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Il Contratto
Al contratto è dedicato il II Titolo del Libro IV del codice e l'art. 1321 in particolar modo.
Il contratto è regolato dagli articoli 1321 e seguenti, fornisce una definizione del contratto, indicandolo come accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto, cioè una dazione giuridica di natura patrimoniale.
Il codice ha compiuto una scelta, cioè quella di non positivizzare il negozio giuridico, che invece è la figura centrale all'interno, ad esempio, del codice civile tedesco.
Nel corso dell'800 e del '900 nella letteratura giuridica europea, specie italiana e tedesca, si è sempre fatto riferimento a questa categoria generale, il negozio giuridico, che rappresenterebbe la concretizzazione della libertà individuale.
La libertà individuale, in materia economica e non, si traduce nel negozio giuridico inteso come una dichiarazione di volontà finalizzata a
disciplinare la sfera giuridica dell'autore o degli autori. La categoria del negozio è una categoria più generale del contratto perché innanzitutto il contratto è un negozio bilaterale, quindi vuol dire che non c'è contratto se non vi sono per lo meno due parti che si accordano, mentre il negozio giuridico può essere anche unilaterale, come ad esempio il testamento, la donazione (anche se alcuni libri lo trattano come contratto, ma in realtà non lo è), la remissione del debito. Il negozio giuridico è caratterizzato dal fatto di essere strumento di esplicazione dell'autonomia privata in campo quanto patrimoniale che non, e di essere una categoria massimamente generale all'interno della quale possono rientrare i contratti, il testamento, il matrimonio e tutti gli atti unilaterali significativi, come la donazione. Questa scelta compiuta dal codice nasce probabilmente da una reazione del codice a un impiantoParticolarmente teorico che caratterizza il codice civile tedesco. Allora siche fosse preferibile che il codice imperniasse la disciplina dell'autonomia è ritenutoprivata all'interno interamente del contratto. È una scelta di carattere mercatistico, perché sulla base delle teorie e delle idee economiche, sociali, filosofiche che stanno dietro è una chiara generalizzazione del paradigma di mercato: mentre il negozio ha come punto di riferimento la libertà individuale di dettarsi regole, tanto in campo economico quanto in campo non economico, il contratto invece è uno strumento del mercato, è prevalentemente un istituto del diritto patrimoniale.
La scelta che il legislatore ha fatto è quella di generalizzare la logica di mercato, e infatti l'art 1321 diche che il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale! Cioè relazioni che
hanno unarilevanza economica.
La cosa produce dei riflessi, e infatti una parte considerevole della nostra dottrina ritinenell'ordinamento, quindi la figura alla quale il negozio giuridico non abbia cittadinanza quale fare riferimento quando si vogliono individuare le regole da applicare agli atti di autonomia sia il contratto, anche quando l'atto di autonomia ha natura unilaterale. In quel caso sarà necessario estendere in via analogica le norme del contratto a tutti quegli atti diversi da esso che però siano, alla stessa stregua del contratto, atti di autonomia.
Negli ordinamenti come quello tedesco, in cui c'è il negozio, ogni atto di autonomia, compreso il contratto, deve rispettare le regole generali previste per il negozio giuridico. In un sistema come quello italiano, secondo una parte della dottrina, il mancato riconoscimento di cittadinanza al negozio giuridico comporta che il punto di riferimento per qualunque atto di autonomia sia il contratto, che
quindi diventa il bacino delle regole alle quali attingere ogni qual volta si deve individuare quale disciplina applicare ad atti di autonomia anche diversi dal contratto. Un'altra parte della dottrina ritiene il mancato accoglimento del negozio giuridico tra le categorie normative, cioè categorie utilizzate dal codice e dalla legislazione speciale, non sia preclusivo al riconoscimento del negozio giuridico, perché le categorie non sono nella disponibilità del legislatore, cioè il legislatore non legittima categorie, perché esse sono frutto dell'interpretazione pratica, del giudice, o teorica, del professore, per l'applicazione del diritto positivo! E dal momento che è utile individuare una categoria più generale rispetto al contratto, e stabilire a questa categoria generale quali regole si possono applicare, per avere a disposizione una disciplina minima da applicare a qualunque atto di autonomia per il semplice fatto che esso.Sia un negozio, allora una fetta significativa della nostra letteratura reputa legittimo continuare a parlare di negozio giuridico come categoria più generale rispetto al contratto, all'interno della quale il contratto si inscrive alla pari di tanti altri atti tanto di natura economica che non.
L'art 1321 parla di parti, non di soggetti. Fino ad ora si era parlato di soggetti, come il creditore o il debitore nel rapporto obbligatorio.
La parte designa un centro di interessi, e un centro di interessi può coincidere con un unico soggetto, oppure può aggregare una pluralità di soggetti.
