Il diritto privato
Il diritto privato regola aspetti e fenomeni importanti della vita economico-sociale, ovvero:
- Beni e il loro uso: chi può usarli e chi no; modi e limiti dell’uso
- Debiti e crediti: ovvero dei rapporti obbligazionari
- Contratto: il principale strumento legale per movimentare risorse e realizzare operazioni economiche; incide sull’uso dei beni e sulla proprietà, oltre a creare debiti e crediti
- Danni: stabilisce se si ha diritto al risarcimento
- Attività economiche organizzate (impresa)
- Famiglia: relazioni familiari, sia dal punto di vista economico che personali
- Successioni: ciò che accade ai beni, ai debiti e ai crediti della persona deceduta
Funzioni del diritto privato: interesse e conflitti
Il diritto privato si occupa di indirizzare i comportamenti degli uomini affinché questi siano socialmente desiderabili:
- Concetto di interesse: tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni
- Il diritto privato si occupa di mettere a disposizione strumenti per soddisfare gli interessi dei cittadini
- Il conflitto fra interessi diversi implica la necessità di risolvere questi conflitti e di mettere a disposizione meccanismi per prevenirli
- Non tutti gli interessi hanno il medesimo peso: vi sono una pluralità di criteri sulla cui base si instaura una gerarchia di interessi con cui risolvere le controversie
- Il diritto privato si occupa anche di interessi di tipo morale
Interpretazione delle norme giuridiche
Identificare il giusto significato delle parole e dei loro collegamenti sintattici, che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta. Il problema si pone quando le parole (o le connessioni sintattiche) sono ambigue, e vi sono due tipi di interpretazione:
- Interpretazione restrittiva: si dà alle norme un significato più limitato rispetto ad altri possibili
- Interpretazione estensiva: si dà alle norme un significato più ampio rispetto ad altri possibili
Quindi “norma” può significare due cose:
- Norma come testo: insieme delle formule linguistiche
- Norma come precetto: significato da dare al testo, e definisce la regola effettivamente imposta ai destinatari della norma stessa
Di conseguenza, al medesimo testo possono corrispondere precetti normativi diversi, l’interpretazione serve a scegliere quello giusto.
Criteri, limiti e spazi dell'interpretazione
I criteri dell’interpretazione sono stabiliti nell’art.12 prel. (parte preliminare del Codice civile): alle norme va dato il senso attribuito dal significato dalle parole secondo la loro connessione, e dall’intenzione del legislatore. Vi sono quindi due fondamentali criteri di interpretazione:
- Criterio letterale: le norme si interpretano secondo il comune significato che le parole hanno nella lingua italiana (però il significato dev’essere univoco)
- Criterio logico: si sceglie il criterio che meglio corrisponde all’intenzione del legislatore. Questo criterio può a sua volta intendersi in due sensi:
- Il senso soggettivo (o “criterio psicologico”): Fa riferimento alle opinioni e agli intenti concretamente manifestati da coloro che hanno formulato la norma; però il legislatore non è un singolo soggetto, ma bensì un insieme di individui, gruppi, attività e procedure, per cui è difficilissimo stabilire un’intenzione univoca.
- Il senso oggettivo (o criterio teleologico): Più realistico, ci si chiede qual è lo scopo che la norma mira a realizzare (la sua ratio). I criteri legali vincolano l’interpretazione, ma vi sono sempre dei margini di libertà, autonomia e discrezionalità che sono:
- Più stetti quando la norma è formulata in modo analitico e puntuale
- Più ampi quando si basano su concetti ampi ed elastici (buon costume, correttezza, buona fede…), le cd. clausole generali che ricevono significato dal contesto in cui devono essere applicate, esaltando il ruolo dell’interprete; poiché il contesto muta, le norme baste su clausole generali hanno una maggiore attitudine a durare nel tempo
Il cambiamento del diritto si lega al tema della certezza del diritto, ovvero la possibilità di prevedere razionalmente le conseguenze legali di un comportamento/fatto; è necessario trovare un equilibrio fra certezza e cambiamento, per evitare che la prima si irrigidisca nell’immobilismo e il secondo causi incertezza.
