Nozioni preliminari: il diritto privato e le sue fonti
Distinzione tra norme derogabili e norme cogenti
Non tutte le norme di diritto privato devono sempre essere obbligatoriamente osservate dai singoli. Le norme di diritto privato si distinguono in:
- Inderogabili o cogenti, quelle norme la cui applicazione viene obbligatoriamente disposta dall’ordinamento a prescindere dalla volontà dei singoli. Si riconosce dalla sua formulazione che evidenzia l’inderogabilità della norma;
- Derogabili o dispositive, quelle norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo tra gli interessati. Queste si riconoscono poiché ricoprono il ruolo delle tipiche regole standard, che mirano a disciplinare un rapporto quando le parti non manifestano la loro volontà, può essere riconosciuta anche attraverso indice testuale.
Sebbene le norme di diritto pubblico siano quasi sempre cogenti, e quelle di diritto privato dispositive, ciò non significa che non si possono avere norme di diritto pubblico suscettibili di deroga e norme di diritto privato cogenti.
Fonti del diritto
L’art. 1 delle preleggi enumera in ordine gerarchico le fonti del diritto - all’apice troviamo la Costituzione - che sono:
- Le leggi: la formazione della legge e l’emanazione degli atti del governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale, poiché nessuna legge di carattere costituzionale o la Costituzione possono essere modificate da leggi ordinarie.
- I regolamenti: sono secondarie al diritto, regolano e disciplinano specifiche materie; un regolamento non può contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. In questo campo il giudice può annullare o disapplicare un regolamento se contrario alle disposizioni di legge.
- La consuetudine (c.d. usi): ricopre un ruolo secondario; sussiste se si ha una ripetizione costante nel tempo di un determinato comportamento che regola la condotta tra i privati; ovvero un atteggiamento di osservanza del comportamento ritenuto doveroso, questo esprime giuridicità. Da questa si distingue la desuetudine, ossia la consuetudine contro legge - la legge non può essere abrogata da una consuetudine in contrasto con la legge stessa -; si può avere una consuetudine secondo legge - che opera in accordo con la legge - e una oltre legge – che disciplina un ambito non ancora regolamentato dalla legge. Inoltre la consuetudine esiste fino a prova contraria, pertanto qualora il giudice non sia a conoscenza di una determinata consuetudine, la parte che la vuole far valere deve provare l’esistenza di questa - difatti esistono determinati registri -; infine esistono gli usi negoziali – per l’integrazione degli effetti del contratto - e usi interpretativi – per l’interpretazione del contratto.
Le fonti comunitarie e la loro organo e la corte di giustizia che ha competenza in tema di interpretazione dei trattati e degli atti, queste si distinguono in:
- Regolamenti: ossia norme applicabili dai giudici dei singolo stati membri, e prevalgono sulle leggi interne.
- Direttive: attuate mediante l’emanazione di apposite leggi, per consentire una loro tempestiva attivazione è stata emanata una legge comunitaria (234/2012) che prevede ogni 28 Febbraio di ogni anno il governo una legge di delegazione europea alla quale ne può seguire un’altra entro il 31 Luglio.
- Le decisioni: disciplina situazioni ben definite, che spesso ricadono in materia di concorrenza.
