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Estratto del documento

Credito: secondo il diritto di credito si può cedere il credito anche senza che il

debitore lo acconsenta. Crediti sono come beni che circolano.

Il diritto che un soggetto giuridico che si chiama creditore verso un altro soggetto

ovvero prestazione, è un diritto verso una persona, a come oggetto l’atteggiamento

dell’altra persone ovvero il debitore. Data questa natura del rapporto obbligatorio, a

differenza dei diritti reali e della persona non creano rapporti ma in senso figurato:

creano barriere, il diritto di credito presuppone un rapporto tra creditore e debitore

ovvero rapporto obbligatorio.

I crediti possono essere trasferiti, e si possono trasferire anche senza il

consenso del debitore, perche se il trasferismo del credito non comporta un

peggioramento per il debitore, rimane indifferente, il debitore deve solo

adempiere. Le obbligazioni generiche come pagare la somma di denaro si posso no

cedere anche senza il consenso del debitore. E’ opportuno che pur non avendo e

acquisendo il consenso dal debitore, (cedendo il credito non si è piu creditore ma chi

lo ha acquisito ) che della cessione il debitore sia quanto meno informato in maniera

ufficiale con strumenti atti a dare prova della avvenuta comunicazione.

A livello giuridico è importante comunicare codesto, perchè il rischio è per il nuovo

creditore, se il debitore in buona fede (ignorando, non sapendo) paga al creditore

cedente, il debitore che non è piu creditore è liberato della sua obbligazione e quindi

rischia il creditore cessonario, e rimane insoddisfatto. Il creditore insoddisfatto, può

andare dal creditore cedente e chiedere un credito ulteriore, mentre si notifica al

denotare ceduto, perché deve adempiere. Chiunque può informare il debitore ceduto

alla cessione ma normanlemre è il creditore cessonario, notificando con un atto che

approva la cessione, dimostrando che è lui che ha acquisito il credito, quindi è lui il

nuovo creditore. Tutto questo se ha come debito una cessione di denaro.

Se la prestazione è specifica, carattere personale, un rapporto caratterizzante per la

prestazione, in questo caso è necessario il consenso preventivo dal debitore. Ad

esempio se il debito consiste nel realizzare un opera specifica, la cessione del credito

non può avvenire senza il consenso del debitore, perchè cambia la natura

dell’obbligazione, essendo la prestazione a carattere personale.

Creditore= cessonario; Debitore= ceduto;

La cessione dei crediti sono materie ordinaria, argomento a tema comune, sulle

cessioni di credito si fondando alcune operazioni finanziare come factoring

L’interesse del creditore a cedere il proprio credito, perchè il titolare di un credito al

pagamento di una somma di denaro, dal lato del cedente che senso a cedere a

qualcun’altro? Il rapporto obbligatorio è sempre quello, cambia il lato attivo, si

modifica il creditore.

Primo elemento: attualizzare l’utilità futura= il credito; il creditore può avere bisogno

o un interesse ad avere qualcosa di concreto subito rispetto a qualcosa in avvenire,

attualizzare un ricchezza futura e dall’altra parte uno che attribuisce maggior valore a

quella futura. Il creditore trova conviente acquistare dall’altro, i contratti si chiudono

quando la cessione del credito è conveniente da entrambi le parti, e si conclude lo

scambio che non potrà mai avvenire al valore nominale del credito ma a un valore

inferiore ad esso, perché c’è il rischio che il debitore non paghi.

Il prezzo del credito può variare, dipende il prezzo del credito dall’aspettativa del

adempimento. Anche dalla scadenza del debito, può variare il prezzo.

Secondo elemento: cessione gratuita del creditore, oggetto di una donazione o

liberalità.

terzo elemento: causa di adempimento di un credito.

La cessione del credito si puo fare tra privati ordinari. Su questa cessione del credito o

ci possono essere situazioni complicate dove società che acquistano crediti da altri ad

un prezzo inferiore.

Così come ci sono mercati per la circolazione dei crediti, come il mercato azionario

cioè il mercato in cui si scambiano azioni di società come la Borsa di Milano, il luogo

virtuale, deputati alla circolazione di crediti. E i mercati obbligazionari, mercati in cui

circolano obbligazioni e quindi crediti, i mercati obbligazionari sono mercati dei

diritti di credito ovvero debiti le obbligazioni che emettono le società e gli Stati per

potersi finanziare, chiedendo al pubblico di denaro in prestito in cambio di un

prestito maggiorato in interessi come i buoni postali fruttiferi (rendono fruttiferi gli

interessi) per avere liquidità, quando si comprano queste obbligazioni si paga una

somma alle poste italiane, facendo uno scambio e cedendo il credito alle poste.

Queste obbligazioni hanno dei valori da agenzie, sulla base della capacita del debitore

di pagare.

Cartolarizzare vuol dire trasformare i crediti in azioni.

