Appunti di diritto privato di Daniele Ciniglio
Sezione #1 - Concetto del diritto
Il diritto è l'ordinamento per la regola dei rapporti umani. Kant l'ha definito come l'insieme delle condizioni che consentono all'arbitrio di ciascuno di coexistire con l'arbitrio degli altri. Si distinguono: diritto oggettivo (1) e diritto soggettivo (2). (1) rappresenta la regola o norma; (2) rappresenta il potere dei soggetti e si fonda su (1). L'insieme delle norme è detto ordinamento giuridico, che può essere statale, regionale, comunitario o internazionale. Il diritto comunitario si fonda sui trattati della CEE, CECA ed EURATOM e si riflette all'interno del diritto statale tramite i regolamenti e le direttive. In tal senso lo stato emana le leggi comunitarie. L'interpretazione di tale diritto è affidata alla Corte di giustizia europea. Il diritto gode di tre caratteristiche: alterità, statualità, obbligatorietà. Distinguiamo, poi, diritto pubblico e diritto privato, diritto naturale e diritto positivo.
Sezione #2 - Le fonti del diritto
L'espressione fonte del diritto ha un duplice significato:
- Fonte di creazione, vale a dire ogni atto o fatto abilitato all'ordinamento
- Fonte di conoscenza, da cui si può attingere la conoscenza della regola (Gazzetta Uff.)
Tra le fonti di creazione possiamo distinguere: fonti formali e fonti materiali. Le fonti materiali sono rappresentate dagli atti o fatti produttivi di norme generali o astratte (es. bisogni economici, esigenze reali). Le fonti formali sono gli atti o fatti idonei a produrre norme di diritto. Distinguiamo: leggi (a), regolamenti (b), norme in materia di lavoro (c), usi (d) e giurisprudenza (e).
- (a) sono la fonte di produzione principale. Contiene la norma ed è espressione della volontà di Stato. Possono essere raccolte in testi unici (che raccolgono leggi precedenti, includendo eventuali modifiche) e codici (raccolta di leggi "nuove" che disciplinano una certa materia giuridica).
- (b) sono fonti adottate dagli organi del potere esecutivo. Regolano l'esercizio del diritto.
- (c) sono composte essenzialmente dagli articoli 35, 39, 40.
- (d) per essere ritenuti giuridicamente validi devono presentare costanza, generalità, durata e convinzione.
L'avvento della Costituzione disciplina, inoltre, le leggi costituzionali, gli atti con forza di legge, leggi regionali e referendum abrogativo. La Costituzione costituisce la struttura fondamentale su cui si basa la vita nazionale. È divisa in due parti: diritti e doveri e ordinamento della Repubblica. Esistono, inoltre, le autorità che permettono ai poteri pubblici di esplicarsi con la massima competenza tecnica. I titolari di tali organismi sono scelti da soggetti che dovrebbero garantirne la terzietà (Presidenti delle camere).
Sezione #3 - Dalla CEE all'Unione Europea
Il processo d'integrazione europea ha avuto origine nel 1951 con la firma del trattato istitutivo EURATOM, cui ha fatto seguito nel 1957 il trattato della CEE (Comunità economica europea). Gli originari 6 stati membri erano: Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania. A partire dal trattato del 7 Febbraio 1992 si sono avute modifiche ai trattati iniziali volte a potenziare il ruolo della Comunità nei confronti degli Stati membri. Di particolare rilevanza è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che rappresenta un decalogo dei diritti fondamentali di ciascun cittadino europeo (diritti della persona, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di cittadinanza, di giustizia). L'Unione può essere considerata come il quadro istituzionale unitario in cui si collocano i diversi settori o pilastri d'integrazione europea (1. trattati CEE ed Euratom; 2. cooperazione tra gli stati comunitari tramite il rinforzo della politica estera e la sicurezza comune; 3. cooperazione polizia e giurisdizione penale). La realizzazione degli obiettivi del diritto comunitario è affidata a: Consiglio, Commissione, Parlamento, Corte di Giustizia, Tribunale di primo grado e Corte dei conti.
