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DIRITTI TELEVISIVI

Diritti di riprendere e trasmettere, in diretta o in differita e su qualunque

piattaforma televisiva, gli avvenimenti sportivi e le competizioni.

PROPRIETÀ FIDUCIARIA

Il diritto del proprietario è riconosciuto nella misura in cui si prevedono degli

obblighi di gestore. Cioè il fiduciante trasferisce al fiduciario il diritto di

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proprietà con degli obblighi di gestore finalizzati al raggiungimento di dati

scopi. È diversa dalla proprietà piena poiché vi è la temporalità del diritto del

proprietario.

LA PROPRIETÀ DI BENI CULTURALI

Già l'art. 839 postulava a tutela del nostro patrimonio culturale un particolare

regime dominicale per le cose di proprietà privata, immobili o mobili, che

presentano interesse artistico, storico o etnografico. Lo afferma anche la nostra

costituzione all'art 9 per cui la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico

della nazione. In particolare per garantirne la protezione e conservazione, si

impongono al privato tutta una serie di vincoli.

A. Per il potere di godimento: prendendo che i beni c. Non possano essere

distrutti o danneggiati, o adibiti ad usi non compatibili con il loro

carattere storico ed artistico, assoggettando ad autorizzazione qualsiasi

lavoro su di essi. Contemplando al proprietario l’obbligo di garantirne la

conservazione e in talune ipotesi la visita da parte del pubblico per scopi

culturali.

B. Per il potere di disposizione: prendendo l’obbligo di denuncia degli atti

che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o

detenzione di detti beni.

I beni culturali possono essere espropriati per cause di pubblica utilità, per

migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica,

LA PROPRIETÀ EDILIZIA

Tutte le costruzioni sono soggette a licenza preventiva o permesso di

costruzione, rilasciato se la costruzione è conforme alle previsioni degli

strumenti urbanistici e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e che

preveda un contributo di costruzione per sostenere il comune nella costruzione

dei servizi essenziali. Inoltre è richiesta. A denuncia di inizio attività da

presentarsi al comune almeno 30 g prima dell’effettivo inizio dei lavori

accompagnata da una relazione del progettista che ne asseveri la conformità.

LA PROPRIETÀ FONDIARIA

Il proprietario del suolo non può opporsi all’attività di terzi che si svolgono a

tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazioso sovrastante, che

egli non abbia interesse ad escluderle. Dunque non si può opporre

all’escavazione di una galleria che non pregiudichi l’utilizzo della sua proprietà

o al passaggio di aeromobili sopra di essa. Si deduce che la proprietà del suolo

si estende a quella sola parte del sottosuolo suscettibile di utilizzazione

secondo un criterio di normalità. Analogo principio vale per il soprassuolo.

L’interesse del proprietario nell’escludere l’intervento di terzi nel soprassuolo

deve essere valutato sia per la situazione e destinazione attuale del suolo, ma

anche per le sue possibili utilizzazioni, purché compatibili con le caratteristiche

e la normale destinazione del suolo medesimo. La giurisprudenza ritiene

legittima la separazione del soprasuolo dal sottosuolo come entità reali

giuridicamente autonome, l’originaria unica proprietà appartenente ad un solo

soggetto ora diventano più proprietà distinte in senso verticale facenti capo

a soggetti diversi. In senso orizzontale ciascuna proprietà fondiaria si estende

nell’ambito dei propri confini: il proprietario ha la facoltà di cintare in qualsiasi

momento il proprio fondo, e di impedire l’accesso a chiunque (salvo chi entra

per cacciare, o che costruire o riparare un muro o altra sua opera che si trovi

sul confine o presso di esso, o per riprendere la cosa sua che si trova

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accidentalmente, o l’animale che è scappato sfuggendo alla custodia). Le

consuetudini consentono talora l’accesso alle proprietà altrui per passeggiare,

raccogliere fiori, o funghi, sciare.

I RAPPORTI DI VICINATO

Le singole proprietà immobiliari sono necessariamente destinate a convivere

fianco a fianco, l’eventuale riconoscimento in capo a ciascuno dei titolari di un

potere di godere del proprio fondo in modo pieno, darebbe inevitabilmente

luogo a conflitti tra contrapposti interessi di cui gli stessi sono portatori.

Esempio tra l’interesse del proprietario ad edificare sul proprio fondo, e il

contrapposto interesse del proprietario del fondo contiguo a non vedersi

portato dell’aria e della luce.

