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FATTI, ATTI E NEGOZI GIURIDICI

Fatti giuridici

Per fatto giuridico si intende qualsiasi avvenimento cui l'ordinamento ricolleghi qualsiasi avvenimento giuridico. Se un fulmine colpisce un albero nel mio giardino e l'albero cadendo rompe il tetto del vicino NON è un fatto giuridico.

  • Fatti materiali: si hanno quando si verifica un mutamento della situazione preesistente in rerum natura, nel mondo esterno, fisico o sensibile, percepibile dall'uomo con i sensi es. abbattimento di un albero.
  • Fatti in senso ampio: sono comprensivi sia di omissioni, sia di c.d. fatti interni o psicologici es. mancato esercizio di un diritto.
  • Fatti giuridici in senso stretto o naturali: le conseguenze giuridiche sono ricollegate ad un evento senza che assuma rilievo se a causarlo sia intervenuto o meno l'uomo.

Atti giuridici: l'evento causativo di conseguenza giuridica postula un intervento umano.

Atti giuridici

Si parla di atti giuridici, se l'evento...

causativo di conseguenza giuridica postula un intervento umano. Gli atti giuridici si possono distinguere in:
  • illeciti: atti compiuti in violazione dei doveri giuridici e che producono la lesione di un diritto soggettivo altrui.
  • leciti: atti conformi alle prescrizioni dell'ordinamento. Si possono distinguere in:
    • Atti reali o materiali che consistono in modificazioni del mondo esterno (es. presa in possesso di un determinato bene).
    • Dichiarazioni che sono atti diretti a comunicare ad altri il proprio pensiero, la propria opinione o il proprio stato d'animo.
Tra le dichiarazioni la maggiore importanza va attribuita ai negozi giuridici, ossia alle dichiarazioni con le quali i privati esprimono la volontà di regolare in un determinato modo i propri interessi, nell'ambito dell'autonomia da loro riconosciuta dall'ordinamento.
NB: le dichiarazioni ora dette non devono essere confuse con le dichiarazioni di scienza, con le quali (che non hanno un

intento giuridico) non si esprime una propria volontà, tendente a produrre qualche effetto giuridico, ma si comunica agli altri di essere a conoscenza di un atto o di una situazione del passato, della quale il dichiarante afferma di essere a diretta conoscenza, oppure si descrivono i termini di una situazione che il dichiarante afferma di avere preso in esame. Tutti gli atti umani consapevoli e volontari, che non sono negozi giuridici, sono denominati atti giuridici in senso stretto. I loro effetti non dipendono dalla volontà dell'agente, ma sono disposti dall'ordinamento senza riguardo all'intenzione di colui che li pone in essere. Es. se un creditore intima per iscritto al debitore di adempiere, il debitore è costituito in mora con tutte le conseguenze anche se il creditore non aveva nessuna intenzione di provocare quegli effetti con la sua iniziativa.

Negozi giuridici: Consiste in una dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati gli

effetti perseguiti ed alla quale l'ordinamento giuridico, se la finalità dell'atto è meritevole di tutela e se esso risponde ai requisiti fissati dalla legge per le singole figure, ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto. L'ordinamento non vuole che ci siano forti asimmetrie nei contratti: ad esempio, l'ordinamento non permette che io presti 100 euro a un tizio con la clausola che se non me li ridà entro una settimana io divento proprietario della sua televisione da 1000 euro (se mai l'amico dovrà vendere la sua tv e darmi i miei 100 euro). Il fenomeno negoziale corrisponde alla necessità di attribuire ai singoli una sfera di autonomia nella quale i privati possano decidere da sé come regolare i propri interessi, ottenendo dalla legge che gli atti posti in essere siano resi vincolanti e impegnativi. In pratica, l'ordinamento attribuisce ai privati il potere di creare una regola giuridica dei loro rapporti e di

produrre modificazioni dellasituazione giuridica preesistente (es. il trasferimento della proprietà di un bene), sia pure nei limiti e con le forme prescritte dalla leg-ge e con efficacia circoscritta dalle parti che si assumano la paternità dei singoli atti.

Nonostante l'importanza del negozio giuridico, il nostro codice civile non gli dedica un'apposita disciplina. Nel cod. civile sono regolati:

  • Il contratto (artt. 1321-1469)
  • Il testamento (artt. 587-712)
  • Il matrimonio (artt. 84-142) Ma non il negozio giuridico.

Tuttavia al contratto il nostro codice civile dedica una disciplina organica e articolata.

Inoltre l'articolo 1324 dispone che "salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale."

Ne deriva che la disciplina dei contratti è tendenzialmente applicabile a tutti gli altri negozi.

gratuito? La distinzione tra negozio a titolo oneroso e a titolo gratuito ha ripercussioni significative sulle conseguenze giuridiche del negozio stesso. Nel caso di un negozio a titolo oneroso, il soggetto che acquisisce un diritto o un vantaggio deve sostenere un sacrificio economico o un obbligo di pagamento nei confronti dell'altra parte. Ad esempio, nella vendita di un bene, l'acquirente deve pagare un prezzo al venditore. D'altra parte, nel caso di un negozio a titolo gratuito, il soggetto che acquisisce un diritto o un vantaggio non deve sostenere alcun sacrificio economico o obbligo di pagamento. Ad esempio, nella donazione di un bene, il donatario riceve il bene senza dover pagare nulla al donante. La distinzione tra negozi a titolo oneroso e a titolo gratuito è importante perché determina le conseguenze legali del negozio stesso. Ad esempio, nel caso di un negozio a titolo oneroso, le parti hanno diritti e obblighi reciproci, mentre nel caso di un negozio a titolo gratuito, il donatario non ha obblighi nei confronti del donante. In conclusione, la distinzione tra negozi a titolo oneroso e a titolo gratuito è fondamentale per comprendere le implicazioni giuridiche dei negozi giuridici e le reciproche responsabilità delle parti coinvolte.

gratuito? In genere l'acquirente a titolo gratuito è protetto meno di quello a titolo oneroso. Il venditore ad esempio è tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi, mentre il donante, se non è in dolo, non risponde dei vizi della cosa donata.

