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Distinzione tra diritto privato e pubblico

- Diritto privato: fondato su interessi dei singoli, privati, degli individui (es: matrimonio, successione ecc.) che fa quindi riferimento a interessi di parti. L’interesse può essere anche pubblico ma i rapporti sono comunque secondari e regolamentati.

- Diritto pubblico: fondato su interessi generali, della società, comunità si parla quindi di rapporti tra istituzioni o tra individui e istituzioni (ne fa parte per esempio il diritto penale e costituzionale).

Si può assottigliare questa differenza per due motivi principali:

  • Il periodo civico-storico che potrebbe tendere verso la privatizzazione o la pubblicizzazione.
  • La volontà del singolo di disporre del diritto pubblico e viceversa.

Gerarchia delle fonti

Sono gli atti e fatti da cui deriva il diritto. L’esistenza di una gerarchia assicura una più ampia e veloce modalità di disciplinazione dei fenomeni.

Esempio: in un ordinamento come il nostro con una pluralità di fonti non tutte possono andare d’accordo, quindi bisogna assicurarsi l’esistenza di un modo per risolvere i conflitti tra le fonti, per capire quale utilizzare in quella specifica situazione o quale ha più potere in quel singolo caso.

Un primo insieme di fonti si trova nell'Art. 1 del Codice Civile (1942), definite “prefonti” o “preleggi” definiscono una gerarchia chiara:

  • Leggi
  • Regolamenti
  • Norme corporative (non più utilizzate)
  • Usi (consuetudine)

Nel 1948 nasce la Costituzione Italiana che si è posta ad un livello superiore rispetto alla gerarchia stabilita dal C.c perché:

  • Decide l’iter di produzione e approvazione delle leggi
  • È un periodo socio-politico-economico differente da quello del 1942 (es: vengono meno le corporazioni)

Si ha quindi un'evoluzione fisiologica delle norme del diritto.

Fonti internazionali e europee

Art.10 della Costituzione parla delle fonti internazionali (l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale). Art.11 e 117 della Costituzione parlano delle fonti europee (consente alle norme dell’unione europea di entrare nel nostro ordinamento, queste leggi non esistevano nel codice civile del 42).

Gli atti regolati dagli ultimi due articoli sono:

  • Regolamenti a livello comunitario: atti normativi emanati da governo, pubblica amministrazione, ministeri e autorità, direttamente vincolanti, che non necessitano la produzione di determinati atti.
  • Direttive a livello europeo: atti/strumenti emanati per armonizzare una situazione. Prevede un ricevimento da parte dello stato (legge comunitaria - il parlamento delega il governo all’emanazione degli atti necessari per dare recepimento delle direttive europee) e sono rivolti a singole fattispecie, singoli soggetti.
  • Decisioni: atti decisi dall’unione europea.
  • Raccomandazioni e pareri: non hanno una diretta efficacia vincolante sui cittadini europei.

Atti aventi forza di legge

Decreti legislativi: si ha dopo una prima delega dal parlamento al governo (es: legge comunitaria). Il governo nell’emanare il decreto legislativo deve però rispettare i principi fondamentali.

Decreti legge: si ha senza alcuna delega, vengono immediatamente emanati dal governo con presupposti di necessità ed emergenza (entro 60 giorni dall’emanazione il governo dovrà approvare una legge per stabilizzare il decreto legge o il decreto decadrà).

Criterio di competenza

Non abbiamo solo la gerarchia per stabilire quale legge o decreto va applicato, ma anche il criterio di competenza: i determinati organi sono competenti solo alla loro area, e passa in secondo piano la gerarchia.

Esempio: se A/B/C non possono essere regolati dalla legge nazionale né in concorrenza (cioè dividendo la materia; la parte dei diritti fondamentali trattata dal diritto nazionale e la parte più specifica al diritto regionale) allora si passerà direttamente al diritto regionale che li regolerà in quanto competente in quella materia.

Art. 1 c.c. capacità giuridica

L’articolo tratta della capacità giuridica, che è l’idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive (titolare di diritti, doveri, obblighi). Si acquista alla nascita, precisamente al primo respiro, e si ha fino al momento della morte (arresto delle attività celebrali).

