1 – IL DIRITTO PRIVATO
Cosa è il diritto => possiamo dargli varie definizioni; come ad esempio un sistema di regole per la soluzione di
conflitti fra gli uomini. La sua funzione è anzitutto proibire l’uso di violenza per risolvere i conflitti con
l’applicazione di regole predeterminate. Queste regole compongono un sistema volto al regolare i rapporti tra
gli uomini e creare un equilibrio il più stabile possibile fra gli interessi in conflitto nella società.
Questo sistema di regole muta nel tempo e si diversifica nello spazio infatti nel corso delle
(principio di relatività),
epoche e nei vari stati assistiamo ad una grande differenziazione delle varie norme
Il diritto oltre a prevedere casi ipotetici, impone
(ritroviamo comunque in molti la matrice comune del diritto romano).
l’osservanza delle sue norme, con sanzioni conseguenti alla loro inosservanza. (coercibilità)
Possono sorgere problemi nel caso in cui si debbano risolvere conflitti tra persone provenienti da Stati diversi.
Proprio per questo sono nate delle convenzioni per risolverle .
(si trovano nella RIFORMA DEL DIRITTO PRIVATO)
La norma
L’unità elementare del sistema del diritto è la norma giuridica, il sistema nel suo complesso, ossia nell’insieme
delle norme che lo compongono, prende il nome di ordinamento giuridico. Per indicare più norme tra loro
coordinate per assolvere una funzione unitaria si parla di istituto (es. istituto delle proprietà, che indica le norme sulla
proprietà privata).
Il testo delle leggi è tradizionalmente diviso in articoli, numerati in ordine progressivo; e gli articoli sono spesso
divisi in commi; ciascuna comma può contenere una o più norme.
Ciascuna norma, presa a sé, consiste in una preposizione precettiva o precetto (in quanto sono dirette a dare delle
formulato in termini generali e astratti:
regole)
• GENERALI => perché non si rivolgono a singole persone, ma ad una serie indefinita di soggetti
• ASTRATTE =>perché non riguardano fatti concreti, ma una serie ipotetica di fatti => reca delle lacune, così
il giudice ricorre a casi simili e materie analoghe => “completezza”
(situazioni con una certa somiglianza)
Mentre il giudice si occupa del singolo caso, il legislatore si occupa di previsioni generali
(colui che crea le norme)
dell'ordinamento giuridico. Un comando individuale e concreto come la norma è quindi l’opposto della
sentenza del giudice che si rivolge a singole persone e riguarda un fatto determinato.
La precostituzione delle norme serve a garantire un’uniformità di soluzioni ed a predeterminare un assetto della
società.
Le norme vanno interpretate secondo le parole e secondo l’intenzione del legislatore
(CRITERIO LETTERALE) (CRITERIO
Si possono avere due tipi di interpretazione: un’interpretazione autentica => data da un’altra legge o
LOGICO).
giudiziale => data dal giudice (sentenza).
Il grado di generalità e di astrazione delle norme può essere più o meno elevato. Il più alto grado è raggiunto
dalle norme che si rivolgono indistintamente, a chiunque o a qualunque fatto. Queste sono le norme dette di
diritto comune o diritto generale, e sono tali anche le norme che prendono in considerazione specifiche
condizioni nelle quali, almeno in astratto chiunque può
(condizione di debitore, di creditore, di proprietario, di genitore, …)
venirsi a trovare.
Sono invece, di diritto speciale le norme con limitato grado di generalità ed astrattezza, esse
(dette norme speciali)
riguardano specifiche categorie di lavoratori, persone in specifiche condizioni sociali, etc. Esse sono sempre
norme generali ed astratte, ma questo loro carattere è circoscritto entro la serie di soggetti o di fatti cui si
riferiscono. (es. esenzione delle imposte per terremotati o alluvionati)
I singoli debbono sapere in anticipo, per potersi regolare di conseguenza, quali sono i comportamenti illeciti e
quali sono gli interessi protetti dal diritto o no, in quanto, l’ignoranza di una legge non è scusata in caso di
processo. Nonostante ciò non si può sempre avere la certezza o no di ciò che è lecito o meno, a causa della
difficile interpretazione delle norme. In caso di controversia è difficile anche prevedere la decisione ultima del
giudice.
Le norme:
Non sono immutabili, ma cambiano nel tempo/luoghi => potere legislativo al Parlamento, ma anche al governo,
che emana decreti (su delega del Parlamento solitamente).
