Appunti di diritto privato
Il codice civile è suddiviso in 6 parti che si chiamano libri e sono dedicati a dei macroargomenti. Oltre a questi, sono presenti disposizioni che stanno prima e dopo gli articoli del codice; quelle che stanno prima si dicono Preleggi (in particolare sono importanti gli articoli 12 e 14). Molte volte non basta leggere la norma (o disposto normativo) per applicarla ma si deve ricorrere all'interpretazione della suddetta.
Primo libro: persone e famiglia
Il primo libro si occupa delle persone e della famiglia perché contiene la definizione della capacità giuridica e della capacità d'agire. Troveremo tutti quei soggetti (persone fisiche) che sono privi della capacità d'agire alcuni perché non l'hanno ancora acquisita come i minori, altri perché l'hanno persa come l'interdetto, l'inabilitato nonché il beneficiario dell'amministrazione di sostegno e tutta quella disciplina che si chiama diritto di famiglia.
Secondo libro: successioni
Il secondo libro è dedicato alle successioni. Il fenomeno successorio è composto da tutte le norme che disciplinano cosa succede dopo la morte del soggetto che si chiama "de cuius" quando si parla di successione e disciplinano i rapporti e i beni del defunto dopo la morte. Nel secondo libro è disciplinato anche il contratto di donazione, cioè quando qualcuno per spirito di liberalità trasferisce ad altri un bene e il donatario si arricchisce e non ha a suo carico una controprestazione a carico del donante. È un contratto e quindi richiede l'accordo di entrambe le parti perché sono due i principi che vengono in gioco: non è possibile influire nella sfera giuridica altrui senza il suo consenso e poi perché non è detto che il donatario veramente si arricchisca.
Il contratto di donazione è apparentemente anomalo che lo si trovi nel secondo libro quando i contratti sono disciplinati nel quarto; invece, il legislatore del 1942 ha deciso di inserirlo qui in quanto sono moltissimi i collegamenti tra successione e donazione. Le donazioni fatte in vita dal "de cuius" hanno dei riflessi dopo la morte dello stesso perché vengono calcolate per capire qual è la massa attiva lasciata dal "de cuius"; infatti, il patrimonio è formato non solo da quanto lascia ma anche da quanto ha donato in vita e l'insieme di questi due fattori compongono il "quantum".
Il "quantum" serve perché ci sono dei soggetti che devono essere presi in considerazione dall'attestatore per forza che sono il coniuge e i figli e in assenza di figli anche gli ascendenti. Questi soggetti si chiamano "legittimari" e una persona se decide di fare testamento può di fatto non tenere conto di questi soggetti ma queste categorie potranno poi agire per pretendere una parte del patrimonio del "de cuius". La donazione entra ancora in gioco perché nell'ipotesi in cui qualcuno dei "soggetti legittimari" sia stato leso ha diritto ad agire per pretendere la sua quota e può farlo non soltanto sui beni lasciati dal "de cuius" ma anche sulle donazioni effettuate in vita.
Terzo libro: proprietà
Il terzo libro del Codice Civile si occupa della proprietà dove troviamo disciplinati i beni che possono essere divisi in mobili, mobili registrati e immobili. Oltre a descrivere i beni, spiega anche il concetto di diritto di proprietà che va ben distinto da quello di possesso. Il concetto di possesso è una situazione di fatto mentre quello di proprietà attiene all'aspetto giuridico. Nel terzo libro troviamo disciplinate anche le azioni a tutela della proprietà e a tutela del possesso perché pur essendo una situazione di fatto è giuridicamente rilevante e quindi tutelata dal diritto.
La "ratio" è quella di evitare che i cittadini si facciano giustizia da soli e le azioni a tutela del possesso sono molto più snelle di quelle a tutela della proprietà per cui in tante occasioni per il proprietario può essere più conveniente agire in giudizio attraverso un'azione a tutela del possesso piuttosto che a tutela della proprietà.
Quarto libro: obbligazioni
Nel quarto libro troviamo le obbligazioni; è il libro più importante e comprende la disciplina di molti istituti tra cui il contratto, una delle fonti di obbligazioni più rilevante. Troviamo disciplinata anche la responsabilità civile o extracontrattuale (la norma di riferimento è l'articolo 2043 del codice civile) che è composta da pochi articoli fino al 2059 ma è importante perché ci tocca in continuazione. Si parla di responsabilità extracontrattuale in modo da distinguerla da quella contrattuale. La macro differenza è che nell'ambito della responsabilità contrattuale vi è già un rapporto tra le parti in quanto vi è un contratto.