Situazioni differenti:

  • Si possono avere capacità giuridiche prima ancora di essere nati, per esempio in caso di testamento.
  • Incapacità assoluta: es: è incapace di contrarre matrimonio il minore di 16 anni.
  • Incapacità relativa: es: tra tutore e minore o interdetto non ci può essere successione.

Art. 2 c.c. capacità di agire

L’articolo tratta della capacità di agire, che è l’idoneità a porre in essere atti giuridici che possono modificare la realtà giuridica. Si acquista con la maggiore età che in Italia è raggiunta a 18 anni.

Soggetti del diritto

  • Persone fisiche: dalla nascita in possesso di capacità giuridica; sono idonei alla capacità di agire solo a partire dalla maggiore età (18 anni).
  • Enti: muniti di personalità giuridica; non muniti di personalità giuridica.

Eccezioni alla capacità di agire

  • Incapacità naturale
  • Interdizione
  • Minore età – in ottica di protezione dell’individuo
  • Inabilitazione
  • Amministrazione di sostegno
  • Interdizione legale – in ottica sanzionatoria

Persone fisiche e capacità di agire

Eccezioni alla capacità di agire: Una prima ipotesi come abbiamo visto sono quelle in cui gli incapaci richiedono uno strumento di protezione per proteggere i propri interessi (minore età, incapacità naturale…).

Ora parliamo di questi istituti:

Minore età: il bambino fra il momento della nascita e il compimento della maggiore età è definito un minore. Ne deriva che il minore ha capacità giuridica ma non ha capacità di agire.

Qual è la conseguenza nel caso di contratto o di atto concluso da un minore? Il contratto è solitamente annullabile.

Un atto annullabile è un atto che ha efficacia fino a quando non viene impugnato e fino a quando non si fa valere davanti al giudice il vizio che questo contratto ha. Nel momento in cui questo vizio viene fatto valere, e quindi il contratto annullabile viene annullato, viene meno l’efficacia di questo contratto. L’efficacia che era presente fino al momento in cui si è ottenuta la dichiarazione di annullamento del contratto resta, ma nel momento in cui viene annullato il contratto non sarà più efficace.

È molto importante capire se abbiamo a che fare con un minore o meno, perché il contratto concluso dal minore NON ha la stessa stabilità che può avere quello di uno di maggiore età.

Protezione del minore

Ne deriva una particolare attenzione: perché questo viene visto come un atto a protezione del minore? Perché si vogliono tutelare i suoi interessi, si vuole evitare al minore delle situazioni giuridiche, per esempio l’assunzione di doveri e obblighi che si presuppone non siano stati sufficientemente considerati.

Questo cosa significa? Che il minore non può compiere attività giuridica? No. Perché qualora in seguito all’annullamento si raggiungesse alla conclusione che il minore non può compiere attività giuridica, da strumento di protezione di minore, l’istituto della minore età si trasformerebbe in istituto di emarginazione invece è uno strumento di protezione, in linea generale abbiamo detto che il contratto con il minore è annullabile ma soprattutto si hanno due importanti correttivi:

  • Rappresentato dal fatto che però la capacità di agire che manca al minore può essere esercitata in sua rappresentanza per legge dai suoi genitori, in ogni caso una serie di atti possono essere posti in essere dal genitore nell’interesse del minore e in assenza di genitori da un eventuale tutore nominato appositamente. Genitori che dovranno prendere queste decisioni o autonomamente o di comune accordo in rapporto all’entità della decisione (ordinaria e straordinaria amministrazione).
  • I contratti stipulati da minore sono annullabili purché non riguardino profili assolutamente legati alla vita quotidiana e alle esigenze minime del minore, è chiaro che nessuno penserebbe mai di impugnare il contratto verbale con il quale il minore a sedici anni va comprare il giornale dall’edicolante, perché si vuole evitare che quell’istituto (della minore età) posto a tutela del minore, eviti anche l’acquisto di beni di uso quotidiano con valori modici e con riferimento alla realtà legata all’età dell’individuo. Quindi dipende da una serie di provini e vanno tutti letti in una prospettiva di tutela e non di emarginazione.