Possono avere validità di 1 anno se sono piccole norme, come nel caso delle norme del Diritto Tributario, che
vengono abrogate, e quindi modificate di anno in anno.
Ma per quanto riguarda leggi ordinarie non hanno tempi di scadenza ed entrano in vigore se pubblicate sulla
gazzetta ufficiale dell’UE .
(immediatamente o di solito in 15 giorni, detti “periodo di vacatio legis”)
La legittimazione del diritto
Un insieme di comandi alla quale obbedire, si legittima sempre da un punto di vista formale, solo in forza del
potere di cui sono investite l’autorità che lo emanano e lo fanno rispettare. Ma il diritto vigente in un
determinato tempo e luogo, non è altro che la traduzione in regole di comportamento, delle forme di vita
economica e civile di quella società. Quindi il diritto possiamo dire che vige perché accettato dalla maggior parte
di coloro che vi sono sottoposti. La sua legittimazione quindi da un punto di vista sostanziale non è l’autorità
ma il consenso.
Diritto privato e diritto pubblico
Tutto il diritto si compone di due grandi sistemi di norme, che si distinguono in diritto privato e diritto pubblico:
• DIRITTO PRIVATO => la sua esatta denominazione è diritto comune, applicabile tanto nei rapporti fra
soggetti privati quanto nei rapporti ai quali partecipano lo stato o altro ente pubblico
• DIRITTO PUBBLICO => riguarda i rapporti ai quali partecipa lo stato o altro ente pubblico, ai quali lo
Stato o altri enti pubblici partecipano quali enti dotati di sovranità. Possiamo definirlo dunque come il
sistema di norme che regola i presupposti, le forme e i modi di esercizio della sovranità.
È diritto pubblico, in particolare, quello che regola: l’organizzazione dello stato (formazione, composizione e attribuzioni
e i
degli apparati legislativi, esecutivi e giudiziari, nonché i modi di formazione e le attribuzioni degli apparati degli altri enti pubblici)
rapporti autoritativi (i rapporti basati sull’esercizio dei poteri sovrani, che lo Stato o altro ente pubblico stabilisce con singoli individui
.
o con enti)
Il diritto pubblico si articola a sua volta in sotto-sistemi:
- diritto costituzionale: attiene alle regole fondamentali di organizzazione dello Stato-comunità
e dello stato apparato
(libertà e i doveri fondamentali del cittadino) (a quali organi e secondo quali regole spetta
l’esercizio delle funzioni sovrane)
- diritto amministrativo: riguarda i compiti e le attività dell’esecutivo e degli enti pubblici
(cosiddetta pubblica amministrazione)
- diritto penale: regola la potestà punitiva dello Stato, quindi quali fatti costituiscono un reato e quali
pene si possono applicare a chi li compie
- diritto processuale: attiene all’esercizio della giurisdizione, ossia dell’attività dei giudici di applicazione
del diritto ai casi concreti. E può essere dir. proc. civile, dir. proc. penale o dir.
proc. Amministrativo.
Diritto oggettivo e diritto soggettivo
Del diritto abbiamo parlato in senso oggettivo, come norma generale e astratta che regola i rapporti tra gli
uomini, imponendo doveri. Ogni norma giuridica dispone ad un possibile conflitto di interessi, e stabilisce quale
delle due parti sia degno di protezione.
Del diritto dobbiamo ora dire in senso soggettivo, e dalla considerazione delle norme che regolano i rapporti tra
gli uomini passare alla considerazione dei rapporti che le norme regolano, i detti rapporti giuridici.
Ogni persona è un soggetto di diritti e di doveri, così come enti, associazioni, società e comitati (pluralità che si
=> soggetti dell’attività giuridica.
riunisce per uno scopo comune)
Rapporti giuridici tra PARTI che producono determinati effetti giuridici La parte è un
(ordinamento non indifferente).
centro di interesse, può essere anche composta da più soggetti:
-soggetto attivo => colui che ha un diritto (es. creditore)
-soggetto passivo => che ha un obbligo, colui che deve pagare, obbligato ad una determinata prestazione (es.
debitore) => l’obbligo si differenzia dal dovere, che è generalizzato.
