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Diritto privato

Il diritto privato è molto più vasto del pubblico: è una macroarea che comprende tantissime branche, è un’area del diritto vastissima: diritto civile, diritto commerciale (si occupa della regolamentazione relative a imprese, società, diritto lavoro), diritto navigazione. Noi ci occupiamo delle fondamenta.

Il codice civile

Il diritto privato è regolamentato principalmente da una legge fondamentale che è il codice civile (ma nel corso degli anni sono intervenute anche leggi per modificare, rinnovare la disciplina del codice civile e per manifestare settori nuovi manifestati dalla società: es: disciplina sul divorzio, allo statuto dei lavoratori).

Viene promulgato nel 1942, quindi ancora in epoca fascista: il codice civile è più vecchio della costituzione (1948), ma è figlio di un’epoca politicamente, storicamente molto differente da quella del dopoguerra: da monarchia a repubblica. Il codice civile è nato prima: è un codice che a distanza di 80 anni, è testo di legge che nel suo impianto risponde a esigenze del diritto privato. Esternamente sono intervenute leggi importanti non incamerate nel codice civile: rimaste come corpo a sé: leggi sul divorzio, statuto lavoratori, unioni civili ecc. Il codice civile è il centro, poi attorno si sviluppano innumerevoli leggi speciali.

Il codice civile è composto da 6 libri: è legge unica, che si compone di molte norme, suddivisa in 6 libri tematici:

  • Delle persone e della famiglia: troviamo disciplina relativa ai soggetti del diritto (non solo soggetto fisico, ma anche società, comitati, associazioni ecc). Disciplina relativa dei rapporti e di famiglia: le famiglie sono regolamentate da diritto privato: regolamentazione matrimonio, ipotesi invalidità matrimonio ecc. A eccezione disciplina su divorzio: separazione sì, coniugi no. Disciplina di enti collettivi (altri soggetti che accanto a persona fisica diventano titolari di obblighi). Ci occupiamo principalmente di questi tre.
  • Successioni mortis causa: ciò che accade al patrimonio di un individuo dopo la propria morte. Es: disciplina del testamento, della successione legittima e tutte le problematiche che si possono incontrare di fronte a una morte, ma non ci occupiamo di questo.
  • Proprietà e dei diritti reali: diritto per eccellenza. Intero libro che regola un solo diritto. È significativo perché ancora oggi, ma ancora di più all’epoca, il diritto di proprietà era considerato il diritto per eccellenza di tutti i diritti. Si vuole dare una disciplina più vasta e capillare.
  • Obbligazioni e contratti: contiene parte generale relativa alla disciplina delle obbligazioni, disciplina generale contratto e discipline singole dei cosiddetti contratti tipici.
  • Lavoro: disciplina il lavoro in senso generale, anche delle società commerciali.
  • Della tutela dei diritti: il codice civile, come quello penale, sono leggi che si occupano di diritto sostanziale, che poi deve essere applicato. Dell’applicazione del diritto si occupano i tribunali per risolvere controversie e interpretare e applicare la legge positiva. Comporta che accanto a un codice di diritto sostanziale, si affianca anche un diritto processuale: regole da osservare per fare processi. Questo libro è ponte tra codice civile inteso come fonte diritto sostanziale e quella che è procedura civile: norme che regolano processo. Nel sesto libro si raccolgono una serie di istituti a metà tra sostanziale e processuale e il legislatore non avrebbe saputo dove collocare.

Il diritto privato regola gran parte delle azioni quotidiane: (bar: stipulato e dato esecuzione a un contratto regolato dal diritto privato; posteggio macchina, diritti e doveri famiglia: pagare le tasse). Una volta che si sottoscrive un contratto poi si è vincolato.

Soggetti

Chi sono i soggetti dei diritti e degli obblighi che sorgono dalle norme?

  • Fisica: cioè gli esseri umani. Dobbiamo capire prima quando un soggetto è tale per il diritto?

