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Interpretazione dell'art. 2059 e l'introduzione del danno alla persona
L’art. 2059 ha subito oltre 12 questioni di legittimità costituzionale che nonsono mai state accolte. Ma vi sono stati passaggi fondamentalinell’interpretazione della suddetta norma: una prima sentenza della Cortecostituzionale è del 1986 (sent. Dell’Andro). Essa dice che l’art. 2059 èperfettamente legittimo ed è diretto a tutelare i danni morali soggettivi puriprevisti dalla legge, bisogna procedere, invece, a una letturacostituzionalmente orientata dell’art. 2043, al fine di ottenere un risarcimentosia del danno al patrimonio sia del danno alla persona (nel caso di specie pervalutare come doveva essere risarcito un danno alla salute, c.d. dannobiologico). La Corte si espresse nel senso che il danno biologico può essererisarcito in base all’art. 2043 in combinato disposto con l’art. 32 cost.La sentenza ha introdotto il danno alla persona nell’art. 2043 e ha determinatouna sorta di frammentazione delDanno alla persona (danno biologico, allapersona, danno morale soggettivo puro). Nel 2003 interviene nuovamente la Corte costituzionale perché l'interpretazione dell'art. 2043 come clausola generale di risarcimento del danno alla persona, determinò una proliferazione delle richieste risarcitorie che portarono alla creazione, in seno alla Corte di Cassazione, di una nuova tipologia di danno: i danni esistenziali, i quali erano chiamati danni bagatellari, legati a interessi non meritevoli di tutela.
Bisognava fermare tutte queste richieste: interviene la Corte di Cassazione con 2 note sentenze del 2003: si ponevano due problemi cioè si metteva in discussione il fatto che per risarcire il danno morale soggettivo puro occorreva dare una serie di prove e si discuteva che il danno non patrimoniale, così come interpretato dalla sent. Dell'Andro, non era più adeguato e bisognava tenere conto delle nuove tendenze che davano più spazio ai danni personali.
Eranostate emanate, infatti, delle leggi che riconoscevano il danno alla persona (L. n.117/1988-> una legge sulla responsabilità civile dei magistrati; una legge sullaprivazione della libertà personale conseguente a un errore giudiziario;nell’ambito della privacy; legge Pinto sul risarcimento del danno per il mancatorispetto del termine ragionevole del processo).
Viene nuovamente sollevata questione di legittimità costituzionale e la Cortecostituzionale interviene con la sent. n. 233/2003, la quale afferma che piùche dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2059, bisogna procedere auna lettura costituzionalmente orientata del medesimo articolo sia conriferimento alla nozione di danno non patrimoniale sia con riferimento ai casiprevisti dalla legge. Inoltre dice che il danno alla persona rientra nell’art 2059.Viene meno la visione tripolare emersa nella sent. del 1986 per una bipolare(art. 2043 prevede solo il
risarcimento del danno patrimoniale, l'art. 2059 prevede il danno alla persona e il danno morale soggettivo puro). Inoltre la Corte interviene sull'interpretazione costituzionalmente orientata della condizione di tipicità (legata sia ai casi penali, che civili, ma anche quelli previsti dalla costituzione).
Come deve intendersi oggi il danno non patrimoniale? La sent. della Corte costituzionale del 2003 è seguita da alcune sent. delle Sez. un. della Corte di Cassazione del 2008 (sent. di San Martino) che portano a compimento il percorso evolutivo e cercano di introdurre (non riuscendoci) uno statuto risarcitorio unitario del danno alla persona.
Quali sono le tipologie di danno alla persona che possono venire il rilievo? Si riconoscono tre tipi di pregiudizio: biologico, non patrimoniale e morale e a volte anche quello di natura esistenziale.
La Corte di Cassazione dice che in realtà bisogna procedere a un sistema unitario del danno, cioè il danno non patrimoniale.
al cui interno si possono individuare diversi aspetti risarcitori, verrà risarcito unitariamente (il giudice deve tener conto dei pregiudizi fisici, psichici e risarcire in maniera unitaria). Ma a quali illeciti deve seguire il danno biologico e morale? Il tema è legato alla condizione di tipicità e alla sua interpretazione alla luce della costituzione, la quale tutela anche quei diritti che, seppur non espressamente previsti, sono strettamente correlati ad altri diritti o inseriti nell'art. 2 cost. Questo passaggio ha avuto accoglimento anche per la Corte di Cassazione. Ma le ipotesi non si possono fermare a quelle considerate nelle leggi interne, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che non si può prescindere dal diritto dell'Ue e della CEDU. Il diritto dell'Ue è un diritto sovraordinato: la carta di Nizza ha il valore di un trattato, per cui quando un soggetto subisce una lesione di un diritto previsto dalla carta, può ottenere
Un risarcimento ex art. 2059 anche se non è espressamente previsto dalla nostra costituzione. Il discorso è diverso quando la lesione riguarda un diritto tutelato dalla CEDU, che è una norma interposta in base all'art. 117 cost. Essa trova applicazione in via indiretta: le regole derivanti da norme internazionali, per essere attuate hanno bisogno di un'apposita legge.