Nelle categorie dei diritti oggettivi, ossia quei diritti che impongono obblighi o divieti a protezione di
interessi solo generali (per interessi solo generali ci si riferisce ad interessi che il diritto oggettivo riferisce all’intera società e che
e non attribuiscono diritti soggettivi, troviamo:
nessun singolo membro può considerare di proprio interesse)
-diritti legittimi => per buon andamento della pubblica amministrazione
-diritti collettivi => per esempio la tutela dell’ambiente, visto che reca danni a tutti il fatto che io non segua la
norma.
Queste norme instaurano un rapporto giuridico, nella quale al dovere del soggetto passivo si contrappone un
potere sovrano del soggetto attivo detto anche potestà d’imperio. (es. stato che esige il pagamento dei tributi).
Nella categoria dei diritti soggettivi distinguiamo invece:
-diritti assoluti => diritti che sono riconosciuti al soggetto nei confronti di tutti, come i diritti reali (diritto alla
proprietà) e i diritti della personalità (diritto al nome, all’onore, alla vita).
-diritti relativi => diritti che spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate o
determinabili, come i diritti di credito e i diritti di famiglia.
ONERE: comportamento che il soggetto è libero di osservare o meno, ma che deve osservare se vuole realizzare
un dato obiettivo. (es. chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento)
DIRITTO POTESTATIVO: potere attribuito ad un soggetto di modificare, con un proprio atto, la sfera giuridica di
un altro soggetto, senza che l’altro si possa opporre (es. licenziarsi, il datore di lavoro non si può opporre).
SOGGEZIONE: ricorre quando una norma espone un soggetto a subire passivamente le conseguenze di un atto
altrui.
Fatti giuridici, atti giuridici e negozi giuridici
Il diritto oggettivo è norma che oltre che a regolare i rapporti fra gli uomini, prevede dei fatti al verificarsi dei
quali i doveri o diritti si costituiscono, si modificano o si estinguono.
Fatti giuridici
Si suole definire fatto giuridico ogni accadimento al verificarsi del quale l’ordinamento giuridico ricollega un
qualsiasi effetto giuridico. Questo accadimento può essere naturale, e quindi totalmente indipendente
dall’opera dell’uomo oppure causato dall’uomo, ed è il caso in cui la costituzione, la
(fiume che straripa)
modificazione o l’estinzione di un rapporto giuridico si produce solo come effetto di un consapevole e volontario
comportamento dell’uomo, che esso sia illecito, doloso o colposo. Affinché un fatto giuridico umano produca
effetti giuridici è sufficiente la naturale capacità di intendere e di volere di chi lo commette.
Atti giuridici
Gli atti giuridici sono una sottocategoria dei fatti giuridici, e possiamo definirli come gli atti destinati a produrre
effetti giuridici. Essi sono atti umani volontari e consapevoli capaci di produrre effetti giuridici, ma per compierli
è necessaria la legale capacità di agire. Se ne conoscono due specie fondamentali:
• le dichiarazioni di volontà => atti diretti a comunicare il proprio pensiero o la propria volontà
(o atti) (contratti,
Producono effetti giuridici sulla base di volontà e consapevolezza della condotta e sulla
matrimonio, testamento).
base della volontarietà degli effetti;
• le dichiarazioni di scienza => si comunica ad altri di essere a conoscenza di un determinato
(o atti)
atto o situazione (confessione => dichiarazione che una parte fa di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’altra);
Negozi giuridici
Il negozio giuridico è l’atto mediante il quale il privato è autorizzato dall’ordinamento giuridico a regolare
interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. Rientra nelle categorie degli atti giuridici, perché ha rilievo
giuridico nel senso che è capace di produrre degli effetti giuridici solo in quanto sia espressamente previsto,
riconosciuto o autorizzato dalla legge. Nel codice civile sono regolate varie forme di negozio giuridico (es. contratto,
, ma non la figura del negozio giuridico in generale.
matrimonio, testamento)
Esistono vari tipi di negozio giuridico => unilaterale, bilaterale, plurilaterale; inter vivos, mortis causa; a titolo
oneroso , a titolo gratuito
(se un soggetto, per acquistare qualsiasi tipo di diritto o vantaggio, fa un correlativo sacrificio) (se un soggetto
.
acquista un diritto o un vantaggio senza un correlativo sacrificio)
2 - LE FONTI DEL DIRITTO E L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
Chi ha il potere legislativo
Se consideriamo la società nella quale viviamo, sono almeno tre gli ordini di autorità investiti del potere
legislativo:
lo Stato con il parlamento e il Governo (autorità nazionale);
● Anche se in linea generale, è il parlamento ad avere il potere legislativo, tuttavia, anche il Governo in casi eccezionali può
promulgarne attraverso i decreti essi si distinguono in:
Decreto legge => atto avente valore di legge emanato dal governo in casi straordinari di necessità e d'urgenza; perde efficacia sin
dall'emanazione se entro 60 giorni non è convertito in legge dal Parlamento
Decreto legislativo => che ha valore di legge, emanato dal governo su delega del parlamento.
