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Diritto privato

Il diritto è presente nella società e dove c'è la persona, perché serve per permetterci di fare certe cose, regola un modo attraverso cui facciamo qualcosa. Contribuisce a soddisfare i nostri desideri, come quello di giustizia. Serve a tutelarci e questo è presente nell’articolo 2 in cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali e si richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Con "doveri" si riferisce alla corrispettività. Il diritto è come un universo, le stelle e i pianeti sono i diritti, che se iniziano a diventare tanti si scontrano, mentre l’universo è l’ordinamento che è uno spazio chiuso. In condizioni di monopolio non si è portati a svilupparsi, tutti devono acquistare il marchio dell’unica compagnia presente. Una caratteristica del diritto è la relazionalità: guardando il fenomeno giuridico dal punto di vista del singolo la relazionalità del diritto ha i suoi guadagni, ma dal punto di vista dei consumatori è un ostacolo. Il diritto dell’impresa di espandersi si scontra con il dovere di mantenere la concorrenza nel mercato, utile a tutti. Il fenomeno giuridico è formato dai diritti e dai doveri.

L'ordinamento giuridico

Ordinamento giuridico= sistema di regole di natura giuridica che ogni Stato si dà per individuare la strada e i criteri attraverso cui i rapporti fra le persone fisiche o giuridiche siano improntati alla giustizia e all’equilibrio.

Le fonti del diritto

Sono descritte come una piramide formata da vari livelli. Questa piramide si trova nell’articolo 1 delle preleggi (leggi che sono prima delle leggi). Alla base della piramide ci sono:

  • La Costituzione italiana del 1948 e i trattati internazionali
  • Leggi e regolamenti dell’Unione Europea
  • Regolamenti amministrativi
  • Usi o consuetudini

Alla base della piramide vige il criterio gerarchico, secondo il quale i livelli superiori non possono mai contraddire quelli inferiori, se entrano in contrasto diventa una legge incostituzionale e non ha efficacia.

Primo livello: la costituzione e i trattati internazionali

La costituzione è entrata in vigore nel 1948, ed è formata da 2 PARTI:

  • Prima: diritti e doveri dei cittadini
  • Seconda: ordinamento della Repubblica (riguarda il funzionamento dello Stato come burocrazia)

Contiene soprattutto norme di principio, ovvero norme che enunciano delle direttive di comportamento (diritto di voto, alla libertà personale, uguaglianza).

Differenza fra principio e regole

  • Principio= enunciazione di un principio, direttiva a cui lo Stato dichiara di volersi attenere, ad esempio lo Stato italiano dichiara di voler rispettare i principi inviolabili dell’uomo.
  • Regole= formate da fattispecie (= casi) ed effetti giuridici. Ad esempio: nell’articolo 1181 c’è un caso a cui l’ordinamento fa seguire delle regole, e un effetto giuridico (pagare risarcimento).

La Costituzione esprime i principi base della nostra sopravvivenza e può essere di due tipi:

  • Rigida= il Parlamento può integrare o modificare le norme con leggi di pari grado, attraverso una procedura complessa.
  • Flessibile= il Parlamento può modificare o integrare le norme con una legge ordinaria.

Accanto alla Costituzione ci sono i trattati internazionali, come quello di Maastricht (1992), Nizza (2000), Lisbona (2009), uno dei più importanti è quello dell’Unione europea. Il trattato è l’atto attraverso cui lo Stato cede parte della sua sovranità a un ente sovranazionale, come l’Unione europea.

Secondo livello: leggi e regolamenti dell’unione europea

Leggi= è il provvedimento approvato dal Parlamento (camera e senato), promulgato (sottoscritto) dal Presidente della Repubblica, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica, e dopo 15 giorni la legge entra in vigore, quindi diventa vincolante. Fra le fonti del diritto la legge è la più importante.

Ad esempio: il codice civile.

La legge deve essere conoscibile ed è per questo che servono quei 15 giorni. Si è tenuti a conoscere soprattutto la legge in base al settore dove si lavora, infatti l’ignoranza nella legge non si usa, tranne che per ragioni oggettive, ad esempio se la legge non viene pubblicata nel giusto settore.

Regolamenti dell’unione europea= regolamenti emanati dall’Unione Europea che riguardano i settori di competenza dell’Unione europea.

