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Estratto del documento

DIRITTI REALI SU COSA PROPRIA

Proprietà - diritto pieno ed assoluto.

Il contenuto del diritto è presente nell'art. 832 c.c.: "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico."

Modi di acquisto (art. 922 c.c.)

  • occupazione (923 e seguenti).
  • invenzione (927 e seguenti).
  • accessione (934 e seguenti).
  • specificazione (940).
  • unione o commistione (939).
  • usucapione (1158 e seguenti).
  • per effetto di contratti (1376 e seguenti).
  • successione a causa di morte (456 e seguenti).
  • negli altri modi stabiliti dalla legge. (es. : espropriazione).

DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI (si dividono in diritti di godimento e garanzia)

1) Di Godimento:

  • Superficie Art. 952 c.c. "Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà."

Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo".

Enfiteusi Art. 959 c.c. "L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali."

Art. 960 c.c. "L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico."

Usufrutto Art. 981 c.c. "L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica."

Uso Art. 1021 c.c. "Chi ha il diritto d'uso di una cosa, può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto."

Abitazione Art. 1022 c.c.

“Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.”

Servitù Art. 1027 c.c. “La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.”

2) Di Garanzia:

Pegno Art. 2784 c.c. “Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per ildebitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventiper oggetto beni mobili.”

Ipoteca Art. 2808 c.c. “L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare anche in confronto del terzoacquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzoricavato dall'espropriazione . L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituiscemediante iscrizione

nei registri immobiliari. L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria."

Pag. 36 a 129A - I diritti reali

Caratteri e categorie di diritti reali

I caratteri dei diritti reali sono:

  • Immediatezza → possibilità che il titolare eserciti direttamente il potere sulla cosa, senza necessità della cooperazione di terzi (es. il proprietario può utilizzare il bene, senza necessità della collaborazione di altri, essendo sufficiente che questi ultimi non vi frappongano ostacolo).
  • Assolutezza → dovere di tutti i consociati di astenersi dall'interferire nel rapporto fra il titolare del diritto reale ed il bene che ne è oggetto e, correlativamente, possibilità per il titolare di agire in giudizio contro chiunque contesti o pregiudichi il suo diritto (c.d. efficacia erga omnes).
  • Inerenza → opponibilità del diritto a chiunque possieda o vanti diritti sulla cosa (es.: il proprietario può agire nei
confronti di chiunque possieda il bene per ottenerne la restituzione; la servitù di passaggiocontinua a gravare sul fondo, anche quando la proprietà di quest'ultimo passi a terzi - c.d. diritto disequela). Si ritiene che i diritti reali costituiscano un numerus clausus (sia cioè precluso ai privati di creare diritti reali diversida quelli espressamente disciplinati dalla legge) e, contestualmente, siano connotati dal carattere della tipicità (siacioè precluso all'autonomia dei privati di modificare la disciplina legale dei singoli diritti reali). Nell’ambito dei diritti reali si è soliti distinguere tra:
  • ius in re propria → la proprietà;
  • iura in re aliena → diritti reali che gravano su beni di proprietà altrui e che sono destinati a coesistere,comprimendolo, con il diritto del proprietario (es. su un medesimo fondo possono gravare il diritto diproprietà di Tizio ed una servitù di
passaggio a favore di Caio: è evidente che quest'ultimo diritto limiterà il potere del primo, il quale potrà sì utilizzare il proprio fondo, ma gli saranno precluse tutte quelle attività che impediscano a Caio l'esercizio del suo diritto). I diritti reali in re aliena si distinguono in: - Diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali) → attribuiscono al loro titolare il diritto di trarre dal bene alcune delle utilità che lo stesso è in grado di fornire (al contempo comprimendo il potere di godimento che compete al proprietario); - Diritti reali di garanzia (pegno ed ipoteca) → attribuiscono al loro titolare il diritto di farsi assegnare, con prelazione rispetto agli altri creditori, il ricavato dell'eventuale alienazione forzata del bene, in caso di mancato adempimento dell'obbligo garantito. Obbligazioni propter rem (obbligazioni reali) → non bisogna

confonderle con i diritti reali; si caratterizzano per il fatto che la persona dell'obbligato viene individuata in base alla titolarità di un diritto reale su un determinato bene (es. l'obbligo di sostenere le spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune grava su ciascun comproprietario).

