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La persona fisica
La capacità giuridica. I destinatari delle norme giuridiche sono i soggetti giuridici o di diritto, ititolari dei diritti e dei doveri; tali soggetti possono essere individui (persone fisiche) o organizzazioni ed enti collettivi (persone giuridiche). Al momento della nascita la persona fisica acquista la capacità giuridica, cioè l’idoneità a divenire titolari di diritti e doveri (art. 1 cod. civ.). E’ sufficiente che il feto si sia separato dall’alveo materno perché acquisti la c. giuridica, anche se il nato muore qualche istante dopo. Non è invece considerato soggetto il concepito: ecco perché è autorizzato l’aborto. Ma il concepito ha sia capacità di succedere sia capacità di ricevere donazioni. Sono capaci di succedere (art. 462 cod. civ.) tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Ove il concepito non venga alla luce vivo, non si
apre unaautonoma successione ereditaria nei diritti a lui destinati. Per stabilire se, al momento delle morte diuna persona, si sia o meno già verificato il concepimento di chi potrebbe aver titolo a succederlemortis causa si ricorre alla presunzione stabilita dall’art. 462 cod. civ.: si presume concepito altempo dell’apertura della successione chi è nato entro trecento giorni dalla morte della persona dellacui successione si tratta. A norma dell’art. 22 Cost. nessuno può essere privato per motivi politicidella capacità giuridica.
Inammissibilità di limitazioni della c. giuridica individuale. L’art. 3 Cost. esclude che possanoessere previsti limiti alla c. giuridica di alcuni soggetti, per ragioni di sesso, razza, lingua, religione,opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Il principio di eguaglianza è stato rilevantesoprattutto per quanto riguarda il trattamento della donna, nei cui confronti sono state fatte
via viacadere tutte le precedenti limitazioni (come ad es. il divieto di accesso agli impieghi pubblici e, in particolare, alla magistratura). Ma è rilevante anche per gli stranieri che godono dei diritti civili nei limiti in cui lo Stato di appartenenza dello straniero riconoscerebbe gli stessi diritti ad un italiano.
La capacità di agire. È l'idoneità a compiere validamente atti giuridici ossia la possibilità di agire per tutelare i propri diritti e mettere in pratica i propri doveri. Si acquista con il raggiungimento della maggiore età e cioè a 18 anni. La capacità di porre in essere validamente tali atti è attribuita dal legislatore al soggetto che abbia raggiunto un'adeguata maturità psichica (purché le sue condizioni mentali non siano alterate da cause patologiche). Se la persona fisica è incapace di agire, occorre che altri provvedano per lui alla cura dei suoi interessi (il padre e la madre, ad esempio).
ovvero untutore). Ricorre in tal caso il fenomeno della rappresentanza legale. Del resto anche la persona giuridica è sempre, in un certo senso, incapace di agire, e può compiere atti giuridici esclusivamente tramite i propri amministratori o rappresentanti (c.d. rappresentanza organica). Peraltro numerosi atti, definiti personalissimi, non possono essere compiuti tramite rappresentanti: così, ad es. il testamento e il matrimonio (salvi i casi previsti dall’art. 111 cod. civ. : matrimonio per procura). La minore età. Tre sono i casi di limitazione della c. d’agire e s’inquadrano nella figura più generale dell’incapacità legale: minore età, interdizione giudiziale e interdizione legale. Queste sono le tre situazioni in presenza delle quali si presume legalmente che un soggetto non sia in grado di curare i propri interessi ed esercitare i propri diritti in maniera autonoma e consapevole. Con la maggiore età si acquista.la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia richiesta un'età diversa, o superiore (ad es. l'adozione di persone maggiorenni è consentita solo a chi abbia compiuto gli anni 35) o inferiore (ad es. il riconoscimento di un figlio naturale può avvenire anche a 16 anni). Gli atti posti in essere da un minorenne sono, di regola, annullabili a meno che il minore abbia con raggiri occultato la sua minore età. L'atto annullabile può essere impugnato dal rappresentante legale del minore o dallo stesso minorenne quando sia divenuto maggiorenne. Numerose sono le eccezioni all'incapacità legale del minorenne: tra le altre (età per contrarre matrimonio ecc.) la più importante è quella relativa alla capacità di stipulare contratti di lavoro, che si acquista, di regola, già a 15 anni, purché non si tratti di lavori pesanti.
Interdizione giudiziale. Il codice civile italiano
Il codice civile prevede l'interdizione giudiziale per la persona che (pur essendo maggiorenne) si trovi in condizioni di grave infermità mentale e non sia in grado di tutelare i propri interessi (art. 414 c.c.). La sentenza d'interdizione viene pronunciata dal giudice su richiesta del coniuge o dei parenti entro il 4° grado, o dagli affini entro il 2° grado, o dal tutore o dal curatore, ovvero dal Pubblico Ministero (art. 417). L'interdizione determina una situazione di incapacità legale identica a quella in cui si trova il minore, cosicché gli atti eventualmente compiuti dall'interdetto sono annullabili (art. 427 c. c.). Essa è soggetta a pubblicità in quanto è comunicata dal cancelliere all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita, in maniera che tutti siano in grado di venire a conoscenza della situazione d'incapacità in cui l'interdetto si trova (art. 423).