Persona

Per il diritto un soggetto può dirsi nato e quindi una persona fisica nel momento in cui avviene taglio di stacco (stacco cordone ombelicale) dalla madre e dal momento in cui emette almeno il primo vagito. Dal punto di vista del diritto è fondamentale capire se un soggetto è nato vivo o no; anche se è stato in vita per pochi istanti: in quei pochi istanti è stato persona fisica, quindi assume capacità e diritti. Nel momento in cui nasce la persona acquisisce la capacità giuridica (art. 1): in realtà il codice civile non la definisce, ma noi la possiamo definire come astratta capacità di essere titolari di diritti. È astratta perché un bimbo appena nato o nei seguenti anni a venire è proprietario di diritti, ma non può esercitarli. Per esempio, se il nipote nasce come titolare patrimonio: non può gestirlo lui, ma deve farlo qualcuno per lui: quindi è astratta, perché sono titolare del diritto, ma non sono in grado di esercitarlo.

L’acquisizione della capacità giuridica che è contemporanea alla venuta al mondo porta con sé una piccola dote di diritti personalissimi, strettamente legati alla persona, che non si possono perdere/togliere/non si prescrivono per mancato utilizzo nel tempo (non si possono perdere dopo tempo) e sono diritti accomunati da un fil rouge: un esempio può essere diritto al nome, riservatezza ecc.: legati alla necessità della persona che vive nella società. Nessuno ce li può togliere, sono unici diritti assoluti oltre quelli di proprietà. Sono diritti fortissimi che vengono fatti valere nei confronti di tutti. Per acquisirli non è importante un processo di vita, l’importante è nascere e avere almeno un attimo di vita: basta un attimo per acquisire i diritti personalissimi.

La crescita è un processo fisico, ma anche mentale, di competenze, di capacità concreta di gestire i propri interessi. Nonostante ogni individuo sia diverso dagli altri si è decisa un’età (18 anni) in cui le persone diventano adulte, cioè smettono di farsi rappresentare da altri per la gestione dei propri interessi. Una volta compiuti 18 anni, quindi, alla capacità giuridica, si aggiunge anche la capacità di agire: cioè di esercitare propri diritti e di rispondere in proprio ai propri obblighi. I diritti di cui sono titolare li esercito da solo, ma se rispondo agli obblighi lo faccio solo. Capacità di agire è un automatismo (non ci si sottopone ad un esame per capire se c’è maturità), ma la si presume: è una presunzione. (Due facce della medaglia: rivedi)

Il problema è che in alcuni casi per svariate ragioni, ci sono dei soggetti che pur essendo maggiorenni, nel concreto non possono badare ai propri interessi in maniera efficace: per esempio una persona affetta da malattia mentale, una che abusa abitualmente di sostanze (dipendenza da stupefacenti, alcolismo) che rovinano la mente: di questo aspetto il legislatore si è preoccupato di tutelare le persone deboli, evitando che si rovinino, creando delle figure per aiutarli non allo scopo di emarginare queste persone (che all’epoca venivano già vissute come una vergogna: spesso ci si vergognavano a chiedere aiuto al tribunale), ma al contrario allo scopo di aiutarle in modo tale che non cadano in mani sbagliate: tutti gli istituti del diritto privato che regolano l’incapacità tendono a tutelare soggetto e il suo patrimonio, andando anche a beneficio della famiglia.

Soggetti incapaci

Quando parliamo di soggetti incapaci dobbiamo individuare diverse categorie:

  • Incapaci assoluti: che si dividono a loro volta in 2 tipologie: il minore d’età e l’interdetto. Quello che accomuna queste due figure è che in entrambi i casi viene a mancare l’incapacità di agire (quella giuridica non può essere tolta): il minore perché non ce l’ha, non l’ha ancora acquisita; mentre per l’interdetto con un provvedimento giudiziario viene silenziata capacità di agire e qualcuno farà le veci nella cura dei suoi interessi.
  • Incapaci relativi: troviamo 2 figure: il cosiddetto minore emancipato (in via di estinzione) e l’inabilitato. In questi casi si interviene sempre sull’incapacità di agire, ma la differenza è che nell’inabilitato viene limitata (non tolta), mentre nel minore anticipato viene anticipata una parte della sua capacità di agire, solo perché è autorizzato a sposarsi a 16 anni (adesso non è più frequente, prima sì).
  • Incapace naturale: è una terza figura anomala, non compresa nei primi due gruppi. È un soggetto che è legalmente capace: quindi è nato, ha acquisito la capacità giuridica, la capacità di agire, ma (anche in modo transitorio) può trovarsi nella situazione di non essere in grado di intendere o di volere (a causa di alcol, farmaci, febbre altissima). Si tratta, quindi, di una persona che normalmente è capace, ma che può trovarsi a concludere un atto giuridicamente importante in un momento in cui non è capace di intendere e di volere. Il legislatore tutela l’incapace naturale andando a tutelare l’atto sottoscritto nel momento in cui non si è capaci di intendere e di volere, anche se attestare che il soggetto sia stato incapace proprio nel momento in cui mette firma non è facile: per esempio sarà difficile attestare l’incapacità naturale impugnata per testamento e per questo motivo vengono condotte cause che durano anni, perché qualcuno deve fare una perizia psichica a posteriori di una persona deceduta, dando luogo a contenziosi (contesa giudiziaria).