Quinto e sesto libro
Il quinto libro è dedicato al lavoro. Il sesto è intitolato "della tutela dei diritti"; è un libro molto eterogeneo che disciplina tanti istituti diversi dall'onere della prova alla prescrizione fino alla trascrizione. Le norme in materia di prescrizione, cioè il termine entro il quale un soggetto che vuole chiedere tutela deve agire in quanto trascorso questo termine l'ordinamento non lo tutela più perché il suo diritto si è prescritto.
Ci sono dei diritti imprescrittibili come quello di proprietà che è il diritto assoluto per eccellenza. Oltre a quello di proprietà, abbiamo anche i diritti alla personalità, il diritto alla vita, quello alla salute, all'immagine e alla riservatezza. La maggior parte delle azioni hanno termine di prescrizione, ad esempio l'azione per chiedere la risoluzione di un contratto o per il risarcimento del danno. Le azioni, ad esempio, a tutela della proprietà sono invece imprescrittibili ma il codice non ce lo dice apertamente spiegando solo che l'azione a sua tutela è imprescrittibile quindi lo scopriamo in relazione all'azione che il diritto di proprietà è imprescrittibile.
Il diritto della personalità, in particolar modo quello alla salute e sul "consenso informato", viene disciplinato attraverso una legge speciale. Il diritto ha la funzione di dirimere le controversie che possono insorgere tra i consociati ma ancora prima quella di prevenire i conflitti pure se, anche laddove il diritto fosse perfetto, prevenirli totalmente è impossibile; conflitti che insorgono tra i cittadini in quanto portatori del medesimo interesse.
Compito del diritto è decidere quale consociato debba prevalere sull'altro. Il diritto può essere sia oggettivo che soggettivo: il primo è formato dall'insieme delle norme dettate dal legislatore, il secondo è una situazione soggettiva attiva in base alla quale un soggetto può tenere un determinato comportamento per realizzare un suo interesse o pretendere che qualcun altro tenga un comportamento nell'interesse del titolare del diritto soggettivo.
Norme e interpretazione
Secondo alcuni, è necessario distinguere la disposizione dalla norma: infatti la prima è l'enunciato normativo mentre la seconda indica il risultato dell'interpretazione della disposizione effettuata dal giurista. La norma ha due caratteristiche essenziali: la generalità, cioè la norma si rivolge ad un numero indeterminato di destinatari e l'astrattezza, ossia la norma è destinata a regolare un numero indeterminato e indefinito di situazioni. La norma descrive la "fattispecie astratta" destinata ad essere applicata ad una serie indeterminata di situazioni concrete definite come "fattispecie concrete".
Ci possono anche essere norme che non si distinguono per queste due caratteristiche perché sono destinate ad essere applicate ad un numero finito di casi, definite norme eccezionali. La norma funziona attraverso tre elementi: la regola che di solito è di condotta; la sanzione e l'apparato. La prima stabilisce o orienta il comportamento del soggetto; la sanzione determina le conseguenze che derivano dalla violazione della regola e l'apparato è tutto quel complesso di funzionari e strutture proprie dell'ordinamento che servono a far funzionare il diritto, in particolar modo, la sanzione.
Bisogna distinguere le fonti di produzione da quelle di cognizione: le prime sono le leggi idonee a produrre diritto mentre le seconde sono i documenti che contengono le fonti di produzione, le pubblicazioni ufficiali dove vengono pubblicate quest'ultime. L'articolo 1 delle Preleggi contiene l'indicazione delle fonti del Diritto: le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi. Questa descrizione non è però attuale in quanto il Codice Civile è stato redatto nel 1942 quando ancora esistevano le norme corporative di epoca fascista che regolavano le corporazioni e con la morte del regime sono state abrogate nel 1943. Inoltre il Codice non tiene conto della Costituzione redatta il 27 dicembre 1947 ma entrata in vigore il primo gennaio del 1948 mentre è ritenuta la prima e più importante fonte del diritto.