Le lacune del diritto e l'analogia
Lacuna del diritto: nessuna norma prevede la fattispecie concreta verificatasi. In questo caso si usa lo strumento dell’analogia: si applica una norma che regola un caso simile o una materia analoga (come nel caso del contratto di leasing).
Il divieto di analogia vige per:
- Le norme penali, il cui campo d’azione dev’essere strettamente regolato a causa della gravità delle sanzioni previste
- Le norme eccezionali o speciali, che derogano a una qualche regola generale in nome di esigenze particolari o circoscritte (es: caccia, pesca o tempo di guerra)
Se si è al di fuori di queste particolari circostanze, è giusto che si applichi la regola generale.
Quando la norma elenca i casi per cui si applica una certa disciplina si parla di elenco tassativo: altro modo per dire che non può essere applicata per analogia.
Vi sono poi rari casi in cui non si riescono a trovare norme simili o materie analoghe: ci si rifà ai principi generali dell’ordinamento giuridico, che stanno alla base dell’organizzazione giuridica, politica e sociale e si ricavano da un insieme di norme che si ispirano a un principio comune (ad esempio, delle norme che regolano i rapporti fra lavoratori edatori di lavoro, si ricava il principio di tutela della parte più debole). In alternativa, i principi si ricavano in modo più diretto dalla costituzione.
Gli interpreti delle norme e la giurisprudenza
In linea di principio tutti hanno diritto (e dovere) a interpretare le norme, ma vi sono categorie di individui che hanno una posizione particolarmente qualificata per questo compito. Si parla quindi di:
- Interpretazione qualificata: ovvero l’interpretazione data da un’altra norma di grado uguale o superiore (norma interpretativa). Ha efficacia retroattiva ed è vincola tutti gli altri interpreti
- Interpretazione giudiziale: è fatta dai giudici, a cui spetta il compito di distribuire il torto e la ragione. Questa interpretazione è chiamata giurisprudenza
- Interpretazione dottrinale: è fatta dagli studiosi del diritto nella loro attività scientifica. Questa interpretazione è chiamata dottrina
- Interpretazione amministrativa: fatta dagli organi della pubblica amministrazione che si occupano delle materie a cui si riferiscono le norme. Può tradursi in prassi seguite dall’organo, oppure formalizzarsi in documenti (circolari; istituzioni…)
Negli ordinamenti di common law, la giurisprudenza è fondamentale, poiché le decisioni giudiziarie sono vincolanti e, di conseguenza, fonti del diritto (judge made law). Negli ordinamenti di civil law, la giurisprudenza ha invece influenza sull’interpretazione di una norma.
Nel mondo dell’interpretazione, dottrina e giurisprudenza si influenzano vicendevolmente: spesso i revirements (cambiamenti di indirizzo) giurisprudenziali sono frutto di critiche rivolte dalla dottrina, mentre quest’ultima non può descrivere e analizzare scientificamente il diritto, se non tiene conto dell’interpretazione data dalla giurisprudenza; la conoscenza del diritto è gravemente difettosa, se non si conosce la giurisprudenza.
Diritto privato e diritto pubblico
La prima distinzione riguarda gli interessi:
- Disponibili: il diritto privato si occupa di interessi disponibili, è caratterizzato dall’autonomia dei soggetti e dalla parità fra loro (vi possono essere negoziati)
- Indisponibili: il diritto pubblico si occupa di interessi indisponibili, è caratterizzato dalla disparità fra soggetti e dell’autorità (non vi sono negoziati a causa della subordinazione)
La divisione non è sempre così netta; vi sono casi in cui:
- Il diritto privato si occupa di interessi indisponibili
- La parità fra soggetti è solo formale
La pubblica amministrazione agisce come privato. Vi sono situazioni che possono essere regolate sia da norme del diritto privato sia da norme del diritto pubblico, es: il caso della proprietà: è regolato sia nei rapporti privati (rapporti fra vicini) sia dalle norme pubbliche (piano regolatore).
Conseguenza: la distinzione è chiara solo sul piano concettuale, ma non su quello pratico.
Le fonti
- Fonte: atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche
- Pluralità delle fonti e relativa gerarchia
- Quali sono le fonti del diritto privato?
