Introduzione
Il diritto privato è la parte del diritto finalizzata a favorire un'efficiente allocazione delle risorse, ovvero una distribuzione quanto più razionale e coerente dei beni e di tutto ciò che abbia un valore economico.
Struttura normativa
Regole, sanzioni e apparati
Il diritto privato è costituito generalmente da tre componenti fondamentali: le regole, le sanzioni e gli apparati.
Regole
Le regole, dette talvolta prescrizioni, sono enunciati con funzione prescrittiva: nel diritto privato, le regole impongono al soggetto un certo tipo di comportamento e non descrivono assolutamente uno stato di fatto. Per questo motivo, le regole possono essere giudicate opportune o inopportune, ma non vere o false.
Sanzioni
Le sanzioni sono le conseguenze giuridiche dell’illecito, cioè della violazione delle regole da parte del soggetto. Alla violazione delle regole, infatti, il soggetto incorre nella limitazione dei propri diritti o nell’imposizione di alcuni obblighi, che variano a seconda della natura dell’illecito. In particolare, esistono tre tipi di sanzioni:
- Una sanzione amministrativa, in genere di tipo pecuniario.
- Una sanzione civile, in genere di natura risarcitoria.
- Una sanzione penale, in genere consistente nella reclusione.
Apparati
Gli apparati sono gruppi di individui incaricati dallo Stato di accertare il rispetto delle regole del diritto e di applicare le sanzioni in caso di illecito: sono dunque gli apparati a stabilire le sanzioni adeguate di fronte alla violazione di una regola. In particolare, nel diritto civile il principale apparato consiste nel giudice civile, di solito accompagnato da ufficiali giudiziari, che detengono però incarichi minori.
Disposizioni e norme
Le regole imposte dal diritto civile sono costituite da proposizioni linguistiche, il cui significato non può essere inteso univocamente. Per questo motivo, diversi apparati, o il medesimo apparato in momenti diversi, possono associare a una regola delle interpretazioni differenti: sulla base di questa idea nasce la differenziazione fra disposizione e norma.
Disposizione
La disposizione è l’enunciato, l’insieme di proposizioni, di cui si compone una regola. Per definizione, dunque, la disposizione non è soggetta a interpretazione.
Norma
La norma è il prodotto dell’interpretazione di una disposizione da parte degli apparati: come già spiegato, diversi apparati possono fornire diverse interpretazioni per una stessa regola. Possiamo dunque affermare che a una disposizione sono associate molteplici norme.
Fonti del diritto privato
La fonte del diritto è un qualsiasi atto o fatto a cui un ordinamento giuridico riconosce la capacità di far sorgere, modificare o estinguere le disposizioni. Nel diritto privato italiano si possono riconoscere sei tipi di fonti del diritto, ordinate di seguito secondo la loro gerarchia.
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Costituzione italiana
La Costituzione italiana, entrata in vigore l’1 gennaio 1948, è la prima legge dello Stato, e per questo rappresenta una costituzione rigida: ciò significa che nessuna norma giuridica può contraddire alcun articolo della Costituzione, la cui modifica necessita di un processo giuridico più complesso. In particolare, per il diritto privato italiano si intendono come primarie fonti del diritto le prime due parti della Costituzione, ovvero i Principi fondamentali e i Diritti e Doveri dei cittadini, per gli articoli che vanno dall’1 al 54.
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Legge ordinaria
La legge ordinaria, ovvero l’insieme delle leggi approvate dal Parlamento in entrambe le sue camere, rappresenta la seconda fonte del diritto italiano. Se nessuna norma può contraddire la legge ordinaria, è però anche vero che, per la gerarchia delle fonti, la legge ordinaria non può in alcun modo contraddire la Costituzione: se ciò accade, la Corte costituzionale si occupa di dichiarare la legge illegittima, ed il Parlamento di modificarla o abrogarla.
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Decreto legge
Il decreto legge è un atto normativo emesso dal governo in situazioni di particolare necessità ed urgenza, ed emanato ufficialmente dal Presidente della Repubblica. Entro 60 giorni dall’emanazione, il decreto legge deve essere approvato dal Parlamento per essere convertito in legge, altrimenti perde di validità.