Poi il fatto che una parte sia costituita da più soggetti è un altro discorso. Es: 5 soggetti sono comproprietari di un immobile e lo devono vendere ad un terzo. Il contratto di vendita sarà un contratto bilaterale tra la parte costituita dal terzo acquirente e la parte costituita dall'aggregato di 5 soggetti venditori.
Il contratto è un
negozio necessariamente bilaterale e tuttavia esistono i contratti unilaterali. L'aggettivo "unilaterale", se riferito al negozio giuridico, cioè quell'atto che consiste nella dichiarazione di volontà finalizzata a regolare la sfera giuridica dell'autore, indica il numero di parti che stanno realizzando quel negozio. Quindi il contratto è bilaterale perché ci vogliono almeno due parti, il testamento è unilaterale perché è necessaria un'unica parte, che è il testatario, la remissione è un atto unilaterale perché realizzata da un solo soggetto, e via dicendo. Quando lo stesso aggettivo è riferito al contratto invece assume un significato differente: il contratto è bilaterale se entrambe le parti assumono prestazioni, cioè se dal contratto nascono prestazioni a carico di entrambe le parti, mentre il contratto è unilaterale se dal contratto scaturisce una prestazione.a carico solo di una parte. Es: il comodato gratuito è un negozio bilaterale, in quanto contratto, ma unilaterale da punto di vista delle prestazioni. Mentre il contratto di vendita è sempre bilaterale, in quanto contratto, e bilaterale anche con riferimento alle prestazioni perché sorgono due prestazioni che sono quella di trasferire il diritto su quel bene da parte del venditore e quella di pagare il corrispettivo da parte dell'acquirente.
Il contratto è lo strumento principale della libertà degli individui di dettare regole a loro stessi per disciplinare i propri rapporti sociali in materia patrimoniale, la cosiddetta autonomia privata.
La questione principale in tale materia è se l'autonomia sia antecedente al diritto, cioè una condizione dell'uomo in quanto tale, oppure se l'autonomia privata venga riconosciuta alla luce delle norme di legge.
Se si aderisce alla prima tesi allora si aderirà al pensiero
liberale e liberista, chi aderirà alla seconda teoria invece aderirà al pensiero del positivismo, cioè che il diritto crea i suoi soggetti. Aderendo alla seconda tesi si potrebbe dire che i privati stipulano contratti perché a ciò autorizzati dal diritto, invece aderendo alla prima si direbbe che i privati stipulino contratti in quanto esseri umani, e quindi bisognosi di relazioni economico-sociali. Il diritto, per disciplinare questa libertà, questa autonomia, detta una disciplina generale del contratto, cioè delle regole che devono caratterizzare qualunque contratto, quale che ne sia il contenuto, quale che ne siano gli effetti. All'interno di questa disciplina vi saranno norme di carattere imperativo, che si impongono ai privati e da cui i privati non possono prescindere se vogliono che l'ordinamento giuridico riconosca quell'atto come contratto, e quindi mettendo a loro disposizione tutti quegli strumenti coercitivi di tutela.
Altre norme saranno di carattere dispositivo, cioè è come se il legislatore riconoscesse una disciplina minima del contratto mettendola a disposizione dei privati, ma lasciando i privati liberi di prevedere regole differenti a seconda dei loro interessi. Altre ancora saranno di carattere suppletivo, vale a dire entrano in ballo solo se le parti non hanno previsto diversamente.
Poi il codice, e la disciplina speciale, disciplina singoli schemi di contratto e sceglie quelli più diffusi.
Questi schemi il codice li prevede e li disciplina con la medesima tecnica che utilizza per il contratto in generale, cioè norme imperative, dispositive e suppletive.
Questi schemi si chiamano contratti tipici e sono caratterizzati dal fatto di essere previsti e disciplinati appositamente dal legislatore.
In alcuni casi il legislatore prevede alcune tipologie contrattuali ma non le regola. In questi casi si parla di contratti nominati. Es: il leasing.
E oltre ai contratti tipici il
Il legislatore prende in considerazione la possibilità che le parti ricorrano a contratti atipici, cioè a contratti che né il codice né la legislazione speciale disciplinano. Sono schemi contrattuali che i mercati e le prassi spontaneamente creano, per lo più unendo frammenti di contratti tipici, si parla in questi casi di contratti misti. Tutto questo è consacrato all'art 1322 del codice civile. Infatti l'art 1322 riconosce che le parti sono libere di determinare il contenuto dei contratti tipici ai quali ricorrono, purché rispettino i limiti imposti dalla legge. Oppure, al secondo comma, le parti sono libere di ricorrere a contratti atipici purché siano dirette a realizzare interessi meritevoli di tutela dall'ordinamento giuridico. La meritevolezza è legata alla circostanza che quel contratto, per quanto non disciplinato dal legislatore, rappresenti la traduzione giuridica di una forma di organizzazione dell'attività.
economica o, per lo meno, deve presentarsi come una forma di regolazione che