- Fonti scritte e non scritte
Usi: elemento soggettivo e oggettivo, carattere marginale, usi contrattuali interpretativi. La pluralità delle fonti: Nel nostro ordinamento vige La pluralità delle fonti, con la seguente gerarchia:
- Fonti costituzionali (costituzione, leggi costituzionali e di modifica costituzionale)
- Fonti primarie (leggi ordinarie, atti aventi forza di legge, leggi regionali e regolamenti UE)
- Fonti secondarie (regolamenti del governo e altre autorità)
Le fonti del diritto privato
Le principali fonti del diritto privato sono invece:
- Codice civile
- Costituzione
- Legislazione speciale
Il Codice civile
È un testo ampio e complesso che raccoglie l’insieme delle norme relative a una determinata materia. La materia del diritto privato forma l’oggetto del diritto civile. Dal punto di vista gerarchico, i codici stanno sullo stesso piano delle fonti primarie.
Struttura del codice
Preceduto dalla Costituzione; ha una parte iniziale chiamata Disposizioni sulla legge in generale, poi si hanno sei libri ed infine le Disposizioni Attuative:
- Libro primo: “Delle persone e della famiglia” (1-455) tratta tutti gli argomenti relativi alla famiglia (tranne le successioni)
- Libro secondo “Delle successioni” (456-809) successioni a causa di morte e l’istituto della donazione
- Libro terzo “Delle proprietà” (810-1172) oltre alla proprietà, vi sono riferimenti alla comunione e al condominio (diritti reali; da “res”)
- Libro quarto: “Delle obbligazioni” (1173-2059) disciplina di obbligazioni, dei contratti e dei fatti illeciti. Contiene il più alto numero di capitoli
- Libro quinto “Del lavoro” (2060-2642) disciplina il lavoro subordinato e autonomo. Rientra nell’ambito del diritto civile e di quello commerciale. Tratta anche assegno e cambiale tratta
- Libro sesto: “Della tutela dei diritti” (2643-2969) argomenti del diritto processuale; istituto della trascrizione (necessario per convalidare rapporti giuridici). Vi sono poi argomenti come la responsabilità patrimoniale del debitore, la prelazione e la prescrizione
La Costituzione
È fonte del diritto privato perché ricca di norme per la configurazione di molti istituti a esso riguardanti, ovvero:
- La libera associazione (fini sindacali, politici, educativi e assistenziali)
- Difesa in giudizio
- Tutela dei lavoratori
- Iniziativa economica privata
L’incidenza dei principi costituzionali si manifesta in tre modi:
- Le norme costituzionali rappresentano un controllo di legittimità delle norme ordinarie
- I principi costituzionali orientano l’attività del legislatore ordinario
- La Costituzione esprime norme direttamente applicabili nei rapporti fra privati
La legislazione speciale
Fino agli anni '70, il Codice civile era la fonte più importante del diritto privato. In seguito, la legislazione “speciale” in materia ha assunto un ruolo sempre più importante a causa di:
- Un incremento quantitativo delle leggi speciali, così porzioni sempre più grandi del diritto privato si collocano fuori dal Codice
- Un mutamento qualitativo delle norme, che ora regolano in modo completo e innovativo interi settori, attività e rapporti dei privati, con finalità e principi lontani dall’originaria impostazione del Codice
Si parla di decodificazione del Codice, termine che allude alla sua crescente marginalità. In realtà, tra Codice e le leggi speciali c’è complementarietà e concorso alla costituzione del sistema del diritto privato. Lo sviluppo della legislazione speciale è talvolta confuso/caotico, per cui si tende a invocare una “ricodificazione” del diritto privato.
Nascono così i “codici”, ovvero la raccolta in un unico testo di norme relative a un settore. Quelli che riguardano il diritto privato sono in materia di:
- Protezione dei dati personali
- Comunicazioni elettroniche
- Beni culturali e paesaggio
- Proprietà industriale
- Amministrazione digitale
- Diritti dei consumatori
- Assicurazioni private
- Protezione dell’ambiente
- Contratti pubblici
- Pari opportunità fra uomo e donna
- Turismo
- Enti del terzo settore
Civile (di cui fa parte il diritto privato) è competenza legislativa esclusiva dello Stato. L’ordinamento: esigenza di uniformità nazionale, per evitare discriminazioni fra cittadini (es: se in Veneto ci si potesse sposare a 21 anni, in Campania a 17 e nel resto d’Italia a 18).