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Decreto legislativo
Il decreto legislativo è un atto normativo emesso dal governo ed emanato dal Presidente della Repubblica. A differenza del decreto legge, il decreto legislativo può essere emesso dal governo solo in seguito all’emanazione, da parte del Parlamento, di una legge di delegazione, che stabilisca i criteri, i tempi e le materie di validità dell’atto normativo.
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Regolamento governativo/ministeriale
Il regolamento governativo, se emesso dal governo, o ministeriale, se emesso da un singolo ministro, è un atto normativo di carattere generale, che deve però rispettare la legge ordinaria ed i decreti in atto. Se ciò non accade, il giudice civile lo può disapplicare.
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Consuetudine
La consuetudine è un fatto normativo, costituito essenzialmente da due elementi:
- L’usus, ovvero la costante ripetizione di un comportamento giuridico.
- L’opinio iuris et necessitatis, ovvero la necessità secondo cui chi tiene tale comportamento debba farlo nella convinzione che sia giuridicamente lecito e dovuto.
Le consuetudini, alla base di quasi tutti i sistemi giuridici fino al tardo XVIII secolo, riscuotono ora nel diritto contemporaneo un’importanza molto minore.
Storia del diritto privato italiano
Nell’Italia contemporanea, il diritto privato è concentrato interamente nel documento noto come Codice civile italiano, entrato in vigore a partire dal 16 marzo 1942. Tale codice è stato firmato dal Re d’Italia Vittorio Emanuele III sulla delega del governo, secondo la procedura nota come regio decreto legge.
Codici del 1865/1882
Codice napoleonico
All’origine del Codice civile italiano possiamo collocare con certezza il Codice napoleonico, entrato in vigore in Francia a partire dal 1804. Come tutti i codici di diritto successivi, il Codice napoleonico si prefigge l’obiettivo di unificare il diritto giuridico, portando ordine ed uniformità a quello che prima era semplicemente un insieme di leggi differenziate sulla base dell’area geografica e dell’identità sociale dei soggetti coinvolti. Il Codice napoleonico, come la maggior parte dei codici, è caratterizzato dalla duplicità dei codici di diritto privato. Questo è infatti composto da due testi separati:
- Il Codice civile, che regola i rapporti privati fra cittadini.
- Il Codice di commercio, che regola i rapporti economici fra i commercianti.
Codici del 1865/1882
Il primo codice di diritto privato italiano viene redatto nel 1861, quando l’Italia viene unificata e diviene uno Stato di diritto. I legislatori dell’epoca scelgono, nella stesura del primo codice di diritto italiano, di ispirarsi quasi completamente al Codice napoleonico francese: talvolta, gli articoli di quest’ultimo vengono semplicemente tradotti e riportati in italiano nel primo. Nel 1865, il Codice civile ed il Codice di commercio italiani vengono promulgati. Successivamente, nel 1882, il secondo viene riscritto in modo da adattarsi meglio alle peculiarità dell’economia italiana. I due codici rimangono di fatto invariati fino al periodo del tardo regime fascista.
Codice civile del 1942
Unificazione e commercializzazione del codice civile
Intorno al 1940, sotto il regime fascista, il codice civile inizia ad essere riscritto. Il nuovo codice di diritto privato italiano, però, è caratterizzato da una caratteristica peculiare: l’unicità. Quando il nuovo Codice civile viene promulgato, nel 1942, esso non è più separato in un testo relativo ai rapporti privati e in uno relativo ai rapporti commerciali: questi vengono trattati infatti completamente all’interno di un unico codice, la cui validità si è estesa fino alla contemporaneità. La separazione dei due codici promuoveva, fino al 1942, comportamenti economici differenti:
- Il Codice civile, fortemente incentrato sul rispetto della proprietà privata, garantiva al proprietario il rispetto ed il mantenimento dei propri beni del suo potere di godimento.
- Il Codice di commercio, al contrario, premiava le esigenze di rapidità e dinamismo nella circolazione della ricchezza, e nel trasferimento di questa da un soggetto all’altro.
L’unione dei due codici produce quella che in seguito è detta dal giurista Tullio Ascarelli una commercializzazione del Codice civile: il nuovo codice del 1942, infatti, recepisce gran parte dei propri contenuti in termini di rapporti economici dal Codice di commercio, non da quello civile. Con il nuovo codice, dunque, il governo sceglie di promuovere la redistribuzione delle ricchezze attraverso lo scambio, anche a scapito di sacrificare alcune prerogative del proprietario.
