Lezione 1
Il diritto privato si occupa di aree più ampie di quello costituzionale o delle norme
europee. Si occupa dei rapporti fra individui privati e tra un privato e la pubblica
amministrazione. caratteristiche fondamentali: l’astrattezza e la generalità.
Le norme hanno due
Generalità perché non ha destinatari specifici, ma si riferisce ad una tipologia di
soggetti generici.
Astrattezza perché la norma non disciplina un caso specifico, ma ipotesi di caso
specifico, ovvero una fattispecie astratta.
Le norme giuridiche si dividono in generali, speciali ed eccezionali.
contiene i caratteri dell’astrattezza e della generalità.
La norma generale
La norma speciale non è speciale perché manca di queste caratteristiche, ma perché
ha un tasso di astrattezza e generalità minori, quindi può essere applicata in un caso più
ristretto. La norma speciale isola all’interno della disciplina generale un tipo di
problema con delle specialità, appunto, che non possono essere disciplinate dalle
norme generali. Es: le norme generali trattano l’adozione, mentre le norme speciali
disciplinano l’adozione di maggiorenni o di un bimbo straniero.
Una norma speciale deroga (prevale) quella generale perché è più pertinente. La norma
generale, di contro, continua ad agire nelle parti non coperte dalla norma speciale.
La norma eccezionale non ha i caratteri di generalità ed astrattezza perché ha la
caratteristica di determinare un caso specifico della vita e determinare un soggetto
specifico. Es: terremoto in Abruzzo.
Questa tripartizione riguarda le norme di formula legislativa che scaturiscono dalle
fonti formali. Per il resto il diritto privato è composto da norme di natura negoziale o
pattizia, generate cioè da fatti concreti.
La norma giuridica è una proposizione di carattere prescrittivo inserito in un
sistema che prevede sanzioni esterne e regolate.
La regola giuridica ha la caratteristica di adottare uno strumento linguistico, inteso sia
come quello scritto (i testi), ma anche come quello orale o corporeo (i contratti conclusi
per fatti concludenti, come ad esempio il fatto di comprare un giornale, fare la spesa e
in generale la compravendita). Il linguaggio è una regola sociale, dato che il diritto non
è una disciplina individuale.
Il diritto non riguarda le questioni di coscienza, e qui sta la differenza con gli altri tipi
di regole.
Il diritto, oltre ad essere sociale, è anche storico. Il Codice civile è stato approvato nel
1942 in un periodo di forma di Stato e governo assai differenti da quello di oggi, ma
tuttavia è ancora vigente.
Ad esempio, nel codice uno dei limiti al contratto è il buon costume, che ai tempi del
fascismo era ben diverso da quello da noi oggi inteso. Questo sta ad indicare che quello
ad essere cambiato non è il contenuto del codice, ma il concetto di vari termini
contenuti in esso. 1
Da ciò deriva il carattere prescrittivo della norma giuridica: prescrivere vuol dire
stabilire una necessità, e non un comando, come ad esempio le norme sulla salute
umana.
Il diritto dà un assetto ai rapporti sociali e questa struttura è necessaria non solo per la
convivenza, ma anche perché ci viene imposta, cioè si impone al destinatario anche se
il destinatario non lo condivide. La norma quindi è coattiva ma non significa che è
sempre collegata a una sanzione, ma le rende giuridiche il fatto di appartenere ad un
complesso di regole che sono presidiate da un sistema di sanzioni.
La giuridicità non dipende dal fatto che ad ogni norma corrisponde una sanzione, ma
la rende giuridica il fatto di essere calata in un sistema di regole, chiamato ordinamento
giuridico, che prevede la sanzione.
Pertanto, le norme si dividono in tre tipi:
Norme espressamente legate ad una sanzione. Es: l’art. 1343 “il contratto che
- norma imperativa è nullo”;
viene stipulato violando una
- Norme che non hanno una sanzione espressa, ma che può essere dedotta
dall’ordinamento giuridico a cui appartiene. Es: se si firma con il nome di un
altro individuo, il Codice civile non vieta di farlo, ma se questo individuo si sente
leso nelle sue libertà personali, può avere un risarcimento, quindi la sanzione;
Art. 832 “definizione di proprietà: il proprietario ha il diritto di disporre e di
- godere in esclusiva entro i limiti previsti dalla legge.” Sembrerebbe priva di
sanzione, sé sembra potersi ricavare altrove.