Ad esempio: il regolamento 679 del 2016, che riguarda la protezione dei dati personali, è entrato in vigore il 25 maggio 2018. Questo regolamento non ha bisogno di una legge per essere ritenuto valido dall’ordinamento italiano, ma è immediatamente applicabile perché l’Italia ha ceduto questo settore all’Unione Europea.

Terzo livello: regolamenti amministrativi

Sono i decreti ministeriali, che hanno la funzione di concretizzare ciò che in via astratta viene previsto dalla legge.

Ad esempio: nel caso di una legge in cui è presente un bando, grazie ai decreti ministeriali si possono conoscere i requisiti per partecipare. Il regolamento non può andare contro la legge.

Quarto livello: usi

Gli usi sono i comportamenti tenuti per un lungo periodo di tempo da un numero elevato di persone in uno spazio territoriale o in un contesto professionale ben definito, questa è la prima condizione.

La seconda condizione da rispettare è che devono essere percepiti come obbligatori, anche se formalmente non lo sono perché non sono una legge.

Il terzo requisito è che devono essere richiamati dalla legge, se ci sono le tre condizioni, gli usi sono vincolanti. È la fonte del diritto che ha più contatto con la realtà ed è meno formale.

Ad esempio: nell’articolo 1181 “Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente”. Per una somma di denaro non si può rifiutare un adempimento parziale. La legge richiama la possibilità che gli usi dispongano diversamente. In questo caso sarebbe illegittimo il rifiuto di un adempimento parziale.

Il diritto e il tempo

Fra diritto e tempo vi è un forte collegamento, come si può notare nelle leggi.

Primo aspetto: l’entrata in vigore della legge

Come stabilito nell’articolo 10 delle preleggi, la legge ha bisogno di tempo per essere vincolante.

Secondo aspetto: l’abrogazione

La legge può perdere efficacia attraverso l’abrogazione per altra legge o il referendum abrogativo. Secondo l’articolo 15 delle preleggi, può avvenire in tre modi:

  1. Dichiarazione espressa del legislatore= il parlamento interviene con una legge in cui è esplicitamente detto che sono abrogate determinate leggi.
  2. Per incompatibilità fra le nuove disposizioni e le precedenti= una nuova legge disciplina in modo diverso alcune fattispecie rispetto a come erano già disciplinate nella legge precedente. Fra le due prevale quella più recente.
  3. Perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Ad esempio: il contratto di leasing, attraverso cui si chiede di acquistare un bene affinché il primo soggetto possa ottenerne la locazione e utilizzarlo pagando un canone. Da quest’anno si disciplina l’intero contratto introducendo la nuova legge, abrogando quelle precedenti. L’abrogazione può essere attuata anche con il referendum abrogativo con il quale si chiede ai cittadini se vogliono abrogare una determinata legge.

Terzo aspetto: l’irretroattività

Ciò significa che la legge non ha effetto retroattivo e quindi vale solo per il futuro, presente nell’articolo 11 delle preleggi.

Ad esempio: se viene proposta una legge che prevede una tassazione pari al 25%, questa regola vale solo per il futuro. Questo principio vale solo per le leggi penali (non si può condannare per reato che a suo tempo era considerato tale), mentre le leggi civili in astratto possono valere anche per il passato.

Quarto aspetto: successioni di legge nel tempo

Può succedere che una fattispecie si trovi fra una vecchia legge e una nuova.

Ad esempio: se una società si è appena costituita e inizia la procedura per iscriversi al registro delle imprese, ma se fra una settimana entra in vigore una nuova legge che prevede una procedura diversa, per decidere quale legge seguire emergono diverse ipotesi:

  1. Il legislatore ha inserito delle norme transitorie esplicitando quale regola seguire. Può essere che le procedure nella nuova legge debbano seguire quelle della vecchia legge.
  2. Ma se il legislatore non ha inserito le norme transitorie si possono avere 2 teorie:
    • Teoria del diritto quesito= si segue la legge entrata in vigore nel momento in cui la fattispecie era iniziata.
    • Teoria del fatto compiuto= si deve seguire la legge che era in vigore nel momento in cui la fattispecie si è compiuta (es: quando l’iscrizione si è conclusa).