Codice civile e Repubblica
Nonostante costituisca un atto normativo promulgato in periodo fascista, il nuovo Codice civile viene mantenuto anche dopo la fine del regime e la nascita della Repubblica italiana. La ragione principale di questo fatto va ricercata nella funzione reale di tale documento: l’obiettivo del codice, infatti, è quello di fornire una cornice di regole che favoriscano la più efficiente e razionale distribuzione delle risorse economiche dei beni. Tale obiettivo è assolto attraverso competenze meramente tecniche, e non attraverso l’ideologia politica. Ciò nonostante, alcune sezioni del codice, soprattutto quelle relative ai rapporti familiari, risentono pesantemente dell’ideologia di regime: nella famiglia fascista, il marito riveste un ruolo patriarcale che con la nuova Costituzione, che garantisce l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, non può più mantenere. Anche per questo motivo si rendono necessarie, fra il 1960 ed il 1980 circa, una serie di leggi che modifichino il Codice del 1942.
Novelle e leggi speciali
Le modifiche e le correzioni necessarie al Codice civile del 1942 vengono apportate principalmente attraverso due tipi di strumenti:
- Le leggi sopravvenute, o novelle, sostituiscono una parte del codice in seguito alla sua abrogazione. Queste leggi si rendono necessarie nei casi, come quello relativo ai rapporti familiari già citato, in cui alcune sezioni del codice civile contraddicono gli articoli della nuova Costituzione.
- Le leggi speciali. Una legge speciale non modifica il testo del codice, ma si colloca al suo esterno, svolgendo più una funzione di appendice. Le leggi speciali, proliferate fra il 1960 ed il 1980 per dare origine ad un processo noto come decodificazione del codice privato, vengono promulgate principalmente per garantire la protezione giuridica di alcune categorie di soggetti posti in posizione di debolezza socio-economica:
- I lavoratori subordinati.
- I conduttori di immobili urbani.
- Gli affittuari di fondi rustici.
Tali norme vengono volutamente escluse dal codice civile, per preservare il carattere uniforme e indifferenziato delle disposizioni contenute in quest’ultimo.
Contributo dell’Unione europea
A partire dalla sua fondazione, nel 1993, l’Unione europea è in grado di emanare regolamenti e direttive con valore legale. Le direttive, in particolare, devono essere recepite dagli Stati membro e applicate attraverso leggi nazionali negli anni successivi al loro promulgamento. Nei decenni successivi, al codice civile sono allegate un’altra serie di leggi speciali, che possiamo distinguere in due categorie:
- Le leggi speciali emanate in seguito al recepimento di direttive emesse dall’Unione europea a partire dal 1993, relative alla tutela del consumatore. Ancora oggi, la maggior parte delle leggi speciali annesse al diritto privato sono emanate per recepimento di una direttiva europea.
- Il Codice del consumo, un testo unico emanato come decreto legislativo nel 2005, finalizzato principalmente a rendere il sistema economico italiano più efficiente, e a proteggere ulteriori diritti del consumatore.
Struttura del Codice Civile
Pur essendo promulgato come un regio decreto, e dunque come un’unica legge, il Codice civile è in realtà costruito secondo una struttura complessa, che prevede la divisione essenziale in sei libri.
I. Disciplina delle persone e della famiglia
Nel Libro I, il Codice tratta dei diritti e dei doveri delle persone e di tutte le organizzazioni che possono disporne. In questo libro si trovano anche le norme relative al gruppo familiare.
II. Disciplina delle successioni
Nel Libro II, il Codice tratta delle norme relative al trattamento della proprietà in seguito alla morte della persona. Questo libro in particolare è uno di quelli su cui sono state apportate meno modifiche dopo il 1942.
III. Disciplina della proprietà
Nel Libro III, il Codice tratta delle norme relative al possedimento e all’utilizzo della proprietà e di tutto ciò che ha un valore economico.
IV. Disciplina delle obbligazioni
Nel Libro IV, il Codice tratta delle norme relative alle obbligazioni, cioè al dovere di eseguire una prestazione di carattere patrimoniale, valutabile economicamente. In particolare, il Titolo I tratta delle obbligazioni in quanto tali, considerate a prescindere dalla loro origine; il Titolo II, invece, si occupa delle principali fonti delle obbligazioni, che vengono individuate come:
- Il contratto, che è la veste giuridica di qualsiasi operazione economica.