Questa norma ci dice cosa sia un bene e cosa non lo sia. Nel caso sia un bene sarà
assoggettato ad una determinata disciplina e se ne potrà fare un certo uso, nel caso non
lo sia, sarà assoggettato ad un’altra disciplina e se ne potrà fare usi minori.
Es: l’informazione di carattere personale. Se sono trattati come beni allora possono
essere ceduti, scambiati, venduti, monetizzati, ma si lederebbe la protezione
dell’individuo.
Fissa i caratteri che connotano la proprietà.
Es: maternità surrogata. Riguarda le ipotesi in cui la donna presti il suo apparato
riproduttivo ad un’altra coppia. Questa pratica è vietata nel nostro diritto perché
l’integrità fisica della donna non è un bene, la donna non ne ha la proprietà, ma non
vuol dire che non sia suo. Anzi è talmente suo che non può essere altro da sé.
In questo caso la norma è giuridica perché è comunque calata in un sistema che prevede
delle sanzioni. Non ricaviamo la giuridicità del fatto che la regola sia legata alla
sanzione, ma dal fatto che è calato dentro quel tipo di sistema.
La sanzione tecnicamente è una conseguenza di carattere afflittivo, vale a dire che
quella conseguenza vuole punire il destinatario.
Le sanzioni riferite alla norma giuridica invece non hanno questi caratteri. Per
“sanzioni” infatti si intende una serie di conseguenze negative che l’ordinamento
giuridico collega alla violazione di una sua regola una sanzione intesa in senso
atecnico. Il diritto privato non tratta le sanzioni che hanno il compito di affliggere un
individuo, ma le sanzioni in diritto privato sono conseguenze negative che vengono
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chiamati “rimedi”. Es: risarcimento danni, annullabilità del contratto, etc… sono
sanzioni atecniche perché vogliono correggere e non affliggere.
La sanzione tecnica non ha soltanto il compito di affliggere il comportamento di un
trasgressore, ma anche quello di servire come monito per gli altri, una funzione
deterrente.
La sanzione in diritto privato ha soltanto il ruolo di eliminare effetti. Sono solamente
conseguenze negative, non afflittive.
Il diritto non è l’unico ordinamento a prevedere una sanzione. Ad esempio,
l’ordinamento religioso: se io pecco finisco all’inferno.
Ma il diritto è l’unico invece che prevede una sanzione che agisce sul piano sociale
esterno e non sul piano individuale interno, come quello religioso. Inoltre le sanzioni
giuridiche sono proporzionate alle violazioni e viene individuato un organo terzo atto
a soppesare e somministrare le sanzioni.
La tripartizione sopra detta si applica solo per le norme di origine legislativa.
Un ulteriore tripartizione si ha in: norme imperative, norme suppletive e norme
dispositive.
La norma è imperativa quando la legge non consente alle parti di derogarvi, non
possono prevedere effetti diversi da quelli della norma.
La norma è dispositiva quando ammette la possibilità delle parti di derogarne gli
effetti. La legge affronta una disciplina ma consente che i destinatari di quella
disciplina possano prevedere effetti diversi da quelli da quelli previsti dalla legge.
Le norme suppletive sono applicate solo se le parti non hanno regolato quella materia
in autonomia.
Si sente la necessità di organizzare le fonti del diritto in una gerarchia per poter regolare
e gestire i conflitti che si vengono a creare fra norme.
Il diritto non nasce come sistema, cioè quando viene fatta una legge non si fa con il
presupposto che non debba contrastare con qualsiasi altra norma. Il fatto del contrasto
delle norme, con conseguente risoluzione, viene dopo; per questo si dice che vi è una
coordinazione non a monte, ma a valle. Il diritto non nasce come sistema, ma “muore”
come tale. È compito di chi interpreta le norme di renderle coordinate, compatibili,
coerenti, tali da creare un tutt’uno omogeneo.
L’ordinamento, per risolvere i conflitti fra norme, le ordina a seconda della forza della
fonte che l’ha generata. Le norme hanno la forza di imporsi pari alla fonte da cui
scaturiscono.