Sezione #4 - La legge nello spazio e nel tempo
La legge nello spazio
Il principio generale è quello di territorialità delle leggi. Le leggi così come non si esauriscono in un determinato lasso di tempo, così non si risolvono in un solo punto dello spazio. Lo stesso principio di territorialità, se fosse esplicato in linea generale, renderebbe impossibile l'interscambio internazionale. Troviamo, quindi, il diritto internazionale (definito così in modo grossolano). Distinguiamo: norme di applicazione e norme di rinvio. Entrambe rientrano nel diritto positivo. Bisogna precisare, tuttavia, che il così detto diritto internazionale è subordinato all'eventuale esistenza di convenzioni internazionali e regolamenti comunitari.
La legge 218 "sulle riforme del diritto italiano del diritto internazionale privato" è stata fatta il 31 Maggio 1995 e consolida la disciplina dei casi che implicano conflitti fra diverse legislazioni:
- Articolo 14 - IURA NOVIT CURIA (Il giudice conosce le leggi). In caso di conflitto il giudice deve impegnarsi a trovare le leggi più adatte al caso.
- Articolo 16 - Qualora, risolvendo un caso di rinvio al diritto straniero, dovessimo ritrovarci leggi contrarie alla nostra etica, tali leggi non troveranno applicazione nel nostro Paese.
- Articolo 18 - Risolve la questione in merito all'individuazione della legge da applicare quando l'ordinamento statale è composto da una pluralità di sistemi.
- Articolo 19 - Regola la situazione per gli apolidi, i rifugiati e coloro che posseggono una pluralità di cittadinanze.
Riguardo il matrimonio, il criterio di collegamento costituito dalla legge nazionale cede il passo al più flessibile criterio di collegamento della prevalente localizzazione del rapporto. Per quanto riguarda la successione, il criterio di collegamento è ancora costituito dalla legge nazionale del soggetto cui eredità si tratta, ma ora è possibile sottoporre la successione alla legge dello Stato in cui il soggetto risiedeva. In materia di diritti reali assume rilievo il criterio di collegamento della legge dello Stato in cui si trovano i beni.
La legge nel tempo
Dopo la promulgazione, la legge, viene inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicata successivamente sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore nel decimo-quinto giorno dopo la pubblicazione. Il lasso di tempo compreso viene chiamato vacatio legis e può essere allungato, accorciato o annullato (leggi catenaccio). Una volta entrata in vigore, è obbligatorio osservarla, in quanto "ignorantia legis non excusat", anche se la Corte Costituzionale nell'ambito del diritto penale giustifica l'ignoranza inevitabile. Ogni legge ha un inizio e una fine. Può essere ex nunc oppure tramite referendum o ancora implicita, oppure per compito raggiunto. La legge può perdere efficacia anche per illegittimità costituzionale tramite la Corte Costituzionale. Quando una legge cessa di aver vigore i rapporti che prima regolava vengono conservati sotto l'impero della nuova legge. Importante è il principio di irretroattività. La legge non può agire nel passato. Tuttavia il legislatore può guardare a fatti trascorsi per dettare norme di futura applicazione. “In base alla teoria dei diritti quesiti”, la nuova norma non può privare un soggetto dei diritti già acquisiti in base alla normativa precedente, i quali diventano, pertanto, intangibili. Esistono alcune leggi retroattive: leggi penali, leggi interpretative, leggi di ordine pubblico, leggi che aboliscono un intero istituto giuridico (schiavitù, diritti feudali).
Sezione #5 - Le norme giuridiche
Esistono, a seconda delle caratteristiche, norme di diverso tipo.
