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DIRITTI TELEVISIVI
Diritti di riprendere e trasmettere, in diretta o in differita e su qualunque
piattaforma televisiva, gli avvenimenti sportivi e le competizioni.
PROPRIETÀ FIDUCIARIA
Il diritto del proprietario è riconosciuto nella misura in cui si prevedono degli
obblighi di gestore. Cioè il fiduciante trasferisce al fiduciario il diritto di
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proprietà con degli obblighi di gestore finalizzati al raggiungimento di dati
scopi. È diversa dalla proprietà piena poiché vi è la temporalità del diritto del
proprietario.
LA PROPRIETÀ DI BENI CULTURALI
Già l'art. 839 postulava a tutela del nostro patrimonio culturale un particolare
regime dominicale per le cose di proprietà privata, immobili o mobili, che
presentano interesse artistico, storico o etnografico. Lo afferma anche la nostra
costituzione all'art 9 per cui la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico
della nazione. In particolare per garantirne la protezione e conservazione, si
impongono al privato tutta una serie di vincoli.
A. Per il potere di godimento: prendendo che i beni c. Non possano essere
distrutti o danneggiati, o adibiti ad usi non compatibili con il loro
carattere storico ed artistico, assoggettando ad autorizzazione qualsiasi
lavoro su di essi. Contemplando al proprietario l’obbligo di garantirne la
conservazione e in talune ipotesi la visita da parte del pubblico per scopi
culturali.
B. Per il potere di disposizione: prendendo l’obbligo di denuncia degli atti
che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o
detenzione di detti beni.
I beni culturali possono essere espropriati per cause di pubblica utilità, per
migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica,
LA PROPRIETÀ EDILIZIA
Tutte le costruzioni sono soggette a licenza preventiva o permesso di
costruzione, rilasciato se la costruzione è conforme alle previsioni degli
strumenti urbanistici e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e che
preveda un contributo di costruzione per sostenere il comune nella costruzione
dei servizi essenziali. Inoltre è richiesta. A denuncia di inizio attività da
presentarsi al comune almeno 30 g prima dell’effettivo inizio dei lavori
accompagnata da una relazione del progettista che ne asseveri la conformità.
LA PROPRIETÀ FONDIARIA
Il proprietario del suolo non può opporsi all’attività di terzi che si svolgono a
tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazioso sovrastante, che
egli non abbia interesse ad escluderle. Dunque non si può opporre
all’escavazione di una galleria che non pregiudichi l’utilizzo della sua proprietà
o al passaggio di aeromobili sopra di essa. Si deduce che la proprietà del suolo
si estende a quella sola parte del sottosuolo suscettibile di utilizzazione
secondo un criterio di normalità. Analogo principio vale per il soprassuolo.
L’interesse del proprietario nell’escludere l’intervento di terzi nel soprassuolo
deve essere valutato sia per la situazione e destinazione attuale del suolo, ma
anche per le sue possibili utilizzazioni, purché compatibili con le caratteristiche
e la normale destinazione del suolo medesimo. La giurisprudenza ritiene
legittima la separazione del soprasuolo dal sottosuolo come entità reali
giuridicamente autonome, l’originaria unica proprietà appartenente ad un solo
soggetto ora diventano più proprietà distinte in senso verticale facenti capo
a soggetti diversi. In senso orizzontale ciascuna proprietà fondiaria si estende
nell’ambito dei propri confini: il proprietario ha la facoltà di cintare in qualsiasi
momento il proprio fondo, e di impedire l’accesso a chiunque (salvo chi entra
per cacciare, o che costruire o riparare un muro o altra sua opera che si trovi
sul confine o presso di esso, o per riprendere la cosa sua che si trova
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accidentalmente, o l’animale che è scappato sfuggendo alla custodia). Le
consuetudini consentono talora l’accesso alle proprietà altrui per passeggiare,
raccogliere fiori, o funghi, sciare.
I RAPPORTI DI VICINATO
Le singole proprietà immobiliari sono necessariamente destinate a convivere
fianco a fianco, l’eventuale riconoscimento in capo a ciascuno dei titolari di un
potere di godere del proprio fondo in modo pieno, darebbe inevitabilmente
luogo a conflitti tra contrapposti interessi di cui gli stessi sono portatori.
Esempio tra l’interesse del proprietario ad edificare sul proprio fondo, e il
contrapposto interesse del proprietario del fondo contiguo a non vedersi
portato dell’aria e della luce.
