 e 113 della Carta costituzionale garantiscono la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, e l’art. 103 Cost. specifica gli organi ai quali è affidata tale tutela.
Situzioni soggettive passive
Distinguiamo: il dovere è il rovescio del diri... (testo troncato)
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