Classificazione per contenuto
Avremo quindi norme precettive, norme proibitive e norme permissive. Il criterio che distingue i due tipi di norme è intuitivo. Esempi possiamo trovarne degli articoli 433 (sugli alimenti) e 1471 (divieti speciali di comprare). Troviamo, poi, norme cogenti (dette anche imperative, assolute o di ordine pubblico) sono quelle che s'impongono in ogni caso e norme relative (derogabili dalle parti). Tra le norme relative distinguiamo: norme dispositive (che regolano un rapporto, ma poi prevedono che l'espressa volontà delle parti possa disciplinarlo come meglio crede; es. art. 1282) e norme suppletive (che intervengono a disciplinare un rapporto in mancanza di volontà delle parti; es. art. 1063). In buona sostanza, le prime sono ispirate ai fini di utilità generale, le seconde in caso di mancanza di volontà delle parti. Il principio di obbligatorietà porta ad una sanzione che è secondaria rispetto al principio di organizzazione della vita. Possiamo avere l'esecuzione che si realizza nell'esecuzione forzata o nella nullità oppure la pena. In via intermedia abbiamo il risarcimento o la riparazione. Sotto il profilo della sanzione distinguiamo: norme primarie (le norme che pongono le regole) e le norme secondarie (le norme che stabiliscono la sanzione). Una stessa norma primaria può essere affiancata da più norme secondarie (civili e penali). La tutela penale è particolarmente efficace per il raggiungimento degli scopi del diritto civile. Distinguiamo, ancora, norme perfette e norme imperfette. Le prime munite di un'idonea sanzione, le seconde costituite da doveri non sanzionati. Si possono elencare anche due nuove tipologie di diritto: diritto materiale (norme che regolano i rapporti di vita; es. art. 2043) e diritto strumentale (norme che regolano l'attuazione del comando giuridico. Possiamo collegare a questa definizione quella di diritto processuale).
Classificazione per efficacia
Diritto generale e diritto locale, diritto comune e diritto speciale, diritto normale e diritto eccezionale.
Sezione #6 - Applicazione, interpretazione e integrazione delle norme
Il comando legislativo è generale e astratto. La legge prevede le varie situazioni. Tuttavia le norme giuridiche sono solo il punto di partenza di un processo dinamico il cui punti di arrivo è la formazione di comandi particolari. È attraverso il giudizio che la previsione astratta delle norma diventa il comando concreto della sentenza. Il giudizio (che ha come fine la sentenza del giudice) è il risultato della valutazione di elementi psichici, etici ed economici. Al giudice, investito del potere giudiziario, spetta in primis l'accertamento dello stato di fatto, poi la determinazione di quale normativa sia da applicare al fatto accertato. La ricerca del fatto spetta alla parti interessate (nel processo civile domina, infatti, il principio dispositivo). Nella ricerca del diritto il giudice deve stabilire le norme da applicarsi. Sarà interesse delle parti portare all'attenzione del giudice principi di diritto che esse credono più utili ad una decisione favorevole della lite, fermo restando che il giudice stesso rimane libero nella ricerca del diritto da applicare. Per la scelta di una norma si deve seguire il principio di specialità. L'azione delle autorità pubbliche si riparte in tre funzioni: attività normativa (potere legislativo), attività amministrativa (potere esecutivo), attività giurisdizionale (potere giudiziario). La giurisdizione è una funzione amministrativa della magistratura la quale comprende un insieme coordinato di organi (pluralismo giurisdizionale). Al giudice ordinario spetta la giurisprudenza su tutte le questioni relative a diritti soggettivi (giurisdizione civile oppure ordinaria), ad eccezione di alcune materie che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo al quale spetta in generale il potere di annullare gli atti amministrativi illegittimi (la giurisdizione amministrativa non ammette risarcimenti). In un sistema fondato su norme da applicare, la prima esigenza è quella dell'interpretazione, che può essere:
- Dottrinale (fatta dagli studiosi del diritto per fini scientifici o didattici)
- Giudiziale (compiuta dal giudice con scopi ed effetti caratteristici)
- Autentica (compiuta dal potere legislativo. Atto di volontà che dà un comando)
Le parole scritte sono involucro della "voluntas legis". L'interpretazione è sempre necessaria in quanto il testo di una legge è una fredda successione di parole che deve essere rianimata. Deve essere fatta teleologicamente e con apertura a intendere il nuovo e a confrontare le posizioni di un pluralismo di base. Si avranno, quindi, di mira lo scopo, il significato e il valore delle presenza di ogni norma del sistema.
Metodo dell'interpretazione
- Interpretazione letterale (1)
- Interpretazione logica (2)
(1) cerca il significato proprio delle parole, (2) tende a stabilire il vero contenuto. La (2) è necessaria al completamento della (1) che potrebbe fornire un'interpretazione sbagliata (frode e ostruzione legislativa). Per la ricerca della (2) ci si avvale di due criteri: criterio storico (si tiene conto dei risultati di una ricerca dei precedenti storici) e criterio sistematico (valutando la norma in relazione al caso in cui viene presa in considerazione).