Gerarchia delle fonti
Le fonti vanno a formare una piramide in base al principio gerarchico; infatti, in caso di contrasto tra fonti prevale quella di grado maggiore e, partendo dall'alto, troviamo in cima alla piramide la Costituzione; poi le norme dell'Unione Europea che vanno a loro volta divise in due parti: direttive e regolamenti con le prime che sono indirizzate agli Stati e non producono immediatamente effetti sui cittadini ma necessitano del recepimento con una legge ordinaria da parte dello Stato mentre i secondi hanno la caratteristica di produrre immediatamente effetti nei cittadini dei singoli Stati.
Al terzo gradino troviamo le leggi ordinarie (tra cui il Codice Civile) e gli atti aventi forza di legge divisi in decreti legge e decreti legislativi: i primi sono emanati dal Governo in casi di necessità ed urgenza e necessità della conversione in legge per mano del Parlamento mentre i secondi sono sempre fatti dal Governo (solitamente su materie complesse che necessitano della consulenza di tecnici) ma sulla base di una legge delega, approvata da Camera e Senato che detta i principi e le regole a cui il decreto legislativo si deve rifare.
A seguito della riforma costituzionale del 2001 del Titolo Quinto bisogna mettere sullo stesso piano anche le leggi regionali; infatti, in base all'articolo 117 della Costituzione, ci sono delle materie di competenza esclusiva dello Stato e tra queste troviamo il Diritto Civile ma ci sono anche materie di "legislazione concorrente" in materia, per esempio, di salute o ambiente sulla quale possono legiferare sia lo Stato che le Regioni, nel caso in cui le materie non siano di competenza esclusiva dello Stato o che non rientrano in quelle di "legislazione concorrente", la potestà è delle Regioni.
Nel successivo gradino troviamo i regolamenti ed infine ci sono gli usi e i costumi. La consuetudine è l'unica fonte non scritta ed è formata da due elementi: oggettivo, dato dal fatto che la maggior parte dei consociati tengono ripetutamente questo comportamento e quello soggettivo, in cui gli stessi consociati sono convinti di doverlo tenere in quanto è la legge che lo prescrive ("opinio iuris ac necessitatis"). Ci si può riferire a tre ipotesi di consuetudine: "praeter legem", "secundum legem" e "contram legem".
La prima serve per dire che, in omaggio al principio gerarchico, la consuetudine può disciplinare una materia solo laddove la materia non sia già disciplinata dalla legge ed in questo caso è valida a tutti gli effetti. La seconda sancisce la possibilità che una consuetudine intervenga su una materia già regolata dalla legge ma c'è una norma delle Preleggi che ci dice che questo è possibile soltanto laddove la stessa consuetudine sia richiamata dalla legge ed ha valore solo in questo caso. La terza disciplina in modo contrario rispetto alla legge e quindi non produce nessun effetto essendo di grado gerarchico inferiore.
Entrata in vigore delle leggi
Non basta che una legge sia formulata dal nostro Parlamento affinché produca i suoi effetti ma è necessario che la legge sia anche promulgata attraverso un decreto del Presidente della Repubblica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed infine che trascorra un determinato periodo di tempo dalla pubblicazione stessa per entrare in vigore. Questo tempo si chiama "vacatio legis" e nel silenzio la regola generale è che la legge entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione. Però è possibile che sia previsto nessun termine per cui la legge produce effetti immediatamente dal giorno della pubblicazione oppure viene previsto che la "vacatio legis" sia più lunga di 15 giorni.
La legge ha di solito un'efficacia non irretroattiva cioè produce effetti solo nei confronti delle fattispecie che si realizzano dopo la sua entrata in vigore. Nella materia penale l'irretroattività è una regola inderogabile perché di irretroattività della legge parla tanto la nostra Carta Costituzionale tanto il Codice Penale. In merito alla irretroattività nell'ordinamento civile si è pronunciata la Corte Costituzionale che ha affermato che per il diritto privato questo non è un principio assoluto ma derogabile, cioè che il legislatore può anche disporre diversamente, ossia può prevedere che una legge produca effetti anche in situazioni che si sono verificate prima. Però è necessario che questa scelta legislativa sia ragionevole, ossia che abbia un significato, un senso e non sia un capriccio legislativo.
