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Appunti di diritto privato II: diritti reali, successioni, diritto di famiglia

Diritti reali

Si distinguono:

  • Di godimento – che ha sulla cosa che appartiene di proprietà ad un altro ma da essa ne trae dei vantaggi, danno un diritto limitato minore a quello di proprietà.
  • Di garanzia – pegno e ipoteca, il pegno può essere usato anche come contratto (diritti su cosa altrui).

Sono un numero chiuso perché siccome ciascuno di questi diritti costituisce una limitazione al diritto di proprietà, è eccezionale non si possono moltiplicare i casi di limitazione.

Perché si chiamano diritti reali?  Res, diritti su una cosa. I diritti reali sono diritti che si esercitano nei confronti di persone non predeterminate. Il diritto reale sulla cosa può essere esercitato nei confronti di chiunque, sono diritti assoluti.

Diritti che nascono da contratti quindi di obbligazioni che si esercitano nei confronti di una determinata persona, diritti relativi o di credito. Tutti, sia reali che di obbligazioni, sono diritti soggettivi.

Diritti di obbligazioni  Nascono solo da contratto o da atto illecito.

Alcuni contratti: locazione, affitto, comodato e mutuo sono al confine tra obbligazioni e diritti reali, questi diritti hanno un contenuto avvicinabile a quelli reali. Es: contratto di locazione, il locatario ha il diritto di escludere chiunque dal godimento, assomiglia al diritto del proprietario, è relativo perché esercitabile nei limiti stabilito nel contratto con il proprietario.

Diritti reali  Possono nascere da un contratto, ma non solo da questi, la proprietà si può acquistare per usucapione. Es: diritto di abitazione  è assoluto e diverso da quello del locatario.

La differenza tra i due tipi di diritti, obbligazione e reali, sta nel contenuto del diritto.

Caratteristiche dei diritti reali

  • Immediatezza: il titolare del diritto si soddisfa direttamente sulla cosa, cioè il diritto può essere esercitato nei confronti della cosa e non della persona che ha ceduto la cosa come accade nei diritti di obbligazioni.
  • Assolutezza: spettano al titolare del diritto nei confronti di chiunque (assoluto) e diritto di sequela (cambia il proprietario ma il diritto di usufrutto rimane valido).
  • Tipicità: sono a numero chiuso, sono solo di alcuni tipi, i contratti sono invece per la maggior parte atipici.

Oggetto di diritto reale, cosa sono?  I beni (art.810 c.c.) beni sono cose che possono formare oggetto di diritti.

  • Beni materiali: cose solide che occupano uno spazio, anche le energie.
  • Beni immateriali: idee, invenzioni, brevetto, diritto d'autore ecc., non esistono in natura ma sono creazioni intellettuali.

Beni

  1. Immobili  per natura (art.812 c.c.) o per legge (art. 812 c.2 c.c.)
  2. Mobili (art.812, c.3; art.814 c.c. energia sfruttabile dal punto di vista economico)
  3. Mobili registrati  per la loro natura vengono inseriti in un registro e la loro circolazione è assoggettata a un regime particolare della registrazione, mobili dal punto di vista naturale (art.815 c.c.)
  4. Cose specifiche e cose di genere (es. art.1178)  le prime sono cose che sono individuabili precisamente in quel bene specifico
  5. Cose fungibili e infungibili (es. art.1243 c.c.)
  6. Cose consumabili (singolo utilizzo) e cose inconsumabili (oggetto di uso ripetuto)  (es.art. 995 c.c.)
  7. Divisibili e indivisibili (sia naturale che giuridico)  (es. art. 1319)
  8. Cose deteriorabili e non deteriorabili (art. 996 c.c.)