Incapaci assoluti

- Minore d’età: la sua rappresentanza viene gestita dai genitori, che sono quindi rappresentati come legali dei minori (istituto in forza del quale due soggetti si sostituiscono al soggetto minore fino al compimento della maggiore età). Se orfano o genitori indegni della tutela parentale: tribunale nomina un tutore terzo (non madre, non padre) che nei limiti del possibile viene scelta nel parentato, altrimenti verrà scelta una persona totalmente estranea, in grado di rappresentare minore fino al compimento maggiore età.

- Interdetto: discorso più complesso. Chi può essere dichiarato interdetto? Art. 414 del codice civile: persone che possono essere interdette (prima era che devono, poi è stato cambiato perché l’interdizione non è una via obbligata):

  • Il maggiore d’età affetto di grave infermità mentale (congenita o sviluppata dopo non importante, importante è che si tratti di infermità mentale).
  • Minore emancipato con grave infermità mentale (se si sposa a 16 e diventa minore anticipato e a 17 grave infermità mentale, può essere interdetto).

L’interdizione è una forma di incapacità assoluta. È la forma più pesante di incapacità, talvolta anche irreversibile, anche se si può giungere alla revoca della sentenza d’interdizione, ciò è molto raro. Con l’interdizione il soggetto tutelato ha uno stato grave e poco recuperabile, non autonomo nemmeno negli atti più semplici. All’interdetto viene tolta la capacità di agire: può essere titolare di diritti, è titolare di diritti personalissimi, è titolare del patrimonio, di insieme di attività e passività che facciano parte alla sua persona, ma per il suo stato di salute non è nella condizione di gestire sé stesso in maniera autonoma. In questi casi vi è una serie di soggetti, tra cui lo stesso incapace, soggetti legittimati a presentare l’interdizione di una persona al tribunale competente (per capirlo su singola vicenda ci sono due criteri: quello territoriale della residenza del soggetto: se residente a Cremona: tribunale di Cremona; in altri casi può sorgere per materia: tribunale competente per determinate tipologie di materia, nel nostro caso è territorialità) percorso di interdizione di una persona.

Soggetti legittimati

(vedi art): la persona stabilmente convivente non era nell’art. 417 fino al 2004 (i progressisti hanno voluto vedere un riconoscimento delle unioni di fatto: unioni familiari non caratterizzate dal matrimonio: cosiddette convivenze). Per persona stabilmente convivente: è un’espressione che comprende mettendo in primo piano le forme di legami sentimentali, ma anche forme di svariate regioni per cui due o più soggetti si trovano a convivere e sono in grado di rendersi conto l’uno delle condizioni dell’altro. Uno può chiedere di aiutare sé stesso; il coniuge e la coniuge, poi i parenti fino al quarto grado, gli affini fino al secondo.

Chi sono gli affini: sono i parenti dell’altro coniuge: il fratello di mio marito, i suoceri ecc.: capiamo bene che gli affini sono ridotti rispetto ai parenti, perché non c’è un legame di sangue con gli affini. Il parente può essere più facile che agisca con vero spirito di tutela, l’affine non solo ha legame di sangue, ma potrebbe anche provare un’antipatia: non ampliare troppo famiglia affini, per evitare che possa essere strumento per colpire chi non ci è simpatico. Poi abbiamo il tutore e il curatore: tutore se i genitori non ci sono più, per questo caso si può (anche se si cerca di evitare) compiere un’azione prodromica (che precede): a 17 anni il genitore o tutore si possono rivolgere al tribunale per emettere la sentenza d’interdizione, tenendo presente che se la sentenza verrà accolta, gli effetti entreranno in vigore quando sarà maggiorenne, si impedisce, così, che ci possa essere una situazione di pericolo per l’incapace tra il compimento dei 18 anni e la sentenza. L’emancipato ha un curatore.

