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Diritto privato – parte 1

Soluzione del conflitto fra fonti

Nel caso in cui le fonti del diritto siano in contrasto tra loro, si seguono diversi criteri al fine di risolvere tale conflitto.

  • Secondo il criterio gerarchico, norme gerarchicamente superiori prevalgono su quelle di grado inferiore. Per tale motivo, norme contrastanti con la Costituzione o con le Leggi Costituzionali possono essere dichiarate incostituzionali e, di conseguenza, annullate dalla Corte Costituzionale. Qualora, invece, fonti secondarie (regolamenti governativi) siano in contrasto con fonti primarie (regolamenti comunitari, leggi ordinarie, atti aventi forza di legge e leggi regionali), sarà il giudice che, nell'emanare una sentenza, disapplicherà la norma di grado inferiore. Si ricorda inoltre che tra le fonti primarie prevalgono i regolamenti comunitari.
  • Secondo il criterio di competenza, prevalgono le norme emanate dall'organo che ha il potere di legiferare su un determinato argomento. Nel conflitto tra Stato e Regioni, ad esempio, la Corte Costituzionale può essere chiamata a decidere quale organo ha competenza su una certa materia. In tal caso si seguirà principalmente quanto stabilito dall’art.117 della Costituzione.
  • Secondo il criterio cronologico, nel caso di conflitto fra norme dello stesso grado, prevale la norma emanata successivamente nel tempo.

Diritti assoluti e relativi

I diritti soggettivi (= potere attribuito a un soggetto per la tutela di un suo interesse) possono suddividersi in:

  • Diritti assoluti, che possono farsi valere nei confronti di tutti (erga omnes) e che non richiedono la collaborazione di altri soggetti al fine di tutelare l’interesse. Infatti, il titolare del diritto soggettivo ha una pretesa nei confronti di tutti i consociati, per i quali è previsto un generico “dovere di astensione”. Sono diritti assoluti i diritti reali e i diritti della personalità.
  • Diritti relativi, i quali possono farsi valere nei confronti di soggetti determinati, per i quali vige un obbligo o un’obbligazione, a seconda che essi siano, rispettivamente, di contenuto personale o patrimoniale. Inoltre, al fine di soddisfare l’interesse sottostante, è necessaria la collaborazione del soggetto obbligato. Costituiscono diritti relativi i diritti di credito.
  • Diritti potestativi, che attribuiscono il potere di produrre effetti nella sfera giuridica di un altro soggetto, il quale viene assoggettato all’altrui decisione. Si configurano, quindi, come una categoria autonoma di diritti relativi poiché possono farsi valere nei confronti di un soggetto determinato, ma non richiedono la sua collaborazione.

Amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno (introdotto con la L.6/2004) è l’istituto generale a protezione della persona che, secondo quanto disposto dall’art.404 del c.c., si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, anche se temporanea. Tale soggetto, o i suoi familiari, può richiedere al giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno, dichiarando in tal modo la relativa incapacità di agire del beneficiario.

Il decreto di nomina conterrà, oltre alle generalità del beneficiario e dell’amministratore di sostegno e alla durata dell’incarico, gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che il beneficiario può compiere con l’assistenza dell’amministratore. Il beneficiario conserva piena capacità di agire per gli atti non specificati dal giudice e per quelli necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana (art.409).

Inabilitazione

L’inabilitazione è il procedimento promosso nei confronti di chi, pur non avendo piena autonomia, è comunque in grado di provvedere ai propri interessi inerenti la sfera personale e l’ordinaria gestione del patrimonio. Secondo l’art.415 del c.c. possono essere inabilitate:

  • I maggiorenni affetti da malattia mentale, tale da non richiedere interdizione
  • Chi, abusando di alcolici o stupefacenti, espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici
  • I sordomuti o i ciechi, quando la loro disabilità non è compensata da una sufficiente educazione.