Ragionevolezza è un termine che in diritto verrà usato spesso e la Corte Costituzionale ne fa un diffuso uso nelle sue sentenze insieme ad "interpretazione costituzionalmente orientata" ossia interpretazione della norma secondo Costituzione. È importante ricordare anche il fenomeno delle successioni delle leggi, ossia "Cosa succede quando interviene una nuova legge che va a modificare una materia già disciplinata dal legislatore?" "Questo passaggio che si chiama successione delle leggi come funziona?" In molte occasioni è il legislatore che risolve il problema di successione delle leggi nel tempo, cioè prevede lui stesso un regime transitorio ed è successo con la riforma del diritto di famiglia del 1975.
Regime patrimoniale e successione delle leggi
I coniugi scelgono un regime patrimoniale quando si sposano, ossia scelgono come disciplinare i beni che acquistano dopo il matrimonio. Prima del 1975 il regime patrimoniale dei coniugi era la separazione nel silenzio, cioè se i coniugi non dicevano nulla. Questo voleva dire che i beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio diventavano di proprietà del coniuge che li aveva acquistati. Nel 1975 con la riforma il legislatore sceglie di modificare il regime nel silenzio ed opta per la comunione per cui i beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio divengono di proprietà di entrambi i coniugi.
Sia prima che dopo della riforma però i coniugi possono comunque scegliere il regime patrimoniale che preferiscono, il legislatore non si impone. La legge nuova ha regolato anche il passaggio di quelli che si erano sposati prima del 1975 stabilendo che i coniugi avevano un periodo di tempo per dichiarare anche unilateralmente che volevano rimanere in regime di separazione. Se i coniugi optano per il regime della comunione, i beni non cadono tutti nel regime; infatti ci sono beni personali che comunque non cadono in comunione e restano proprietà del rispettivo coniuge ad esempio quelli acquistati per l'esercizio della propria attività personale, i beni acquistati per donazione, i beni acquistati attraverso somme di denaro avute a titolo di risarcimento del danno, etc.
Nel silenzio del legislatore invece vale la dottrina del fatto compiuto per cui la nuova legge si applica solo alle fattispecie concrete che si verificano dopo la sua entrata in vigore. Un altro fenomeno da tener conto è l'abrogazione, cioè quando una norma viene eliminata dal nostro ordinamento. L'abrogazione può essere espressa o tacita: espressa vuol dire che c'è una nuova norma che espressamente afferma che la norma vecchia è abrogata a far data da, tacita cioè che avviene con comportamenti concludenti. Si ha abrogazione tacita quando una materia già regolata da una legge viene disciplinata in modo diverso da una legge nuova incompatibile con quella vecchia. L'entrata in vigore della nuova norma fa sì quindi che la vecchia sia da considerarsi abrogata.
La differenza sta nel non dire espressamente che la norma vecchia è abrogata ma disciplinando quella nuova in modo completamente diverso dalla precedente, di fatto ne sancisce la sua abrogazione. L'abrogazione di una legge può avvenire in altri due modi: il primo è il referendum abrogativo, ossia viene chiesto ai cittadini se vogliono oppure no abrogare una legge dello Stato. Questo è successo di nuovo nell'ambito del diritto di famiglia quando c'è stata la legge sul divorzio del 1970 e dopo 4 anni si è svolto il referendum che ha dato esito negativo.
L'altro sistema di abrogazione è quello posto in atto attraverso l'intervento della Corte Costituzionale che ha il compito di verificare se le norme di grado successivo sono costituzionali oppure no e se ritiene che una norma ordinaria sia contraria a quanto c'è scritto sulla costituzione essa ha il potere di abrogarla perché norma costituzionalmente illegittima.
Gli articoli che si occupano dell'interpretazione della legge sono gli articoli 12 e 14 delle Preleggi. L'articolo di legge è composto da una rubrica, cioè il titolo in neretto posto all'inizio e il comma, ossia il periodo che termina con un punto e a capo. I commi servono perché quando un giurista parla di una norma si riferisce in molte occasioni non alla norma nel suo complesso ma ad una parte di essa. Applicare la legge vuol dire applicare la norma, ossia la fattispecie estratta alla situazione concreta, cioè la fattispecie concreta.
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