Le norme costituzionali dunque sono munite della forza normativa maggiore, le norme
dei trattati europei hanno forza quasi pari a quelle delle norme costituzionali, poi
abbiamo le leggi, decreti legislativi e decreti-legge, leggi regionali, poi regolamenti
ministeriali e governativi.
Questa organizzazione serve, nel caso in cui si verifichi una contraddizione, a stabilire
quale sia la norma a prevalere. 3
La norma che scaturisce da una fonte superiore prevale su quella scaturita da una fonte
inferiore. Tra norme di stessa fonte prevale la norma più recente. Se non c’è una totale
conflittualità, prevarrà la norma speciale su quella generale.
Il problema ora sta nella collocazione delle norme europee ed eventuali conflitti con
essa.
All’interno dell’ordinamento europeo troviamo il diritto originario derivante dai trattati
e diritto derivato scaturito dalle fonti di diritto di origine europeo.
L’art 288 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) è una norma
sulla produzione e prevede che il diritto europeo non si alimenti solamente attraverso i
trattati, ma anche attraverso altri atti quali i regolamenti europei, le direttive europee, i
pareri e le decisioni.
Tra diritto nazionale e diritto europeo si è creata una situazione di ripartizione di
dell’UE,
competenze tra i due diritti. Alcune materie sono state affidate alla sovranità
altre sono rimaste appannaggio dei singoli componenti. Es: la disciplina della
concorrenza, i rapporti tra professionisti e lavoratori, caccia, pesca, etc sono affidati
all’UE. La proprietà, la famiglia, le successioni (diritto privato), diritto penale, la salute
sono rimasti competenze dei vari stati membri.
Mentre Regioni e Stato fanno parte dello stesso ordinamento ciò non accade tra diritto
nazionale e diritto europeo, in quanto sono due ordinamenti distinti quindi in questo
caso non è applicabile nessuno dei criteri visti per la risoluzione dei conflitti.
La Corte costituzionale, nella sentenza 170 del 1984 “caso Grenital”, è stata chiamata
a giudicare quando una norma nazionale italiana entrata in vigore confligge con una
norma europea preesistente.
Il problema non si pone quando una norma europea entra in contrasto con una norma
nazionale preesistente perché si dà per scontato che quella europea prevalga su quella
nazionale. In quel caso invece la Corte costituzionale è stata chiamata a giudicare su
un regolamento governativo che introduceva dei dazi doganali. Questo regolamento
andava in contrasto con gli articoli 189 e 177 del TFUE, il quale ha eliminato le barriere
doganali fra gli stati membri per creare un mercato unico.
nell’andare contro gli articoli 189 e 177 del TFUE di conseguenza
Tale regolamento,
andava contro l’art. 11 della Costituzione, che legittima la partecipazione dell’Italia
all’UE, ed è questo che ha spinto il giudice a quo a muovere la questione di legittimità.
Visto che non possono essere applicati i meccanismi per le norme in conflitto
tradizionali, si utilizza un nuovo meccanismo, e cioè quello della non applicazione
della norma nazionale nella parte in cui contrasta con la norma europea.
La prevalenza del diritto europeo su quello nazionale non è affidata solamente al
meccanismo della non applicazione perché questo presuppone un contrasto insanabile.
Gli altri meccanismi, più soft, sono:
Meccanismo dell’interpretazione conforme in cui l’interprete deve assegnare
- alla norma italiana il significato che meglio si conforma con il diritto europeo;
Pregiudiziale europea art. 267 TFUE. La questione pregiudiziale si presenta a
- monte, la cui valutazione, se è positiva si può procedere entrando nel merito
della questione, se è negativa rende inutile e superfluo tutto il processo il quale
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si arresta lì. Es: legittimazione ad agire in danno. Per il danno ambientale: non
può agire chiunque contro un imprenditore che ha inquinato l’ambiente, ma deve
essere lo Stato a farlo. Quindi in questo caso il giudice per prima cosa andrà a
vedere chi ha agito.
La pregiudiziale europea prevede che, quando un giudice nazionale viene chiamato ad
applicare una norma europea, se ha un dubbio, sospenda il proprio giudizio e si faccia
dire dalla Corte di Giustizia Europea qual è il significato più coerente in quella
situazione, che poi il giudice deve applicare obbligatoriamente.