Quindi, laddove ci si rende conto che nel compiere una attività giuridica, il minore potrebbe essere pregiudicato da una certa condotta allora in quel caso la regola generale prevede come detto all’inizio l’annullamento del contratto.

Tuttavia, il problema non si limita a “sotto i 18 i contratti sono annullabili, sopra i 18 no” perché? Perché ci posso essere tutta una serie di situazioni che suggeriscono una tutela di uno dei due soggetti (o più soggetti).

In questi casi, il soggetto è tecnicamente minorato, cioè anche lui ha un’incapacità d’agire, cioè non gli si riconosce la capacità di porre in essere atti idonei a modificare la capacità giuridica in particolare dobbiamo considerare questa triade:

  • Interdizione
  • Inabilitazione
  • Amministrazione di sostegno

Istituti a tutela dell’incapace maggiorenne

Sono istituti che sono diretti a tutelare l’incapace maggiorenne. Determinate condizioni impongono un istituto a protezione di questo soggetto.

Interdizione e inabilitazione

Sono nel codice civile fin dall’origine perché rispondono fin dall’origine a un problema non così raro seppur di grande impatto sociale, cioè di quei soggetti che per difficoltà, in larga parte di tipo fisco, non possono o non vengono ritenuti idonei a pagare i propri interessi patrimoniali.

L’interdizione (giudiziale), perché abbiamo 2 istituti? Perché mentre che è lo strumento più invasivo nei confronti dell’incapace, si può far scattare solo in presenza di gravi presupposti, cumulati tra loro, (basta 1 presupposto) l’inabilitazione è uno strumento più lieve, corrisponde una misura meno invasiva per l’inabile perché una situazione più grave richiede un intervento più invasivo mentre una situazione meno grave no.

Gli istituti che vanno a tutelare l’incapace maggiorenne sono 3: i 3 citati. Ma questo discorso circa la maggiore tenuità dei presupposti e una minore invalidità delle misure da un lato e viceversa non vale per l’amministrazione di sostegno.

Amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno segue logiche diverse, perché non ha caso è stata introdotta molto dopo (anni 2000) pur avendo astrattamente presupposti simili.

Perché si ha una diversa disciplina? Perché mentre al soggetto inabilitato, quindi a soggetto che ha un difficoltà minore viene affiancato un curatore che assiste l’inabilitato e così facendo integra la sua volontà.

L’interdetto è una posizione decisamente più grave perché gli viene affiancato un tutore che non si limita ad assistere ma lo sostituisce proprio nella gestione dei propri affari. Quando si giunge a una sentenza di interdizione o inabilitazione l’iter è similare, ma i presupposti e le consegne sono diverse.

L’iter qual è? Chi è che può fare richiesta? Al letto delle ipotesi piuttosto rare dove sia:

  • Lo stesso soggetto incapace che lo richiede e gli strumenti sono e devono essere avviati all’ordine del legislatore.
  • In casi di interesse pubblico (quindi da colui che è il responsabile dell’interesse pubblico nel nostro ordinamento) cioè il pubblico ministero (PM) è piuttosto raro.

Normalmente sono i parenti più stretti (entro il quarto grado) e gli affini (cioè i parenti del coniuge entro il secondo grado) (VALE ANCHE PER L’AMMIN. DI SOSTEGNO).

** i gradi di parentela nel nostro ordinamento vengono calcolati risalendo ogni volta allo stipite (persona in comune) si risale allo stipite e poi si arriva al parente contando e togliendo lo stipite dal conto (mio fratello: 1 io 2 stipite (padre) 3 mio fratello, tolgo lo stipite = secondo grado) **

Il problema è legato al forte impatto sociale che questi istituti hanno avuto. Si è ritenuto che se da un lato le sentenze di inabilitazione o di interdizione erano gli strumenti che andavano incontro a questi soggetti maggiorenni, ci andavano incontro in maniera prevista dalla legge. Dati questi presupposti la disciplina è questa, si sa già che ci si deve incanalare in questa direzione.

