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Diritto privato

21/02/22: regola di comportamento

Che cos’è una norma? È l’applicazione di una norma -> giudizio: non è altro che, ecco perché è profondamente sbagliato dire che un giudizio è giusto o fondato o sbagliato, bensì può essere fondato -> si basa su una regola, infondato -> non si basa su una regola. Nel diritto verità e falsità non esistono, eccetto se si parla di un accadimento di un reato.

Esempio: due persone dello stesso sesso possono unirsi in matrimonio? No, ma possono fare unione civile anche se non è la stessa cosa: nell’unione civile non c’è l’obbligo della fedeltà. Per due persone etero esiste una norma che vale come matrimonio, norma che non c’è per due persone dello stesso sesso.

Come facciamo a scegliere tra ciò che è bene e ciò che è sbagliato? Quando noi diciamo che una cosa è giusta o sbagliata stiamo applicando norme nell’ordinamento morale. Il diritto non è una sovrastruttura ma è una struttura. Il diritto privato internazionale ha lo scopo di stabilire punti che presentano elementi di estraneità. Il diritto diventa ciò che costituisce un gruppo di persone.

  • Funzione di conservazione.
  • Funzione promozionale -> serve per cambiare cose che devono essere cambiate. Esempio: uguaglianza: fino al ’75 si prevedeva il reato di adulterio se commesso da una donna, ma la stessa cosa non valeva anche per l’uomo, quindi in questo caso viene a mancare il principio di uguaglianza.

Il diritto si basa su norme giuridiche che si dividono in regole giuridiche e principi giuridici.

Regole -> sono norme giuridiche e regole di condotta per la cui soddisfazione vengono richiesti comportamenti specifici. La regola “tutto o niente” si applica nella misura del massimo. Molti sono convinti che le norme giuridiche si riducono solo in regole la cui applicazione è soggetta alla regola del tutto o niente: ma in realtà per noi non si può dire “qui non si può parcheggiare” -> semmai dovremmo e dovrebbero dire “qui non si deve parcheggiare”. Questo perché vietato è dovere, non potere. Mai una norma è “non puoi” ma sempre “non devi”.

Principi -> norme giuridiche che esprimono la massima realizzazione di un valore; essi non ti dicono le condotte che devi assumere. Si applicano secondo la regola “del più o meno” = non si applicano sempre con la stessa intensità ma hanno un’applicazione differenziata.

Esempio: l’uguaglianza non si può sempre applicare nello stesso modo ma l’intensità va modulata e l’applicazione concreta cambia.

Secondo il professore la costituzione esprime una serie di principi che sono norme giuridiche che vincolano, per esempio ciò che accade nella realtà italiana: alcuni autori italiani dicono che la costituzione siano dei suggerimenti e che il destinatario delle norme è solo lo stato, ma non è nulla di tutto questo in quanto se sono norme giuridiche sono vincolanti nei confronti di tutti noi.

Le norme costituzionali, trattati internazionali, convenzioni internazionali si applicano immediatamente. Nell’ordinamento ci sono regole e principi che vengono applicati in rapporti verticali ed orizzontali -> “sistematica”, ovvero tutto l’ordinamento ha una direzione; bisogna interpretare le regole in funzione di principi.

Esempio: la servitù è un diritto: prendiamo due soggetti, Marco fronte A e Claudio fronte B, tra i due fronti troviamo due ostacoli: una montagna e un fiume -> come fa Marco per accedere al fronte B? Passa sul fondo del vicino e questa azione viene chiamata servitù. Poiché il fronte B è intercluso la legge dice che se Marco non può accedervi in altro modo e se Claudio non dovesse accettarlo, il giudice dice che Marco ha un diritto di servitù di passaggio. Ogni regola deve essere coerente con un principio.

Principio tecnico: esprimono una tecnica nell’ordinamento giuridico.

Principio del consenso traslativo -> due soggetti si accordano per il trasferimento di proprietà che viene trasferita immediatamente. Riferimenti al titulus adquirendi e modus adquirendi.

