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IL NEGOZIO GIURIDICO E IL CONTRATTO

CAPO II - La PRESUNZIONE è la prova critica per eccellenza, e consiste in un'argomentazione logica, fatta dalla legge o dal giudice, per mezzo della quale è possibile indurre l'esistenza o il modo d'essere di un fatto ignoto partendo dalla conoscenza di un fatto noto.

Le presunzioni si dicono legali, se la legge stessa stabilisce imperativamente le conseguenze che si debbono trarre dalla provata esistenza di certi fatti; semplici, o di fatto, se è lasciato al giudice di valutarne criticamente il significato. Il giudice può decidere in base a presunzioni semplici solo quando è ammissibile la prova per testimoni e quando esse abbiano fondamento in fatti che offrano elementi gravi, precisi e concordanti.

Si dice, infatti, che le presunzioni semplici non si contano ma si pesano. Ammettono in ogni caso prova contraria.

Le presunzioni legali si distinguono in assolute (1) e relative (2).

(1) non ammettono

alcuna prova contraria (es. presunzione di concepimento durante il matrimonio). Si dà per vero un fatto anche se, per ipotesi, si potesse dimostrare la non veridicità di tale fatto. Le presunzioni legali consentono che l'interessato provi il contrario di quanto si presume (es. presunzione di paternità). Tale presunzione si manifesta anche con l'onere della prova a favore di una parte. Si usa, inoltre, fare distinzione tra presunzioni legali e finzioni. Nella trattazione dei mezzi di prova, cominciamo dalle PROVE PRECOSTITUITE. Troviamo gli atti pubblici e le scritture private. L'ATTO PUBBLICO è il documento redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Esso deve essere steso con l'osservanza di tutte le formalità che la legge impone sotto pena di nullità dell'atto. Se manca un requisito di forma, di competenza o capacità del pubblico ufficiale, l'atto non vale come pubblico ma al più varrà come

scrittura privata. Fra le prove scritte, l'atto pubblico ha grande efficacia probatoria fino a querela di falso che dovrà essere dimostrato con particolare rigore. L'atto pubblico costituisce titolo esecutivo.

La SCRITTURA PRIVATA è un documento di parte e contiene una dichiarazione scritta proveniente dai soggetti interessati e firmata da questi ultimi. Per attribuirle forza di prova occorre in primo luogo stabilirne con certezza la paternità dopodiché si deciderà circa il valore probatorio delle dichiarazioni contenute.

Per stabilirne la paternità, bisogna stabilirne l'autenticità delle firme:

  1. con un previo accertamento dell'identità dei sottoscrittori, fatto dal notaio;
  2. con il riconoscimento di colui contro il quale si invoca la scrittura (anche tacito);
  3. con l'accertamento giudiziale.

Di fronte ai terzi vigono regole speciali per la prova della data della scrittura privata. Quando la data non appare

dall'autenticazione della firma, ottiene la certezza di fronte ai terzi con la registrazione dell'atto fatta all'ufficio del registro, oppure la data sarà certa come conseguenza di qualche altro fatto da quale si deduca che la formazione dell'atto avvenne prima di un certo giorno.

Queste limitazioni hanno lo scopo di tutelare i terzi che non presero parte alla formazione dello scritto.

IL NEGOZIO GIURIDICO E IL CONTRATTO

CAPO II - A norma dell'art.21, comma 2, del "Codice dell'amministrazione digitale", il documento informatico ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata se è stato sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica.

Per gli imprenditori commerciali vigono regole speciali. Sono, infatti, obbligati a trascrivere e registrare i movimenti delle loro imprese nelle scritture contabili.

I libri contabili si distinguono in:

a) libro giornale che indica giorno per giorno le operazioni;

b) libro degli

inventari che si chiude con il bilancio dei profitti e delle perdite;

tutti gli altri richiesti dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa;

Tutte le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore che deve conservarle per 10 anni.

Nei rapporti tra imprenditori fanno prova anche a favore.

Questa è un'eccezione alla regola generale secondo cui nessuno può costituire prove a favore di se stesso.

Altri mezzi di scrittura privata sono: le carte domestiche, il telegramma, le riproduzioni meccaniche, le tacche o maglie di contrassegno.

Le PROVE SEMPLICI che vengono assunte dal giudice in occasione di una controversia sono la testimonianza, la confessione e il giuramento.

La TESTIMONIANZA (o prova per testimoni) consiste nell'assumere da un terzo estraneo dichiarazioni riguardanti fatti svoltisi in sua presenza o dei quali abbia udito parlare.

I fatti della vita sociale si svolgono di regola in mezzo alla gente. Gli spettatori possono essere chiamati

davanti al giudice come testimoni. La legge limita, specialmente in materia di contratti, la prova per testimoni a causa della poca fiducia nell'onestà o nella memoria degli uomini. Quando il valore dell'oggetto eccede le 5.000 lire (2.58 €) salvo Tale prova non è ammessa: a) che il giudice la consente anche oltre; b) quando si tratta di accertare patti aggiunti o contrari all'atto scritto che si affermano stipulati prima o contemporaneamente al contratto; c) quando il contratto esige la forma ad substantiam, oppure quando lo scritto sia richiesto per la prova. Questi limiti vengono superati quando il contraente si trova nell'impossibilità di procurarsi una prova scritta o quando, in generale, manca la prova. I testimoni possono essere anche minori d'età; le persone interessate nella controversia non possono essere assunte come testimoni. La CONFESSIONE è il riconoscimento della verità di uno o più fatti sfavorevoli per.