L'interpretazione e l'adeguamento sono seguiti dall'integrazione della norma, cioè nella ricerca dei mezzi per colmare le lacune. Riassumendo potremo avere interpretazione dichiarativa, estensiva e restrittiva. La vita offre innumerevoli casi che, per quanto il sistema giuridico possa essere considerato completo, non saranno mai contemplati del tutto. Il giudice, tuttavia, non può astenersi dall'amministrare la giustizia (art. 328). Quindi, in tal caso, si ricorrerà all'analogia che è un'espressione del principio di uguaglianza di trattamento per cui "i casi simili devono essere regolate da norme simili".
I presupposti dell'applicazione per analogia sono:
- Il caso deve essere assolutamente non previsto
- Deve esistere almeno un elemento d'identità tra il caso previsto e quello non previsto
- L'identità fra i due casi deve riguardare l'elemento in vista del quale il legislatore ha formulato la nuova regola.
L'analogia pur esprimendo nuove norme non le crea. È solo uno sviluppo del diritto esistente. Si differenzia dell'interpretazione estensiva in quanto:
- Nel caso dell'analogia la norma manca
- Rappresenta ciò che il legislatore avrebbe pensato se fosse esistita la norma
- L'analogia scopre, quindi, nuove norme mentre l'interpretazione estensiva no
Non tutte le norme permettono il procedimento analogico. Sono escluse quelle penali ed eccezionali. È ammessa, invece, per le norme speciali. Tramite i processi analogici si arriva alla creazione di principi generali. In alcune norme sono presenti le così dette clausole generali (correttezza, buon costume) che affidano all'interprete un compito ancora più arduo.
Sezione #7 - Soggetto di diritto
Le varie tipologie di diritto, così come tutte le situazioni giuridiche, hanno come presupposto logico la nozione di soggetto di diritto. In altri termini essi (i diritti) acquisiscono un'entità e un valore in quanto relazionabili a tale soggetto suscettibile di diventarne titolare. Il soggetto di diritto è innanzitutto la persona umana. Vengono considerate, poi, anche organizzazioni, fondazioni, associazioni e S.p.A. tramite la definizione di persona giuridica. Il diritto soggettivo è costituito da un potere attribuito alla volontà del soggetto e garantito dall'ordinamento giuridico per conseguire il soddisfacimento dei propri interessi. Tale potere è costituito, pertanto, da due elementi: interesse e volontà. Ricordiamo che il diritto soggettivo è subordinato al diritto oggettivo (un classico esempio è quello del rapporto interruttore-energia elettrica).
Due fondamentali tipologie di diritto soggettivo sono: diritto di proprietà (caratterizzato dal carattere dell'assolutezza) e altri diritti reali, diritto di credito (caratterizzato dal carattere della relatività). Il diritto soggettivo è formato dalle così dette "facoltà giuridiche" che sono semplici manifestazioni del diritto stesso. A volte si considerano le facoltà dei diritti (diritto di godere, diritto di usare ecc.), ma, tuttavia, non hanno una vita indipendente rispetto al diritto. Dal diritto soggettivo vanno distinte le aspettative di diritto. Non tutti gli interessi vengono tutelati dall'ordinamento giuridico. Per essere tutelato, un interesse deve essere riconosciuto come diritto soggettivo. Talvolta troviamo protezione degli interessi (così definiti legittimi) che non sono qualificabili come soggettivi. Tali interessi che tradizionalmente non potevano essere riconosciuti dal giudice ordinario hanno contribuito alla differenziazione tra diritto civile e amministrativo. Con il passare degli anni è stato legittimato il risarcimento dell'interesse legittimo. Vengono riconosciuti anche interessi diffusi (così detti diritti dell'uomo dell'ultima generazione) e interessi collettivi. La facultas agendi può anche essere il contenuto di altre situazioni soggettive e particolarmente di potestà attribuite al singolo per il soddisfacimento di interessi che non sono direttamente i suoi (potere del rappresentante, potestà del genitore). Tutto ciò è possibile perché i poteri effettivi del soggetto possono estendere.
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