Proprio al fine di contemperare i contrapposti interessi di proprietari di
fondi contigui, il codice detta tutta una serie di regole in materia di :
atti emulativi
immissioni
Distanze
Muri
luci e vedute
acque
GLI ATTI EMULATIVI
In diritto si definisce atto emulativo o atto di emulazione quell'atto, che non
abbia altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri,
configurandosi così come abuso del diritto. Tu puoi fare tutto quello che vuoi
nella tua proprietà ma se quello che fai è fatto con il solo e unico scopo di
ledere/nuocere la proprietà altrui, è vietato. Gli atti di emulazione sono
disciplinati dall’art. 833 del C.C.: Il proprietario non può fare atti i quali non
abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri. (ES.: è
considerato atto emulativo piantare alberi sul proprio fondo, ad una distanza
legale, ma con l'unica finalità di impedire la vista del panorama al vicino. Non è
considerato emulativo quel comportamento che, per quanto oggettivamente
nocivo, sia realizzato dal proprietario con l’intenzione di ricavarne un
vantaggio).
Atto emulativo= nuocere agli altri= limite legale al diritto di proprietà.
IMMISSIONI
Sono atti utili per sé stessi, che pur arrecando danno o molestia al vicino, lo
obbligano a tollerarle, entro certi limiti. Le immissioni sono disciplinate dall’art.
844 del C.C.: Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di
fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni
derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto
anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Criterio della normale tollerabilità= dato dal legislatore, non è assoluto ma va
adattato alle condizioni dei luoghi in cui si produce l’immissione. Esso ci dice
che per stabilire se un’immissione può essere considerata vietata, bisogna
tener conto di quello che è l’uomo medio. L’uomo medio è uno standard medio,
una persona di normale tollerabilità. Vi sono immissioni lecite e libere purché al
di sotto della soglia della normale tollerabilità; vi sono poi immissioni illecite
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poiché al di sopra del parametro suddetto che vanno dunque inibite, salvo che
colui che le produce mostri degli accorgimenti tecnici idonei a ricondurle al di
sotto del limite.
Nel 2° comma si afferma che: Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria
deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.
Può tener conto della priorità di un determinato uso. Ci sono delle situazioni in
cui non posso impedire le immissioni, anche se superano la normale
tollerabilità, come, per esempio, in una zona a destinazione industriale.
Art. 42 della Costituzione ci dice che l’iniziativa economica privata è libera e
dunque la costituzione riconosce il valore dell’impresa e quindi non posso
impedire le immissioni. Se invece mi trovo in una zona residenziale e arriva un
imprenditore che crea un’impresa, allora ho ragione a volere tutela perché
l’imprenditore ha modificato un assetto già preesistente.
Infatti, il legislatore dice nel 2° comma dell’art. 844 del C.C. che si “può tener
conto della priorità di un determinato uso”, cioè è tutelabile la persona che è
venuta prima (ES.: se prima è venuto il proprietario della casa e poi la fabbrica
allora è tutelabile il primo e non il secondo, criterio della priorità d’uso).
DISTANZE LEGALI
Per quanto tu sei proprietario e puoi esercitare il diritto di costruire (che dal
1977, con la legge Bucalossi, non fa più parte del contenuto del diritto di
proprietà), non puoi liberamente costruire sul tuo fondo ma devi richiedere la
concessione. Una volta ricevuta la concessione, si deve sottostare ad alcune
norme che riguardano le distanze legali tra le costruzioni, io non posso
costruire dove voglio ma devo rispettare questa distanza minima di 3 metri
salvo che una distanza maggiore non sia prevista da regolamenti preliminari.
Gli atti di distanza legale sono esaminati e disciplinati dall’art. 873 del C.C.:
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere
tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere
stabilita una distanza maggiore.
La disposizione in oggetto definisce quale deve essere la distanza minima fra
costruzioni, ed usa il
parametro della prevenzione temporale= secondo il quale chi, nella
qualità di proprietario, costruisce per primo sceglie la distanza che il suo vicino
dovrà rispettare.
AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ
Le azioni petitorie, sono azioni di difesa della proprietà lunghe e complesse che
assicurano un accertamento definitivo della posizione del proprietario. Quelle previste dal
codice agli articoli 948 sono
•azione di rivendicazione: è l’unica azione che il proprietario non possessore può
esperire per recuperare le cosa posseduta o detenuta da altri. Si tratta quindi di un
proprietario che ha perso o non è mai riuscito a conseguire il possesso del bene. L’azione
è imprescrittibile perché imprescrittibile è il diritto di proprietà, ma il proprietario potrebbe
comunque non riuscire a raggiungere il suo scopo per effetto dell' usucapione che ha fatto
acquistare il diritto ad altri. Quindi cosa serve ? Il proprietario non deve essere in possesso
della cosa che vuole appunto recuperare, può proseguire l’azione anche se chi la
possiede o detiene non ha più la cosa e in questo caso dovrà recuperarla o
corrisponderne il valore oltre il risarcimento del danno, l’azione è imprescrittibile, se si
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tratta di un bene immobile sono salvi gli effetti della trascrizione, e infine il proprietario
deve provare il suo diritto.
Questo &e