22/02: aborto

Secondo l’ordinamento canonico, unico ordinamento di uno stato che si applica al di fuori dei confini dello stato stesso, se prendiamo le sue norme ci chiediamo come distingue una persona da una cosa.

Sono persone tutte quelle entità alle quali l’ordinamento dà le capacità. Nel diritto romano non tutti venivano considerati persone, gli schiavi, definiti privi di capacità, erano oggetti dell’attività giuridica e quindi non considerati persona. Le norme dell’ordinamento canonico considerano la persona come colui che inizia nel momento del suo concepimento; se si impedisce a quella persona di vivere ho commesso un omicidio. Per l’ordinamento canonico l’aborto è un reato.

Secondo l’ordine civile, il feto viene considerato “oggetto della donna”, infatti l’aborto è una decisione spettante alla donna, e non viene considerato omicidio. Considerato atto a disposizione del proprio corpo.

Ogni fatto può essere valutato da una pluralità di norme.

Il linguaggio

Il linguaggio può essere di tre tipologie:

  • Descrittivo -> generalmente quello della novella.
  • Espressivo -> per esprimere sentimenti.
  • Prescrittivo -> crea e conforma la realtà, solo questo è il linguaggio giuridico.

Ognuno ha una sua etica, ma esiste anche un’etica collettiva condivisa in un determinato tempo e da una determinata collettività.

Il diritto è un sistema chiuso, ed è sia molare che immorale.

Norma giuridica e norma non giuridica

Come si distingue una norma giuridica e non giuridica: esempio, i figli devono rispettare i propri genitori, canonica, morale. Sono giuridiche le norme che prevedono una sanzione, ma bisogna analizzare questa supposizione per eccesso e per difetto.

Eccesso -> ci sono norme non giuridiche che prevedono una sanzione, esempio la mafia, le norme dell’ordinamento mafioso prevedono sanzioni.

Difetto -> ci sono norme che non prevedono una sanzione ma un premio, per questo il criterio della sanzione non è adeguato.

Anche il criterio della coercibilità non è adeguato, ovvero un apparato che decide se applicare le norme; non tutte le norme sono coercibili e anche l’ordinamento è coercibile.

Per distinguere una norma giuridica da una non giuridica, bisogna usare il criterio della fonte.

Tutte le norme che derivano dalla fonte del diritto sono giuridiche.

La fonte del diritto è l’atto e il fatto abilitato all’ordinamento a produrre norme giuridiche.

Equazione: D -> significa -> N.

D = disposizione del diritto.

N = norma giuridica.

Se accade questo ci sono almeno tre corollari.

  • La relazione tra D ed N è che la norma è una variabile dipendente dall’interpretazione della disposizione.
  • Data una disposizione esistono tot numero di norme in base a quante sono le sue interpretazioni. In giudizio vince chi riesce a convincere, per avere ragione bisogna vincere. L’interpretazione misura l’uomo, si vince o si perde in base a quante persone riusciremo a convincere.
  • Se non c’è una disposizione non c’è una norma.

Tipi di norme

2 tipi di norme:

  • Regole -> se A allora B.
  • Principi -> massimamente B. Esprimono la massima realizzazione di un valore.

Nel rapporto tra regola e principio si costruisce l’ordinamento, ogni regola deve essere lo specchio di un principio.

Regole eccezionali e speciali

Regole eccezionali e speciali: sono due concetti in relazione perché la specialità e eccezionalità non è un carattere assoluto ma è rispetto a qualcos’altro. Sono concetti di relazione.

Per stabilire quali sono regole eccezionali e speciali:

  • Se accade il fatto A accade il fatto B.
  • Se accade A + A1 allora accade B + B1.
  • Se accade A + A1 + A2 allora accade B + B1 + B2.
  • Se accade il fatto A + A1 + A2 + A3 allora accade X...

La norma 2 è speciale rispetto alla prima.

La norma 2 rispetto alla 3 è generale, e la 3 è speciale.

La norma 3 rispetto alla 4 è normale, la 4 è speciale.

Prestabilire un criterio di specialità ed eccezionalità non si può mettere a confronto regola vs regola, ma sono regola vs principio, in questo modo non si entra più nel loop precedente.

