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17 - CRITERI DI COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI E DI INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

La buona fede contrattuale

Le norme del generale criterio di comportamento delle parti contraenti impongono loro di comportarsi secondo buona fede. La buona fede intesa da queste norme è detta anche buona fede contrattuale, per distinguerla dalla buona fede del possesso, che significa semplicemente ignoranza di ledere l'altrui diritto. Nell'ambito contrattuale invece, esprime un dovere: il dovere delle due parti di comportarsi con correttezza e lealtà.

Lo scopo della buona fede contrattuale è quello di colmare le inevitabili lacune legislative: in quanto la legge non può prevedere tutte le possibili situazioni. Essa infatti identifica altri obblighi e divieti oltre a quelli previsti dalla legge.

Le regole non scritte della correttezza e della lealtà sono regole di costume.

L'interpretazione del contratto

Il contratto è fatto di parole ed il senso di queste

può dare luogo a controversie. Di qui l'opportunità di criteri di legge per l'interpretazione del contratto. I criteri di interpretazione enunciati dalla legge sono di duplice ordine: - Criteri di interpretazione soggettiva: si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, e non limitarsi al senso letterale delle parole. Occorre valutare il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto (INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA). - Criteri di interpretazione oggettiva: il contratto deve essere interpretato secondo buona fede contrattuale, cerca di conservare il contratto, gravando il meno possibile sul contraente debole (CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO). Seguono delle norme che chiariscono il significato per colmare un difetto delle parti. Il giudice non può fare un contratto, ma può interpretarlo o integrarlo in caso di lacune. 19 - FATTI ILLECITI: È fatto illecito "qualunque fatto

doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto”. L’obbligazione che nederiva è, in particolare, l’obbligazione di risarcire il danno che il fatto illecito ha cagionato, essa però può derivare anche da un contratto (il contraente che non adempie le obbligazioni è responsabile dei danni che l’inadempimento ha. Per distinguerli si suole parlare di quella derivante dal contratto come di responsabilità cagionato all’altro contraente) contrattuale e dell’altra come responsabilità extracontrattuale o responsabilità civile.

Scomposto nei suoi elementi costitutivi, il fatto illecito presenta elementi oggettivi: il fatto, il danno ingiusto, il rapporto di causalità fra fatto e danno; ed elementi soggettivi: il dolo o la colpa. Esaminandoli più nel dettaglio:

  • Il fatto => comportamento umano che può essere commissivo oppure (chi ha un’arma uccide qualcuno)omissivo .(non
edificio e un calcinaccio colpisce uccidendo una persona) Il danno ingiusto => la lesione di un interesse altrui (sempre che si tratti di un danno che non sia cagionato per l'esercizio di un diritto di un terzo), alla quale viene applicata la risarcibilità del danno ingiusto: è una clausola generale, e come tale, quando non è la legge a valutare che un danno è ingiusto, la valutazione passa al giudice. Il nostro sistema è perciò retto dal principio di atipicità dell'illecito, ma ci sono alcuni casi in cui la presenza del requisito della ingiustizia del danno è fuori discussione, quando: - Si lede un diritto assoluto (personalità) (ferisco qualcuno ledo il suo diritto di integrità fisica) - Si lede un diritto reale (danneggio un bene ledo il tuo diritto di proprietà) - L'uccisione di qualcuno leda il diritto al mantenimento dei suoi familiari - Si lede un diritto relativo (uccido un edificio e un calcinaccio colpisce uccidendo una persona)

calciatore ledo il diritto alle sue prestazioni della società calcistica) in casie ciò può accadere in due ipotesi: quando ildel genere il rapporto obbligatorio si estingue, ma non sempreterzo abbia reso solo temporaneamente impossibile la prestazione del debitore (lavoratore sio quando il terzo sia concorso nell'inadempimento delferisce, non lavora ma viene comunque pagato)debitore (istigando il contraente a non adempiere o rendendosi partecipe dell'inadempimento).

- Si lede la libertà contrattuale (un terzo induce una persona a chiudere un contratto anche se non voleva)

- Si lede una situazione di fatto, purché meritevole di tutela (spoglio del possesso)