In tema dell'interpretazione del contratto l'articolo 1371 stabilisce che questo debba essere inteso in senso meno gravoso per l'obbligato. Il donante ha meno "responsabilità".

Nell'ambito dei negozi patrimoniali si collocano i negozi di attribuzione patrimoniale che tendono ad uno spostamento di diritti patrimoniali da un soggetto ad un altro.

I negozi di attribuzione patrimoniale si distinguono poi in:

  • negozi di disposizione che importano un'immediata diminuzione patrimoniale;
  • negozi di obbligazione che danno luogo soltanto alla nascita di un'obbligazione anche se diretta al trasferimento di un bene.

3. UNILATERALE, COLLEGIALE E ATTO COMPLESSO

Unilaterale: se il negozio giuridico è perfezionato con la dichiarazione di una sola parte si dice unilaterale (es. testamento, atto costitutivo di una fondazione). Recettizi, se per produrre effetto, la dichiarazione negoziale deve pervenire a conoscenza di una determinata persona alla quale pertanto deve essere comunicata o notificata. Non recettizi, se producono effetto indipendentemente dalla comunicazione ad uno specifico destinatario. (es. accettazione eredità) Collegiale: se le dichiarazioni di volontà sono dirette a formulare la volontà di un organo pluripersonale, di una persona giuridica o di una collettività organizzata di individui si ha l'atto collegiale. (bilaterale se sono 2 dichiarazioni di volontà, come contratto) Bilaterali: le parti sono due Plurilaterali: le parti sono più di due; i negozi plurilaterali presuppongono la partecipazione di (almeno) tre parti, ciascuna delle quali sirende portatrice di un'autonoma posizione di interesse. Non deve essere confuso con il caso in cui una delle parti di un contratto bilaterale abbia struttura plurisoggettiva. Es. se due coniugi acquistano un appartamento da destinare ad abitazione comune, rimane un negozio bilaterale anche se una delle due parti è costituita da 2 persone.

- Atto complesso: consta di più volontà tendenti ad un fine comune, ma a differenza di quanto avviene nell'atto collegiale, queste volontà si fondono in modo da formarne una sola (es. la dichiarazione dell'inabilitato e del suo curatore). Nel negozio collegiale c'è distinzione della volontà, nell'atto complesso c'è fusione della volontà. Perché questa distinzione è importante nelle dichiarazioni di volontà? Il valore pratico della distinzione è il seguente:

- Distinzione delle volontà: se la dichiarazione di voto diun partecipante alla assemblea è viziata, ciò non vizia di per se stesso ladeliberazione collegiale, ove la maggioranza sussiste ugualmente, quand'anche quel voto non venga più calcolato. Cosiddetta pro-va di resistenza.
  • Fusione delle volontà: quando le dichiarazioni si fondono in una sola, il vizio di una di esse vizia senza rimedio la dichiarazione complessa. Es. dichiarazione dell'inabilitato e del suo curatore.

4. NEGOZI DI ACCERTAMENTO

Possono anche darsi negozi che si propongono soltanto di eliminare controversie e dubbi sulla situazione giuridica esistente: sono inegozi di accertamento. Prima di acquistare un bene posso fare il negozio di accertamento per accertare che non ci sono accordi pendenti su quel bene.

L'ammissibilità del negozio di accertamento è stata criticata da parte della dottrina, la quale riteneva che la funzione di accertamento di funzioni giuridiche dovrebbe considerarsi prerogativa degli organi giudiziari.

quindi i privati non avrebbero alcun potere di accertare una situazione di diritto. Simili resistenze sono state oggi superate. Si è pertanto d'accordo nel ritenere che il negozio giuridico ha effetto retroattivo: lo stato di incertezza viene eliminato ab origine, come se non fosse mai esistito.

5. RINUNCIA

È un negozio abdicativo che consiste nella dichiarazione unilaterale del titolare di un diritto soggettivo diretta a dismettere il diritto stesso senza trasferirlo ad altri.

Non si esclude che altri possa avvantaggiarsi della rinuncia, ma questo vantaggio può derivare solo occasionalmente e indirettamente dalla perdita del diritto da parte del suo titolare.

Non ricorre la figura della rinuncia se la dismissione del diritto è fatta verso un corrispettivo. In questi casi manca infatti l'unilateralità caratteristica della rinuncia.

Elementi del negozio giuridico

Gli elementi o requisiti del negozio si dicono:

  • essenziali (essentialia negotii)
  • senza i quali il negozio è nullo• accidentali (accidentalia negotii) che le parti sono libere di apporreUna parte della dottrina distingue dagli elementi essenziali i presupposti
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Publisher
A.A. 2011-2012
54 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiaBrin di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Manfredonia Benedetta.