Una norma è speciale quando determina una applicazione speciale del principio. Guardare se il principio si applica in maniera generale o speciale.

Criterio di eccezionalità

In due casi una regola si può considerare eccezionale:

  • Concorso atipico di principi -> cioè concorre una norma, un principio differente.
  • Attuazione atipica del principio -> il principio all’interno della norma si applica in maniera differente, in maniera atipica. Esempio: non posso salire dal finestrino, la norma eccezionale che dice che in caso di incendio posso uscire dal finestrino risponde al medesimo principio con attuazione atipica.

Quando ci si trova di fronte a un caso concreto come posso risolverlo?

Bisognerà applicare le norme relative a quel determinato caso. È impossibile che un caso si risolva applicando una sola norma. In genere in un determinato caso posso applicare più regole e più principi.

Al caso si possono applicare una pluralità di regole, e rispetto a quel determinato caso le regole si possono incontrare in due condizioni:

  • In condizioni di concorso -> pluralità di regole che si applicano ed esse concorrono.
  • In condizioni di conflitto -> si hanno norme che tra di loro sono incompatibili. I criteri per superare questo conflitto sono: criterio gerarchico, criterio della specialità, criterio cronologico; infine vi è il decreto “mille proroghe”, nel caso di impossibilità di superare il conflitto ci si basa sul principio.

Più principi possono essere applicati ad un caso, per questo possono trovarsi in:

  • Concorso -> principi che concorrono e possono essere applicati al caso.
  • Il conflitto da principi è logicamente impossibile.

I principi vanno bilanciati e ponderati, ovvero è l’interprete che decide quale avrà un ampliamento ed è più forte, e quale è ridotto ed è più debole.

Il criterio di bilanciamento -> è la ragionevolezza e la razionalità. Significa rispettare la gerarchia dei principi e dei valori fondamentali. Per capire il perché i principi entrano in concorso bisogna far riferimento a questo criterio. I principi devono essere bilanciati in base alla ragionevolezza.

Il rapporto tra regole e principi è importante perché attraverso di esso si riesce a classificare le norme tra di loro, e anche per capire la natura delle norme. È possibile fare un’ulteriore classificazione delle norme in base alla natura.

Norme derogabili e inderogabili

Una classificazione è:

  • Norme derogabili -> può essere derogata, la sua applicazione non è necessaria perché i soggetti dell’attività giuridica possono dare una regola differente. In molti casi è la legge stessa che la definisce tale con “salvo diversa volontà delle parti...”. Quando una norma è derogabile significa che essa regola un caso e che i soggetti giuridici hanno il diritto di dare una regola differente.
  • Norme inderogabili -> l’ordinamento non solo stabilisce quella norma ma stabilisce anche che le parti non possono dare una regola diversa, è necessaria.

Quando non viene specificato se una norma è derogabile o inderogabile, bisogna nuovamente giocare con la dialettica regola/principio. Se ogni norma è applicazione di un principio, bisogna valutare se la norma costituisce un’unica validità di attuazione di un principio, in quel caso è inderogabile; se la norma è espressione del principio, e riesce a trovare validità nell’applicazione in più modi di un principio allora è derogabile.

Esempio: concedere giorni in più di riposo settimanali a un dipendente, è inderogabile perché non si possono dare meno di un giorno ma volendo più di uno.

Differenza tra norme inderogabili e imperative

Differenza tra norme inderogabili e imperative:

  • Inderogabili -> unica modalità dell’applicazione del principio.
  • Imperative -> più forte, quella regola rappresenta una modalità di attuazione necessaria del principio da parte della norma.

Esempio: è vietato il patto successorio -> contratto necessario con cui si stabilisce la successione. Deve essere una decisione unilaterale. Devono essere necessarie altrimenti non è valido il principio di cui ne rappresenta la modalità di attuazione.

Se le parti violano una norma imperativa entriamo nell’area dei rimedi, ovvero se si ha un atto contrario a una norma imperativa, o è nullo oppure si deve raggiungere un rimedio più adeguato all’interesse delle parti.

Esempio: l’atto emanato che per esempio va contro il pagamento di una tassazione è soggetto poi all’applicazione di una tassazione ordinaria. Il rimedio è che si lascia l’atto valido ma gli si applica comunque l’importo.