Il confitente che ne ammette l'esistenza. Non è necessario che il soggetto sia cosciente delle conseguenze anche negative che la sua dichiarazione di scienza può produrre: basta la coscienza del contenuto della dichiarazione. L'efficacia della confessione è decisiva. Si dice, infatti, che sia la regina delle prove. Tuttavia, nei rapporti sottratti al principio dispositivo, rispetto ai quali il giudice ha poteri inquisitori, la confessione non è prova legale. La confessione è irrevocabile e può essere invalidata solo per violenza oppure errore di fatto. Può essere giudiziale (davanti al giudice, costituisce generalmente prova legale; può essere spontanea oppure provocata per interrogatorio formale) oppure stragiudiziale (quando viene fatta dall'una parte all'altra ha lo stesso valore della confessione giudiziale; se viene fatta a un terzo, o è contenuto di un testamento, il giudice può valutarla).

Il GIURAMENTO è decisorio, quando una parta lo deferisce alla controparte e ne fa dipendere la decisione totale o parziale della contesa. È suppletorio quando in dubiis causis viene deferito dal giudice a una delle parti e serve a integrare le prove sui fatti che non sono del tutto provati ma che non sono nemmeno del tutto sforniti di prova. Il giuramento decisorio è deferito quando l'una parte chiede all'altra che giuri sopra alcuni fatti: ma se questi fatti sono comuni a entrambi, la parte che dovrebbe giurare può riferire il giuramento a colui che lo aveva deferito, chiedendogli di giurare sopra i medesimi fatti (giuramento riferito). Per riferire o deferire il giuramento, occorre la capacità di agire e la legittimazione a disporre dei diritti ai quali la controversia si riferisce. Il giuramento suppletorio viene deferito a scelta del giudice a una delle parti. La parte cui è deferito il giuramento suppletorio deve giurare sulla verità dei fatti che non sono provati o sono solo parzialmente provati.

Non può riversare il compito alla controparte. Il giudice, secondo la regola generale per tutte le forme di giuramento, deve attenersi ai risultati della dichiarazione. Una sottospecie del giuramento suppletorio è quello estimatorio che viene deferito dal giudice a una delle parti, quando non sia possibile stabilire altrimenti il valore della cosa domandata (es. determinazione del numero delle giornate di lavoro).

Il giuramento è incontrovertibile. L'altra parte non può provarne la falsità in sede civile e non può chiedere la revoca della sentenza quando il giuramento è stato dichiarato falso in sede penale, al più può chiedere un risarcimento dei danni.

LA PUBBLICITÀ: LO SCOPO E LA SUA ATTUAZIONE

Mentre la forma è il modo di manifestazione della volontà interna del soggetto, la pubblicità riguarda quei particolari procedimenti con i quali si vuol render conoscibile ai terzi l'esistenza di fatti.

al corrente dell'avvenuto trasferimento, anche se non è stata effettuata la pubblicità formale. Questo può accadere ad esempio quando un bene viene consegnato fisicamente a un acquirente senza che venga effettuata la registrazione dell'atto di vendita. La pubblicità giuridica è quindi un elemento fondamentale per garantire la certezza e la tutela dei diritti delle parti coinvolte in un negozio giuridico. Attraverso la pubblicità, infatti, si rende noto a tutti l'esistenza e i contenuti di un atto, permettendo così di stabilire i diritti e gli obblighi delle persone coinvolte. È importante sottolineare che la pubblicità giuridica può variare a seconda del tipo di negozio o atto di cui si tratta. Ad esempio, per alcuni atti è sufficiente la pubblicazione su un giornale o un registro pubblico, mentre per altri è necessaria la trascrizione presso un ufficio competente. In conclusione, la pubblicità giuridica svolge un ruolo essenziale nel sistema giuridico, garantendo la trasparenza e la certezza delle relazioni giuridiche.

In grado di pensare che sia avvenuto un mutamento nella titolarità del diritto sopra la stessa (es. beni mobili).

Alla circolazione dei diritti reali sui beni immobili e mobili si applica il regime dellatrascrizione.

Altre regole sono stabilite per l'acquisto di diritti di garanzia sopra beni immobili.

Per le ipoteche, infatti, vige il regime dell'iscrizione che è una forma di pubblicità costitutiva: gli effetti dell'ipoteca cominciano appunto con la sua pubblicità, mentre la trascrizione è una forma di pubblicità dichiarativa.

La TRASCRIZIONE che è il mezzo di pubblicità delle vicende giuridiche relative ai beni immobili e ai beni mobili registrati è regolata in principio dal libro sesto del Codice (tutela dei diritti).

IL NEGOZIO GIURIDICO E IL CONTRATTO

CAPO II - L'art. 2643 stabilisce l'obbligo (in senso stretto) della trascrizione per una notevole serie di atti che si riferiscono alla proprietà immobiliare.

Ricordiamo tra i principali i contratti di ali

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
181 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher danyrules di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Briganti Ernesto.