La conseguenza dell’inabilitazione è la limitazione della capacità di agire poiché l’inabilitato può compiere gli atti inerenti la sfera personale e gli atti di ordinaria amministrazione, mentre non può compiere atti di straordinaria amministrazione, per i quali è necessario l’intervento del curatore. Quest’ultimo viene nominato dal giudice tramite il decreto di nomina. Dunque l’inabilitato, viene parificato al minore emancipato (art.424 c.c.), anche se, a differenza dell’emancipato, non può essere autorizzato dal tribunale all’esercizio di un’impresa commerciale, ma solo alla sua continuazione su parere del giudice tutelare (art.425 c.c.).

Emancipazione

L’emancipazione è la condizione in cui si trova il minore, che abbia compiuto almeno 16 anni, al quale viene concessa, come disposto dall’art.390 c.c., una relativa capacità di agire in seguito al suo matrimonio autorizzato dal giudice per gravi motivi. Egli può:

  • Compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione
  • Essere autorizzato dal tribunale all’esercizio di un’impresa commerciale
  • Compiere atti di straordinaria amministrazione con il consenso del curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare (se curatore=genitore) o del tribunale (se curatore≠genitore)

Interdizione giudiziale

L’interdizione giudiziale è il procedimento con cui si limita in maniera totale la capacità di agire di coloro che si trovano in abituale stato di infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, al fine di fornire loro adeguata protezione (art.414 c.c.). Prima di emanare la sentenza di interdizione, con conseguente decreto di nomina del tutore, il giudice tutelare deve esaminare personalmente l’interdicendo. Gli atti compiuti dall’interdetto sono annullabili, secondo quanto disposto dall’art.427 c.c., e tale azione di annullamento si prescrive in 5 anni dalla revoca della sentenza di interdizione (quindi 5 anni da quando cessa lo stato di interdizione).

Interdizione legale

L’interdizione legale, prevista dall’art.32 c.p., è una pena accessoria connessa alla condanna all’ergastolo o alla reclusione per un periodo non inferiore ai 5 anni, purché non si tratti di delitto colposo (art.33 c.p.). La durata dell’interdizione è pari alla durata della condanna, tuttavia l’interdetto può compiere atti di natura personale e familiare, quali il matrimonio o il testamento.

Incapacità naturale

L’incapacità naturale è la condizione di chi, pur legalmente capace di agire, sia di fatto incapace di intendere e volere, anche solo temporaneamente. L’ordinamento tutela la posizione di tale soggetto, consentendo l’annullamento di alcuni atti da egli compiuti, secondo quanto disposto dall’art.428 c.c. Sono annullabili:

  • Gli atti unilaterali se ne risulta un grave pregiudizio all’autore
  • I contratti, solo nel caso in cui risulti la malafede dell’altro contraente
  • Negozi di diritto familiare (come il matrimonio o il riconoscimento del figlio), donazioni e testamento.

Inoltre, l’incapace naturale non è responsabile del fatto illecito (art.2046 c.c.).

Istituti a tutela degli incapaci: tutela e curatela

La tutela è un ufficio di diritto privato prestato gratuitamente da un soggetto, senza possibilità di rinunciarvi, che ha lo scopo di fornire protezione agli interdetti o ai minori privi di genitori. Il tutore viene nominato dal giudice tutelare ed ha i seguenti poteri:

  • Rappresentanza dell’incapace
  • Possibilità di compiere atti di ordinaria amministrazione, senza autorizzazione
  • Possibilità di compiere gli atti previsti dall’art.374 c.c., previa autorizzazione del giudice tutelare
  • Possibilità di compiere gli atti previsti dall’art.375 c.c., previa autorizzazione del tribunale.

Prima di assumere l’incarico il tutore deve prestare giuramento davanti al giudice tutelare di esercitare l’incarico con fedeltà e diligenza.