Particolari tipologie di beni

  • Le universalità (art.816)  es. biblioteca, collezione, eredità (intesa nell'insieme di beni lasciati dalla persona deceduta) pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. Possono essere vendute sia per intero che smembrate ma solo dal proprietario. Se un bene viene considerato come facente parte di una universalità sono soggetti a determinate regole e non altre, ad esempio non sono soggette alle regole sull'usucapione né possesso.
  • Le pertinenze art. 817  sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa, la conseguenza principale. Art.818 c.c.  atti e rapporti giuridici che hanno per oggetto le cose principali comprendono le pertinenze se non è diversamente disposto. Da non confondere con l'accessorietà, perché in questo caso il bene per sua natura fa parte del bene principale non è stato destinato al servizio dalla volontà del proprietario.
  • Frutti naturali e civili  civile cioè che costituisce il corrispettivo del godimento di un bene al proprietario.
  • Beni pubblici:
    1. Beni demaniali (art.822 c.c.)  demanio pubblico, sono beni che appartengono allo stato o agli enti pubblici territoriali. Possono essere dati in concessione, e possono essere anche venduti quando smettono di essere demaniali mediante un atto di sdemanializzazione (art.829 c.c.) un provvedimento mediante il quale la pubblica autorità trasforma il bene demaniale in patrimonio che a sua volta può essere disponibile. Non sono usucapibili.
    2. Patrimonio indisponibile (art. 826 c.c.)  Non è usucapibile e fa parte tutto ciò che non è classificato come demanio, oggetto di disponibilità ma nei casi limitati, può mediante un atto amministrativo diventare disponibile.
    3. Patrimonio disponibile (art. 828 c.c.)

La proprietà

Art. 42 Cost.  esprime il concetto della funzione sociale della proprietà. Il proprietario subisce delle limitazioni del diritto di proprietà quindi non ha un diritto assoluto su di essa. La funzione sociale si traduce nell’interesse della società che necessita di essere tutelato.

Art. 832 c.c.  contenuto del diritto di proprietà, il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti stabilito dall’ordinamento giuridico.

  • Godere può avere due interpretazioni: statico vuol dire semplice utilizzo del bene, ma anche poter trarre i frutti che quell'oggetto dà aspetto dinamico.
  • Disporre è un potere che implica la possibilità di destinare l'oggetto a un determinato scopo, come ad esempio vendere o dare in garanzia, anche costruire un diritto reale altrui su quel bene ecc.
  • Pieno tendenzialmente senza alcuna limitazione, tranne quelle previste dall’ordinamento.
  • Esclusivo posso escludere qualsiasi altra persona che non abbia un titolo su quel bene, ci sono azioni che spettano solo al proprietario, come alcune che riguardano solo il possessore.

La proprietà è imprescrittibile salvo che per usucapione, non prescrizione ma semplice perdita del diritto. Imprescrittibile è anche l’azione per affermare il diritto.

Limitazioni e vincoli di due tipi di natura pubblica e privata

Limiti di diritto pubblico

  • Sez V. art.869 c.c. in poi parla dei vincoli derivati dai piani regolatori, distanze dai fiumi, articoli che rinviano a norme locali dei comuni.
  • Vincoli urbanistici (art.871-872 c.c.)
  • Vincoli idrogeologici (art.866 c.c.)
  • Vincoli dei piani regolatori
  • Espropriazione per pubblico interesse (art. 834 c.c. e 42 Cost.)
  • Diritto di prelazione che spetta allo Stato per quanto riguarda i beni di valore artistico o archeologico

Limiti di diritto privato cosiddetti limiti di buon vicinato

  • Atti di emulazione (art.833 c.c) - atto sulla propria proprietà al solo scopo di danneggiare il vicino.
  • Immissioni (art. 844 c.c) - il proprietario di un fondo non può impedire rumori, fumo ecc se non superano la normale tollerabilità.
  • Accesso da parte del vicino (art 843 c.c.) - il proprietario deve permettere l’accesso e passaggio sul suo fondo al vicino, se riconosciuta la necessità, al fine di ricostruire o riparare un muro di sua proprietà.
  • Distanze per costruzione e piantagioni scavi (art.873 c.c.)
  • Apertura di luci e cedute (art.900 c.c.) - le finestre o altre aperture sono di 2 specie luci o vedute, luci non permettono di vedere sul fondo del vicino e vedute o prospetti quando permettono di guardare sul fondo del vicino.
  • Stillicidio (art.908 c.c.) - scarico delle acque piovane che devono scorrere sul terreno del proprietario non su quello del vicino. Servitù di stillicidio accordo con il quale si chiede il permesso al vicino.
  • Diritti degli eredi necessari o legittimari – non esiste la libertà assoluta dei propri beni.

