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La funzione del nome nella società
Il nome svolge la funzione di identificare socialmente la persona ed è composto da prenome e cognome. Il prenome è scelto da colui che va a fare la "Dichiarazione di Nascita" e il cognome viene attribuito in base all'appartenenza familiare. Va fatta una distinzione tra "figlio nato in costanza di matrimonio" e "figlio nato fuori dal matrimonio": nel primo caso assume il cognome del padre e il prenome datogli dai genitori attribuito "all'Atto di Nascita". Nel 2016 la Corte Costituzionale con la sentenza 286 ha stabilito che sia possibile che i genitori decidano di comune accordo di aggiungere anche il cognome materno; in caso di dissenso non è possibile aggiungerlo. Il "figlio nato fuori dal matrimonio" assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo; se il riconoscimento è fatto congiuntamente, assume quello del padre. Il figlio adottivo prende il cognome degli adottandi.Moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva anche durante il periodo di separazione dei coniugi, salvo che il giudice abbia disposto diversamente. La moglie perde il cognome del marito in caso di divorzio, salvo sia stata autorizzata dal giudice a conservarlo.
Nel 2016 la "legge Cirinnà (76)" ha introdotto le unioni civili e permette agli uniti civilmente di scegliere un cognome comune della coppia.
Il nome è immodificabile, salvo particolari situazioni in cui si può richiederne la modifica al prefetto di competenza territoriale (residenza o dove si trova "l'Atto di Nascita") motivando la richiesta e quest'ultimo, tramite apposito decreto, può concederla.
Il nome è tutelato contro la contestazione e l'uso indebito. Si ha contestazione quando un terzo compie atti volti ad ostacolare al soggetto l'utilizzo del suo nome. L'uso indebito si ha quando un terzo utilizza il nome altrui arrecando
centrale venga data nella maniera più oggettiva possibile con un’esposizione terza). Laddove non sussistano, il diritto all’informazione non può prevalere allora il titolare del diritto dell’integrità morale ha diritto al risarcimento del danno e alla pubblicazione della sentenza. Il diritto all’immagine impone ai terzi il divieto di esporre, pubblicare, metter in commercio l’altrui ritratto senza il consenso del titolare. Il consenso è un negozio unilaterale avente ad oggetto, non il diritto all’immagine, ma solo il suo esercizio revocabile in qualsiasi momento. La diffusione dell’immagine altrui senza il consenso è consentita se giustificata da: notorietà o ufficio ricoperto dal soggetto, necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici o culturali oppure infine dal collegamento con avvenimenti di interesse pubblico o svolti in pubblico. In caso di violazione al diritto all’immagine il
soggetto può chiedere il risarcimento del danno o un altro provvedimento in sua tutela. Diritto alla riservatezza. La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea enuncia che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano (art.8), nel nostro ordinamento è regolata dal "Codice Privacy", decreto legislativo 196 del 2003. Bisogna inoltre tener conto del regolamento UE 679 del 2016 ormai entrato in vigore da più di un anno e mezzo. Il fine della normativa è quello di tutelare la sfera personale e familiare di ciascun individuo e quindi di evitare ingiustificate intromissioni nella sfera della persona e nei luoghi in cui la persona svolge la propria vita nonché di evitare la divulgazione all'esterno di atti che riguardano gli aspetti della vita intima. Il nostro ordinamento appresta sia sanzioni penali sia sanzioni civili in relazione alla sua violazione. Il Codice Privacy è volto a far sìche vengano corretti, aggiornati o cancellati, oppure opporsi al loro trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è tenuto a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, adottando misure tecniche e organizzative adeguate. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento è tenuto a notificarla all'autorità di controllo competente e, se necessario, all'interessato. Il trattamento dei dati personali può avvenire solo per specifiche finalità e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della conservazione.l'aggiornamento piuttosto che la rettificazione nonché la cancellazione. I dati forniti devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza. La materia è così delicata tanto che è stato addirittura istituito il Garante per la protezione dei dati personali che ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione della normativa. La sua violazione determina il diritto al risarcimento del danno in capo al titolare del diritto alla riservatezza. Diritto all'identità personale. È quello più recente ed è di elaborazione giurisprudenziale che lo definisce come il diritto a vedersi rappresentati con i propri reali caratteri senza travisamenti della propria condotta o delle proprie idee. La legge sul consenso informato consta di otto articoli (cinque più rilevanti), non ha fatto altro che recepire la dottrina degli anni precedenti. Ogni persona ha diritto a conoscere le proprie condizioni di salute, di essere informata.In modo completo e aggiornato nonché alla possibilità di rifiutare in tutto o in parte le informazioni, ovvero di indicare un familiare o una persona di sua fiducia incaricata di riceverle al suo posto. Il consenso informato deve essere documentato in forma scritta ma è anche possibile, in caso di persone affette da disabilità, che lo stesso venga documentato attraverso dispositivi che consentano al soggetto di comunicare. Devono considerarsi trattamento sanitario anche la nutrizione e l'idratazione artificiale anche se, laddove sospesi, dovessero portare alla morte del soggetto. La novità della legge è l'introduzione nel nostro ordinamento delle "Disposizioni Anticipate di Trattamento" (DAT, art. 4), le quali prevedono che ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può esprimere le proprie volontà in materia di