Per decidere quale delle due teorie applicare, si deve interpretare l’intenzione del legislatore. Se non vengono inserite norme transitorie ci si rivolge alla pubblica amministrazione che gestisce il registro delle imprese o la camera di commercio, seguendo ciò che viene indicato sulla circolare emessa dall’agenzia delle entrate.

Diritto soggettivo

È il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse protetto dall’ordinamento. Ad esempio: la proprietà e il diritto di credito. “Protetto” significa che l’ordinamento lo ritiene tutelabile. Il diritto soggettivo non può valere per sempre, per questo è prevista la prescrizione e la decadenza.

Prescrizione estintiva

Si perde il diritto per inerzia del suo titolare che si protrae per un certo tempo. Devono esserci due condizioni: l’inerzia (non uso) e il prolungarsi per un certo tempo. La prescrizione può essere:

  • Ordinaria= 10 anni (un creditore può chiedere il pagamento del credito entro 10 anni).
  • Breve= 5 anni (per un fatto illecito, es: incidente stradale).
  • Interrotta= il tempo trascorso viene azzerato, ad esempio: se si ha un credito di 100€ e per un mese non si chiede il pagamento, se si richiede, il tempo trascorso si azzera.
  • Sospesa= il tempo trascorso non viene azzerato, ma si riinizia a contare dal tempo prima della sospensione. Es: se due società si fondono, e dopo un periodo di tempo si dividono, si inizia a contare dal tempo della fusione (es: le società dopo 1 anno dalla costituzione si uniscono, poi dopo 5 anni si dividono, da quel momento si inizia a contare da 1 anno).

Solitamente vale per i diritti di credito, in cui si perde il diritto nel momento in cui qualcun altro ha dimostrato di prendersi cura del bene al posto suo.

Prescrizione acquisitiva o usucapione

Si acquista un diritto reale in virtù del possesso protrattosi ininterrottamente per un certo periodo di tempo. Si realizza solo per alcuni diritti, ad esempio la proprietà. Se ci si disinteressa di un bene e qualcuno lo usa come proprietario, ovvero come possessore pieno, sostenendo anche gli oneri per 20 anni, a quest’ultimo viene riconosciuto il diritto di proprietà. Per interrompere il possesso ci può essere comunicazione scritta o un’azione.

Decadenza

Si ha la perdita del diritto ed è paragonabile alla prescrizione estintiva. Il diritto viene perso per il semplice trascorrere del tempo. L’inerzia o l’esercizio del diritto sono irrilevanti, la decadenza non può essere sospesa o interrotta.

L’articolo 2437bis del codice civile prevede che se viene modificato l’oggetto della società, il socio ha il diritto di recesso, ma questo diritto deve essere manifestato da quando la delibera è iscritta nel registro delle imprese. Da questo momento il socio ha 15 giorni per recedere. Se scade il termine perde il diritto.

Lo scopo/l’arazio della decadenza è quello di porre fine a una situazione di incertezza, mentre quello della prescrizione è di adeguare la realtà alla forma:

  • Forma: essere giuridicamente proprietari
  • Realtà: una persona si è presa cura del bene per un lungo periodo di tempo, come se fosse proprietario, sostenendo anche gli oneri

L'interpretazione

È necessario applicare la legge per verificare se la fattispecie concreta rispecchia la fattispecie astratta. L’articolo 837 del codice civile, riguarda l’ambito della proprietà, ovvero gli ammassi, mentre l’articolo 873, riguarda le distanze nelle costruzioni, ma con costruzioni non si sa cosa si vuole intendere. Quando si ha un dubbio su una norma, ci si rivolge al giudice che fa riferimento all’articolo 12 delle preleggi, che riguarda l’interpretazione della legge. Si possono seguire diversi criteri:

  • Interpretazione letterale= il giudice non può dare un significato diverso alle parole
  • Intenzione del legislatore= si segue lo scopo del legislatore (interpretazione teleologica)
  • Interpretazione storica= si segue il significato della norma al tempo in cui è stata emanata
  • Interpretazione del diritto vivente= si segue l’interpretazione che si è data nel tempo
  • Interpretazione settoriale= viene estrapolata una norma dal contesto (es: articolo 873)
  • Interpretazione sistematica= si tiene conto del contesto in cui viene inserita la norma

Solitamente viene usata l’interpretazione letterale, del diritto vivente, sistematica. In alcuni casi anche rifacendosi a queste interpretazioni, non si trova la norma adatta. Quindi si hanno delle “lacune”, che possono essere di 2 tipi:

  • In senso proprio= il legislatore non poteva immaginare che la fattispecie si sarebbe realizzata
  • In senso improprio= il legislatore ha preso in considerazione quella fattispecie, ma l’ha regolata in una maniera che oggi non è più accettabile.

