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Revoca dell’accordo

Revoca di proposta/accettazione (articolo 1328)

La proposta e l’accettazione possono subire una revoca nel caso in cui il proponente o l’oblato, nel ciclo

temporale di conclusione dell’accordo, manifestino un interesse contrario alla conclusione del contratto. In

particolare, la revoca dell’accettazione è efficace solo se perviene a conoscenza del proponente prima

dell’accettazione: la revoca dell’accettazione deve dunque viaggiare più velocemente dell’accettazione

stessa. La revoca della proposta è efficace solo se perviene a conoscenza dell’oblato prima del momento

della conclusione del contratto (secondo il giudizio della Cassazione), ovvero prima che l’accettazione

pervenga a conoscenza del proponente.

Proposta irrevocabile

Esistono ad ogni modo situazioni di proposta irrevocabile:

1. se previsto dalla legge, ad esempio nel caso in cui la proposta sia già pervenuta a conoscenza

dell’oblato.

2. se dichiarato dal proponente (articolo 1329), allo scopo di favorire la conclusione del contratto,

stimolando una riflessione dell’oblato in ordine all’opportunità di concludere il contratto.

Esistono in genere dei termini temporali di irrevocabilità, ovvero dei termini entro i quali la proposta è

irrevocabile. Se il proponente revoca la proposta, nonostante la sua irrevocabilità, la revoca è inefficace.

Patto di opzione (articolo 1331)

Il patto di opzione è un accordo, stipulato fra il proponente, detto in questo caso concedente, e l’oblato,

detto in questo caso opzionario, secondo cui il proponente si impegna a mantenere irrevocabile la

proposta per un certo periodo di tempo (dichiarato dalle parti o fissato dal giudice civile). Al contrario della

proposta irrevocabile, l’irrevocabilità della proposta non nasce qui da un atto unilaterale, ma da un

contratto fra le parti. In genere, l’opzione è onerosa: l’impegno all’irrevocabilità della proposta viene

remunerato dall’opzionario al termine del periodo di tempo stabilito.

Patto di prelazione

Il patto di prelazione è un accordo, stipulato dal proponente, detto in questo caso concedente, secondo cui

nel caso in cui questo decida di concludere il contratto, dovrà farlo necessariamente con uno specifico

oblato, detto prelazionario. Solo al rifiuto di questo egli potrà offrire una proposta contrattuale anche ad

altri soggetti. Esistono due tipi di prelazione:

1. la prelazione convenzionale, stabilita per contratto fra concedente e prelazionario.

2. la prelazione legale, accordata al prelazionario dalla legge sotto forma di diritto di prelazione (ad

esempio, nel caso del contratto di vendita di un immobile commerciale fra locatore e conduttore),

per proteggere l’avviamento commerciale del prelazionario.

Se il concedente viola la prelazione convenzionale, il prelazionario ha diritto ad un risarcimento del danno

da parte del concedente (per responsabilità contrattuale): al contrario, se il concedente viola la prelazione

legale, il prelazionario ha diritto ad un riscatto, cioè al riscatto dell’oggetto contrattuale attraverso il

pagamento al terzo: la prelazione legale è dunque opponibile ai terzi.

Contratti reali

Contratto consensuale (definizione)

Il contratto consensuale è un contratto in cui l’accordo è sufficiente alla conclusione del contratto. La

compravendita è un esempio di un contratto consensuale.

Contratto reale (definizione)

Il contratto reale è un contratto in cui l’accordo non è sufficiente alla conclusione del contratto, a cui va

accompagnata infatti la consegna del bene su cui verte il contratto.

Il comodato (cioè la locazione gratuita) e la donazione manuale sono contratti reali, in quanto la consegna

carica questi contratti di un impegno sociale maggiore. Il pegno ed il mutuo, invece, sono contratti reali, in

quanto la consegna serve come mezzo pubblicitario per opporre il diritto reale ai terzi.

Responsabilità precontrattuale

Trattativa (definizione)

La trattativa è l’insieme dei contatti che intercorrono fra le parti prima della conclusione del contratto.

Responsabilità precontrattuale (definizione)

La responsabilità precontrattuale (detta anche culpa in contrahendo) è la responsabilità che consegue ad

un comportamento scorretto nel corso della trattativa, durante la quale le parti hanno l’obbligo di buona

fede (articolo 1337).

Ipotesi di responsabilità precontrattuale

Esistono essenzialmente tre ipotesi in cui può sorgere su una delle parti una responsabilità precontrattuale:

1. il recesso ingiustificato dalla trattativa, ovvero l’interruzione repentina della trattativa, nel caso in

cui:

a. sussista un affidamento ragionevole della controparte, che ha motivo di credere che la

trattativa sia ancora aperta.

b. sussista l’assenza di giusta causa, ovvero non c’è alcun motivo per cui la trattativa dovrebbe

essere interrotta.

2. l’invalidità del contratto (articolo 1338), che per qualche vizio risulta nullo o comunque annullabile,

insieme a:

a. un comportamento doloso della parte responsabile, che abbia contribuito con il suo

comportamento alla formazione del vizio.

b. la mancata comunicazione dell’invalidità del contratto da parte della parte responsabile.