La comunione

Art. 1100 c.c  Quando la proprietà o altro diritto reale, spetti in comune a più persone se il titolo (contratto) o la legge non dispone diversamente si applicano le norme seguenti. Titolo  origine che sta a monte del diritto di cui godo in parte insieme agli altri, se non è la legge si identifica nel contratto. Diritto reale qualunque proprietà ma anche proprietà industriali (brevetti ecc), la servitù non in comunione, l’usufrutto e l’abitazione possono essere in comunione.

Caratteristiche della comunione

  • Le parti di cui ciascuno è proprietario si chiamano quote  diritto, vantaggi ma anche oneri e spese, sul tutto c’è una quota, quindi ogni comproprietario, cioè ogni comunista dovrà partecipare pro quota a tutti i vantaggi ma anche spese e oneri.
  • Ordinaria: volontaria  la situazione di comunione che si è creata è dipesa da un accordo ha come titolo la volontà delle parti, anche a seguito di una successione testamentaria, perché dipende dalla volontà del proprietario originario. Incidentale  non dipende dalla volontà delle parti, dei partecipanti, es. nelle successioni senza testamento, manca la volontà del proprietario è la legge a stabilire a chi va l’eredità [comunione legale beni in proprietà di entrambi i coniugi, anche se non partecipano entrambi].
  • Forzosa (non permette lo scioglimento): es. parti comuni in un condominio, muro divisorio art.83.
  • Amministrazione = decisioni prese a maggioranza delle quote art.1105 c.c., consenso non di tutti ma della maggioranza.
  • La quota di cui uno è comproprietario può essere ceduta liberamente, la cessione della quota è libera, non serve il consenso dell’altro comproprietario art. 1103 c.c., si può vendere, dare in usufrutto, ipoteca sul valore della quota.
  • Disposizione dell’intero: consenso di tutti.
  • Divisione: art. 1111, 1114,1112 c.c., le parti possono stabilire che l’immobile è indivisibile e nessuno dei due potrà vendere ad un altro soggetto, patto di indivisibilità (art.1111, c.2, c.c.) ma è limitato ai 10 anni, perché la comunione per sua natura è indivisibile, il patto non può essere rinnovato prima della scadenza ma sì dopo, può però essere sciolto prima.

Condominio negli edifici

  1. Art. 1117 c.c  alcune parti sono in proprietà esclusiva e altre sono comuni a tutti i proprietari (comunione forzosa).
  2. Si applicano le norme sul condominio che in molti casi rinviano a quelle sulla comunione.
  3. Comunione dei servizi.
  4. Parti comuni di un condominio non si parla di quote ma millesimi, partecipazione alle spese stabilito in base alla grandezza del proprio appartamento, l’intera proprietà verrà divisa per un sottomultiplo di mille.
  5. Amministratore art. 1129 c.c.  obbligatorio quando ci sono almeno 5 condomini.
  6. Regolamento di condominio art. 1138 c.c.  contiene delle limitazioni all’uso delle parti comuni ma anche private.
  7. Assemblea e validità delle delibere art. 1136 c.c.  due tipi di assemblea: ordinaria cioè decisioni ordinarie, straordinaria decisioni che prevedono spese straordinarie, maggioranze diverse a seconda che si tratti di spese ordinarie o straordinarie e dipende anche se è la prima convocazione o seconda. Prima convocazione regola della maggioranza, nella seconda qualunque sia il numero dei condomini presenti.
  8. Innovazione art. 1120 c.c., gravose o voluttuarie art. 1121 c.c.

Multiproprietà

  1. Il godimento di un appartamento appartiene a più persone e la quota è rappresentata da una frazione del tempo.
  2. Natura giuridica del diritto è controversa:
    • Multiproprietà reale (atipico)
    • Multiproprietà azionaria è stata costruita in modo che le quote siano rappresentate da azioni, a ciascuno dei multiproprietari viene rilasciata un’azione che permette di godere per un periodo di tempo.
    • Multiproprietà turnaria si modificano a turno i proprietari durante l’anno.
    • Condominio atipico

Possesso e detenzione

  • Art.1140 c.c.  Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altri diritti reali, è un potere di fatto, comma 2.  Si può possedere direttamente o per mezzo di un’altra persona che ha la detenzione.
  • L’ordinamento tutela il possesso qualunque sia il titolo, anche il semplice possesso, anche illegittimo può portare all’acquisto della proprietà.
  • Per essere possessore serve la volontà di comportarmi come titolare della proprietà o altro diritto reale, ha due caratteristiche: animus (volontà di comportarsi come proprietario e titolare di diritto reale) + corpus (tenere la cosa presso di sé).
  • Proprietario  usufruttuario  locazione (possessore, titolare di un diritto reale) (detentore).
  • Proprietario  locatario (depositario, ecc) (possessore) (detentore).