L'Ue con l'art. 6 del trattato Ue ha aderito alla CEDU per cui si potrebbero tenere che la CEDU, essendo divenuta parte integrante del trattato, perché in esso richiamata, potrebbe trovare immediata applicazione nei rapporti tra Stato e cittadini e cittadini tra loro. Questa tesi sostenuta dalla dottrina e dal Consiglio di Stato, non trova il seguito della Corte costituzionale per cui si ritiene che quando un interesse è tutelato dalla CEDU, il giudice deve procedere a un'interpretazione adeguatrice del diritto interno alla normativa internazionale. E se ciò
è possibile potrà disporre il risarcimento del danno; senon è possibile, il giudice deve sollevare questione di legittimità costituzionaledell’art. 2059 in relazione alla violazione della norma EDU.
Ma cosa succede quando il pregiudizio non patrimoniale sia conseguente allalesione di un diritto costituzionalmente protetto ma a rilevanza patrimoniale?
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione questo risarcimento non puòessere chiesto. Es.: secondo l’art. 42-bis T.U. in materia di espropriazione,l’espropriato ha diritto a un indennizzo sia patrimoniale sia non patrimoniale;oppure con riferimento al danno morale in violazione del diritto di proprietàintellettuale.
Anche la giurisprudenza della CGUE e la Corte EDU hanno riconosciuto il dannonon patrimoniale conseguente alla violazione dei diritti umani, per cui le~ 30 ~posizioni espresse dalla Corte costituzionale nel 2003 e dalla Corte diCassazione nel 2008 dovrebbero
essere rinnovate. Oggi ci si muove verso un'apertura: è del 2017 una sentenza delle Sez. un. della Corte di Cassazione che riconosce il risarcimento del danno morale senza la presenza di un danno biologico in un caso di immissione nella proprietà limitrofa. Quali sono le voci di danno non patrimoniale? La Corte costituzionale nel 2003 aveva detto che il danno non patrimoniale era una categoria unitaria, concetto ribadito nel 2008, ma in realtà non ha avuto una grande fortuna tanto è che in più occasioni la Corte di Cassazione ha riconosciuto l'autonoma risarcibilità del danno morale, del danno all'integrità familiare e del danno esistenziale. Il giudice, chiamato a quantificare il danno, fa affidamento sul principio equitativo, cioè il danno deve essere risarcito secondo equità, attraverso le tabelle giudiziarie che fissano i criteri risarcitori per le diverse tipologie di danno. Oggi il danno non patrimoniale vainteso in senso ampio, comprensivo del danno morale, alla persona, biologico ed altri. Per cui si è passati dal sistema tripolare del danno (patrimoniale, non patrimoniale e alla persona) a un sistema bipolare (patrimoniale e non patrimoniale). Il frantumarsi del danno non patrimoniale lo si coglie con riguardo alla liquidazione, quali danni possono essere risarciti? A seguito di un incidente automobilistico, il danneggiato potrà chiedere, se ha subito una lesione fisica, il risarcimento del danno biologico, se in seguito si è depresso, il risarcimento del danno morale, ma se nell'incidente è morto un suo familiare, chiederà il danno da perdita del rapporto parentale. Si tratta di tre tipologie di danno che si inquadrano nella categoria di danno non patrimoniale, tipologie che tra loro devono essere collegate, tanto è che nelle tabelle di liquidazione del danno, il danno morale veniva individuato in una percentuale del danno biologico, ilIl principio di unitarietà del danno non patrimoniale prevedeva che non fosse possibile ottenere il risarcimento del danno morale se non era presente il danno biologico. Tuttavia, questa idea è stata abbandonata dalla Corte di Cassazione (in particolare dalla Sezione III), che ha stabilito che anche in assenza di danno biologico è sempre risarcibile il danno morale (con una risarcibilità autonoma, e non in percentuale rispetto al danno biologico).
Analogamente, se viene violata la sfera esistenziale del soggetto, è possibile ottenere il risarcimento del danno morale, purché si tratti di un interesse costituzionalmente rilevante e non di interessi futili.
Con la Legge antitrust sono state codificate alcune norme del codice delle assicurazioni (codice emanato con D.Lgs n. 209/2005), in particolare sono stati modificati gli articoli 138-139. Inizialmente, queste due norme si riferivano al danno biologico anziché al danno non patrimoniale. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni riguarda le gravi lesioni (macrolesioni), ma
Delle tabelle per indicizzare la gravità del danno in tale ambito non sono mai state emanate. La prima novità che emerge da questa normativa è che il diritto riconosciuto alle vittime è di un pieno risarcimento del danno. Nel par. 2 si rileva il caso di una normativizzazione della giurisprudenza di legittimità: il legislatore ha introdotto i principi formatisi in ambito giurisprudenziale.
Nell'art. 138 si definisce la nozione di danno biologico, facendo riferimento agli aspetti dinamico-relazionali, cioè gli aspetti esistenziali della vita di una persona che vengono ricompresi nella categoria del danno biologico. La lett. a) va collegata al par. 4: si dice che il risarcimento del danno biologico sarà comprensivo soltanto del danno di lesioni fisiche, dimostrando che il totale complessivo del danno non ricomprende il danno morale, che può essere risarcito a prescindere dal risarcimento del danno biologico.
L'art. 139 tratta...
Di le