Anteprima
Vedrai una selezione di 17 pagine su 78
Appunti di diritto privato Pag. 1 Appunti di diritto privato Pag. 2
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 6
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 11
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 16
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 21
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 26
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 31
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 36
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 41
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 46
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 51
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 56
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 61
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 66
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 71
Anteprima di 17 pagg. su 78.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 76
1 su 78
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LA PERSONA FISICA E I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ (CAP 3)

Il soggetto di diritto e la persona fisica

Riferimento necessario delle norme giuridiche è il soggetto di diritto, titolare delle situazioni giuridiche attive e passive in esse previste ed autore degli atti che, a seconda dei casi, sono fonte di diritti e obblighi o ne scaturiscono rispettivamente esercizio e adempimento. Questi viene in considerazione non come mero destinatario del comando contenuto nella norma, ma come portatore di interessi.

Diverso è il concetto di parte che presuppone quello di soggetto: un atto o fatto può essere imputato a una pluralità di soggetti che costituiscono un’unica parte.

Ciascun ordinamento individua i propri soggetti, stabilendo chi può divenire titolare di situazioni giuridiche. Nell’ordinamento italiano, la discrezionalità del legislatore trova un limite invalicabile nella garanzia dei diritti inviolabili che l’articolo 2 della

La costituzione riconosce a ogni essere umano in quanto tale, aprescindere quindi dalla previa attribuzione ad esso di un determinato status. Si tratta di un principio fondamentale che segna la distanza del sistema odierno rispetto a quello del passato.

Nel codice civile italiani la qualità di soggetto di diritto è riconosciuta non soltanto alle persone fisiche, ma anche ad enti di vario tipo (associazioni, fondazioni ecc.). A questi soggetti fa riferimento sempre l'art 2 che menzione le formazioni sociali all'interno delle quali si svolge la personalità umana. Il concetto di persona non coincide comunque con quello di soggetto di diritto, in quanto vi sono enti che, pur non avendo ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, possono essere titolari di posizioni giuridiche soggettive.

La capacità giuridica e il principio di uguaglianza

La persona fisica è soggetto di diritto in quanto l'ordinamento gli riconosce la

La capacità giuridica è l'attitudine a diventare titolari di diritti, obblighi e più in generale di situazioni giuridiche attive e passive: il codice civile non definisce la capacità giuridica ma stabilisce che essa si acquista nel momento della nascita. Tutti gli uomini, per il semplice fatto di essere nati, acquistano la capacità giuridica senza differenze legate alla propria condizione personale o sociale. La norma di cui all'articolo 1 è espressione di un fondamentale principio di uguaglianza formale, che riconosce a tutti, in pari grado e misura, la possibilità di assumere posizioni giuridiche funzionali alla soddisfazione dei propri interessi. La capacità giuridica riceve un'espressa garanzia all'articolo 22 secondo cui nessuno può essere privato, per motivi politi, della capacità giuridica.

Capacità e incapacità giuridiche speciali

Non costituiscono invece violazione del

principio di uguaglianza le ipotesi in cui la legge limita la possibilità di essere titolare di determinate posizioni giuridiche, per le quali richiede una capacità giuridica speciale, che non si acquista con la nascita. In questi casi è proprio il principio di uguaglianza che impone di trattare diversamente situazioni differenti. Ad esempio può contrarre matrimonio solo chi è maggiorenne, o ha compiuto 16 anni, ed è a tal fine autorizzato dal tribunale dei minori. In questo caso la capacità giuridica speciale coincide con il riconoscimento di una capacità di agire speciale, in quanto l’atto di matrimonio può essere compiuto personalmente dal minore senza l’intervento di un rappresentante legale. Altre volte la legge stabilisce che l’obbligo di determinate prestazioni possa essere assunto soltanto dagli iscritti in appositi albi professionali, che attestano il possesso di determinati requisiti di

professionalità e onorabilità. Si ritiene inoltre che siano casi di capacità giuridica speciale anche quelli in cui la legge non subordina a determinati presupposti o requisiti la possibilità di divenire parte di alcuni rapporti, ma esclude che possano esserne parte i soggetti che si trovino in specifiche situazioni di incompatibilità. In questi casi non si parla di capacità ma di incapacità giuridica speciale, per evidenziare che al soggetto non è preclusa in assoluto la titolarità di quel rapporto, ma soltanto in quanto assuma una certa qualifica o si trovi in una certa condizione.

Il trattamento dello straniero

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali (articolo 16 preleggi). In base a tale norma, la capacità riconosciuta allo straniero è condizionata al fatto che lo stato al quale egli

straniero il diritto di voto e di eleggibilità, che sono prerogative riservate esclusivamente ai cittadini italiani. Il principio di non discriminazione è fondamentale per garantire l'uguaglianza di trattamento tra cittadini italiani e stranieri. L'obiettivo è quello di creare una società inclusiva, in cui ogni individuo abbia la possibilità di godere dei propri diritti fondamentali. È importante sottolineare che lo straniero ha il diritto di acquistare diritti al pari dei cittadini italiani, anche se questi diritti non sono riconosciuti nel suo paese di origine. Tuttavia, questo non può comportare discriminazioni nei confronti dei cittadini italiani. La condizione di reciprocità, che prevedeva un trattamento diverso per gli stranieri in base alla presenza di accordi bilaterali con il loro paese di origine, è ormai superata. Ogni individuo, indipendentemente dalla sua nazionalità, ha diritto al rispetto dei suoi diritti inviolabili. Nel caso in cui i diritti di uno straniero vengano lesi, egli ha il diritto di agire per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito. Tuttavia, è importante sottolineare che il diritto di voto e di eleggibilità rimangono prerogative riservate esclusivamente ai cittadini italiani e non possono essere estesi agli stranieri.stato attuale il riconoscimento allo straniero dei diritti politici. La tutela giuridica del nascituro

