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MODIFICAZIONE NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

La delegazione passiva si distingue in "delegazione a promettere" e "delegazione di pagamento".

La delegazione a promettere consiste in un negozio trilaterale tra delegante che delega il delegato ad effettuare un determinato pagamento nei confronti del delegatario.

DELEGATARIO = CREDITORE

DELEGANTE = DEBITORE

DELEGATO = TERZO

Quindi la delegazione presume che il delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario. Il fatto che nel rapporto sia subentrato il delegato non pone l'estinzione del debito del delegante, ma il delegatario non potrà richiedere l'estinzione del debito al delegante se prima non lo avrà chiesto al delegato. Tuttavia il delegatario può acconsentire di liberare il delegante, rimanendo come unico debitore il delegato, c.d. delegazione liberatoria o primitiva. Questo porta all'estinzione di tutte le garanzie annesse a meno che chi le ha.

  • Rapporto di provvista, ossia il delegato paga il delegatario in base a quanto ildelegato deve al delegante, ponendo tutte le eccezioni che avrebbe potutoopporre al delegante.
  • Rapporto di valuta, quando promette di pagare al delegatario la somma chegli deve il delegante; ponendo tutte le eccezioni che il delegatario avrebbepotuto opporre al delegante.
  • Rapporto di valuta e di provvista, qualora abbia promesso di pagare aldelegatario ciò che gli deve il delegante ma nei limiti di ciò che il delegatodeve al delegante; ponendo sia tutte le eccezioni che il delegatario avrebbepotuto opporre al delegante, sia quelle che esso avrebbe potuto opporre.
  • aldelegatario.d) Delegazione pura, qualora abbia promesso di eseguire al delegatario un pagamento non riferito ai rapporti sopra designati e non potendo porre alcuna eccezione a meno che non ci sia un caso di nullità del rapporto di valuta, c.d. nullità della doppia causa, potrà opporre le eccezioni del rapporto di provvista.

    La delegazione di pagamento consiste in un accordo: il delegante delega il delegato ha svolgere una prestazione nei confronti del delegatario. Con il pagamento da parte del delegato si ha una funzione immediatamente solutoria dell'obbligazione. Da ciò consegue che se il delegato abbia erroneamente effettuato la prestazione nei confronti del delegatario, sotto ordine del delegante, allora sarà quest'ultimo a dover pretendere la restituzione; mentre quando la prestazione viene effettuata erroneamente dal delegante -che si crede debitore del delegato, nei confronti del delegatario- a pretendere la restituzione dovrà

    sempre essere il delegante. Il delegante può revocare la delegazione fin quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario o non abbia effettuato il pagamento in favore di quest'ultimo.

    L'accollo accordo bilaterale tra accollato e accollante.

    ACCOLLATARIO = CREDITORE

    ACCOLLATO = DEBITORE

    ACCOLLANTE = TERZO

    L'accollante si assume l'onere di procurare all'accollatario il pagamento dell'accollato. La figura dell'accollo si distingue in:

    1. Accollo interno/semplice, quando le parti non voglio attribuire alcun diritto all'accollatario nei confronti dell'accollante. L'accollatario non può rivolgersi all'accollante per l'estinzione del debito; e l'accollante in caso di inadempimento risponde solo nei confronti dell'accollato.
    2. L'accollo esterno, si ha quando l'accordo tra l'accollato e l'accollante si presenta come un contratto a favore del terzo.
    Pertanto l'accordo può essere modificato e posto nel nulla fin quando l'accollatario non vi aderisca. L'accollo esterno può essere: - Cumulativo, se l'accollato resta obbligato nei confronti dell'accollante; quindi l'accollatario potrà rivolgersi all'accollante per l'estinzione del debito e solo dopo un risultato infruttuoso potrà rivolgersi all'accollato. - Liberatorio, quando l'accollato è libero dalle obbligazioni nei confronti dell'accollatario, rimanendo obbligato con l'accollante. Perché tutto ciò si verifichi c'è bisogno di una dichiarazione espressa ed inequivoca da parte dell'accollatario, ed una dichiarazione espressa ed inequivoca dell'accordo intervenuto tra accollante e accollatario. All'accollatario l'accollante può opporre le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre l'accollato. L'accollatario hacomunque la possibilità di stabilire se farsi obbligatoriamente risarcire dall'accollato. L'estinzione dell'obbligazione. Adempimento del terzo quando la prestazione è: - Infungibile, quando il creditore può rifiutare la prestazione che il debitore gli proponga di far eseguire da un terzo. - Fungibile, il creditore non può rifiutare legittimamente la prestazione che gli venga offerta da un terzo, nemmeno quando il debitore sia estraneo a tale rapporto. Qualora il creditore vi rifiuti ad esso potrebbe essere attribuita la mora accipiendi, sfavorevole al creditore che potrebbe incontrare diversi ostacoli come il risarcimento del danno. Solo quando il debitore manifesterà il suo dissenso il creditore potrà legittimamente rifiutare. Bisogna poi distinguere: - L'adempimento degli obblighi altrui, ossia quando il terzo agisce d'accordo col debitore, che sarà obbligato a restituire al terzo ciò che questo ha.

    pagato al creditore. Qualora il debitore non adempia nei confronti del terzo, quest'ultimo potrà agire tramite l'azione di arricchimento – art. 2041 c.c. "chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda" -.