Acquisto del possesso

Due modi diversi:

  • A titolo originario (apprensione fisica e animus) - Acquisto dipende esclusivamente da chi acquista il possesso. Es. il ladro ne acquista il possesso senza che qualcuno gliela trasferisca.
  • A titolo derivativo (apprensione fisica avviene grazie al consenso del precedente possessore) mediante la consegna del bene da parte del titolare, può essere effettiva o simbolica.

Costituto possessorio il possessore trasferisce il possesso ma mantiene fisicamente la cosa presso di sé.

Traditio brevi manu si trasferisce il possesso del bene a chi ne aveva la detenzione.

Successione nel possesso art.1146 c.c.

È automatico  Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione, quindi gli eredi continuano tutta la situazione del decuius. Se il decuius aveva il possesso del bene che non era sua ma sono trascorsi 15 anni, l’erede acquista anche il possesso di quel bene, si trasferisce tutta la situazione giuridica.

Accessione del possesso art.1146 comma 2

Il successore a titolo particolare, è anche colui che acquista un bene da chi non era proprietario, può unire il proprio possesso a quello del decuius.

  • Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto quando non si dimostri che è un detentore (art.1141) presunzione semplice.
  • Se si ha una cosa come detentore si rimane tale fino ad un eventuale mutamento del possesso (art.1141, comma 2)  Detentore non riconosce i diritti del proprietario, si oppone diventando in quel momento possessore, esercito un potere dimostrando il mio animus.
  • Per causa proveniente da un terzo soggetto che non ha il titolo per vendere, ma se acquisto da detentore divento possessore.
  • Possesso intermedio art.1142 c.c.  Il possessore attuale che possiede nel tempo remoto si presume lo abbia posseduto anche nel periodo intermedio.
  • Possesso anteriore art. 1143 c.c.

Effetti del possesso

Preliminare distinzione tra:

  • Possesso di buona fede art.1147 - Chi possiede ignorando di ledere i diritti altrui, possesso in mala fede.
  • La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave.
  • Presunzione di buona fede art. 1147, si presume e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto.

Effetti:

  • Ordinamento attribuisce delle azioni a tutela del possesso.
  • Frutti (art.1148) solo se buona fede.
  • Rimborso delle spese art.1149 c.c.
  • Riparazioni e miglioramenti anche se in mala fede.
  • Usucapione della proprietà o di altri diritti reali.
  • Possesso vale titolo art.1153 c.c.

Possesso vale titolo

  • Art.1153 c.c. = Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario ne acquista la proprietà, mediante il possesso immediato purché in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà (vendita di cosa altrui).
  • Modo di acquisto a non domino della proprietà (usufrutto, uso o pegno).
  • Nessuno può trasferire un diritto maggiore di quello che ha già.
  • A titolo originario cioè libera da diritti altrui.
  • Requisiti per acquistare bene mobile da chi non è proprietario:
    1. Bene mobile
    2. Quando: nel momento in cui c’è la consegna della cosa mediante la quale si acquista il possesso purché ci sia la buona fede e vi sussista un titolo idoneo  titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, quindi di per sé quello che vende non avrebbe un titolo idoneo a trasferire la proprietà (es. permuta).
    3. Titolo astrattamente idoneo non sarebbe il titolo idoneo di per sé perché chi trasferisce non è proprietario.

Quando il titolo non è nemmeno astrattamente idoneo?  Quando il venditore è minore d’età o incapace.

Art. 1155 c.c.: doppia alienazione (possesso buona fede di beni mobili) se taluno con successivi contratti aliena a più persone il bene, sarà preferito l’acquirente in buona fede che ha preso anche il possesso se il suo titolo è successivo agli altri. (beni mobili).

Per i beni immobili vale la regola della trascrizione 

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Benacchio Gian Antonio.
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