Interpretazione della legge
L’interpretazione della legge art.12 preleggi è attività del giurista, nel tempo si è stabilito che si può avere più di un'interpretazione esatta della legge. Per l’interpretazione di una legge non ci si può basare sull’insufficienza del dato testuale, sulla fattispecie in via generale e astratta. Da considerare che al fine di disciplinare un caso non si va ad applicare un'unica norma ma bensì una collettività di norme in questo caso si parla di interpretazione sistematica; quando invece si tratta di decidere quale interpretazione attribuire alla norma ci si basa sull’interpretazione costituzionalmente orientata ossia si sceglie l’interpretazione che più si avvicina ai principi costituzionali. Per svolgere questa attività si deve seguire un canone metodologico che indica al giurista la modalità di interpretazione che si basa sulla lettera della legge che quando è chiara determina l’interpretazione dichiarativa, quando invece è oscura, ossia a prima lettura appare un significato e successivamente con una lettura più accurata si ha un diverso significato, si ha un'interpretazione correttiva. I giuristi svolgono la loro interpretazione suddivisi in campi:
- Interpretazione giudiziale: compiuta dai giudici che si appellano molto spesso al valore del precedente, ossia una decisione contenuta in un provvedimento giudiziale, in passato pronunciata dal giudice nell’ambito di un processo con fattispecie identica o analoga a quella in esame;
- Interpretazione dottrinale: compiuta dai cultori che attribuiscono ad unica norme multiple interpretazione per avere ampia scelta;
- Interpretazione autentica: svolta dal legislatore, non è una vera e propria interpretazione, ma l’emanazione di una norma interpretativa con efficacia retroattiva, che va ad interpretare le norme oscure.
Analogia
L’analogia consiste nel ricavare una regola di giudizio per quel caso concreto che non appaia espressamente disciplinato dalla legge, attraverso:
- Analogia legis, consistente nell'applicare ad una fattispecie non regolata la disciplina di un'altra fattispecie, regolata dall'ordinamento, ritenendo che la ratio che ha indotto il legislatore a disciplinare quest'ultima lo avrebbe potuto coerentemente indurre a disciplinare nello stesso modo la prima;
- Analogia iuris, consistente nel desumere la disciplina della fattispecie non regolata direttamente, dai principi generali dell'ordinamento, quando anche il ricorso all'analogia legis non è possibile.
L'attività giuridica e la tutela giurisdizionale dei diritti
Le situazioni giuridiche soggettive
Situazioni soggettive attive sono:
- Il diritto soggettivo, ossia il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale protetto dell’ordinamento giuridico;
- Potestà e uffici, ossia poteri e doveri (come il potere dei genitori sui figli che ricopre anche dei doveri);
- Facoltà, manifestazione del diritto soggettivo con il diritto di escludere altri dal proprio godimento;
- Aspettativa, l’acquisto di un diritto che derivi dal concorso di elementi successivi, se alcuni si siano verificati e altri no allora si avrà questa figura (es. eredità la cui acquisizione dipende dal conseguimento della laurea del soggetto).
- Status, può essere sia privato (coniuge, figlio…) e pubblico (cittadino…).
Situazioni soggettive passive sono:
- Dovere, astenersi dal ledere il diritto assoluto di un’altra persona;
- Obbligo, a cui è tenuto un soggetto passivo in un rapporto obbligatorio, ossia il potere di esigere un determinato comportamento da un altro individuo;
- Soggezione, corrisponde a diritto potestativo, ossia il soggetto che pur non avendo alcun dovere deve mantenere un determinato comportamento e subire effetti giuridici dell’esercizio del potere altrui.
La persona fisica
La capacità giuridica della persona fisica Art. 1 c.c. si acquisisce dal momento della nascita, ossia i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita. Tale capacità presuppone alcuni rapporti, quindi per l’accesso a taluni rapporti è richiesto il concorso di altri presupposti, se detti presupposti non sussistono il soggetto non può essere parte di quel determinato rapporto; dette incapacità si distinguono in:
- Assolute, se al soggetto è precluso quel dato tipo di rapporto o di atto (inabilitazione, incapacità naturale);
- Relative, se al soggetto è precluso quel dato tipo di rapporto o di atto ma solo con determinate persone o solo in determinate circostanze (interdizione giudiziale, interdizione legale).
Da questa capacità si distingue la capacità dello straniero che secondo la cassazione del 4 novembre 2014, che portò all’eliminazione del principio di reciprocità che sanciva il contrario, ha stabilito che i diritti inviolabili dell’uomo sono riconosciuti a chiunque straniero, extracomunitario a prescindere che i medesimi diritti vengano riconosciuti ai cittadini all’interno dello stato dello straniero.