- Il risarcimento per responsabilità civile, che sorge quando un soggetto reca ad un altro un danno ingiusto.
V. Disciplina del lavoro
Il Libro V tratta delle norme relative al lavoro, in particolar modo alle attività economiche organizzate dette imprese. Si trova qui la disciplina legale relativa agli imprenditori: in questo libro viene inoltre definito il concetto di società come gruppo di imprenditori che operano sulla base di un accordo, mettendo in comune beni, risorse e competenze ai fini dell’esercizio dell’impresa.
VI. Disciplina della tutela dei diritti
Nel Libro VI, il Codice tratta delle modalità in cui i diritti espressi nei libri precedenti devono essere tutelati e protetti.
Disciplina dei soggetti giuridici
Disciplina delle persone fisiche
Persona fisica (definizione)
Nel diritto privato, la persona fisica è un qualsiasi essere umano, detentore di una capacità giuridica, cioè della capacità di essere titolare di diritti e doveri.
Capacità giuridica e capacità di agire
Capacità giuridica
Capacità giuridica (articolo 1)
La capacità giuridica, che la persona fisica acquisisce con la nascita (ovvero con l’inizio dell’attività respiratoria) e perde con la morte, consiste nella capacità del soggetto di essere titolare di alcuni diritti ed obblighi.
Limitazioni della capacità giuridica
La capacità giuridica è garantita dalla Costituzione, e dunque non può normalmente essere alienata: di fatto, in situazioni normali, nessuno può essere privato del proprio nome e della propria capacità giuridiche, come della propria cittadinanza. Ciò nonostante, la capacità giuridica può essere in alcuni casi limitata: in particolare, si vedrà in seguito come alcuni diritti, come quello di contrarre matrimonio, siano sospesi per coloro che vengono giudicati in stato di infermità mentale permanente. Ad ogni modo, la capacità giuridica rappresenta un concetto statico, in quanto indica semplicemente che ogni persona fisica, in quanto tale, detiene per natura dei diritti e dei doveri: nulla viene spiegato in relazione a ciò che va fatto per disporre di tali diritti.
Capacità di agire
Capacità di agire (articolo 2)
La capacità di agire consiste nella capacità della persona fisica di compiere atti giuridici, e dunque di disporre attivamente dei propri diritti e dei propri doveri: al contrario della capacità giuridica, essa rappresenta dunque un concetto dinamico.
Concessione della capacità di agire al minorenne
La capacità di agire è acquisita dalla persona fisica attraverso il conseguimento della maggiore età, che in Italia è posta a 18 anni. Ciò nonostante, questa norma è soggetta ad alcune eccezioni legate a situazioni giuridiche particolari; in particolare:
- Attraverso la rappresentanza legale, un minorenne può avvalersi di capacità di agire. In particolare, attraverso la rappresentanza legale un maggiorenne, detto rappresentante, compie un atto giuridico i cui effetti si producono nella sfera legale del minorenne, detto rappresentato. La legge identifica nei genitori (o, in loro assenza, in un tutore) i rappresentanti legali del minore: il giudice tutelare, in particolare, si occupa dell’autorizzazione legale dei rappresentanti a eseguire atti giuridici per conto del rappresentato.
- Attraverso la stipulazione di contratti lavorativi, un minorenne può ottenere una limitata capacità di agire prima della maggiore età.
- Attraverso l’emancipazione, un maggiore di 16 anni può essere autorizzato da un tribunale a contrarre matrimonio: se il matrimonio è contratto, il minorenne ottiene una capacità di agire limitata agli atti di ordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione devono invece essere compiuti insieme ad un maggiorenne, detto curatore, autorizzato da un tribunale (di solito si tratta del coniuge, se questo è maggiorenne). Atti di straordinaria amministrazione compiuti senza un curatore sono considerati annullabili.
Residenza, domicilio, dimora
Residenza (definizione)
La residenza è il luogo di dimora abituale di una persona fisica.
Domicilio (definizione)
Il domicilio è il luogo dove una persona fisica trova il centro dei propri affari e dei propri interessi.
Dimora (definizione)
La dimora è il luogo in cui una persona fisica si trova temporaneamente, senza che vi sia l'intenzione di stabilirvisi in modo permanente.
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