Norme dispositive e suppletive

Nelle norme derogabili si può fare un’altra distinzione: entrambe sono derogabili, nel caso in cui le parti non hanno trovato una regola differita.

  • Norme dispositive -> significa che quella regola si applica e dispone, se non c’è nessuna regolamentazione. Si applica solo perché non c’è una regolamentazione. È necessario e sufficiente che le parti non abbiano detto nulla.
  • Norme suppletive -> essa si applica se le parti l’hanno voluta. Ci vuole la volontà delle parti. Se questo non avviene la norma non si applica. È necessario un presupposto applicativo differente e più completo, deve essere voluta e occorre il richiamo a quella determinata applicazione.

In presenza di una regola inderogabile, l’obiettivo del giurista è porre un rimedio.

Struttura della norma

Struttura della norma: tre elementi chiave “se A allora B”.

  • “A”: chiamato fattispecie, ovvero modello di fatto generale e astratto, e in quanto tale si applica a un numero indistinto di persone.
  • “B”: effetto giuridico o conseguenza.
  • “Allora”: è il nesso di causalità.

Differenza tra legalità e legittimità

Differenza tra legalità e legittimità:

  • Legalità -> rispetto della legge.
  • Legittimità -> giustificazione del potere.

Nello stato sociale di diritto non coincidono, ma la legalità incontra la sua giustificazione nella legittimazione.

Il diritto si svolge all’interno della legalità costituzionale.

25/02: fattispecie

Fattispecie: è la descrizione di un modello di fatto, alla base della fattispecie ci sono i fatti -> quindi bisogna capire che cosa costituisce un fatto giuridico.

Fatti giuridici -> accadimenti che ricevono un giudizio giuridico attraverso una norma.

I due elementi principali quando parliamo di un fatto sono:

  • Rilevanza -> un fatto deve essere rilevante giuridicamente. Un fatto è giuridicamente rilevante quando c’è una norma che lo valuta. Quali sono i fatti rilevanti: nella ricostruzione classica ci sono una serie di fatti che non sono rilevanti. Esempio: passeggiare, è un fatto irrilevante perché è un fatto che non produce nessun effetto giuridico; però passeggiare è l’espressione di una libertà giuridica. Non c’è un fatto sociale che possa definirsi irrilevante.
  • Efficacia -> un fatto è efficace quando è idoneo e capace di produrre un effetto giuridico.

Fatti rilevanti -> preordinati all’efficacia, per esempio producono una modificazione -> efficacia immediata, producono effetti immediatamente.

Non preordinati all’efficacia producono effetti, esempio: atti di esercizio di un diritto, temporaneamente inefficaci.

  • Atti che diventeranno efficaci.
  • Fatti che non diventeranno efficaci.

Capiamolo con un esempio: la gravidanza è un fatto rilevante e assume rilevanze sotto diverse pluralità a seconda degli interessi. Il fatto giuridico è rilevante dentro la categoria di fatto rilevante.

Accadimenti giuridicamente irrilevanti -> fatti e atti naturali.

  • Fatti in senso ampio: accadimenti.
  • Atti in senso stretto: rilevante la volontà umana. Esempio: la morte è il fatto; il provocare la morte è un atto; ogni accadimento può essere o un fatto o un atto.
  • Atti in senso ampio -> esempio: il suicidio è un atto umano, caratteristica: è un atto cosciente e volontario.

Negozi giuridici -> libertà di compiere o non compiere un atto, necessita un’altra distinzione tra:

  • Libertà del sé: il soggetto desidera compiere quel determinato atto.
  • Libertà del come: il soggetto può decidere quali sono gli effetti che quell’atto può produrre, esempio: contratto.
  • Atti leciti: conformi all’ordinamento giuridico.
  • Atti illeciti: non conformi all’ordinamento giuridico.

In uno stato di legalità e legittimità si fondano, in uno stato sociale l’atto non basta che sia lecito ma deve essere meritevole -> ovvero deve rispondere agl

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonor_aa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Barba Vincenzo.
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