Allora all’inizio degli anni duemila si è optato per l’introduzione di un nuovo strumento, dall’Amministrazione di sostegno, questo nuovo strumento è rappresentato un istituto diverso che NON si inserisce in un’ottica di gradazione ma parte proprio da un presupposto diverso, cioè dal presupposto che i singoli casi vanno gestiti in modo autonomo e distinto tra loro per cui se dal punto di vista del procedimento poco cambia, i presupposti dell’amministrazione di sostegno sono molto generici perché prevedono un po’ di quelli dell’interdizione e un po dell’inabilitazione. L’iter è lo stesso, chi può richiederlo è lo stesso, la procedura è la stessa.

MA anziché emanare una sentenza (una sentenza i cui effetti sono previsti già dal legislatore, quindi sappiamo che nominerà un tutore o un curatore) nell’ipotesi dell’ADS anziché una sentenza il giudice emanerà un decreto.

Perché è rilevante questo? Perché il giudice nel decreto prevederà:

  • Quali atti il soggetto potrà compiere avvalendosi dell’amministratore
  • Quali atti il soggetto potrà compiere autonomamente
  • Quali atti il soggetto non potrà compiere del tutto (perché l’amministratore si sostituirà totalmente)

Quindi la differenza vera e più forte dell’amm. di sost. rispetto agli altri istituti è l’introduzione di uno strumento davvero duttile cioè capace di adattarsi alle singole condizioni. (c’è stata un’esplosione di strumento duttile da parte degli italiani, per qualsiasi cosa la gente amministrava, in Italia il numero delle inabilitazione e interdizione è scesa. Significa che c’era bisogno di questo strumento.)

Mentre con l’interdizione e l’inabilitazione la valutazione va fatta prima, cioè la parte dice: “visto che ci sono questi presupposti io voglio queste conseguenze”, oggi si fa sempre più spesso ricorso all’ADS perché c’è la possibilità di modulare diversamente e non come veniva fatto prima la distinzione tra interdizione e inabilitazione.

Si aggiunge che l’amministrazione di sostegno ancora non è percepita in maniera così dispregiativa come era percepita l’interdizione. Mentre le prime due seguono una certa logica l’amministrazione di sostegno cerca di risolvere un problema similare ma con una logica diversa.

Incapacità naturale e interdizione legale

L’incapacità naturale è molto semplice dal punto di vista della definizione, cioè l’incapace naturale è il cosiddetto incapace di intendere e di volere, è il soggetto momentaneo, incapace di intendere e di volere in modo più o meno ipotesi per esempio l’ubriachezza, tossico dipendenza. Un soggetto quindi che per una qualche ragione nel momento in cui va a compiere un’attività giuridica è incapace di intendere e di volere, ma non stabilmente lo è momentaneamente per cause momentanee.

La conseguenza è sempre la stessa, cioè in tutti questi casi che abbiamo visto il contratto è annullabile, cioè è efficace fino a quando non viene impugnato e non ne viene dichiarato l’annullamento.

Quindi sostanzialmente tutti questi istituti servono a far venire meno il rischio dell’instabilità del rapporto, legato al fatto che un soggetto incapace ha messo in atto un’attività giuridica che non poteva compiere. (C’è anche l’emancipazione per dare la possibilità ai minorenni di sposarsi, però sono strumenti onestamente minori.)

Esiste uno strumento che è previsto perché fa venir meno l’incapacità di agire, ma NON è in un’ottica di sanzione, previsto in un’ottica di protezione ma è quello della cosiddetta interdizione legale, e va distinto dall’interdizione di cui abbiamo parlato fino ad ora che prende il nome di interdizione giudiziale.

L’interdizione legale segue proprio una logica diversa perché è una sorta di pena accessoria che viene combinata nel caso di condanne alla detenzione per più di 5 anni. In altri termini, se un soggetto penale viene condannato per una pena rilevante (cioè più di 5 anni) davanti a questa condanna penale rilevante si aggiunge una pena accessoria che non è più a protezione del soggetto, ma è una sanzione.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bellamahstronza di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Tuccari Emanuele.
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