    Promessa di adempiere un obbligo altrui, questa si applica mediante le figure dell'accollo, della delegazione a promettere, dell'espromissione (l'offerta spontanea di assunzione di un debito). Le prestazioni in luogo di adempimento il creditore può scegliere se rifiutare o meno una prestazione diversa dell'obbligazione anche se questa sia uguale o superiore valore, se accetta si ha la

    La formattazione del testo utilizzando tag HTML è la seguente:

    datio in solutum – ossia quando si ha una prestazione diversa da quella stabilita-.

    Se il creditore accetta, l’adempimento, si avrà quando sarà eseguita la prestazione. In caso contrario, il debitore dovrà svolgere la prestazione originariamente prestabilita.

    Se la prestazione consiste in una somma di denaro questa si estingue con la riscossione; qualora si tratti del trasferimento di proprietà di una cosa il debitore dovrà porre garanzia per eventuali vizi della cosa.

    La novazione è un contratto che va a sostituire un rapporto obbligatorio tra le parti. Si distingue tra:

    • Novazione soggettiva, quando la sostituzione riguarda la persona del debitore, che viene liberato dal debito;
    • Novazione oggettiva, quando la sostituzione riguarda l’oggetto o il titolo.

    Perché si abbia quest’ultima debbono concorrere presupposti:

    1. Oggettivo, consiste nella modifica dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto;
    2. ...
    Soggettivo, consiste nella comune volontà delle parti di estinguere la prestazione originaria sostituendola ad una nuova. La validità della novazione: - Novazione valida, se l'obbligazione ha fonte in un titolo annullabile, ed il debitore ne conosceva il vizio del titolo originario; - Novazione non valida, se l'obbligazione originaria era nulla o inesistente, quindi mancanza di causa e perciò senza effetto. La remissione consiste in un negozio unilaterale recettizio, in forza del quale il creditore rinuncia al proprio credito. L'estinzione dell'obbligazione si avrà nel momento in cui il creditore comunicherà al debitore la sua scelta, a meno che il debitore non scelga di non volerne profittare. Con la presunzione dell'assoluta remissione, l'obbligazione si estingue con la restituzione del titolo. La remissione del credito può anche essere desunta da una manifestazione di volontà tacita, difatti questa.sarà valida con una manifestazione di volontà univoca.
    La remissione si distingue dal pactum de non petendo, che obbliga il creditore a non chiedere l'adempimento, ad es. prima di un dato lasso di tempo. In questo caso potrà agire solo nei confronti degli altri debitori.
    L'impossibilità sopravvenuta si ha:
    - L'impossibilità originaria, della prestazione che impedisce il sorgere del rapporto obbligatorio.
    - L'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore, si ha quando l'obbligazione del debitore si estingue per cause non imputabili a quest'ultimo.
    Perché si abbia un'impossibilità sopravvenuta:
    - Questa si integra quando all'inadempimento si contrapponga un'impossibilità tale da non poter essere superata con lo sforzo diligente cui il debitore è tenuto.
    Ai fini dell'estinzione dell'obbligazione occorre distinguere:
    - Impossibilità definitiva,eterminata da un impedimento irreversibile -es il cavallo che dovevo consegnare è morto-.
    b. Impossibilità temporanea, inadempimento transitorio, a meno che questo non perduri fino alla durata dell'obbligazione che si estinguerà -es. cantante colpito da influenza-. Questa impossibilità esonera il debitore dalle responsabilità per il ritardo.
     Occorre distinguere tra:
    1. Impossibilità totale, quella che preclude integralmente il soddisfacimento dell'interesse creditorio - es. revoca del permesso di costruire-. Se definitiva porta all'estinzione dell'obbligazione.
    2. Impossibilità parziale, la preclusione solo in parte per il soddisfacimento del creditore, inoltre se definitiva il debitore dovrà eseguire la parte della prestazione possibile, senza che il creditore possa rinunciarvi – es. costruzione di un palazzo d
    Dettagli
    Publisher
    A.A. 2020-2021
    67 pagine
    SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

    I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Primule di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Amagliani Roberto.