La cessione del credito puo essere pro solvendo ( il creditore cedente che garantisce il

pagamento da parte del debitore ceduto e se non adempie il creditore cedente subita

l’azione da parte del cessonario per il debito insoddisfatto); e pro soluto:

(il creditore che cede non garantisce il pagamento dell’azioni, il creditore non potrà

agire nei confronti del creditore cedente e se il creditore cedente vuole uscire fuori

dall’operazione dovrà accedere con la cessione pro soluto, ma ovviamente garantisce

che il credito esiste).

qual’è l’effetto della cessione del credito? La conseguenza della cessione del credito sul

rapporto obbligatorio, comporta la sostituzione del creditore, sostituendolo con un

altro. Il debitore costruisce la parte passiva mentre il creditore quella attiva, tra le

modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio dal lato attivo ma vede un

cambiamento del creditore anche senza il consenso del debitore.

Il lato passivo del rapporto obbligatorio ovvero il debitore, adempiere un debito è

utile per il debitore in alcuni casi, perché adempiendo quella reputazione nel caso con

un persona famosa si ha una fama. Dal lato di chi è potenziale acquirente,

Una cessione del debito si può senza il consenso del debitore, nel rapporto

obbligatorio è tra due persone, creato anche volontatiente, cosi come il creditore cede

ad un cessionario, però occorre il consenso del creditore, perché mentre per un

debitore è indifferente a pagare per un creditore invece quando i debiti sono

inadempiuti il credito è leso e se lo è l’ordinamento dà degli strumenti di tutela.

due possibilità per cessione del debito:

- viene garantito, attraverso il consenso al creditore

- non si realizza una cessione ma due parti si accordano purché il debito viene

accollato al debitore, ma questo accordo non tocca il creditore che rimane sempre

creditore del debitore originario. Il creditore, ha due debitori al posto di uno.

Due soggetti possono soddisfarlo e possono essere oggetto di azione, senza il

consenso del creditore, si crea una sorta di obbligazione solidale ovvero ad un

obbligato si aggiunge un altro per l’intero, non è una vera e propria sostituzione del

debitore.

Questo fenomeno si verifica in 3 casi in cui si puo realizzare o la sostituì e di un

debitore ad un altro oppure l’aggiunta di un debitore ad un altro senza consenso:

1) delegazione: Es carta di credito, prima operazione emissione della carta

quindi firmare il contratto con Visa, Master Card ecc.. una delegazione di

pagamento, utilizzando la carta di credito autorizzo Visa al pagamento, e Visa

con un impulso paga l’acquisto. Io delego a Visa di pagare. Il debitore

delegante e il debitore delegato (visa, che paga con un istante) e creditore

delegatario (il bar); entro una certa somma, nei limiti si può ordinare a Visa di

pagare il bar, perché nel contratto è previsto questo e con quel contratto mi

consente di ordinare di pagare. Vantaggio di non avere il denaro liquido a

disposizione, o il contratto può avere come inizio un debito a vantaggio di

Visa. E alla fine Visa se li prende dal conto corrente. Visa e il bar: rapporto

regolato contrattualmente, il commerciante si fa pagare con carta di credito

perché ha un contatto con Visa, ed essa si premura di farci pagare a noi grazie

all’accordo con il negoziante. Il negoziante accetterà di essere pagato da Visa

piuttosto che dal debitore originario,e quando avviene il pagamento il

debitore originario è liberato e quindi la delegazione di pagamento è ordinare

di pagare il prezzo a terzi come nel caso di Visa e può avere due effetti la

delegazione di pagamento:

Liberatoria: liberare il debitore originario sostituendolo con il debitore

sopravvenuto, quindi liberatoria;

Oppure aggiungere al debitore originario il debitore sopraggiunto; con il

debitore debilitante

Cumulativa: con quello delegato

2) espromissione: Si ha quando un terzo ovvero espromittente si assume

l’obbligazione di un debitore nei confronti di un terzo creditore, e lo

estromette in via liberatoria e cumulativa tendenzialmente.

3) accollo: accollo del debito altrui, qui un terzo e il debitore si accollano affinché

si ha un accordo contrattuale tra un terzo che si accolla il debito altrui e il

credito;

può essere

liberatorio:

cumulativo: se comporta l’aggiunta del debitore accollante al debitore accollato.

Che si fa ad esempio nelle compravendite immobiliari

-Tutela del diritto di credito, nel momento in cui viene violato

-forme di estinzione del diritto di credito = rapporto obbligatorio

-Tutela del creditore: Il momento in cui si realizza il soddisfacimento dell’interesse

del creditore —nel momento in cui la prestazione è stata esattamente eseguita, e se

viene eseguita dal punto di vista logico si estingue il diritto di credito, cessa di esistere

in maniera fisiologica. Rapporto di credito si sviluppa nel tempo, e viene eseguito e

soddisfatto chiudendosi il ciclo di durata e sviluppo fisiologico. Realizzando

l’interesse del credito estingue il credito e il rapporto obbligatorio.

All’opposto se il debitore non paga, non esegue la prestazione oppure pur avendo

prestato resta in maniera non corretta, parziale avviene che non c’è adempimento ma

c’è la fattispecie opposta ovvero inadempimento dell’obbligazione (mancata

esecuzione) e l’inadempimento dal punto di vista giuridico è una violazione del

diritto di credito, quella che si rischia quando si nasce che non si è creditori,

l’adempimento che viola il suo credito, è inadempiente.

E quando c’è la violazione ci aspettiamo dei rimedi civilistici della tutela non penali a

meno che violar

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A.A. 2023-2024
29 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Elisa04______________ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Fici Antonio.