La curatela è un istituto che serve a garantire protezione a soggetti con limitata capacità di agire (inabilitati e minori emancipati). Il curatore, a differenza del tutore, assiste l’incapace, ma non lo rappresenta. Infatti, i suddetti incapaci possono compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli di natura personale, mentre in alcuni casi è prevista l’assistenza del curatore (art.394 c.c.). Per atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, e, per i casi indicati dall’art.375, l’autorizzazione del tribunale.

Responsabilità genitoriale

La responsabilità genitoriale è stata introdotta dal d.lgs. 154/2013 che ha riscritto gli art.315 ss c.c., sostituendo la vecchia potestà dei genitori. La responsabilità genitoriale indica l’insieme dei diritti e dei doveri che spettano e gravano sui genitori verso i figli. Essi sono disciplinati dall’art.315 all’art 337octies e dall’art.143 al 148.

Innanzitutto l’art.315 dispone che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. L’art.315bis elenca i diritti e i doveri del figlio. Egli deve:

  • Rispettare i genitori
  • Contribuire, in relazione alle proprie capacità, al proprio reddito e al mantenimento della famiglia finché convive con essa
  • Risiedere presso la casa dei genitori.

L’art.318 dispone che il figlio non può abbandonare la casa dei genitori fino alla maggiore età o all’emancipazione. I genitori, invece, nei confronti del figlio devono:

  • Mantenerlo, educarlo, istruirlo e assisterlo moralmente, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni
  • Crescerlo in famiglia
  • Garantirgli il diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti.

La responsabilità genitoriale, oltre ai suddetti doveri, implica:

  • La rappresentanza del minore e l’amministrazione dei suoi beni
  • L’usufrutto legale sui beni del figlio
  • Il dovere di ascoltare il minore.

I rappresentanti legali del minore sono congiuntamente i genitori o quello che esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva per particolari motivi. Tuttavia, gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore, ma per gli atti di straordinaria amministrazione sono previsti, oltre all’esercizio congiunto dei genitori, l’autorizzazione del giudice tutelare e un’evidente utilità o necessità per il figlio. Ci sono poi alcuni atti che i genitori non possono compiere (art.323 c.c.) ovvero non possono:

  • Rendersi acquirenti dei beni e dei diritti del minore
  • Diventare cessionari verso il minore.

Associazione riconosciuta

L’associazione riconosciuta è un’organizzazione stabile di persone, munita di personalità giuridica, che persegue un fine non lucrativo, indipendentemente dalla sua rilevanza economica. Al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica è necessario stanziare un capitale a garanzia della solvibilità dell’associazione stessa. Inoltre, la costituzione deve avvenire secondo una procedura formale:

  • L’atto costitutivo, comprensivo dello statuto, deve contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, oltre ai diritti e agli obblighi degli associati e alle condizioni per la loro ammissione.
  • L’atto deve essere redatto nella forma di atto pubblico
  • Lo statuto deve essere registrato presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate
  • La domanda per il riconoscimento deve essere presentata alla Prefettura della provincia in cui l’ente ha sede.

Nelle associazioni riconosciute il potere decisionale spetta all’assemblea costituita con la presenza del 50%+1 degli associati e vota con la maggioranza dei presenti (per gli atti più importanti è richiesta la presenza dei ¾ degli associati e il voto della maggioranza dei presenti). Il potere di gestione spetta agli amministratori, responsabili verso l’ente secondo le norme sul mandato. Nell’associazione è possibile il recesso dell’associato se questa è costituita a tempo indeterminato, mentre può essere escluso dall’assemblea per gravi motivi. In ogni caso non ha diritti sul patrimonio dell’associazione. Secondo l’art.27 c.c. si estinguono per le seguenti cause:

  • Cause previste nell’atto costitutivo o nello statuto
  • Venir meno della pluralità degli associati
  • Sopravvenuta impossibilità o raggiungimento dello scopo.

A seguito dell’estinzione si provvederà alla liquidazione dell’ente.