Da non confondere con l'obbligazione reale, è l'onere reale, in forza del quale il creditore, per il pagamento di somme di denaro o altre cose generiche da prestarsi periodicamente in relazione ad un determinato bene immobile, può soddisfarsi sul bene stesso chiunque ne diventi proprietario o acquisti diritti reali di godimento o di garanzia su di esso. L'unica ipotesi di onere reale prevista dal nostro ordinamento è costituita dai contributi consorziali (art. 864 cod. civ.).

B - La proprietà

Il contenuto del diritto

LA CONCEZIONE LIBERAL-OTTOCENTESCA: la proprietà privata nell'800 era considerata inviolabile, sacra,

autenticopilastro dell'organizzazione sociale, espressione della libertà di ciascuno, diritto innato.—Art. 832 c.c. - Contenuto del diritto. Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno edesclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

La proprietà quindi attribuisce al titolare:

  • Il potere di godimento del bene → potere di trarre dalla cosa le utilità che la stessa è in grado di fornire, decidendo se, come e quando utilizzarla, o direttamente (es. abitando la casa di proprietà) o indirettamente (es. concedendo un appartamento in locazione).
  • Il potere di disposizione del bene → potere di cedere ad altri, in tutto o in parte, diritti sulla cosa (es. il proprietario dell'immobile può locarlo, venderlo, donarlo... ).

Entrambi i poteri sono pieni ed esclusivi (art.832 cod. civ.).

Pag. 37 a 129

Da qui l'idea che la

La proprietà è caratterizzata dai seguenti connotati:

  1. Pienezza - ossia l'attribuzione al proprietario del diritto di fare sulla cosa tutto ciò che vuole (anche distruggerla) - ius utendi et abutendi
  2. Esclusività - ossia l'attribuzione al proprietario del diritto di vietare ogni ingerenza di terzi nelle scelte che riguardano il godimento e la disposizione del bene, che il proprietario si riserva di effettuare a suo totale arbitrio e discrezionalità - ius excludendi alios

Le caratteristiche dell'assolutezza e dell'esclusività sono tipiche ormai solo della proprietà dei beni di uso strettamente personale. Per quanto riguarda gli altri beni, l'ordinamento non rimette integralmente al proprietario le scelte in ordine al loro utilizzo (o non utilizzo).

Già il codice civile, dopo alcune disposizioni valide per la proprietà in generale, detta una disciplina differenziata per la proprietà dei beni di interesse

storico e artistico, per la proprietà rurale, per la proprietà edilizia, per la proprietà fondiaria: elaborando, per ciascuna categoria di beni, una serie di previsioni miranti a conciliare l'interesse egoistico del proprietario con l'interesse degli altri proprietari o della collettività. Con l'avvento della Carta costituzionale, la proprietà non solo non viene più dichiarata inviolabile, ma non viene neppure disciplinata fra i principi fondamentali, né fra i diritti di libertà: essa è contemplata nel titolo relativo ai rapporti economici (art.42-44 Cost.). La Costituzione comunque dichiara che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge:

Art. 42 comma 2 Cost.- La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

interesse generale.gestione e di trasferimento dei beni immobili. In particolare, la legge stabilisce le modalità di acquisto di un immobile, ad esempio attraverso l'atto di compravendita o di donazione. Inoltre, regola anche la gestione dei beni immobili, come ad esempio l'affitto o la locazione, e stabilisce le modalità di trasferimento della proprietà, come ad esempio la successione ereditaria o la vendita all'asta. Tutto ciò al fine di garantire la sicurezza giuridica e la tutela dei diritti dei proprietari immobiliari.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
129 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kevin_rossato di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Stefini Umberto.