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65. CAPARRA CONFIRMATORIA E CAPARRA PENITENZIALE
La caparra confirmatoria (art.1385) è la somma di denaro o di altre cose fungibili che una parte versa
all’altra come anticipo della prestazione finale o a garanzia dell’impegno contrattuale.
All’adempimento tale somma costituisce un acconto della prestazione oppure essa deve essere restituita.
In caso di inadempimento della parte che ha dato la caparra, l’altra parte può trattenerla e chiedere
l’esecuzione del contratto o il risarcimento del danno subito oppure recedere dal contratto ritenendo la
caparra.
Se, invece, è inadempiente chi ha ricevuto la caparra, l’altra parte può chiedere l’esecuzione del contratto o
il risarcimento del danno subito, oppure recede dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Diversa è invece la caparra penitenziale (art.1386), ovvero il corrispettivo versato per il diritto di recesso.
Se recede la parte che ha dato la caparra, l’altra parte può trattenere la caparra senza poter chiedere altro.
Se recede la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte può esigere il doppio della caparra senza poter
chiedere altro.
66. NULLITA’
La nullità (art.1418) è la conseguenza voluta dall’ordinamento in seguito ad un vizio particolarmente grave
che colpisce un contratto (o in generale un negozio giuridico). Tale vizio può consistere nella mancanze di
uno degli elementi essenziali, nella illiceità dell’atto, della causa o dei motivi, oppure negli altri casi previsti
dalla legge. Il contratto è illecito quando è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon
costume. Conseguenza della nullità è inefficacia del contratto, tuttavia essa può essere anche parziale,
andando a rendere inefficaci solo specifiche clausole, purché tali clausole non siano state determinanti del
consenso. Non si verifica la nullità quando le singole clausole sono sostituite di diritto da norme imperative.
67. CONVERSIONE
La conversione (art.1424) è la trasformazione legale del contratto nullo in contratto diverso e valido. Ciò
può avvenire quando il contratto nullo contiene i requisiti di sostanza e di forma di un contratto diverso,
qualora le parti lo avrebbero stipulato se avessero conosciuto la causa di nullità.
68. AZIONE DI NULLITA’
L’azione di nullità è l’azione, di natura di accertamento, con cui si intende far dichiarare dal giudice la
nullità del contratto. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è anche rilevabile
d’ufficio dal giudice. Il contratto nullo non è sanabile, salva l’ipotesi di conversione, con la quale però non si
va a sanare il negozio nullo, ma si fanno valere gli effetti di un contratto diverso.
69. ANNULLABILITA’
L’annullabilità è una forma meno grave di invalidità del contratto rispetto alla nullità. Infatti il contratto
annullabile è provvisoriamente efficace, ma l’efficacia può venir meno a seguito della sentenza di
annullamento.
L’annullabilità non è prevista in via generale dal codice civile, ma è stabilita di volta in volta in norme
specifiche. L’art.1425 afferma che il negozio è annullabile nei casi di incapacità legale o naturale di una delle
parti, tuttavia il contratto concluso dal minore che ha occultato la sua minore età tramite raggiri, e non
dalla semplice dichiarazione da lui fatti, non è annullabile (art.1426).
Inoltre, secondo l’art.1427, sono annullabili i contratti colpiti da vizi del consenso, ovvero da errore,
violenza o dolo.
L’annullamento del negozio può essere chiesto dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge, salvo i
casi, espressamente previsti, di annullabilità assoluta. In seguito ad annullamento vi è l’eliminazione della
situazione giuridica fin dalla sua origine. Tuttavia l’art.1445 tutela i terzi che hanno acquistato, in buona
fede a titolo oneroso, diritti su beni mobili e immobili. Tale norma non viene applicata se l’annullamento è
stato concesso per la tutela di incapacità legale.
Il contratto annullabile, a differenza del contratto nullo, è sanabile mediante prescrizione o convalida.
70. CONVALIDA
La convalida (art.1444) + un atto di conferma con il quale la parte legittimata a chiedere l’annullamento del
contratto vi rinuncia pur essendo consapevole del vizio che è causa di annullabilità.
La convalida può anche essere tacita, qualora il contraente cui spetta l’azione di annullamento dà
volontariamente esecuzione al negozio, nonostante conosca il motivo di annullabilità.
In ogni caso la convalida può essere posta in essere solo da chi è in condizioni di poter concludere
validamente il negozio giuridico.
71. AZIONE DI ANNULLAMENTO
L’azione di annullamento è l’azione volta a far annullare un contratto. L’art.1441 legittima ad agire la parte
nel cui interesse è stabilita dalla legge, ovvero l’incapace e il suo tutore o il contraente il cui consenso è
viziato da errore, dolo o violenza. Sono i rari i casi per cui è prevista l’annullabilità assoluta.