Una limitata capacità giuridica è riconosciuta anche al nascituro già concepito, il quale può acquistare diritti per effetto di successione legittima o testamentaria o per donazione. Può inoltre ricevere, ma solo per testamento o per donazione, il figlio nascituro di una persona vivente al tempo della morte del testatore o del donante, benché non ancora concepito. A tal fine, è quindi necessaria una manifestazione di volontà del disponente, il quale deve individuare il nascituro attraverso il riferimento ad una persona vivente. In ogni caso, le attribuzioni a favore del nascituro, concepito o no, sono subordinate all'evento della nascita. In attesa della nascita e fino al compimento della maggiore età del beneficiario, l'amministrazione dei beni ereditati spetta ai futuri genitori secondo le regole che ne governano la

Responsabilità genitoriale. Se invece il nascituro non è ancora concepito, l'amministrazione di tali beni compete a colui che li acquisterebbe in subordine, mentre ai futuri genitori spetta il compimento nel suo interesse di atti cautelativi e conservativi. Diversamente l'amministrazione dei beni donati al nascituro spetta, prima della nascita, al donante o ai suoi eredi.

L'ordinamento riconosce inoltre al concepito determinati diritti non patrimoniali. Innanzitutto la legge 194 del '78, sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione della gravidanza, ha previsto una protezione del feto, consentendo di interrompere la gravidanza solo entro certi limiti e in presenza di determinati presupposti, ed ha attuato così un bilanciamento tra il diritto alla vita del nascituro e il diritto alla salute della madre.

Inoltre, la legge ha ammesso la ricerca clinica e sperimentale su singoli embrioni umani esclusivamente per finalità terapeutiche.

volte alla tutela e allo sviluppo degli embrioni stessi, vietando espressamente l'esperimentazione al di fuori di tali casi. Sono comunque vietate la produzione e donazione di embrioni per fini di ricerca o sperimentazione. È inoltre vietata la soppressione di embrioni soprannumerari, mentre la criopreservazione, in seguito all'intervento della Corte costituzionale, è ammessa soltanto in alcune ipotesi, fermo comunque il divieto di produrre embrioni in numero superiore a quello strettamente necessario. Al concepito, in quanto titolare di interessi protetti dall'ordinamento, gli vengono riconosciuti il diritto al risarcimento del danno derivante dalla lesione della salute e dell'integrità fisica provocate dalla condotta scriteriata dei genitori stessi durante la gestazione, quali ad esempio il medico che non ha eseguito esattamente la prestazione sanitaria o il terzo responsabile di un incidente stradale. In tutti questi casi si è ritenuto diriconoscere al nascituro un più ampio diritto a nascere sano, tutelato sia attraverso la predisposizione di strumenti pubblicistici volti a garantirgli, già prima della nascita, la necessaria assistenza sanitaria da inadempimenti o fatti illeciti altrui. Si ritiene invece che non trovi riconoscimento nell'ordinamento italiano un preteso diritto a non nascere se non sano, di cui il nascituro possa lamentare la lesione per il solo fatto di essere nato affetto da una patologia congenita non riconducibile alla condotta di alcun soggetto. In tal caso il fatto che ha dato vita al soggetto e che questi assume averlo danneggiato non può considerarsi lesivo del bene della salute che prima di quel momento non esisteva neppure. In questo senso si è escluso che il figlio possa agire contro i genitori per il risarcimento del danno da questi causatogli al momento del concepimento, mediante la trasmissione di una malattia ereditaria (danno da procreazione). Inoltre lagiurisprudenza ha negato da ultimo alla persona che sia nata malformata il diritto al risarcimento nei confronti dei sanitari che, non avendo informato la gestante delle malformazioni del feto, le abbiano impedito di interrompere la gravidanza: tale giurisprudenza ha ritenuto che non possano considerarsi danno ingiusto la nascita e la vita della persona, quando anche segnate dalla malattia. Il preteso interesse a non nascere non trova, infatti, tutela nell'ordinamento, il quale ammette l'aborto solo in casi limitati, dal momento che prevede la possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza soltanto nell'interesse della madre allorquando la gravidanza o il parto ovvero la nascita di un figlio malformato ne mettano in grave pericolo la vita o la salute fisica e psichica, mentre esclude, al di fuori di tali casi, l'ammissibilità di un aborto eugenetico ovvero l'utilizzo dell'aborto quale tecnica di controllo delle nascite.

Deriva che il medico sarà responsabile esclusivamente per il danno da nascita indesiderata subito dalla madre, la quale dimostri che, ove fosse stata tempestivamente informata delle patologie del feto, avrebbe esercitato la facoltà d'interrompere la gravidanza e che sussistano a tal fine condizioni.

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
78 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rob1993 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Iorio Giovanni.