La capacità di agire art. 2 c.c. si acquisisce con il compimento della maggiore età che si raggiunge al 18° anno, si ha in questo caso la capacità di porre in essere atti negoziali destinati a produrre effetti nella sua sfera giuridica (c.d. capacità negoziale). Può succedere che un soggetto non acquisti tale capacità, nel caso in cui non abbia capacità di discernimento. A protezione di questi soggetti prive in tutto o in parte di autonomia il c.c. prevede determinati istituti, tra i più importanti:
- L’emancipazione 390 c.c.;
- L’amministrazione di sostegno 404 c.c.;
- L’interdizione giudiziale 414 c.c.;
- L’inabilitazione 415 c.c.;
- L’incapacità naturale;
- L’interdizione legale.
L’emancipazione art. 390 c.c. stabilisce che il minore è di diritto emancipato con il matrimonio. Per quanto riguarda il curatore del minore, può essere il coniuge maggiorenne ovvero in caso di mancanza di tale figura viene scelto preferibilmente tra i genitori dei coniugi. Se il matrimonio si scioglie per motivi differenti dall’età, l’emancipazione persiste anche dopo lo scioglimento e si annulla con il compimento della maggiore età. L’emancipato ha la capacità di compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione ha bisogno del consenso del curatore e dell’autorizzazione del giudice tutelare.
L’amministrazione di sostegno art. 404 c.c. va a tutelare i soggetti con determinati presupposti:
- Infermità o menomazioni fisiche o psichiche, parziali o temporanee;
- Impossibilità di provvede a se stesso;
- Maggiore età, ovvero emissione della domanda nell’ultimo anno della minore età;
- Se riguarda persona interdetta o inabilitata, bisogna presentare congiuntamente la revoca di queste.
Procedimento:
- Generalità del beneficiario;
- Il giudice tutelare deve sentire di persona il beneficiario e tener conto delle esigenze di quest’ultimo;
- Esamina e richiede ulteriori accertamenti di natura medica;
- Il giudice provvede entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministrazione di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo; qualora ci si ritrovi in un caso di necessità il giudice adotta provvedimenti urgenti e nomina un amministratore provvisorio;
- Nomina di un amministratore di sostegno avviene da parte del giudice tutelare del luogo di residenza del soggetto.
L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso beneficiario, a meno che il giudice non noti particolari gravi motivi, che lo spingano a fare una scelta al posto del beneficiario; il giudice in genere preferisce, in caso sia possibile, scegliere l’amministratore tra i parenti entro il 4° grado (coniuge, convivente, padre, madre ecc…). Inoltre il giudice decide ciò che l’amministratore può e non può fare.
L’interdizione giudiziale l’art. 414 c.c. soggetti ad interdizione sono i maggiori di età e i minori emancipati, che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente, che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi.
Procedimento:
- Può essere promosso da coniuge, affini entro il 2° grado e parenti entro il 4°;
- È un esame diretto dal giudice, che può richiedere assistenza tecnica, con nomina il tutore provvisorio;
- Alcuni atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti autonomamente dall’interdetto; inoltre gli atti compiuti dopo la sentenza dal soggetto possono essere annullati dal tutore o da aventi causa;
- Pubblicazione: Il decreto di nomina del tutore e la sentenza, di 1° grado, di inabilitazione devono essere annotati sul registro dal cancelliere, ed entro 10 giorni comunicati all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione al margine dell’atto di nascita.
L’inabilitazione art. 415 c.c. le persone che possono essere inabilitate sono: il maggiorenne infermo di mente, che non è talmente grave da richiedere l’interdizione; coloro che per prodigalità, abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti possono arrecare gravi pregiudizi economici alla famiglia e a loro stessi; infine il sordo o il cieco di nascita a meno che non abbiano acquisito un'educazione adeguata da poter provvedere a loro stessi.
È una figura che condivide gli art. con l’istituto dell’interdizione con piccole differenze quali:
- Può svolgere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione e alcuni atti di straordinarie amministrazione;
- In questo caso si parla di curatore e non tutore (poiché l’inabilitazione è una figura più lieve).