Tale azione si prescrive in 5 anni (art.1442) da quando cessa lo stato di incapacità, da quando cessa la
violenza o da quando si scopre il vizio. Tuttavia è imprescrittibile richiedere l’annullamento in via
d’eccezione, ovvero quando la parte tutelata è convenuta in giudizio per l’esecuzione del contratto.
72. ERRORE
L’errore consiste nella falsa conoscenza della realtà che porta una parte a stipulare il contratto. Esso,
secondo l’art.1428, è causa di annullamento quando è essenziale e riconoscibile dall’altro contraente.
L’errore è essenziale quando cade su un elemento caratterizzante del contratto, ovvero, secondo
l’art.1428:
Sulla natura o sull’oggetto del contratto
Sulla qualità della prestazione, purché determinante del consenso
Sull’identità e sulla qualità dell’altro contraente
Quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.
L’errore deve essere riconoscibile, ovvero rilevabile impiegando l’ordinaria diligenza (art.1431).
L’errore può anche essere ostativo (art.1433) quando cade sulla dichiarazione o quando questa viene
trasmessa inesattamente dal soggetto incaricato. In questo caso, pur non trattandosi di vero e proprio vizio
della volontà, il negozio è annullabile rispettando i requisiti di rilevabilità ed essenzialità dell’errore.
L’errore vizio della volontà può invece distinguersi in errore di fatto, quando cade su una circostanza
materiale del negozio, o errore di diritto, quando consiste nell’errata interpretazione di una norma di legge.
73. RETTIFICA
La rettifica è il negozio mediante il quale, nell’ambito di un contratto viziato da errore, la parte non in
errore, prima che derivarne pregiudizio all’altre parte, rende definitivamente efficace il contratto
modificandone il contenuto conformemente all’intento originario. La rettifica rende i contratto
definitivamente efficace precludendo il diritto di annullamento della controparte
74. DOLO COME VIZIO DEL VOLERE
Il dolo consiste in un comportamento ingannatorio che induce in errore l’altro contraente. Se è esso è stato
determinante del consenso la parte ingannata può chiedere l’annullamento del contratto e il risarcimento
del danno, viceversa, in caso di errore incidente, il contratto rimane valido, ma la parte in mala fede
risponde comunque dei danni.
Qualora l’inganno provenisse da un terzo, il contratto è annullabile solo se l’altro contraente era a
conoscenza di ciò.
75. VIOLENZA MORALE
La violenza morale consiste in una minaccia di un male ingiusto e notevole alla persona o ai beni del
contraente o di terzi, al fine si estorcere il consenso ad un determinato negozio. Diversamente dalla
violenza fisica, che determina la nullità del negozio, la violenza morale provoca l’annullabilità dello stesso,
poiché, seppur sotto pressione psicologica, il contraente ha scelto di aderire al contratto.
Affinché il contratto sia annullabile, secondo l’art.1435, il male minacciato deve essere ingiusto, ovvero
contrario a norme di legge, e notevole, ovvero essere o apparire serio ad una persona normale, in relazione
alle sue condizioni.
La minaccia di far valere un diritto (art.1438) è lecita se volta ad ottenere la soddisfazione del diritto, ma
non lo è per conseguire vantaggi ingiusti.
Qualora la minaccia fosse compiuta da terzi il contratto è annullabile anche se l’altro contraente non ne era
a conoscenza, mentre, secondo l’art.1436, se la minaccia è rivolta a terzi il contratto è annullabile se essa è
rivolta alla persona o beni del coniuge, di un discendente o di un ascendente del contraente. Nel caso di
manaccia rivolta ad altri la valutazione è rimessa al giudice.
76. RESCISSIONE
La rescissione può essere richiesta quando il contratto è stato concluso a condizioni inique per la
condizione di alterata libertà del volere di uno dei contraenti determinata dallo stato di bisogno o di
pericolo in cui egli si trova.
La rescissione per stato di pericolo (art.1447) è prevista nel caso in sui il soggetto contrae per la necessità di
salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Requisiti essenziali sono:
L’attualità del pericolo che deve essere in atto al momento della stipulazione
il pericolo di danno a beni personali
l’iniquità delle condizioni contrattuali
la conoscenza dello stato di pericolo da parte dell’altro contraente
La rescissione per stato di necessità (art.1448) è previsto quando il soggetto si trova in serie difficoltà
economiche. È necessario, però, dimostrare l’approfittamento della controparte, oltre alla sproporzione fra
le due prestazioni, ovvero una deve valere più del doppio dell’altra.
In caso di contratto rescindibile non è ammessa convalida, ma solo riduzione ad equità da parte del
contraente avvantaggiato.
L’azione di rescissione si prescrive in 1 anno dalla conclusione del contratto (art.1449), e dopo tale termine
non è possibile opporla nemmeno in via d’eccezione.
La rescissione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi (art.1452), fatti salvi gli effetti dell’eventuale
trascrizione della domanda di rescissione.