Proprio al fine di contemperare i contrapposti interessi di proprietari di

fondi contigui, il codice detta tutta una serie di regole in materia di :

atti emulativi

 immissioni

 Distanze

 Muri

 luci e vedute

 acque

GLI ATTI EMULATIVI

In diritto si definisce atto emulativo o atto di emulazione quell'atto, che non

abbia altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri,

configurandosi così come abuso del diritto. Tu puoi fare tutto quello che vuoi

nella tua proprietà ma se quello che fai è fatto con il solo e unico scopo di

ledere/nuocere la proprietà altrui, è vietato. Gli atti di emulazione sono

disciplinati dall’art. 833 del C.C.: Il proprietario non può fare atti i quali non

abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri. (ES.: è

considerato atto emulativo piantare alberi sul proprio fondo, ad una distanza

legale, ma con l'unica finalità di impedire la vista del panorama al vicino. Non è

considerato emulativo quel comportamento che, per quanto oggettivamente

nocivo, sia realizzato dal proprietario con l’intenzione di ricavarne un

vantaggio).

Atto emulativo= nuocere agli altri= limite legale al diritto di proprietà.

IMMISSIONI

Sono atti utili per sé stessi, che pur arrecando danno o molestia al vicino, lo

obbligano a tollerarle, entro certi limiti. Le immissioni sono disciplinate dall’art.

844 del C.C.: Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di

fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni

derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto

anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Criterio della normale tollerabilità= dato dal legislatore, non è assoluto ma va

adattato alle condizioni dei luoghi in cui si produce l’immissione. Esso ci dice

che per stabilire se un’immissione può essere considerata vietata, bisogna

tener conto di quello che è l’uomo medio. L’uomo medio è uno standard medio,

una persona di normale tollerabilità. Vi sono immissioni lecite e libere purché al

di sotto della soglia della normale tollerabilità; vi sono poi immissioni illecite

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poiché al di sopra del parametro suddetto che vanno dunque inibite, salvo che

colui che le produce mostri degli accorgimenti tecnici idonei a ricondurle al di

sotto del limite.

Nel 2° comma si afferma che: Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria

deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.

Può tener conto della priorità di un determinato uso. Ci sono delle situazioni in

cui non posso impedire le immissioni, anche se superano la normale

tollerabilità, come, per esempio, in una zona a destinazione industriale.

Art. 42 della Costituzione ci dice che l’iniziativa economica privata è libera e

dunque la costituzione riconosce il valore dell’impresa e quindi non posso

impedire le immissioni. Se invece mi trovo in una zona residenziale e arriva un

imprenditore che crea un’impresa, allora ho ragione a volere tutela perché

l’imprenditore ha modificato un assetto già preesistente.

Infatti, il legislatore dice nel 2° comma dell’art. 844 del C.C. che si “può tener

conto della priorità di un determinato uso”, cioè è tutelabile la persona che è

venuta prima (ES.: se prima è venuto il proprietario della casa e poi la fabbrica

allora è tutelabile il primo e non il secondo, criterio della priorità d’uso).

DISTANZE LEGALI

Per quanto tu sei proprietario e puoi esercitare il diritto di costruire (che dal

1977, con la legge Bucalossi, non fa più parte del contenuto del diritto di

proprietà), non puoi liberamente costruire sul tuo fondo ma devi richiedere la

concessione. Una volta ricevuta la concessione, si deve sottostare ad alcune

norme che riguardano le distanze legali tra le costruzioni, io non posso

costruire dove voglio ma devo rispettare questa distanza minima di 3 metri

salvo che una distanza maggiore non sia prevista da regolamenti preliminari.

Gli atti di distanza legale sono esaminati e disciplinati dall’art. 873 del C.C.:

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere

tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere

stabilita una distanza maggiore.

La disposizione in oggetto definisce quale deve essere la distanza minima fra

costruzioni, ed usa il

parametro della prevenzione temporale= secondo il quale chi, nella

qualità di proprietario, costruisce per primo sceglie la distanza che il suo vicino

dovrà rispettare.

AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ

Le azioni petitorie, sono azioni di difesa della proprietà lunghe e complesse che

assicurano un accertamento definitivo della posizione del proprietario. Quelle previste dal

codice agli articoli 948 sono

•azione di rivendicazione: è l’unica azione che il proprietario non possessore può

esperire per recuperare le cosa posseduta o detenuta da altri. Si tratta quindi di un

proprietario che ha perso o non è mai riuscito a conseguire il possesso del bene. L’azione

è imprescrittibile perché imprescrittibile è il diritto di proprietà, ma il proprietario potrebbe

comunque non riuscire a raggiungere il suo scopo per effetto dell' usucapione che ha fatto

acquistare il diritto ad altri. Quindi cosa serve ? Il proprietario non deve essere in possesso

della cosa che vuole appunto recuperare, può proseguire l’azione anche se chi la

possiede o detiene non ha più la cosa e in questo caso dovrà recuperarla o

corrisponderne il valore oltre il risarcimento del danno, l’azione è imprescrittibile, se si

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tratta di un bene immobile sono salvi gli effetti della trascrizione, e infine il proprietario

deve provare il suo diritto.

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A.A. 2023-2024
88 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chivraaa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Santoro Alessandro.