Poi c’è il pubblico ministero: rappresentante dello stato che porta avanti la pubblica accusa; tuttavia, ha alcune funzioni anche in ambito privatistico e civilistico, soprattutto per quanto riguarda la disciplina persona e famiglia: viene coinvolto a dare il proprio parere. Per esempio, per la separazione i coniugi prima di passare all’approvazione tribunale, devono passare per il visto del pubblico ministero (troveremo spesso comparire pubblico ministero, anche in procedimenti che non hanno nulla di penale, ma civili a tutti gli effetti). Può essere soggetto legittimato per chiedere interdizione di un soggetto.

Procedura di interdizione

Come ci si arriva a interdizione? Attraverso procedimento giudiziario. Il giudice si farà affiancare da consulenti tecnici/periti che verranno nominati soprattutto nell’ambito medico (psichiatrico ecc.): persone competenti nella valutazione del soggetto a cui si chiede interdizione, ricorso oppure no. Il giudice potrebbe avere perizie che evidenzino stato di salute precario, ma magari non così grave ed è nella possibilità del giudice di modificare proprio provvedimento: invece di sentenza interdizione: la capacità assoluta: non ti interdico, ma ti inabilito. Come tutti i giudizi che si rispettino, chi fa ricorso, ha l’onere di fornire anche delle prove. Si crea un vero e proprio contraddittorio: persona potrebbe opporsi, prendere dei propri consulenti di parte e combattere per non essere dichiarato interdetto: ci sono procedimenti più veloci, ci sono altri che durano negli anni. (vicenda Caprotti Esselunga).

Il giudice può anticipare la nomina del tutore, vale a dire di un tutore provvisorio quando ritiene che il soggetto abbia seri problemi e abbia bisogno di aiuto senza aspettare tempi della sentenza. Tutore definitivo viene nominato dal giudice. Il tutore è il rappresentante legale dell’interdetto: è come il genitore per il minore. È la persona che viene richiamata a sostituirsi all’interdetto sia nel compimento di atti ordinaria che di straordinaria amministratore: da pagare conto macellaio a pensare di mettere in vendita un bene: per gli atti di ordinaria amministrazione il tutore agisce senza chiedere a qualcuno, per atti di straordinaria amministrazione (che incidono in maniera significativa del patrimonio) il tutore deve chiedere l’autorizzazione al giudice: ulteriore garanzia a tutela degli interessi dell’incapace. Se non possibile tutore terzo; il tutore può rifiutare l’incarico e giudice nomina altra persona. Il tutore è tenuto attualmente a rappresentare il rendiconto del proprio operato: alla fine di ogni anno il tutore deve presentare “un bilancio” di tutte le operazioni in dare e avere che ha fatto per l’incapace con tutte le dovute giustificazioni: in modo che giudice o altri parenti (chi acquisisce ruolo di erede) possano controllare l’operato. Grazie ad un’ulteriore innovazione (sempre 2004) è possibile che il giudice possa indicare un limitato numero di azioni (normalmente di poco conto) che vengono consentite di fare dall’interdetto da solo: se il giudice non dice niente allora fa tutto il tutore, oppure si può indicare quali azioni svolgere. Tutore deve svolgere proprio conto con massima diligenza possibile, se colto in flagrante in caso di mala gestione ne risponde dal punto di vista civile (risarcire danni), ma anche penale.

Se uno viene interdetto e perde la capacità di agire, succede che qualunque atto in linea di principio è nullo (annullabile), ma non sempre la malattia dell’interdetto è tale da creare segni dall’esterno. Se sospetto che una persona possa avere problemi, non sorvoliamo, ma richiediamo una copia del certificato di nascita: l’interdizione deve essere annotata di fianco all’atto di nascita di questa persona: annotazione del registro delle accuratezze (gestito da un cancelliere).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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