Per quanto riguarda la revoca in entrambi i casi può essere richiesta dagli stessi soggetti con aggiunta del curatore/tutore. Il giudice dovrà esaminare il caso al fine di accertarsi che effettivamente la causa dell’inabilitazione/interdizione sia effettivamente venuta meno, subito dopo dovrà informare il pubblico ministero. Inoltre se nel corso del giudizio di revoca appare opportuna, successiva alla revoca, la nomina di un amministratore di sostegno, il tribunale disporrà la trasmissione degli atti al giudice tutelare.
L’interdizione legale ha una funzione sanzionatoria, differente dall’interdizione giudiziale, poiché mira a tutelare la collettività dal soggetto ed è un istituto del codice penale.
L’incapacità naturale ossia l’incapacità di intendere e di volere. Permanente, ad es. un soggetto che pur essendo affetto da sindrome down non è soggetto ad interdizione; transitoria es. un soggetto che normalmente è dotato di consapevolezza, ma che abbia ecceduto nel consumo di alcool. Perché si verifichi questo tipo di incapacità, c’è bisogno che il soggetto sia privo in modo assoluto della capacità di autodeterminarsi. In questo caso la legge non può, anche se il soggetto è legalmente capace, sottrarsi dal proteggere i suoi interessi. Quindi può impugnare un atto se prova che nel momento in cui l’ha compiuto, versava in uno stato di incapacità di intendere e di volere.
Gli enti
Soggettività giuridica e personalità degli enti
Nel nostro ordinamento soggetti di diritto sono anche gli enti, quindi un bene può rispondere all’ente in quanto tale. È dunque dotato di soggettività giuridica poiché attribuitagli la capacità di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive. Inoltre sono dotati di personalità giuridica quegli enti che godono di autonomia patrimoniale perfetta, cioè che rispondono personalmente delle loro obbligazioni solo con detto patrimonio. Gli enti non possono agire se non attraverso le persone fisiche che ricoprono il ruolo di organi all’interno di essi. Pertanto anche l’ente è capace di agire e non incontra, peraltro, nemmeno le limitazioni come ad es. infermità psichica, l’età ecc...
Gli organi dell’ente si distinguono in:
- Interni, con un potere di gestione che decide le operazioni;
- Esterni, con potere di rappresentanza che invece pone in essere le operazioni decise dal primo.
Non sempre detti poteri vengono attribuiti al medesimo organo.
Classificazione degli enti
Gli enti sono da distinguere in:
- Enti pubblici, rientrano in enti dello stato, enti territoriali ed enti con varie finalità e strutture. I criteri con i quali distinguere gli enti privati da quelli pubblici sono stati nominati dalla giurisprudenza come “indici di riconoscibilità”, anche se l’applicazione di questi criteri non portano a risultati molto soddisfacenti; specialmente oggi che si ha la tendenza ad attribuire compiti di natura pubblicistica a soggetti di forma privata.
- Enti privati, è opportuno distinguerli in:
- Enti registrati e non, le vicende delle prime risultano in un pubblico registro accessibile a chiunque ne faccia richiesta;
- Enti dotati di personalità giuridica e privi, i primi godono di autonomia patrimoniale perfetta che difetta ai secondi;
- Enti a struttura associativa, organizzazione con uno scopo comune, e istituzionale, organizzazione con scopo altruistico;
- Enti con finalità economiche, ripartizione degli utili conseguiti dall’attività svolta, e senza, vietata la ripartizione degli utili.
La fondazione
La fondazione è un'organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico; tratto da un atto unilaterale il c.d. atto di fondazione che può essere:
- Un atto inter vivos, ossia quando ricopre la forma di un atto pubblico, ed è revocabile dal fondatore fino al momento del riconoscimento, ovvero fino al momento della morte del fondatore se anteriore, ovvero fino al momento in cui quest’ultimo abbia fatto iniziare l’attività da lui disposta;
- In un testamento, ossia nel qual caso in cui l’atto di fondazione sia espresso in un testamento.
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