• l’Unione Europea con il parlamento europeo e il consiglio (autorità sovranazionale)
• le regioni e gli enti comuni con i consigli regionali, provinciali e comunali (autorità infrastatuali)
Il potere giudiziario invece è esercitato da un organo separato dallo Stato (l’autorità giudiziaria) e da un organo
separato dall’Unione Europea (la Corte di giustizia).
Fonti del diritto e gerarchia delle norme
Di fonti giuridiche si può parlare in due sensi, ossia come fonti di produzione e come fonti di cognizione.
Fonti di produzione => modi di formazione delle norme giuridiche, quindi il parlamento e il governo, ma anche
enti locali, regioni e comuni
Fonti di cognizione => Indicano qual è la disciplina applicabile ad un caso, sono i testi che contengono le norme
giuridiche già formate (come il Codice Civile del 1942)
Le fonti giuridiche vanno considerate gerarchicamente, e questa gerarchia sancisce che una norma contenuta in
una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore.
1- Regolamenti dell’Unione Europea
2- La Costituzione e leggi costituzionali (1° gennaio 1948).
3- Leggi formali o leggi ordinarie dello Stato (codice civile)
4- Leggi regionali => hanno valore e vigore solo in locus
5- Regolamenti
6- Consuetudini e usi => norme non scritte e non poste da un legislatore, ma comportamenti tenuti dalla
collettività che possono essere considerati fonti del diritto ). Sono in basso nella scala
(es. segreto bancario
gerarchica, per questo sono conformi alla Costituzione.
La Costituzione e le leggi costituzionali => esse non possono essere modificate con un semplice iter legislativo,
bensì con uno speciale procedimento di revisione costituzionale. Infatti quando una legge è in contrasto con la
Costituzione o con le altre leggi costituzionali si dice costituzionalmente illegittima, e a giudicarla tale è abilitato
un apposito organo giudiziario, la Corte costituzionale. Se la corte costituzionale dichiara illegittima una legge,
si procede alla sua abrogazione e questa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
sentenza. Essa infatti elimina definitivamente dall’ordinamento giuridico la norma giudicata come
costituzionalmente illegittima (invece che applicare un complesso iter legislativo per modificare la costituzione si abroga la norma
.
nata)
Le leggi ordinarie => ne fanno parte le norme di molti codici come il codice civile, il codice penale o il codice di
procedura civile. Essi sono antecedenti alla Costituzione, ma non formati secondo gli odierni modi di produzione
legislativa del diritto; tuttavia sono considerati fonti di cognizione odierne. Alla legge ordinaria sono equiparati
i decreti.
Le leggi regionali => esse sono la dimostrazione dell’autonomia che la Costituzione riconosce alle regioni in
determinate materie. Tuttavia le leggi regionali non possono toccare l’ordinamento civile e penale, ossia il diritto
privato e il diritto penale, che sono materie riservate alla competenza legislativa dello stato.
Regolamenti => sono una fonte normativa subordinata alla legge. Vengono emanati del governo, o dalle
autorità: oggi dalle regioni, oltre che dalle provincie e dai comuni, e da autorità diverse dagli enti territoriali,
come la Banca d’Italia o la Consob (Commissione nazionale per la società e la borsa)
Consuetudini o usi => Questi sono una fonte non scritta e non statuale di produzione di norme giuridiche;
consistono nella pratica uniforme e costante di dati comportamenti, seguita con la convinzione che quei
comportamenti siano giuridicamente obbligatori (es. segreto bancario: le banche si rifiutano di fornire alle pubbliche
amministrazioni notizie sui clienti)
Come abbiamo già detto, nel caso in cui una norma contrasti i principi di una fonte di grado superiore, potrà
essere annullata in quanto illegittimo costituzionalmente; oppure potrà essere
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