Ciò non costituisce un obbligo per gli altri giudici, ma tuttavia esso costituisce un
precedente persuasivo (nomofilachia).
le direttive europee non hanno un’efficacia diretta, a differenza dei
Illecito europeo:
regolamenti, in quanto devono passare prima da una legge di recepimento dello Stato
interessato. Se uno Stato non rispetta il termine della direttiva non recependola, in
passato comportava soltanto delle multe per lo Stato trasgressore. Oggi invece se uno
Stato non rispetta i termini fissati dalla direttiva europea si può andare incontro a due
conseguenze: se la direttiva regola rapporti verticali, cioè tra stato e privato, una volta
scaduto il termine la direttiva diventa immediatamente efficace, come i regolamenti;
se invece la direttiva regola rapporti orizzontali, cioè tra privati, al termine della
scadenza si andrà soltanto incontro a risarcimenti ai danneggiati.
In entrambi i casi descritti la direttiva deve rispettare i caratteri della chiarezza,
precisione e incondizionatezza.
Nel caso in cui invece la direttiva non presenti uno di questi caratteri al momento che
non viene rispettato il termine si avrà un risarcimento sia in caso di rapporti orizzontali
sia in caso di rapporti verticali.
Lezione 2
L’interpretazione
In passato si pensava che la norma fosse nei testi e che l’interpretazione fosse
l’individuazione dell’unico significato della norma. Questa concezione si deve però
abbandonare completamente perché il diritto attuale riconosce una differenza
irriducibile tra disposizione normativa e norma.
La disposizione normativa è quella serie di segni del linguaggio, cioè il testo,
l’enunciato o la proposizione normativa.
La norma non è nel testo, ma è il significato che l’interprete attribuisce a quel testo.
Rarissimamente un testo si presta ad una sola interpretazione che dà luogo ad un'unica
dell’attività interpretativa,
norma. La norma è il contenuto, non è il contenente. È frutto
non meccanica, ma creativa, cioè l’interprete ci mette del suo, fa una valutazione.
Esistono de tipi di discorsi: il discorso fattuale e il discorso valutativo.
Il discorso fattuale registra la realtà per quella che è ed è rarissimo. Es: esperimento
scientifico, legge matematica/fisica, etc.
Il discorso valutativo si ha quando si è chiamati ad esprimere un giudizio su un valore
che non registra un fatto, ma dà un senso ad un accadimento e per questo presenta una
parte di relatività. 5
Il testo normativo è posto al discorso valutativo.
Le preleggi tentano di dare una disciplina all’attività interpretativa. Vi sono 31 articoli
prima del Codice civile (le preleggi appunto), metà delle quali abrogate perché risalenti
all’ideologia fascista. Il Codice civile quindi è sopravvissuto al fascismo, ciò conferma
l’impermeabilità del diritto alle ideologie.
L’art 1 delle preleggi tenta di abbozzare la gerarchia delle fonti.
L’art 12 delle preleggi disciplina l’attività interpretativa, in particolare al 1° comma,
ma in maniera molto imperfetta.
L’art 12 dice che “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso
che quello fatto palese dalle sue parole, secondo la connessione di esse e
dall’intenzione del legislatore”.
L’art 12 utilizza il termine “applicare” perché l’interpretazione assume il massimo
della sua rilevanza quando viene applicata ad un caso concreto, perché applicarla in
astratto non porterebbe a tutte le possibili interpretazioni che un caso concreto potrebbe
L’interpretazione più compiuta è quella funzionale alla sua applicazione.
porre.
Le regole di interpretazione valgono per tutti, sia che sia un giudice o che sia un
imprenditore. Poi il fatto che alcune interpretazioni hanno rilevanza maggiore di altre
è un altro discorso.
Le regole di interpretazione sono: nel dare un significato ad una disposizione normativa
l’interprete deve innanzitutto far riferimento al significato delle parole, criterio
letterale, cioè deve attribuire a ciascun termine il significato suo proprio. Il diritto
utilizza un linguaggio convenzionale che non sempre coincide con quello comune. Es:
in linguaggio comune annullabile o annullato potrebbero assumere lo stesso
significato, ma nel linguaggio convenzionale sono due cose totalmente diverse.
L’interprete dunque, al momento dell’applicazione del criterio letterale, darà un
significato comune a tutti quei termini non tecnici, appartenenti al linguaggio
convenzionale, se invece quel termine ha un significato specifico dovrà attribuirgli il
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