Diritto privato europeo
Poiché ogni stato ha un proprio diritto privato, si possono creare:
- Conflitti di leggi, risolti dalle norme del diritto internazionale privato, che servono a individuare quale “diritto” debba essere applicato alla fattispecie (sono norme del diritto interno italiano)
- Contrasto tra carattere nazionale del diritto ed esigenze dell’economia globalizzata, rapporti commerciali impacciati dalla diversità dei diritti applicati ai partner stranieri ed all’incertezza conseguente
C’è quindi l’esigenza di un’armonizzazione internazionale del diritto privato, in modo da superare le differenze e avere un diritto uniforme. Si può fare attraverso:
- Convenzioni internazionali, le cui norme entrano a far parte degli ordinamenti nazionali degli stati che le ratificano.
- Strumenti sovranazionali (UE), che sono essenzialmente due:
- Regolamenti: immediatamente vincolanti per gli Stati membri, i loro cittadini e le organizzazioni presenti all’interno
- Direttive: gli Stati le devono prima recepire, per poi trasformarle in norme di diritto interno
Gran parte delle recenti leggi italiane di diritto privato derivano dalla recezione di direttive UE, relative soprattutto alle attività economiche (attività finanziarie, bancarie e assicurative…). Nasce così un nucleo sempre più importante di diritto privato europeo.
Situazioni giuridiche attive o passive
In modo da poter regolare i rapporti tra individui, le norme operano una graduatoria fra interessi diversi, stabilendo quale interesse prevale. Quindi i soggetti hanno diverse situazioni giuridiche, dette “situazioni soggettive” proprio perché appartenenti a un soggetto, ed esprimono il modo in cui le norme regolano le possibilità di un soggetto.
Il soggetto a cui appartiene la situazione giuridica è detto “titolare”. Vi sono due distinzioni fondamentali fra situazioni giuridiche:
- Situazioni giuridiche attive: esprimono la prevalenza dell’interesse del titolare su quello di altri soggetti, come la proprietà e la situazione di diritto personale di godimento
- Situazioni giuridiche passive: vi è subordinazione dell’interesse del titolare rispetto all’interesse di altri soggetti (es: dovere di rispettare la proprietà altrui)
Il diritto soggettivo
Il diritto soggettivo è il potere di agire nel proprio interesse, o di pretendere che qualcun altro tenga un determinato comportamento nell’interesse del titolare del diritto (proprietà, credito, diritto all’onore); ci sono diverse categorie di diritti, che garantiscono poteri diversi ai titolari, così come sono diversi gli interessi che si possono realizzare.
In ogni caso, qualsiasi diritto soggettivo riserva al suo titolare uno spazio di autonomia di giudizio e di decisione, entro il quale il titolare valuta quale sia il proprio interesse e il modo migliore per perseguirlo.
Il rapporto giuridico: le parti
Relazione fra titolare della situazione attiva e titolare della situazione passiva collegata. I titolari delle due situazioni si dicono parti; una parte può essere composta da più soggetti. Data una parte del rapporto, l’altra è definita controparte del rapporto giuridico (es: il debitore è la controparte del creditore).
- Rapporto semplice: a una singola situazione attiva è collegata una singola situazione passiva
- Rapporto complesso: a ciascuna fa capo un insieme di situazioni, attive e passive, collegate fra loro (es: locazione; il locatore ha diritto di ricevere i canoni e, allo stesso tempo, l’obbligo di provvedere a consegnare la cosa, provvedere alle riparazioni straordinarie…)
Parti e terzi
Chiunque non è parte del rapporto giuridico è considerato terzo. La regola generale afferma che ciò che accade in un rapporto giuridico tocca solo le situazioni delle parti in causa, escludendo i terzi, ma vi sono numerose eccezioni: a seconda delle situazioni, i terzi hanno mezzi giuridici per affermare il proprio interesse/per agire contro una delle parti.
I soggetti del diritto
La capacità giuridica è l’attitudine di un soggetto di essere titolare di diritti e doveri.
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