L'incapacità derivante da interdizione cessa per effetto della sentenza di revoca dell'interdizione, pronunciata quando sia cessata la causa che vi ha dato luogo. Interdizione legale. (art. 32 c. p.). È una misura che si applica nei confronti di coloro che sono stati condannati all'ergastolo o a un periodo di reclusione non inferiore a 5 anni e come pena accessoria vengono privati della capacità di agire per tutta la durata della pena.
Incapacità naturale. Si parla di incapacità naturale o di fatto quando, pur in assenza delle situazioni di minore età, interdizione legale e giudiziale, una persona legalmente capace non è, in realtà, in grado di valutare adeguatamente le conseguenze degli atti che compie ed è quindi, secondo quanto dispone l'art. 428 c.c., incapace d'intendere e di volere. Assumono quindi rilevanza non già eventuali menomazioni fisiche (mutismo, cecità, sordità) bensì menomazioni psichiche.
In questa situazione può trovarsi l'infermo di mente, il malato grave, l'anziano, l'handicappato, il drogato, l'ubriaco, ecc. Come si vede, l'incapacità naturale può consistere sia in una condizione permanente di incapacità, sia in una situazione puramente transitoria: ciò che conta, affinché l'incapacità naturale assuma rilevanza, è il momento in cui un atto giuridico sia stato posto in essere. Se si prova che proprio in quel momento sussisteva nel soggetto uno stato di inettitudine psichica, tale da pregiudicare una corretta valutazione dell'atto, questo è impugnabile e con l'impugnazione può essere dichiarato invalido. Il legislatore si è preoccupato sia di proteggere l'incapace sia le persone che, eventualmente ignare delle carenze psichiche dell'incapace, possono aver fatto affidamento sulla validità della dichiarazione di quest'ultimo. L'art. 428 distingue, perciò,diverse ipotesi:
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per gli atti unilaterali (per es. accettazione di una eredità dannosa o rinuncia ad un credito), per l'annullabilità dell'atto occorre, oltre all'incapacità di intendere e di volere, "un grave pregiudizio" a danno dell'incapace;
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per i contratti, per l'invalidità dell'atto occorre, oltre all'incapacità di intendere e di volere, "la malafede dell'altro contraente" (cioè la conoscenza delle condizioni di anormalità in cui si trovava l'altra parte), cosicché la mala fede risulta desumibile o dal pregiudizio derivabile dal contratto o, anche, da altri elementi;
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per gli altri atti (matrimonio, testamento, donazione) per l'annullabilità dell'atto è sufficiente la dimostrazione della sola incapacità naturale.
Incapacità relativa. Emancipazione. Inabilitazione. Le incapacità legali si dicono assolute: esse, infatti,
Sono totali, in quanto non consentono al soggetto di compiere validamente alcun atto giuridico. Ma il minore può essere talvolta emancipato o l'infermità non essere così grave da far sì luogo all'interdizione. In queste ipotesi si ha la cd. Incapacità relativa o parziale: il soggetto non può compiere da solo gli atti che possano incidere più sensibilmente sul suo patrimonio, ma può compiere validamente atti di ordinaria amministrazione cioè atti che riguardano la conservazione del bene e il consumo del reddito che il bene dà. Incapaci relativi o parziali sono il minore emancipato e l'inabilitato. Emancipato è il minore che viene ammesso dal tribunale a contrarre matrimonio a 16 anni. L'inabilitazione può essere pronunciata dal giudice nei confronti dell'infermo di mente lo stato del quale non sia talmente grave da far luogo all'interdizione. Sono causa di inabilitazione l'abuso.
abituale di alcolici o di stupefacenti, sempre che espongano il soggetto o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici; il sordomutismo o la cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione adeguata. La revoca dell'inabilitazione è disposta quando cessa la causa che vi ha dato luogo.
Rappresentanza legale. Ogni soggetto legalmente incapace di agire deve avere un rappresentante legale che sia in condizione di curare i suoi interessi e di compiere ogni atto giuridico opportuno in sostituzione dell'incapace. Per quanto riguarda i minorenni, la rappresentanza legale spetta ai genitori. Se entrambi sono morti o per altra causa non possono esercitare la patria potestà il giudice tutelare deve nominare un tutore. Sia i genitori che il tutore non possono compiere atti di straordinaria amministrazione dei beni del minore senza autorizzazione del giudice tutelare.
All'interdetto può essere nominato pure un tutore qualora
il giudice lo ritenga opportuno. Assistenza. Il curatore è la persona nominata dal giudice tutelare per integrare la volontà di individui incapaci parzialmente di agire (emancipato, inabilitato), ai quali presta la sua assistenza per gli