3. il comportamento doloso, da parte della parte responsabile, mirato alla stipulazione di un

contratto valido ma profondamente svantaggioso per la controparte (articolo 1440), che ha diritto

in questo caso al risarcimento dei danni da interesse negativo (nell’ordinamento giuridico

statunitense, i reliance damages), generati dalle spese accumulate per portare alla conclusione del

contratto e dal lucro cessante.

Formazione progressiva

Talvolta può accadere che il contratto si formi attraverso una formazione progressiva: questo accade, in

particolare, quando gli aspetti dell’operazione economica sottesa nel contratto sono stabiliti dalle parti nel

corso della trattativa. La legge non prevede questa possibilità, in quanto segue nella formazione del

contratto lo schema della proposta e dell’accettazione.

Criteri di conclusione

La giurisprudenza ritiene concluso un contratto generato con formazione progressiva quando:

1. si è raggiunto l’accordo su tutti i punti del contratto, da parte di entrambe le parti.

2. in assenza di accordo su tutti i punti del contratto, l’accordo deve comunque sussistere almeno sui

punti essenziali del contratto.

3. in questo caso, le parti devono aver dichiarato di ritenersi ugualmente vincolate nel contratto, pur

non avendo raggiunto l’accordo sugli elementi non essenziali del contratto.

In presenza di questi requisiti, il contratto si ritiene formato, e la decisione da parte di una delle parte di

abbandonare il tavolo della trattativa consiste in un recesso ingiustificato.

Forma contrattuale

La forma del contratto è la tecnica attraverso cui viene espressa e manifestata la volontà delle parti.

Tipi di forme contrattuali

Dichiarazione contrattuale (definizione)

La dichiarazione contrattuale è una manifestazione di volontà delle parti espressa attraverso la lingua. La

dichiarazione consiste nella principale forma contrattuale.

Comportamento concludente (definizione)

Il comportamento concludente è una manifestazione di volontà delle parti espressa attraverso un

comportamento, che non richiede dunque l’uso della lingua. La protestatio è invece la dichiarazione con

cui l’autore di un comportamento non ha valore di comportamento concludente, e dunque non è finalizzata

a concludere un contratto.

Silenzio della controparte

Il silenzio della controparte può avere valore di comportamento concludente nel caso in cui questo sia

esplicitamente espresso in una clausola del contratto, nel caso in cui il contratto preveda obbligazione del

solo proponente, o nel caso in cui si ritenga che il silenzio rappresenti per la controparte, a giudizio della

legge, una forma di accettazione.

Prescrizione della forma

Principio di libertà di forma

Il principio di libertà della forma, tipico dei sistemi giuridici moderni, attribuisce alle parti la libertà di

concludere un contratto secondo la forma a loro più comoda, in modo da rendere il più dinamica e rapida

possibile la procedura di conclusione di un contratto.

Contratto formale (definizione)

Il contratto formale è un contratto che, in deroga al principio della libertà di forma, deve essere concluso a

norma di legge in forma scritta. In particolare, la legge riconosce due tipi di forme scritte:

1. l’atto pubblico, cioè un documento redatto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale

osservando alcune formalità, che garantiscono all’atto la pubblica fede (ovvero una particolare

stabilità giuridica). L’atto pubblico può essere contestato solo attraverso il procedimento della

querela di falso, che accusa il notaio o il pubblico ufficiale di falso in atto pubblico. La forma

dell’atto pubblico è richiesta per contratti come:

a. la donazione di beni di elevato valore.

b. le convenzioni matrimoniali.

c. gli atti costitutivi di persone giuridiche.

2. la scrittura privata, cioè un documento scritto e che presenti la firma delle parti. La legge richiede

la forma della scrittura privata per i contratti di trasferimento di diritti reali su beni immobili (ad

esempio di compravendita di un immobile), o nel caso della locazione ultranovennale.

Per un contratto formale, la forma scritta rileva la validità del contratto: se un contratto formale non è

concluso in forma scritta, esso è reputato nullo dalla legge. In questo modo, si garantisce certezza agli atti

che richiedono la forma scritta, e si promuove la riflessione delle parti rispetto alla conclusione del

contratto; la forma scritta consente inoltre il controllo per gli atti di pubblica amministrazione.

Requisiti per la trascrizione

La legge stabilisce che, affinché un contratto formale possa subire la trascrizione, e quindi goda

dell’opponibilità ai terzi, questo sia redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (che,

attraverso un notaio, certifichi cioè le firme delle parti). Un contratto formale concluso in forma di scrittura

privata non autenticata è dunque valido ed efficace, ma non opponibile ai terzi.

Forma scritta per la prova

La legge prescrive per alcuni tipi di contratti la forma scritta ai fini della prova (e, ancora, non della

validità). Ad esempio, i contratti di transazione, assicurazione e cessione aziendale, che possono essere

conclusi anche oralmente, ma devono essere provati per iscritto. Con la prova scritta, le parti riconoscono

che il contratto è stato concluso in un certo momento, e i

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mrtambourine91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Dellacasa Matteo.