- Si lede un interesse legittimo

• Il rapporto di causalità => deve esserci fra il fatto e il danno un rapporto di causa e di effetto, per cuipossa dirsi che il primo ha cagionato il secondo. Per dire che c'è questo rapporto l'evento dannoso deveapparire,

secondo la comune esperienza, come conseguenza prevedibile ed evitabile del fatto commesso.
  • Il dolo o la colpa => è dolo l'intenzione di provocare l'evento dannoso è invece colpa (sparare per uccidere) la mancata diligenza o prudenza che causa l'evento dannoso. L'onere (maneggio una pistola e sparo a qualcuno) di provare il dolo o la colpa del danneggiante incombe sul danneggiato. Esistono poi i casi di dolo eventuale => pure non agendo per realizzare l'evento dannoso esso si presenta a causa di una propria azione e i casi di colpa cosciente => l'atteggiamento di chi si (intimidisco qualcuno sparando un colpo e lo uccido) comporta imprudentemente con la previsione del possibile evento dannoso (il poliziotto vuole sparare al malvivente ma colpisce l'ostaggio).
  • La responsabilità indiretta
Per principio generale, l'obbligazione di risarcire il danno incombe su colui che ha commesso il fatto. A questa regola generale,

Sono apportate alcune eccezioni, esse sono le ipotesi della responsabilità indiretta:

  • Responsabilità dei padroni e dei committenti => se il danno è cagionato da un dipendente, nell'esercizio delle mansioni a lui affidate, del danno risponde oltre al dipendente che ha commesso il fatto anche il suo datore di lavoro (autista del bus investe un pedone, del danno risponde il titolare dell'impresa). Questo perché il lavoratore mette a disposizione del datore le sue energie lavorative, mentre il rischio del lavoro incombe sul datore.
  • Responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza di incapaci => se il fatto illecito è commesso da persona incapace di intendere e di volere, ne risponde chi è tenuto alla sua sorveglianza (malato di mente e personale della clinica che lo cura).
  • Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori => i genitori sono responsabili dei fatti illeciti commessi dai loro figli minori non emancipati.
figli minori, i tutori di quelli commessi da interdetti o minori e i precettori di quelli commessi dai minori nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza.
  • Responsabilità del proprietario di veicolo => il proprietario risponde in solido con il conducente, ameno che provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. (NB. Nel caso di genitori tutori precettori o di chi è tenuto alla sorveglianza degli incapaci, essi possono liberarsi da responsabilità provando di non aver potuto impedire il fatto.)

La responsabilità oggettiva

Per principio generale, il fatto illecito deve presentare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Ma a questo principio generale sono apportate dallo stesso codice civile molteplici eccezioni: sono le ipotesi di responsabilità oggettiva, nelle quali si risponde di un fatto produttivo di danno anche se lo si è commesso senza dolo e senza colpa.

responsabilità oggettiva si basa sul rapporto di causalità, ciò vuol dire che ci se ne può liberare con la prova di imprevedibilità dell'evento dannoso, ossia con la prova della mancanza di rapporto di causalità. I casi più importanti di responsabilità oggettiva sono: - Esercizio di attività pericolose => chi cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa. Il soggetto è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato sulla modalità di organizzazione dell'attività pericolosa tutte le misure idonee ad evitare il danno. Se nonostante le condizioni di massima sicurezza si verifica ugualmente un evento dannoso, esso sarà considerato imprevedibile e inevitabile. - Animali o cose in custodia => chi ha cose o animali in custodia.risponde dei danni causati dai suoi prodotti, a meno che non provi che il danno è stato causato da un uso improprio o da un difetto di manutenzione del prodotto. Inoltre, il produttore è responsabile anche per i danni causati da un prodotto difettoso, anche se non è stato colpevole, a meno che non provi di aver fatto tutto ciò che è umanamente possibile per evitare il danno. In generale, è importante tenere presente che la responsabilità per i danni causati da un'azione dipende dalle circostanze specifiche e dalle leggi vigenti nel paese in cui si verifica l'evento.responsabile del danno causato da un difetto del prodotto che non ne ha permesso un uso in condizioni sicure a meno che provi la non imputabilità causale dell'altro evento dannoso fatto al proprio. Il risarcimento del danno Chi è responsabile del danno, deve risarcirlo, ossia corrispondere al danneggiato una somma di denaro (oltre al risarcimento si può ottenere anche una reintegrazione in forma specifica del bene distrutto). Il danno risarcibile è, di regola, solo il danno patrimoniale, ossia il danno suscettibile di valutazione economica, comprendente il danno emergente e il lucro cessante (perdita subita) (i frutti persi successivamente al danno subito). Il danno permanente alla persona può invece essere liquidato in forma di rendita vitalizia (una somma che ti verrà pagata a vita, secondo determinate tempistiche). I danni non patrimoniali, consistenti nelle sofferenze fisiche o psichiche del danneggiato, sono risarcibili solo nei casi.espressamente previsti dalla legge, anche se la cassazione ha esteso la risarcibilità ad ogni caso di danno alla persona. Anche nel caso di danno b
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A.A. 2022-2023
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elicrl di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Tampieri Maura.