Associazione non riconosciuta

L’associazione non riconosciuta è un’organizzazione stabile di persone, diretta ad uno scopo non lucrativo, priva di personalità giuridica. Non godono quindi di autonomia patrimoniale perfetta poiché ai debiti sociali risponde non solo l’associazione con il fondo comune, ma anche coloro che hanno agito in nome e per conto di essa, i quali sono responsabili in solido. Secondo l’art.37 c.c. i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune o pretendere la propria quota in caso di recesso.

Fondazione

La fondazione è un’istituzione, dotata di personalità giuridica, caratterizzata da un patrimonio vincolato ad uno scopo. La fondazione si costituisce, secondo l’art.14 c.c., per atto pubblico o per testamento da parte del fondatore, al quale spetta il potere decisionale. Il riconoscimento della personalità giuridica avviene al momento dell’iscrizione nell’apposito registro e da tale momento il fondatore non può più revocare l’atto costitutivo (art.15). Il potere di gestione spetta, invece, agli amministratori che indirizzano l’attività, rimanendo comunque vincolati allo scopo stabilito dal fondatore. Le fondazioni, secondo quanto disposto dall’art.25, sono sottoposte ad un ingente controllo dell’autorità pubblica. Le fondazioni si estinguono per le stesse cause previste per le associazioni, ma in caso di raggiungimento o impossibilità sopravvenuta dello scopo, l’autorità governativa può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. In seguito alla liquidazione i beni vengono devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto e, se questi non provvedono, vengono attribuiti dall’autorità governativa ad enti con fini analoghi.

Comitato

Il comitato è un gruppo organizzato per la raccolta di fondi destinati a un fine determinato. Essi vengono costituiti per soccorso, beneficenza o per promuovere opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre e festeggiamenti (art.39 c.c.). Gli organizzatori sono personalmente e solidalmente responsabili della conservazione dei fondi e della loro destinazione (art.40) e i componenti del comitato rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte verso i terzi, mentre i sottoscrittori sono tenuti a effettuare soltanto le obbligazioni promesse (art.41). Una volta raggiunto lo scopo il comitato si scioglie e i beni vengono devoluti secondo quanto previsto dallo statuto o, eventualmente, dall’autorità governativa.

Diritti della personalità

I diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti aventi ad oggetto aspetti essenziali della personalità umana. Tali diritti sono:

  • Essenziali = tutelano ragioni fondamentali della vita e della persona
  • Assoluti = opponibili erga omnes
  • Non patrimoniali = non valutabili economicamente
  • Personali = inscindibilmente legati alla persona
  • Inalienabili e intrasmissibili
  • Innati

I principali diritti della personalità sono:

  • Diritto alla vita: tutelato oltre che in sede civile e dalla costituzione (art.2 e 32), anche in sede penale (reati di omicidio, lesioni e percosse). Sono inoltre vietati gli atti di disposizione sul proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente all’integrità fisica o siano contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (art.5 c.c.)
  • Diritto all’onore: tutelato in sede civile e in sede penale (reati di ingiuria e di diffamazione), ha ad oggetto l’onore, il decoro e la reputazione della persona.
  • Diritto alla riservatezza: tutela l’interesse a mantenere il riserbo sui fatti e sulle vicende della propria vita personale. Si articola nel diritto al rispetto della vita privata e familiare e nel diritto alla protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003 – codice della privacy).
  • Diritto al nome: tutela l’interesse ad usare il proprio nome come segno distintivo della persona.
  • Diritto all’identità personale: tutela l’interesse dell’individuo a veder rappresentata la propria personalità in maniera fedele.

I beni

Secondo l’art.810 c.c. sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Sono beni immobili (art.812 c.c.) il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono mobili tutti gli altri beni. Si dicono mobili registrati (art.815) i beni mobili annotati in appositi registri (autoveicoli, motoveicoli, navi e aerei). Si dice universalità di mobili la pluralità di cose, appartenenti alla stessa persona, che hanno una destinazione unitaria.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher hamza.naji.9849 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Finessi Arianna.
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