Quando non c’è modo di recuperare la normativa da prendere in considerazione, si deve ricorrere all’analogia, regolata dall’articolo 12, secondo il quale esistono fattispecie astratte pensate per casi concreti che sono diversi, ma in qualche modo possono essere adattate alla fattispecie.

Ad esempio: per il leasing i giudici hanno individuato delle norme per la vendita a rate, ritenendole uguali al contratto di leasing. Questa è un’analogia legis, in cui c’è un confronto fra norme. In altri casi si può decidere secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. In questo caso si tratta di analogia iuris, la quale estrapola un principio di norme che potrà essere applicato al caso. Grazie ai principi generali è possibile risolvere casi che resterebbero in dubbio.

L’articolo 2392, riguarda la responsabilità verso la società, ma questa norma disciplina solo le società per azioni. Quindi si deve applicare un’analogia iuris perché la S.a.s. o la S.r.l sono diverse dalla S.p.A. Le analogie non si possono usare: per le norme penali non si può essere condannati per un comportamento che non era espressamente vietato e per le leggi eccezionali perché sono decreti che valgono solo per un caso specifico (es: decreto per costruire il ponte di Genova).

Rapporto giuridico

Sia fra le norme che fra i soggetti esiste una relazionalità, perché non sono isolate dal contesto. Quindi è stato individuato un modello che descrive in termini generali tutti i rapporti, e si parla di rapporto giuridico.

Rapporto giuridico= è una relazione fra due o più soggetti chiamate parti regolata dall’ordinamento giuridico e può avere una dimensione patrimoniale (es: scambio di ricchezza), non patrimoniale (es: scambio di conoscenze) o un rapporto misto (es: ripetizioni private).

Il rapporto giuridico ha effetti diretti solo nei confronti delle parti, e non dei terzi, ma ci sono anche effetti indiretti perché ogni nostro movimento riguarda chiunque. Esistono 2 soggetti, chiamate PARTI, ed è presente un soggetto attivo e uno passivo. Da qui deriva la distinzione fra situazioni soggettive attive e passive, nelle quali c’è un soggetto che ha diritto a qualcosa (soggettivo attivo) e un soggetto che deve qualcosa (soggetto passivo).

Le situazioni soggettive attive e passive non si esauriscono nel tempo.

Sistuazioni soggettive attive

Sono 4: diritto soggettivo, podestà o ufficio, facoltà e aspettativa.

  1. Diritto soggettivo= è il più importante, è il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse individuale, protetto dall’ordinamento. Ad esempio: l’interesse monopolistico non è protetto dall’ordinamento (Es: proprietà, diritto di credito). Si possono avere:
    • Diritti soggettivi non relazionali= sono i diritti assoluti, nei quali non si ha la collaborazione di un altro soggetto per usarlo. Ad esempio: la proprietà. La norma di riferimento è l’articolo 2043 c.c., in cui si obbliga colui che ha commesso il fatto doloso o colposo a risarcire il danno. Nei diritti soggettivi non relazionali il risarcimento sostituisce il bene o il diritto che è stato distrutto.
    • Diritti soggettivi relazionali= sono i diritti relativi, nei quali è necessaria la collaborazione di un altro soggetto. Consistono nel diritto di agire per il soddisfacimento dei propri interessi personali. Ad esempio: nel diritto di credito in cui è necessaria la collaborazione del creditore. La possibilità di agire per la loro tutela è regolata dall’articolo 1218 c.c., ciò significa che se un debitore non paga, si ha il diritto del risarcimento del danno, che sostituisce la prestazione. Nei diritti soggettivi relazionali il risarcimento sostituisce la prestazione.
  2. Potestà o ufficio= potere di agire per il soddisfacimento dell’
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ottavia003 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Zecchin Francesco.
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